CONTRO
Condominio
MONTESANTO, con l’Avv. F. Zeuli
-convenuto-
Comparsa conclusionale per il
convenuto Condominio Montesanto
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Indice
I.
In fatto …….Pag. 2/6
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II.
Considerazioni in diritto:
A-
Premessa
a)
sullo stato dei luoghi e sulle
caratteristiche dell’edificio condominiale de quo;
b)
sul tipo di impianto progettato
dall’attore …….Pag. 7/10
***
* ***
B-
Sulla necessità di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato
dall’attore ed i contrapposti diritti ed interessi dei condomini, come già
esattamente rilevato dall’On.le Tribunale di Busto Arsizio, con l’ordinanza
24.7.98.emessa in sede di reclamo …….Pag. 10/11
***
* ***
C- Sulla pericolosità delle
onde elettromagnetiche irradiate dall’antenna de qua per la salute dei
condomini. Preminenza del diritto costituzionale alla salute ai sensi
dell’art. 32 Cost ……Pag. 11/15
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* ***
D- Sulla pericolosità
dell’impianto progettato dall’attore per l’incolumità e la sicurezza dei
condomini ed insufficienza della polizza assicurativa al riguardo prodotta dal
Sig. Biasoni …….Pag. 15/16
***
* ***
E- Sui disturbi che l’antenna
de qua arrecherebbe ai condomini a causa:
a)
della rumorosità del motore collegato all’impianto
b)
delle interferenze rispetto ai televisori ed altre apparecchiature
elettroniche dei condomini …….Pag. 16/17
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* ***
F- Sul pregiudizio per il
decoro architettonico dell’edificio condominiale …….Pag. 17/19
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* ***
G- Sulla necessità per il Sig.
Biasoni di munirsi di concessione edilizia ai sensi dell’art. 1 L. 28.1.77 n.
10 …….Pag. 19/20
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H- Sull’infondatezza della
richiesta risarcitoria dell’attore …….Pag. 20/21
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I- Sull’opportunità di
compensare le spese del presente giudizio …….Pag. 21822
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I. IN FATTO.
1) Con ricorso ex art. 700
C.p.c. e pedissequo provvedimento del Sig. G.I., notificati in data 22.4.98, il
Sig. Biasoni Daniele conveniva avanti il Tribunale di Busto Arsizio, il
Condomino Montesanto, per l’udienza del giorno 13.5.98, affinché il Tribunale
adito, con provvedimento d’urgenza:
-
a) ordinasse al Condominio convenuto di consentire al ricorrente di
accedere al tetto dell’edificio condominiale sito in Origgio - Via
Resistenza n.109, per l’installazione di un’antenna ad uso
radioamatoriale, (come da progetto descrittivo dell’impianto, prodotto dal
ricorrente sub doc. n.9 e come da progetto prospettico, allegato alla
memoria datata 9.6.98)
-
b) autorizzasse la posa dei cavi dal tetto fino all’appartamento del
Sig. Biasoni ed autorizzasse, altresì, il medesimo, o i suoi tecnici, ad
effettuare verifiche periodiche dell’impianto, con rifusione delle spese
di procedimento in favore del ricorrente.
2) Infine, con il detto
ricorso, il Sig. Biasoni si riservava di chiedere, nel proponendo giudizio di
merito, la conferma dell’emanando provvedimento ed il riconoscimento del
diritto alla installazione dell’antenna di cui sopra, nonché la condanna del
Condominio al risarcimento dei danni da costui asseritamene patiti, da
liquidarsi in via equitativa.
3) Ciò chiedeva il Sig, Biasoni, sul presupposto che l’assemblea
condominiale, in data 18.1.98, così deliberava: “la maggior parte dei
condomini rifiuta di dare autorizzazione all’esecuzione di detta iniziativa,
ricordando e riconfermando quanto stabilito dalla delibera di assemblea del
4.4.97 e cioè che essendo il tetto di proprietà comune coinvolge tutti i
condomini sia per le riparazioni dello stesso in caso di danni, sia per
responsabilità verso i terzi in caso di infortunio o danni pervenuti
dall’utilizzo dello stesso. Si ribadisce che non è consentito a nessuno
l’utilizzo del tetto comune per motivi strettamente individuali”.
4) All’udienza del 13.5.98, si costituiva in giudizio il comparente
Condominio, chiedendo il rigetto di tutte le avverse domande e, all’udienza
del 27.5.98, il convenuto proponeva una soluzione transattiva, consistente
nell’installazione della predetta antenna nel cortile condominiale -nel punto
più vicino all’appartamento del ricorrente-, producendo, a supporto di tale
proposta, parere tecnico e n.6 fotografie riproducenti lo stato dei loghi.
