TRIBUNALE
DI BUSTO ARSIZIO
causa
civile n.r.g. 925/98
promossa
dal
Sig. DANIELE BIASONI
(Avv. D. BARAGIOLA)
contro
CONDOMINIO
MONTESANTO di ORIGGIO
(Avv. F. ZEULI)
C.T.U.
Dott. Ing. Silvio Aspes – G.I. Dott.sa MARCHEGIANI
(Prossima udienza fissata in data 21/06/2000)
RELAZIONE TECNICA
Il
presente documento, composto da 10 pagine, è suddiviso nelle sezioni di
seguito elencate:
- Premessa;
- Dettagli Perizia;
- Risposte ai quesiti;
- Conclusioni;
Premessa
Nell’udienza
del 24/01/2000 l’ill.mo G.I. Dott.sa Marchegiani, ha nominato C.T.U. nella
sopraccitata causa il sottoscritto Dott. Ing. Silvio Aspes residente a Somma
Lombardo, in Via C. Battisti 12 ponendogli il seguente quesito:
“Accerti e descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi, avendo cura di
indicare la soluzione migliore in linea con le disposizioni normative
vigenti, per il posizionamento e l’installazione dell’antenna descritta
nel progetto allegato agli atti. In particolare dica se è praticabile
l’installazione dell’antenna sul tetto così come richiesto
dall’Attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate dal
condominio, oppure se invece sia praticabile l’istallazione dell’antenna
sul terreno condominiale, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate
dall’Attore. Indichi altresì il C.T.U. gli eventuali accorgimenti che
l’Attore dovrà adottare in sede di posizionamento dell’Antenna.”
Il
giorno 15/02/2000 alle ore 17.30, presso lo studio dello scrivente sito in
Somma Lombardo, Via F. Baracca n. 9 fraz. CaseNuove si è dato inizio alle
operazioni peritali. Erano presenti oltre al C.T.U. Dott. Ing. Silvio Aspes
le parti rappresentate da:
Per Sig. Daniele
Biasoni:
Dott. Ing. Carlo Galifi
(Perito di parte) con studio in MILANO viale Monza, 27;
Sig. Daniele Biasoni
(Parte attrice) nato a Saronno il 1/6/1961 e residente in
V.le della Resistenza, 109 – 21040 Origgio (VA);
Avv. Alberto Baccani
(Avv. Parte attrice) con studio in MILANO Via Bigli, 2;
Per Condominio
Montesanto di Origgio:
Sig. Francesco Tomba
(Amministratore del Condominio Montesanto di Origgio) nato a
Fossalta di Piave (VE) il 3/6/1946 e residente in Origgio (VA) via
Circonvallazione 23;
Il
Sig. Francesco Tomba esordiva, precisando al sottoscritto C.T.U., che il
condominio Montesanto di Origgio non intendeva procedere nella nomina di un
Perito di parte e che quindi era presente per rappresentarlo. Scopo
dell’incontro era quello di prendere visione dei documenti di causa e
stabilire le modalità di esecuzione della Perizia.
Il C.T.U. dopo aver sentito le parti in merito alle due diverse possibilità
di installazione dell’Antenna oggetto di causa (sopra il tetto oppure sul
terreno condominiale), decideva di fissare un sopralluogo presso il
Condominio Montesanto di Origgio per il giorno Martedì 7/3/2000, al fine di
poter verificare lo stato dei luoghi e le misure relative agli spazi
condominiali.
Il
giorno 7/3/2000 presso il Condominio Montesanto di Origgio, il sottoscritto
C.T.U. procedeva, coadiuvato dalle parti (Dott. Ing. Galifi, Sig. Biasoni e
Sig. Tomba), nelle misurazioni dell’area verde condominiale (giardino) al
fine di poter avere gli elementi necessari allo sviluppo di un progetto
alternativo all’installazione “canonica” sul tetto. Successivamente il
sottoscritto C.T.U. provvedeva a raccogliere documentazione in merito ai
vari “blocchi” costituenti i due progetti di installazione e dopo una
prima stesura degli stessi fissava un secondo sopralluogo in data 13/4/2000,
presso il Condominio Montesanto di Origgio, per un loro approfondimento.
Dettagli Perizia
Di
seguito è riportata la configurazione a livello di blocchi principali
relativamente alle due installazioni possibili:
1) Strumento
RiceTrasmittente marca ICOM mod. IC756 con potenza massima nominale
trasmissiva pari a 100 W;
2) Antenna a
tre elementi multibanda con le seguenti caratteristiche fisiche:
- Elemento più lungo ±
8m.;
- Dimensione Boom ± 4 m.;
- Peso ± 13 Kg.;
3) Traliccio
a sezione variabile alto circa 5 m. oltre al Kit di tiranti per il fissaggio
sul tetto, oppure traliccio a sezione fissa (lato 45 cm) alto circa 15 m.
con piano mobile scorrevole “porta Antenna” (tipo alzabandiera) e
relativo “plinto” oltre al Kit di tiranti per il fissaggio al suolo.
