Radioamatori e
antenne. |
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editor:
Daniele Biasoni. |
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Ham Radio
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Nell'ottobre
del 1998, ricevetti la
comunicazione dall'Avv. Alberto Baccani,
che per l'inizio della causa di merito, era stata fissata la prima udienza in data 18/11/1998 avanti al G.I. Dott.
Marchegiani, e successivamente, con documento datato 13/11/1998, mi fece pervenire la copia della comparsa di costituzione depositata dal
Condominio, che riporto di seguito:
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nella causa promossa da:
BIASONI DANIELE - con gli Avv.ti Alberto Baccani di Milano e
Dario Baragiola di Busto Arsizio
CONTRO
Condominio MONTESANTO corrente in Origgio - in persona del suo
amministratore Rag. Tomba Francesco, rappresentato e difeso dallAvv. Zeuli Francesco
di Busto Arsizio e con domicilio eletto presso il di lui studio in Via Mazzini n. 5
Busto Arsizio, come da mandato a margine dellatto di citazione notificato
COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA
PER IL CONDOMINIO MONTESANTO
In data 22.4.98 il ricorrente Biasoni Daniele notificava
allodierno convenuto ricorso ex art. 700 c.p.c. e pedissequo provvedimento emesso
dal sig. Giudice Istruttore, invitandolo a comparire dinnanzi al Tribunale di Busto
Arsizio per ludienza del successivo 13.5.98.
Con tale ricorso durgenza il ricorrente chiedeva che il
Tribunale:
ordinasse al condominio convenuto di consentire al sig. Biasoni, od a
tecnici da lui incaricati, di accedere al tetto delledificio condominiale di Origgio
Via Resistenza n. 109, per linstallazione di unantenna per luso
di apparecchiature di radioamatore,
consentisse la posa dei cavi dal tetto fino allappartamento del
ricorrente,
si risentiva, nel giudizio di merito, di chiedere la conferma
dellemananda ordinanza ed il riconoscimento del diritto del ricorrente alla
installazione dellantenna di cui sopra, con condanna al risarcimento dei danni da
liquidarsi in via equitativa.
Ciò chiedeva il ricorrente sul presupposto che, durante
lassemblea condominiale tenutasi in data 18.1.1998, così questa deliberava:
"la maggioranza dei condomini rifiuta di dare autorizzazione allesecuzione di
detta iniziativa ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di assemblea
del 4.4.97 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune, coinvolge tutti i condomini
sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per responsabilità verso i
terzi in caso di infortunio o danni pervenuti dallutilizzo dello stesso. Si
ribadisce che non è consentito a nessuno lutilizzo del tetto comune per motivi
strettamente individuali".
Al 13.5.98 si celebrava la prima udienza dinnanzi al Giudice
designato Dr. Limongelli, nella quale si costituiva il comparente depositando il proprio
fascicolo e comparsa.
Dopo altre due udienze, durante le quali le parti svolgevano le
proprie tesi e difese, il Dr. Limongelli emetteva provvedimento (che si produce sub doc.
1) con cui autorizzava il sig. Biasoni Daniele ad installare sul tetto dellimmobile
sito in Origgio V.le Resistenza n. 109, lantenna con i cavi come dallo stesso
richiesto, e disponeva che il Biasoni, essendo condomino, poteva accedere al tetto quando
meglio credeva, e concedeva termine di giorni 30 per linizio della causa di merito.
Avverso detto provvedimento proponeva reclamo il comparente radicando
il procedimento n. 18/98 dinnanzi al Tribunale di Busto Arsizio. Notificava, il
comparente, reclamo con pedissequo provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale in
data 6.7.98 che si allega al fascicolo di questo grado sub doc. 2.
Depositava in data 13.7.98 presso la cancelleria, il Biasoni,
comparsa di costituzione che si allega al fascicolo di parte sub doc. 3.
Veniva discusso il procedimento di reclamo alludienza del
24.7.98, ed il Tribunale emetteva, a modifica dei provvedimenti del Giudice Delegato,
altro provvedimento con cui revocava lordinanza resa in data 10.6.98 dal Giudice Dr.
Limongelli nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso da Biasoni Daniele avverso il
Condominio Montesanto di Origgio (doc. 4).