5) Con ordinanza datata 10.6.98, il Giudice designato Dr. Limongelli,
autorizzava il Sig. Biasoni ad installare l’antenna e i relativi cavi sul
tetto condominiale –secondo il progetto depositato- ed altresì disponeva che
costui, essendo condomino, potesse accedere al tetto quando meglio credeva;
concedeva, infine, termine di gg. 30 per l’introduzione del giudizio di
merito, ad esso rimettendo il regolamento delle spese della fase d’urgenza.
6) Avverso detto provvedimento, il Condominio Montesanto proponeva reclamo al
Tribunale di Busto Arsizio ex art. 669 terdecies C.p.c., ribadendo
peraltro la propria disponibilità a consentire l’installazione dell’antenna
de qua nel cortile condominiale.
7) In accoglimento del detto reclamo, il Tribunale adito, con ordinanza datata
24.7.98, revocava il provvedimento 10.6.98 del Dr. Limongelli, rimettendo il
regolamento delle spese relative alla fase di reclamo al Giudice del merito.
8) Nel frattanto, con atto di citazione notificato in data 4.7.98 –ancor prima
che venisse discusso il procedimento di reclamo di cui sopra-, il Sig. Biasoni
conveniva in giudizio il comparente Condominio avanti il Tribunale di Busto
Arsizio per l’udienza del 16.11.98, reiterando le difese già articolate
innanzi al Giudice designato Dr. Limongelli e concludendo come in appresso:
“1) convalidarsi il provvedimento emesso dal G.I. Dr. Limongelli del
Tribunale di Busto Arsizio con ordinanza 10.6.98; 2) conseguentemente ordinarsi
al Condominio di consentire all’attore l’installazione dell’antenna ad uso
di radioamatore secondo il progetto depositato in atti, nel procedimento
d’urgenza, autorizzando lo stesso direttamente o tramite i propri incaricati
ad effettuare l’installazione comprensiva del passaggio dei cavi dal sistema
di antenna fino alla propria abitazione e degli eventuali controventi o tiranti
che debbono garantire la sicurezza nell’installazione de traliccio,
accertandosi il diritto dell’attore alla suddetta installazione; 3)
condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via
equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore da parte
dell’attore dal 1996 fino al momento dell’ordinanza, il tutto ex art. 226
c.c.; 4) condannarsi il convenuto alle spese del procedimento d’urgenza, nonché
alle spese del presente procedimento di merito, comprensivo dei diritti degli
onorari di entrambi i procedimenti.”
9)
Con comparsa di risposta datata 23.10.98, si costituiva in giudizio il
Condominio Montesanto, contestando tutte le tesi e difese attoree e chiedendo il
rigetto di tutte le avverse domande e, di converso, la conferma dell’ordinanza
di revoca del provvedimento 10.6.98 del Dr. Limongelli, emessa dal Tribunale di
Busto Arsizio in data 24,7.98.
Il convenuto ribadiva altresì
la propria disponibilità a consentire l’installazione dell’antenna de
qua nel terreno adiacente il condominio; chiedeva, infine, la condanna del
Sig. Biasoni al pagamento, in proprio favore, delle spese del procedimento
cautelare, relativamente sia alla fase davanti al Giudice designato Dr.
Limongelli, sia alla fase di reclamo dinanzi al Tribunale, oltreché di quelle
del presente giudizio.