Come
si può notare dal punto (3) precedente, la differenza fondamentale tra le 2
installazioni consiste nella diversa configurazione del traliccio da
utilizzare oltre agli accessori. In particolare il sottoscritto C.T.U., allo
scopo di valutare dal punto di vista economico le 2 soluzioni, ha contattato
la Società AET di Garrufo (Teramo) che commercializza tralicci per antenne
richiedendo quotazioni dei vari particolari costituenti le due diverse
installazioni. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
dell’antenna, del motore per la rotazione della stessa, del
Ricetrasmettitore e del cavo costituente il collegamento tra la
Ricetrasmittente e l’antenna il sottoscritto C.T.U. le ha “scaricate”
direttamente dai siti Internet relativi e sono disponibili presso il Suo
studio in Somma Lombardo per una eventuale visione.
Risposte ai Quesiti
Il
quesito posto dal Giudice al sottoscritto C.T.U. si può riassumere nei tre
seguenti punti:
1) Accerti
e descriva il C.T.U. lo stato dei luoghi, avendo cura di indicare la
soluzione migliore in linea con le disposizioni normative vigenti, per il
posizionamento e l’installazione dell’antenna descritta nel progetto
allegato agli atti.
Come già accennato la soluzione più idonea è quella che
prevede l’installazione dell’antenna sul tetto utilizzando un traliccio
di circa 3 m. di altezza a sezione fissa, “contro-ventato” e ancorato
sul tetto alla cui sommità è posta l’antenna oggetto di causa con il
relativo motorino per la sua rotazione. Questa soluzione è quella che
permette di ottenere le migliori prestazioni dal punto di vista di
“efficienza” del sistema trasmissivo, tenendo conto che il collegamento
dell’Antenna al Ricetrasmettitore può essere realizzato con una tratta di
cavo coassiale RG-213/U di circa 10 m. contro 30/35 m. della soluzione
alternativa al suolo. Inoltre con questa soluzione si eviterebbe di gravare
rendendo di fatto inagibile (o agibile con forti limitazioni) il cortile
deputato ad accogliere l’installazione sul terreno, infatti quest’ultima
prevedrebbe un traliccio di sezione fissa dell’altezza di circa 15 m.
posto al centro del cortile con i relativi cablaggi che lo attraverserebbero
trasversalmente per risalire lungo il muro del condominio al fine di
raggiungere l’apparecchiatura Ricetrasmittente posta nell’abitazione del
Sig. Biasoni. Nell’eventuale installazione sul terreno condominiale deve
altresì essere tenuto in considerazione che durante le manutenzioni
periodiche o in caso di guasto, l’antenna deve essere “abbassata” a
livello del cortile, utilizzando la piattaforma mobile in dotazione al
traliccio, e in questi casi a causa delle dimensioni dell’antenna il
cortile sarebbe totalmente inagibile agli altri condomini, richiedendo in
aggiunta per la fattibilità dell’operazione, il taglio delle piante
presenti ai bordi del cortile.
2) In particolare dica
se è praticabile l’istallazione dell’antenna sul tetto così come
richiesto dall’Attore, tenuto altresì conto delle rimostranze sollevate
dal condominio, oppure se invece sia praticabile l’installazione
dell’antenna sul terreno condominiale, tenuto altresì conto delle
rimostranze sollevate dall’Attore.
Come già detto al punto (1) l’installazione sul tetto oltre ad essere
praticabile è anche quella normalmente eseguita in casi simili presentando
rispetto a quella al suolo vantaggi di tipo economico, prestazionale (in
termini di efficienza del sistema) e ambientali in termini di Servitù. Le
rimostranze sollevate dal Condominio ad un’installazione sul tetto sono
state attentamente valutate dal sottoscritto C.T.U. e sono di seguito
riportate:
-Rumorosità del sistema di rotazione dell’Antenna.
