Radioamatori e antenne.

 

editor: Daniele Biasoni.

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI

Ham Radio
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Nell'ottobre del 1998, ricevetti la comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani, che per l'inizio della causa di merito, era stata fissata la prima udienza in data 18/11/1998 avanti al G.I. Dott. Marchegiani, e successivamente, con documento datato 13/11/1998, mi fece pervenire la copia della comparsa di costituzione depositata dal Condominio, che riporto di seguito:

 

 

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Nella causa promossa da:

BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e Dario Baragiola di Busto Arsizio

 

CONTRO

 

Condominio MONTESANTO corrente in Origgio - in persona del suo amministratore Rag. Tomba Francesco, rappresentato e difeso dall’Avv. Zeuli Francesco di Busto Arsizio e con domicilio eletto presso il di lui studio in Via Mazzini n. 5 – Busto Arsizio, come da mandato a margine dell’atto di citazione notificato

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER IL CONDOMINIO MONTESANTO

  1. In data 22.4.98 il ricorrente Biasoni Daniele notificava all’odierno convenuto ricorso ex art. 700 c.p.c. e pedissequo provvedimento emesso dal sig. Giudice Istruttore, invitandolo a comparire dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza del successivo 13.5.98.

  2. Con tale ricorso d’urgenza il ricorrente chiedeva che il Tribunale:

  1. ordinasse al condominio convenuto di consentire al sig. Biasoni, od a tecnici da lui incaricati, di accedere al tetto dell’edificio condominiale di Origgio – Via Resistenza n. 109, per l’installazione di un’antenna per l’uso di apparecchiature di radioamatore,

  2. consentisse la posa dei cavi dal tetto fino all’appartamento del ricorrente,

  3. si risentiva, nel giudizio di merito, di chiedere la conferma dell’emananda ordinanza ed il riconoscimento del diritto del ricorrente alla installazione dell’antenna di cui sopra, con condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

  1. Ciò chiedeva il ricorrente sul presupposto che, durante l’assemblea condominiale tenutasi in data 18.1.1998, così questa deliberava: "la maggioranza dei condomini rifiuta di dare autorizzazione all’esecuzione di detta iniziativa ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di assemblea del 4.4.97 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti dall’utilizzo dello stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno l’utilizzo del tetto comune per motivi strettamente individuali".

  1. Al 13.5.98 si celebrava la prima udienza dinnanzi al Giudice designato Dr. Limongelli, nella quale si costituiva il comparente depositando il proprio fascicolo e comparsa.

  2. Dopo altre due udienze, durante le quali le parti svolgevano le proprie tesi e difese, il Dr. Limongelli emetteva provvedimento (che si produce sub doc. 1) con cui autorizzava il sig. Biasoni Daniele ad installare sul tetto dell’immobile sito in Origgio – V.le Resistenza n. 109, l’antenna con i cavi come dallo stesso richiesto, e disponeva che il Biasoni, essendo condomino, poteva accedere al tetto quando meglio credeva, e concedeva termine di giorni 30 per l’inizio della causa di merito.

  3. Avverso detto provvedimento proponeva reclamo il comparente radicando il procedimento n. 18/98 dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio. Notificava, il comparente, reclamo con pedissequo provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale in data 6.7.98 che si allega al fascicolo di questo grado sub doc. 2.

  4. Depositava in data 13.7.98 presso la cancelleria, il Biasoni, comparsa di costituzione che si allega al fascicolo di parte sub doc. 3.

  5. Veniva discusso il procedimento di reclamo all’udienza del 24.7.98, ed il Tribunale emetteva, a modifica dei provvedimenti del Giudice Delegato, altro provvedimento con cui revocava l’ordinanza resa in data 10.6.98 dal Giudice Dr. Limongelli nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da Biasoni Daniele avverso il Condominio Montesanto di Origgio (doc. 4).