10) Successivamente, con memoria datata 26.1.99, l’attore –preso atto
dell’intervenuta revoca, con la citata ordinanza 24.7.98, del provvedimento
d’urgenza 10.6.98-, modificava le proprie conclusioni come in appresso: “ 1)
accertarsi il diritto del Sig. Biasoni ad installare l’antenna di cui al
progetto prodotto in atti e con le modalità ivi descritte; 2) accertarsi in
subordine quali possano essere le modalità alternative per l’installazione
dell’antenna sempre sul tetto dell’edificio; 3) condannarsi il Condominio in
caso di opposizione a riconoscere tale diritto, consentendo al Sig. Biasoni e/o
a tecnici da lui incaricati di accedere al tetto dell’edificio sito in
Origgio, Via Resistenza n.109, per effettuare l’installazione dell’antenna,
del traliccio e delle opere accessorie, nonché sistemare il passaggio dei cavi
fino all’abitazione dell’attore, inserendo tuttavia quei dispositivi
)controventi, tiranti o altro) che possano garantire la sicurezza
dell’impianto e de traliccio; 4) accertarsi in subordine quali possano essere
eventuali modalità alternative dell’installazione dell’antenna,
determinando il diritto del Sig. Biasoni ad effettuare l’installazione; 5)
autorizzarsi l’attore e/o i suoi tecnici ad effettuare le verifiche necessarie
per accertare il perfetto funzionamento ed installazione del manufatto, previo
avviso all’amministratore e comunque non meno di una volta all’anno; 6)
condannarsi il Condominio al risarcimento dei danni da liquidarsi in via
equitativa per il mancato esercizio dell’attività di radioamatore dal 96 fino
a quando l’antenna sarà installata, il tutto ex art. 1226 C.c.; 7) spese
diritti ed onorari del procedimento, nonché quello di urgenza e del reclamo,
rifuse.”
11) Con la citata memoria, l’attore chiedeva altresì ammettersi CTU
diretta ad accertare l’idoneità del progetto depositato in atti e la
inidoneità della soluzione alternativa proposta dal Condominio.
12) All’udienza del 24.1.00, venivano espletate le prove orali ed era
conferito al nominato CTU Ing. Silvio Aspes di Somma Lombardo, incarico volto
alla individuazione della soluzione migliore per l’installazione
dell’antenna de qua.
13) In data 13.6.00, il menzionato CTU depositava in Cancelleria il proprio
elaborato peritale ed, in data 30.5.01, depositava altresì relazione tecnica
supplementare, volta ad accertare l’eventuale superamento, da parte
dell’antenna de qua, della soglia massima di cui al D.M. 10.9.98 n.381,
recante determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute
umana.
14) All’udienza del 31.10.01, le parti precisavano le rispettive conclusioni
come da fogli separati che, siglati dal Giudice, formavano parte integrante del
verbale d’udienza.
Il Sig. Giudice concedeva,
infine, termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica,
rimettendo la causa in decisione.
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II. CONSIDERAZIONI IN DIRITTO
15) In diritto, il comparente
Condominio Montesanto contesta ed impugna tutte le avverse pretese, allegazioni
e produzioni –nella parte in cui contrastano con le proprie eccezioni, tesi e
domande-, evidenziando come le pretese attoree siano infondate e meritevoli di
rigetto, per le ragioni di seguito esposte.
A) Premessa a) sullo stato dei
luoghi e sulle caratteristiche dell’edificio condominiale de quo; b)
sul tipo di impianto progettato dall’attore.
16) Il Condominio convenuto non
nega –né ha mai negato, durante la fase cautelare e nel corso del presente
giudizio- il diritto del Sig. Biasoni ad impiantare un’antenna ad uso
radioamatoriale, ma contesta, piuttosto, le modalità da costui scelte per
l’installazione della suddetta antenna, ribadendo anche in questa sede, la
disponibilità dei condomini a consentire l’installazione della stessa nel
cortile condominiale –possibilmente nel punto più vicino all’appartamento
del Sig. Biasoni-.
17) La soluzione proposta dal Condominio si rivela, del resto, la più idonea in
relazione sia allo stato dei luoghi, sia alle caratteristiche dell’impianto de
quo.
18) Con riguardo innanzi tutto allo stato dei luoghi, il comparente evidenzia
che il Condominio Montesanto sito in Origgio Via RESISTENZA N.109, è costituito
da un edificio di modeste dimensioni, che si sviluppa su un piano
rialzato e un primo piano sovrastante, per un’altezza complessiva di mt.8
circa. (cfr. parere tecnico del Carriero Luca, prodotto dal convenuto in
sede cautelare, all’udienza del 27.5.98).
19) Intorno al detto fabbricato –che si trova in aperta campagna- per qualche
chilometro di distanza vi sono soltanto prati e campi, (cfr. il cit. parere
tecnico e le n6 fotografie prodotte dal comparente in sede cautelare e
confermate dai testi Galluzzo Giovanni e Pogliani Luigi, escussi all’udienza
del 24.1.00, nonché dall’attore Biasoni Daniele in sede di interrogatorio
formale, assunto alla medesima udienza).
20) Orbene, sul tetto di questo piccolo edificio –su cui, peraltro, il Sig.