In sintesi il sig. Biasoni Daniele reiterava e riproponeva le sue
difese proposte dinnanzi al Giudice designato dal Tribunale Dr. Limongelli, e concludeva
come in appresso:
convalidarsi il provvedimento emesso dal G.I. Dr. Limongelli del
Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 10.6.98,
conseguentemente ordinarsi al Condominio di consentire
allattore linstallazione dellantenna ad uso di radioamatore secondo il
progetto depositato in atti, nel procedimento di urgenza, autorizzando lo stesso
direttamente o tramite i propri incaricati ad effettuare linstallazione comprensiva
del passaggio dei cavi dal sistema di antenna fino alla propria abitazione e degli
eventuali controventi o tiranti che debbono garantire la sicurezza nellinstallazione
del traliccio accertandosi il diritto dellattore alla suddetta installazione,
condannarsi il condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in
via equitativa per il mancato esercizio dellattività di radioamatore da parte
dellattore dal 1996 fino al momento dellordinanza, il tutto ex art 1226 c.c.,
condannarsi il convenuto alle spese del procedimento durgenza
nonché alle spese del presente procedimento di merito, comprensivo dei diritti e degli
onorari di entrambi i procedimenti.
Per tutto quanto premesso il Condominio Montesanto, in persona del suo
amministratore pro-tempore Rag. Tomba Francesco, rappresentato e difeso come in atti
SI COSTITUISCE IN GIUDIZIO
ed impugna e contesta quanto controparte afferma, per quanto in
contrasto con le proprie tesi, interessi e domande che in prosieguo il comparente
proporrà.
Ed alluopo osserva:
In data 24.7.98 il Tribunale di Busto Arsizio ha emesso
provvedimento, in sede di reclamo, con cui ha revocato quello emesso in precedenza dal
Giudice Dr. Limongelli per quanto detto nella motivazione del provvedimento stesso cui si
fa richiamo.
Di conseguenza non può convalidarsi il provvedimento del Giudice Dr.
Limongelli emesso con ordinanza del 10.6.98, né la domanda di cui al n. 2 delle
conclusioni dellatto di citazione non può essere accolta così come chiesto e
voluto dallattore, e si insiste per la loro reiezione. Il condominio, sia nella
prima fase del procedimento durgenza, sia nella fase di reclamo, ha scritto che può
benissimo installarsi lantenna che vuole il sig. Biasoni, non però sul tetto del
condominio, perché disturba la quiete degli altri condomini, arreca un danno alla loro
salute ed altresì disturba la ricezione degli altri apparecchi elettronici dei condomini
(TV, radio ecc.), ma con losservanza di tutte le leggi e norme urbanistiche
ottenendo lapposita licenza dal Comune.
Solo che può essere effettuata linstallazione
dellantenna non sul tetto, ma sul territorio circostante il condominio, con un filo
che collega i contatti degli apparecchi di radioamatore tenuti in casa dal Biasoni con
lantenna stessa.
Parlare di risarcimento dei danni come detto dallattore al n. 3
delle conclusioni, è un nonsenso di fatto e giuridico, per cui tale domanda deve essere
rigettata in ogni sua parte perché danni non ne sono derivati o comunque non sono
attribuibili alla condotta del condominio.
Deve essere inoltre rigettata la domanda di rimborso delle spese del
procedimento durgenza di cui si è chiesta la convalida, perché il provvedimento è
stato revocato, ed anzi, poiché il Tribunale ha revocato lo stesso, devono essere
liquidate le spese e gli onorari a carico del convenuto a favore del comparente come dice
il provvedimento del Tribunale "rimettendo il regolamento delle spese relative al
presente procedimento di reclamo al Giudice di merito".
Già il Tribunale ha reso giustizia a tutte le argomentazioni
avanzate dallattore a sostegno delle proprie domande durgenza.
Nel merito il convenuto non nega, si ribadisce, il diritto
allattore di impiantare lantenna ad uso di radioamatore, ma contesta le
modalità dallo stesso scelte, e che loperazione non avvenga sul tetto del
condominio.