  6. In sintesi il sig. Biasoni Daniele reiterava e riproponeva le sue difese proposte dinnanzi al Giudice designato dal Tribunale Dr. Limongelli, e concludeva come in appresso:

  1. convalidarsi il provvedimento emesso dal G.I. Dr. Limongelli del Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 10.6.98,

  2. conseguentemente ordinarsi al Condominio di consentire all’attore l’installazione dell’antenna ad uso di radioamatore secondo il progetto depositato in atti, nel procedimento di urgenza, autorizzando lo stesso direttamente o tramite i propri incaricati ad effettuare l’installazione comprensiva del passaggio dei cavi dal sistema di antenna fino alla propria abitazione e degli eventuali controventi o tiranti che debbono garantire la sicurezza nell’installazione del traliccio accertandosi il diritto dell’attore alla suddetta installazione,

  3. condannarsi il condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore da parte dell’attore dal 1996 fino al momento dell’ordinanza, il tutto ex art 1226 c.c.,

  4. condannarsi il convenuto alle spese del procedimento d’urgenza nonché alle spese del presente procedimento di merito, comprensivo dei diritti e degli onorari di entrambi i procedimenti.

Per tutto quanto premesso il Condominio Montesanto, in persona del suo amministratore pro-tempore Rag. Tomba Francesco, rappresentato e difeso come in atti

SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO

 

ed impugna e contesta quanto controparte afferma, per quanto in contrasto con le proprie tesi, interessi e domande che in prosieguo il comparente proporrà.
Ed all’uopo osserva:

  1. In data 24.7.98 il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso provvedimento, in sede di reclamo, con cui ha revocato quello emesso in precedenza dal Giudice Dr. Limongelli per quanto detto nella motivazione del provvedimento stesso cui si fa richiamo.

  2. Di conseguenza non può convalidarsi il provvedimento del Giudice Dr. Limongelli emesso con ordinanza del 10.6.98, né la domanda di cui al n. 2 delle conclusioni dell’atto di citazione non può essere accolta così come chiesto e voluto dall’attore, e si insiste per la loro reiezione. Il condominio, sia nella prima fase del procedimento d’urgenza, sia nella fase di reclamo, ha scritto che può benissimo installarsi l’antenna che vuole il sig. Biasoni, non però sul tetto del condominio, perché disturba la quiete degli altri condomini, arreca un danno alla loro salute ed altresì disturba la ricezione degli altri apparecchi elettronici dei condomini (TV, radio ecc.), ma con l’osservanza di tutte le leggi e norme urbanistiche ottenendo l’apposita licenza dal Comune.

  3. Solo che può essere effettuata l’installazione dell’antenna non sul tetto, ma sul territorio circostante il condominio, con un filo che collega i contatti degli apparecchi di radioamatore tenuti in casa dal Biasoni con l’antenna stessa.

  4. Parlare di risarcimento dei danni come detto dall’attore al n. 3 delle conclusioni, è un nonsenso di fatto e giuridico, per cui tale domanda deve essere rigettata in ogni sua parte perché danni non ne sono derivati o comunque non sono attribuibili alla condotta del condominio.

  5. Deve essere inoltre rigettata la domanda di rimborso delle spese del procedimento d’urgenza di cui si è chiesta la convalida, perché il provvedimento è stato revocato, ed anzi, poiché il Tribunale ha revocato lo stesso, devono essere liquidate le spese e gli onorari a carico del convenuto a favore del comparente come dice il provvedimento del Tribunale "rimettendo il regolamento delle spese relative al presente procedimento di reclamo al Giudice di merito".

  6. Già il Tribunale ha reso giustizia a tutte le argomentazioni avanzate dall’attore a sostegno delle proprie domande d’urgenza.

  7. Nel merito il convenuto non nega, si ribadisce, il diritto all’attore di impiantare l’antenna ad uso di radioamatore, ma contesta le modalità dallo stesso scelte, e che l’operazione non avvenga sul tetto del condominio.

  8. Tutta la giurisprudenza citata da controparte parla di antenne da collocarsi sui condomini, perché normalmente i condomini sono vicini l’uno all’altro, nella struttura topografica delle città. Ed è chiaro che se si installa un’antenna in un cortile di condominio, che ha vicino un altro condominio, sicuramente l’antenna non ha la massima ricezione e potenza di trasmissione.