Biasoni ha già, in passato, provveduto ad installare un’antenna satellitare
per l’esercizio di CB-, l’attore pretende ora di impiantare un complesso
apparato, costituito da un traliccio di altezza pari a mt. 6 –poggiato su
supporto saldato ad un pilastro del sottotetto- e dotato di un gruppo
motorizzato atto alla rotazione di un’antenna a tre elementi multibanda, con
elemento più lungo pari a mt. 8 e dimensione boom pari a mt. 4, (cfr.
progetto descrittivo e progetto prospettico prodotti in atti e relazione
peritale del 13.6.00, p.4).
21) Detto impianto, munito di kit di controventi e tiranti per il fissaggio
al tetto, e collegato a ricetrasmittente ubicata nell’appartamento
dell’attore, (secondo il cit. progetto) si innalzerebbe dal tetto condominiale
per un’altezza complessiva di 8,5 mt. (addirittura superiore all’altezza
dell’edificio de quo), ed avrebbe un peso di circa 13 Kg.!
22) Sicuramente la citata installazione presenta i caratteri di un impianto
professionale per l’esercizio dell’attività di radioamatore ed il Sig.
Biasoni, (il quale, peraltro, già svolge la professione antennista),
-avvalendosi di una struttura di tale complessità e portata, certamente diversa
da quella più modesta, utilizzata dagli abituali radioamatori –evidentemente
intende esercitare detta attività professionalmente, ovverosia in modo
sistematico e continuativo.
23) Ciò premesso, nulla si oppone all’alternativa ubicazione dell’antenna de
qua nel cortile condominiale –che, anzi, si rende opportuna per le ragioni
nel prosieguo esposte-, né rileva l’obiezione dell’attore, supportata da
copiosa giurisprudenza, secondo cui antenne simili vengono di norma installate
sui tetti degli edifici.
24) Infatti, la giurisprudenza allegata da controparte si riferisce a
condomini di notevole altezza, circondati da altri edifici, per cui, -dal punto
di vista tecnico- è opportuno collocare l’antenna nel punto più alto del
condominio, affinché i fabbricati che lo circondano non ne ostacolino la
capacità trasmissiva.
24) Nel caso di specie trattasi, invece, di edificio sito in aperta
campagna e che non ha intorno a sé altri condomini, per cui la funzione
trasmissiva dell’antenna de qua può essere parimenti garantita
attraverso la collocazione del relativo impianto nel giardino condominiale,
(con le modalità meglio precisate nel sopra citato parere tecnico).
25) Erra per conto il CTU, laddove egli afferma che la collocazione
dell’antenna sul tetto permetterebbe di migliorare l’efficienza del sistema
trasmissivo della stessa, (cfr. perizia del 13.6.00, p.5).
infatti, se due antenne, (l’una ubicata sul tetto e l’altra nel giardino),
vengono collegate ad apparecchi ricetrasmittenti di identica potenza e sono
caratterizzate dalla stessa frequenza di lavoro e sono altresì collocate
alla medesima altezza, hanno comunque eguale capacità trasmissiva.
Questa
difesa fa presente di essersi avvalsa, per lo svolgimento della detta
considerazione tecnica, (e di quella in prosieguo esposte), del parere di un
esperto in ingegneria elettronica.
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B) Sulla necessità
di realizzare un equo contemperamento tra il diritto invocato dall’attore ed i
contrapposti diritti ed interessi dei condomini, come già esattamente rilevato
dall’On.le Tribunale di Busto Arsizio con l’ordinanza 24.7.98 emessa in sede
di reclamo.
26) L’ubicazione del
detto impianto nell’area adiacente l’edificio condominiale, non solo
non diminuisce, né comunque pregiudica la capacità trasmissiva dell’antenna de
qua –e dunque non lede il diritto invocato dall’attore-, ma si rivela
anche la collocazione più consona a garantire il rispetto dei contrapposti
diritti dei condomini.
27)
Peraltro, già l’On.le Collegio, in sede di reclamo, ha espressamente
segnalato la necessità di pervenire ad una soluzione che realizzi il miglior
contemperamento possibile tra il diritto invocato dall’attore e quelli
–parimenti rilevanti e di rango costituzionale- spettanti ai condomini, (cfr.
ordinanza 24.7.98, pag.3).
28) E questa esigenza di contemperare i contrapposti interessi in causa, cui
subiti il Condominio Montesanto si è dichiarato disponibile, sin dalla fase
cautelare del presente procedimento, è stata invece completamente –e
caparbiamente- disattesa dal Sig. Biasoni.