Tutta la giurisprudenza citata da controparte parla di antenne da
collocarsi sui condomini, perché normalmente i condomini sono vicini luno
allaltro, nella struttura topografica delle città. Ed è chiaro che se si installa
unantenna in un cortile di condominio, che ha vicino un altro condominio,
sicuramente lantenna non ha la massima ricezione e potenza di trasmissione.
Invece il condominio che si costituisce possiede ampio appezzamento
di terreno attorno al fabbricato, e per qualche chilometro di distanza non vi è alcun
altro fabbricato che possa disturbare la ricezione delle onde da parte dellantenna
(vedasi le foto prodotte in seno al fascicolo di primo grado di parte convenuta).
Quindi impiantando lantenna, il Biasoni, nel terreno del
condominio, ha ottima ricezione dei programmi radio (per questo argomento il convenuto si
è rivolto ad un tecnico di fiducia sig. Carriero che ha rilasciato anche una sua
dichiarazione in atti). Non solo, ma ciò fa con minore disagio dei condomini.
Questi hanno le loro televisioni, i loro apparecchi radio che da
questo tipo di antenna ricevono disturbi, cosa che si potrebbe evitare impiantando
lantenna nel terreno nel condominio, alla maggior distanza possibile.
Vi sono poi altri problemi moderni, di disturbo alla salute dei
condomini, da queste onde che arrivano nel condominio stesso. Se le semplici onde di un
telefonino sono definite come dannose per la salute, con possibilità di affetti
cancerogeni, questo impianto lo è ancor di più! Dellargomento se ne sta occupando
la scienza, in questo momento, e non certo la difesa del convenuto ne vuole fare
unargomentazione a sé. Demanda invece al Tribunale la soluzione
dellargomento.
Inoltre lo stesso impianto, con i suoi movimenti, i suoi motori, le
sue rotazioni, reca disturbo ai condomini che lavorano di notte, fanno turni lavorativi e
quindi di giorno riposano, eccetera.
Ci si riporta pertanto a tutto quanto già espresso nelle precedenti
difese effettuate nel procedimento durgenza prima e seconda fase, allegate a questo
fascicolo, ed alle quali si fa integrale richiamo.
Per cui tutto quanto premesso il Condominio Montesanto, rappresentato e
difeso come in atti, rassegna le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia allOn.le Tribunale, rigettata ogni diversa contraria
istanza e difesa:
Nel merito rigettarsi la richiesta convalida del provvedimento
emesso al Giudice Dr. Limongelli in data 10.6.98.
Di converso confermarsi il provvedimento di revoca
dellordinanza del 10.6.98 nel procedimento civile durgenza R.G. 488/98
promosso da Biasoni Daniele, emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 24.7.98.
Rigettarsi la domanda di cui al n. 2 dellatto di
citazione, così come proposta, perché inaccettabile (installazione dellantenna sul
tetto).
Di converso concedersi al radioamatore Biasoni Daniele di
impiantare lantenna nel terreno adiacente il condominio.
Rigettarsi la domanda di risarcimento danni avanzata
dallattore perché infondata in fatto e diritto.
Condannarsi lattore a pagare al convenuto le spese,
diritti ed onorari del procedimento durgenza relativi alla prima fase dinnanzi al
G.D. ed alla seconda fase dinnanzi al Tribunale.
Rigettarsi le domande di controparte volte ad ottenere il
pagamento delle spese diritti ed onorari per le due fasi del procedimento durgenza e
per questo in corso. E condannarsi il convenuto al pagamento di spese, diritti ed onorari
di causa oltre IVA e CNA come di legge, del presente procedimento. Con riserva di
ulteriormente dedurre, produrre, articolare mezzi di prova ed indicare testi una volta
conosciute le difese avverse.
Si produce: 1) atto di citazione notificato, 2) fascicolo relativo alla
fase del procedimento durgenza, 3) fascicolo relativo alla fase di reclamo al
procedimento durgenza, 4) copia ordinanza del Giudice Dr. Limongelli datata 10.6.98,
5) copia reclamo proposta al Tribunale di Busto Arsizio, 6) copia comparsa di costituzione
depositata dal Biasoni nel procedimento di reclamo, 7) copia ordinanza emessa dal
Tribunale di Busto Arsizio in sede di reclamo.
Busto Arsizio 23 ottobre 1998.
(Avv. Zeuli Francesco)
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