A questo
proposito va detto che il motore che verrebbe utilizzato equivalente al
modello G-800SDX prodotto dalla Società YAESU, le cui caratteristiche sono
state analizzate dal sottoscritto, è un comune motore normalmente
utilizzato per ruotare antenne poste sui tetti. Bisogna inoltre considerare
che stiamo parlando di un motore elettrico che verrebbe azionato solo per
“captare” segnali provenienti da direzioni differenti, ma che una volta
iniziata la comunicazione rimarrebbe inattivo. La conformazione del
sottotetto del condominio non presenta caratteristiche fuori dal comune dal
punto di vista sonoro, per cui il sottoscritto C.T.U. ritiene di poterle
considerare nella media e di poter assimilare la futura installazione alle
tante presenti sul territorio Italiano che prevedono l’antenna installata
sul tetto... Il sottoscritto ritiene per quanto sopradetto che il rumore
prodotto durante tali rotazioni udibile negli appartamenti degli altri
condomini rientri nei limiti di legge.
-Disturbo ai condomini arrecato dal fatto che il Sig. Biasoni
accederebbe senza limitazione di orario all’installazione sul tetto.
Sistemi analoghi
a quello oggetto di causa una volta installati e collaudati non richiedono
di norma operazioni di messa a punto con accesso fisico all’Antenna. Solo
in caso di guasto del sistema si rende necessario l’accesso all’impianto
per le verifiche o le operazioni di ripristino necessarie. Si ritiene quindi
che il Sig. Biasoni non avrebbe motivo di accedere frequentemente al sistema
installato.
-Disturbo alle antenne già installate per la ricezione dei
normali programmi TV.
Per evitare
questo tipo di problemi, è sufficiente che il Sig. Biasoni si impegni ad
installare o far installare il sistema a “regola d’arte” e a
collaudarlo per verificare che non ci siano “armoniche” sufficientemente
ampie da disturbare i programmi TV. Tali verifiche, a cautela degli altri
condomini, possono essere previste periodicamente (ad esempio con cadenza
annuale o biennale).
In
alternativa all’installazione sul tetto, l’installazione dell’Antenna
sul terreno condominiale è fattibile con le seguenti limitazioni di
seguito elencate che di fatto, a parere del sottoscritto, ne sconsigliano
fortemente l’esecuzione:
-
Maggiore
complessità della struttura meccanica per il supporto dell’antenna
(Traliccio a Sezione fissa di circa 15 m. con piattaforma mobile porta
antenna);
-
Maggiori
costi di realizzazione della struttura (Circa 10 Milioni di Lire contro
1,5 Milioni di Lire della installazione sul tetto;
-
Minore
resa in termini di efficienza (Potenza in uscita dall’antenna/Potenza
emessa dalla Ricetrasmittente) in quanto si renderebbe necessario avere
una tratta di cavo lunga circa 35/40 m. contro circa 10 m.
dell’installazione sul tetto;
-
Sconfinamento
durante la normale rotazione dell’antenna su una porzione di terreno
condominiale vincolato in futuro ad essere utilizzato per il passaggio
di una strada comunale (A proposito degli sconfinamenti con antenne
rotanti, il C.T.P. del Sig. Biasoni ha allegato alla sua memoria Tecnica
una sentenza del Tribunale di Monza);
-
Penalizzazione
dell’utilizzo del cortile da parte degli altri condomini a causa
dell’impianto di un Traliccio alto circa 15 m. e dei relativi
cablaggi;
-
Taglio
degli alberi presenti ai margini del cortile per permettere la normale
manutenzione dell’antenna a causa degli ingombri della stessa una
volta abbassata;
3) Indichi altresì il C.T.U. gli eventuali accorgimenti che l’Attore
dovrà adottare in sede di posizionamento dell’Antenna.
Come già accennato precedentemente al fine di cautelare gli altri condomini
dal punto di vista di eventuali interferenze dell’impianto con i normali
programmi televisivi, è sufficiente che si preveda di effettuare delle
verifiche a livello di “Armoniche” prodotte dall’impianto nella banda
televisiva con cadenza annuale o biennale, oltre naturalmente ad un collaudo
iniziale una volta installato l’impianto.
CONCLUSIONI
In
conclusione si può affermare che l’istallazione sul tetto sia da
preferire a quella sul terreno condominiale a causa delle numerose
limitazioni precedentemente esposte.
Un
tentativo di mediazione, al fine di raggiungere un accordo tra le parti, è
stato esperito dal sottoscritto C.T.U. ma è naufragato di fronte alla
rigidità delle posizioni delle singole parti che non intendevano scendere a
compromessi.
Il
sottoscritto ritiene di aver svolto il proprio compito con il solo scopo di
far conoscere al Giudice la verità, e rimane a disposizione per ogni
eventuale chiarimento si rendesse necessario.
In fede Somma Lombardo lì 12
Giugno 2000
Il C.T.U. Dott. Ing. Silvio Aspes
firma
Domicilio:
Via C. Battisti, 12
21019 Somma
Lombardo (VA)
0331/253034
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