Costui
infatti, con i suoi atti corposi e le copiose citazioni di giurisprudenza, non
ha fatto altro che ribadire il suo preteso diritto all’installazione
dell’antenna sul tetto condominiale, senza mostrare la benché minima
disponibilità a soluzioni transattive ed anzi, manifestando un assoluto
disinteresse di fronte alle esigenze prospettate dai condomini, le quali
appaiono per contro certamente meritevoli di tutela, ove si consideri quanto segue.
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C) Sulla pericolosità
delle onde elettromagnetiche irradiate dall’antenna de qua per la
salute dei condomini. Preminenza del diritto costituzionale alla salute ai sensi
dell’art. 32 Cost..
29)
Innanzi tutto, il comparente evidenzia la necessità di considerare gli effetti
pregiudizievoli alla salute umana –costituzionalmente rilevante ex art. 32
Cost.- derivanti dall’esposizione dei condomini al campo elettromagnetico (C.E.M.)
che verrebbe irradiato dall’impianto progettato dall’attore.
30)
In primo luogo, (secondo quanto affermato dallo stesso CTU), detto impianto
sarebbe dotato di una potenza massima pari a 100Watt e di una frequenza centrale
di lavoro pari a 21Mhz, (cfr. relazione del 30.5.01, p.6/8). Lo stesso sarebbe
pertanto classificabile, secondo la scienza, come impianto ad alta
frequenza d’onda.
31)
Partendo da questa premessa. –e prendendo a base dei propri calcoli una
potenza pari a 20 Watt-, il CTU conclude che i livelli del C.E.M. irradiato
dall’antenna de qua non supererebbero la soglia di attenzione fissata
dal D.M. 10/9/98 n.381 e non potrebbero dunque considerarsi pericolosi per la
salute umana.
32)
Detta considerazione appare, tuttavia, quanto mai frettolosa ed incompleta. E ciò,
innanzi tutto, perché i valori posti dal CTU a base dei propri calcoli, rappresentano
semplicemente dei valori medi, astrattamente considerati dal perito in base a
criteri convenzionali. Per contro, i valori reali di potenza dell’impianto, in
caso di effettiva attivazione dell’antenna progettata dall’attore,
potrebbero certamente essere superiori rispetto a quelli considerati dal CTU, e
condurre pertanto a registrare in concreto livelli ben maggiori di C.E.M..
33) Del resto, la
consapevolezza della relatività dei suddetti valori –e dei conseguenti
calcoli- emerge chiaramente dalla stessa relazione peritale, laddove il CTU
afferma che “nella valutazione che segue sarà dato per scontato che il
Sig. Biasoni utilizzi esclusivamente la modalità di trasmissione SSB, e
non le altre modalità ammesse dall’apparato stesso, che aumenterebbero il
rischi di impatto ambientale. Sarà inoltre dato per scontato che il Sig.
Biasoni non utilizzerà mai amplificatori di potenza aggiunti all’apparato di
trasmissione allo scopo di incrementare la potenza di uscita”,
ed ancora, “estrema importanza va data alla potenza realmente applicata
all’antenna, perché in base a questo valore l’antenna può essere
considerata inquinante oppure no”,
(relazione del 30.5.01, p. 5/6).
34)
Aggiungasi che i livelli di attenzione fissati dal D.M. n.381/98 sono essi
stessi incerti e relativi –stante l’estrema difficoltà, a livello
scientifico, di definire queste soglie di attenzione ed essendo la materia ancor
oggi scientificamente controversa-, tanto che dette soglie risultano attualmente
in via di superamento anche a livello normativo.
Questa difesa sottolinea, infatti, come la recente Legge Quadro sull’elettrosmog
n36 del 22/2/01, abbia recentemente demandato all’Esecutivo la
rideterminazione dei detti livelli di attenzione attraverso appositi decreti, ad
oggi non ancora emanati, (cfr. art. 4, 2° co. L. n.36/01).
35) E di ciò, la più recente giurisprudenza mostra di avere chiara
consapevolezza.
La
Suprema Corte, infatti, afferma che le norme che fissano i livelli di cui
sopra si fondano sulle attuali conoscenze scientifiche in materia ed è la
stessa legge primaria a prevedere che tali norme debbano essere oggetto di
periodica revisione, (cfr. art. 12 Legge Quadro sull’elettrosmog n. 36/01).
Donde la conseguenza per cui, discipline di questo tipo –data la natura di
normazione secondaria che è loro propria- hanno il valore di impedire che possa
essere tenuta una condotta che vi contrasti, ma non quello di rendere di per sé
lecita la condotta che vi si uniformi,
(in tal senso, si esprime Cas. Civ. Sez.III, 27.7.00, n.9893, Genovese c. Enel,
in Foro It. 01, I, p. 141).