  9. Invece il condominio che si costituisce possiede ampio appezzamento di terreno attorno al fabbricato, e per qualche chilometro di distanza non vi è alcun altro fabbricato che possa disturbare la ricezione delle onde da parte dell’antenna (vedasi le foto prodotte in seno al fascicolo di primo grado di parte convenuta).

  10. Quindi impiantando l’antenna, il Biasoni, nel terreno del condominio, ha ottima ricezione dei programmi radio (per questo argomento il convenuto si è rivolto ad un tecnico di fiducia sig. Carriero che ha rilasciato anche una sua dichiarazione in atti). Non solo, ma ciò fa con minore disagio dei condomini.

  11. Questi hanno le loro televisioni, i loro apparecchi radio che da questo tipo di antenna ricevono disturbi, cosa che si potrebbe evitare impiantando l’antenna nel terreno nel condominio, alla maggior distanza possibile.

  12. Vi sono poi altri problemi moderni, di disturbo alla salute dei condomini, da queste onde che arrivano nel condominio stesso. Se le semplici onde di un telefonino sono definite come dannose per la salute, con possibilità di affetti cancerogeni, questo impianto lo è ancor di più! Dell’argomento se ne sta occupando la scienza, in questo momento, e non certo la difesa del convenuto ne vuole fare un’argomentazione a sé. Demanda invece al Tribunale la soluzione dell’argomento.

  13. Inoltre lo stesso impianto, con i suoi movimenti, i suoi motori, le sue rotazioni, reca disturbo ai condomini che lavorano di notte, fanno turni lavorativi e quindi di giorno riposano, eccetera.

Ci si riporta pertanto a tutto quanto già espresso nelle precedenti difese effettuate nel procedimento d’urgenza prima e seconda fase, allegate a questo fascicolo, ed alle quali si fa integrale richiamo.

Per cui tutto quanto premesso il Condominio Montesanto, rappresentato e difeso come in atti, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

 

Piaccia all’On.le Tribunale, rigettata ogni diversa contraria istanza e difesa:

  1. Nel merito rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento emesso al Giudice Dr. Limongelli in data 10.6.98.

  2. Di converso confermarsi il provvedimento di revoca dell’ordinanza del 10.6.98 nel procedimento civile d’urgenza R.G. 488/98 promosso da Biasoni Daniele, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.98.

  3. Rigettarsi la domanda di cui al n. 2 dell’atto di citazione, così come proposta, perché inaccettabile (installazione dell’antenna sul tetto).

  4. Di converso concedersi al radioamatore Biasoni Daniele di impiantare l’antenna nel terreno adiacente il condominio.

  5. Rigettarsi la domanda di risarcimento danni avanzata dall’attore perché infondata in fatto e diritto.

  6. Condannarsi l’attore a pagare al convenuto le spese, diritti ed onorari del procedimento d’urgenza relativi alla prima fase dinnanzi al G.D. ed alla seconda fase dinnanzi al Tribunale.

  7. Rigettarsi le domande di controparte volte ad ottenere il pagamento delle spese diritti ed onorari per le due fasi del procedimento d’urgenza e per questo in corso. E condannarsi il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CNA come di legge, del presente procedimento. Con riserva di ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova ed indicare testi una volta conosciute le difese avverse.

Si produce: 1) atto di citazione notificato, 2) fascicolo relativo alla fase del procedimento d’urgenza, 3) fascicolo relativo alla fase di reclamo al procedimento d’urgenza, 4) copia ordinanza del Giudice Dr. Limongelli datata 10.6.98, 5) copia reclamo proposta al Tribunale di Busto Arsizio, 6) copia comparsa di costituzione depositata dal Biasoni nel procedimento di reclamo, 7) copia ordinanza emessa dal Tribunale di Busto Arsizio in sede di reclamo.

Busto Arsizio 23 ottobre 1998.

(Avv. Zeuli Francesco)

 

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