36)
Inoltre, non possono certo trascurarsi i risultati cui sono pervenute le
innumerevoli indagini condotte dagli scienziati i merito agli effetti dei C.E.M.
sulla salute umana.
Secondo tali studi, i C.E.M., anche a “bassa frequenza” (e, a maggior
ragione, quelli d “alta frequenza” come quello che sarebbe irradiato
dall’impianto del Sig. Biasoni), possono provocare il blocco di apparecchi
pace-maker, infatti “l’apparecchiatura può percepire il segnale
elettromagnetico come attività elettrica cardiaca con conseguenti pause nel
funzionamento che possono determinare dal semplice cardiopalmo, alla vertigine e
lipotimia, fino alla sincope”, (cfr. “Inquinamento elettromagnetico”,
a cura di P. Bevitore, Ed. Maggioli 98, p. 142).
Ancora, a seguito di studi sulle radiofrequenze (c.d. RF9 e sulle onde a
“media frequenza” (c.d. MW), -comunque meno potenti di quelle irradiate
dall’antenna del Sig. Biasoni-, gli scienziati hanno riscontrato che “un
aumento di rischio di neoplasia, in particolare per la leucemia ed il tumore
cerebrale è stato segnalato in popolazioni di lavoratori esposti alle
radiazioni elettromagnetiche a bassa frequenza… Vi sono tuttavia dati
epidemiologici che testimonino un aumento di rischio per neoplasie maligne anche
per RF e MW ed ancora, “nel 1989 Mihlam segnalò un rischio doppio di leucemia
in radioamatori, Szmigieliski in Polonia un aumento di patologia neoplastica del
sistema emolinfopoietico in personale militare esposto a campi RF/MW… Sono
numerose le pubblicazioni che si sono occupate in passato delle possibili
relazioni esistenti tra esposizione lavorativa a RF e MW e insorgenza di tumori.
Alcune recenti rassegne di Rothman (Tabelle 4 e 5) –riguardanti tumori
cerebrali e leucemie- ne hanno illustrato il rischio e il tipo di neoplasia più
frequentemente associata”, (cfr. “Inquinamento elettromagnetico ad alta
frequenza”, a cura di P. Bevitore, Ed. Maggioli 2000, p. 192/194).
37)
Il CTU ha tuttavia completamente ignorato i risultati delle citate indagini
scientifiche, omettendo di considerare che livelli più elevati di
potenza (rispetto a quelli medi considerati), concretamente attivabili
attraverso l’impianto del Sig. Biasoni, esporrebbero i condomini al pericolo
dei sopra descritti gravissimi pregiudizi alla salute.
38)
E’ vero che non esistono conoscenze scientifiche certe in ordine al dinamismo
dei processi patologici indotti dai C.E.M., ma le indagini statistiche condotte
dagli scienziati appaiono sufficientemente esplicite: tutte depongono per
l’esistenza di rischi cancerogeni in soggetti periodicamente esposti a C.E.M.,
(anche a bassa frequenza).
Ed in tale condizione di rischio –tutt’altro che trascurabile (!)-
verserebbero appunto i condomini, che sarebbero esposti al C.E.M. dell’antenna
de qua, ogni qualvolta il Sig. Biasoni –pressoché sistematicamente,
vista la professionalità dell’impianto- attivasse la sua struttura
professionale per radioamatore.
***
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D) Sulla pericolosità dell’impianto
progettato dall’attore per l’incolumità e la sicurezza dei condomini ed
insufficienza della polizza assicurativa al riguardo prodotta dal Sig. Biasoni.
39) In
secondo luogo, il comparente evidenzia che il suddetto impianto –alto,
ripetesi, non meno di 8,5 mt. e pesante circa 13 Kg.- che verrebbe installato
sul tetto del piccolo edificio, costituirebbe certamente fonte di pericolo per
l’incolumità fisica e la sicurezza dei condomini.
40) Si pensi, infatti, al rischio costituito dal crollo della struttura de
qua, (antenna, traliccio e relativi tiranti), a causa di forti raffiche di
vento o di un violento temporale o, ancor peggio, al grave pericolo di caduta di
fulmini sull’impianto –e, quindi, sull’edificio condominiale- con
conseguenti gravissimi danni a cose e persone.
41) Né la polizza offerta dal Sig. Biasoni, (allegata al doc. n.9 prodotto dal
ricorrente nella fase cautelare), può considerarsi al riguardo soddisfacente.
Trattasi, infatti, di polizza assicurativa per responsabilità civile verso
terzi con massimale pari ad un miliardo, la quale risulta assolutamente
insufficiente a garantire un’adeguata copertura assicurativa per la RC, poiché
avente massimale eccessivamente basso rispetto alla notevole entità dei danni
alla persona che dall’impianto potrebbero scaturire, (si pensi, ad es., al
crollo della struttura e, con essa, di parti del tetto condominiale con
ferimento di terzi o degli stessi condomini)-.
***
* ***
E) Sui disturbi che l’antenna de qua
arrecherebbe ai condomini a causa: a) della rumorosità del motore collegato
all’impianto; b) delle interferenze rispetto ai televisori e ad altre
apparecchiature elettroniche dei condomini.
42) Il
comparente sottolinea, inoltre, come l’impianto progettato dal Sig. Biasoni
arrecherebbe ai condomini ulteriori ragioni di turbativa.
43) Innanzi tutto, come sopra detto, questo impianto risulta munito di gruppo
motorizzato atto alla rotazione dell’antenna de qua, il quale verrebbe
azionato per captare segnali provenienti da diverse direzioni, con tutta la
rumorosità conseguente, a qualsiasi ora del giorno e della notte, e con un
sottotetto che funzionerebbe da vera e propria cassa di risonanza!
44) Dice il CTU che questo rumore sarebbe circoscritto nel tempo, perché una
volta iniziata la comunicazione radio, il motore rimarrebbe inattivo, (relazione
del 13.6.00, pag.7).
Ma quante volte al giorno il Sig. Biasoni dovrebbe ruotare questa antenna per
captare nuovi segnali e mettersi in comunicazione con nuovi interlocutori?! Il
CTU non lo dice, né del resto potrebbe.
45) Dunque, ogni qualvolta l’attore intendesse captare nuovi segnali, egli
farebbe ruotare l’impianto, producendo così –a suo piacimento, in ogni
momento della giornata o durante le ore ed i giorni di riposo, (ad es. a sera
tarda, alla domenica etc…) -rumori disturbanti per la quiete e la tranquillità
dei condomini, alcuni dei quali tra l’altro, lavorando di notte, dormono di
giorno. Altri rumori molesti deriverebbero inoltre dal periodico accesso del
Sig. Biasoni e dei suoi tecnici al tetto condominiale, per effettuare verifiche
e manutenzioni dell’impianto.
46) Aggiungasi che il suddetto impianto costituirebbe fattore di disturbo, anche
a causa delle interferenze dell’antenna de qua con i televisori e, in
genere, con gli altri elettrodomestici dei condomini –interferenze che lo
stesso CTU non ha affatto escluso, limitandosi a rilevare, al riguardo,
l’opportunità di verifiche periodiche dell’impianto a cautela degli altri
condomini, (cfr. relazione del 13.6.00, pag.8).
***
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F) Sul pregiudizio per il
decoro architettonico dell’edificio condominiale.
47) Non ultimo il pregiudizio
che l’impianto progettato dal Sig. Biasoni arrecherebbe all’estetica
dell’edificio condominiale.
Infatti questo impianto, alto oltre 8 metri, con un vistoso traliccio in
alluminio e numerosi tiranti per il fissaggio a vari punti del tetto,
trasformerebbe il condominio in una vera e propria centrale ricetrasmittente
(!), alterandone profondamente l’aspetto estetico.
48) Né vale l’obiezione dell’attore secondo cui l’impianto in oggetto
–non apportando modifiche strutturali all’edificio- non costituirebbe
“innovazione” ex art. 1120, 2° co. C.c. e, pertanto, non è soggetto al
divieto di alterare il decoro architettonico della cosa comune di cui al cit. 2°
co. Dell’art. 1120.
49) Invero, a prescindere dalla considerazione che, nel caso di specie –a
fronte di una così rilevante alterazione dell’aspetto del tetto condominiale,
con opere destinate ad essere saldate all’armatura di un pilastro portate
dell’edificio- è indubbiamente riscontrabile una vera e propria
“innovazione” , anche la semplice modificazione di una parte comune, benché
non comportante innovazione, va a fortiori soggetta al medesimo
divieto.
50) Né alcun pregio riveste l’ulteriore obiezione sollevata da controparte,
secondo cui non potrebbe parlarsi di alterazione del decoro architettonico per
un edificio che, come quello in oggetto, non riveste alcun particolare pregio
artistico.
51) Infatti, per “decoro
architettonico” di un fabbricato, ai fini della tutela prevista dall’art.
1120 C.c., deve intendersi l’estetica data dall’insieme delle linee e
strutture che imprimono all’edificio una determinata, armonica fisionomia,
senza che occorra che si tratti di edifici di particolare pregio artistico. E
l’alterazione di tale decoro ben può correlarsi alla realizzazione di opere
che mutino anche soltanto singoli elementi o punti del fabbricato, riflettendosi
sull’insieme dell’aspetto dello stabile, (cfr., in tal senso, Cas. Civ.
Sez.II, 3.9.98 n.8731, Fossa c. Cond. Madonna, in Foro It. 99, I, p.598 e
Sez. II, 8.5.95 n.6496, Bertazzoli c. Cond. Mac Mahon, in Arch.Loc.95,
p.810).
Oltretutto, quand’anche lo potesse fare manca la concessione edilizia.
***
* ***
G)
Sulla necessità per il Sig. Biasoni di munirsi di concessione edilizia
ai sensi dell’art. 1 L. 28.1.77 n. 10.
52)
Aggiungasi ancora che, per impiantare simile struttura il Sig. Biasoni avrebbe
comunque dovuto munirsi, ai sensi dell’art. 1 L.n. 10/77, di concessione
edilizia, del quale costui risulta attualmente sprovvisto.
Né, alcun rilievo in senso contrario può assumere la copiosa giurisprudenza
citata dall’attore, che esclude la necessità di una tale concessione.
53) Trattasi, infatti, di giurisprudenza riguardante l’installazione di
antenne di modeste dimensioni per l’esercizio di CB, che nulla hanno a che
vedere con l’impianto –complesso e di notevoli dimensioni- che il Sig.
Biasoni vorrebbe installare per l’esercizio professionale dell’attività di
radioamatore. Dunque, le sentenze citate da controparte non si attagliano
affatto al caso sub iudice.
54) Del resto, ai sensi del cit. art. 1 L. n.10/77, “ogni attività
comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale… è
subordinata a concessione da parte del sindaco”.
La suddetta concessione è pertanto necessaria ogniqualvolta debba essere
realizzato un mutamento o un’alterazione del territorio avente un qualche
rilievo ambientale od estetico, da cui persegua una perdurante modifica dello
stato dei luoghi, (cfr. per tale concetto di “trasformazione
urbanistica”, ex pluribus, Cons. St. Sez.IV, 14.12.94 n.1486, C.
Venezia c. Lavanderia Serenissima S.p.a. in Foro Amm. 94, I, p.2821).
55) E non è dubitabile che un’antenna –come quella per cui è causa-
stabilmente impiantata sul tetto e ben visibile dai luoghi circostanti,
costituisca alterazione avente rilievo ambientale ed estetico, come tale
richiedente il previo rilascio di concessione edilizia sulla base della citata
normativa.
56) Simile conclusione risulta peraltro imposta sia dall’ampio concetto di
“trasformazione del territorio” sopra segnalato, sia dalla recente
affermazione legislativa secondo cui “la materia urbanistica concerne tutti
gli aspetti dell’uso del territorio”, (cfr. art.34, D.Lgs. 31.3.98 n.80).
57) In tal senso e proprio con riguardo alla necessità di concessione edilizia
per l’installazione di un impianto radioamatoriale, (di altezza, nella specie,
pari a mt. 8 –addirittura inferiore all’altezza dell’antenna de qua-),
si è autorevolmente espresso il Consiglio di Stato Sez. V, 20.1 –6.4.98 n.415
(Scholz c. Comune di Brennero, in Guida al Dir. 98, p.78 e segg.), con
decisione che supera il precedente di Cons. St. Sez. V. n.1283/95 citato
dall’attore e che costituisce, anzi, conferma di un costante orientamento
della giurisprudenza amministrativa, (cfr., infatti, nello stesso senso di Cons.
St. n.415/98, T.a.r. Lombardia 7.4.97 n.430, Diner c. Comune di Milano, in Foro
It. 97, III, p.541 e 8.10.92 n.613, Sip c. Comune di Melzo, in Riv. Giur.
Edilizia 93, I, p.371).
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H) Sull’infondatezza della
richiesta risarcitoria dell’attore.
58) L’attore avanza inoltre domanda di risarcimento del danno asseritamene
subito per non aver esercitato l’attività di radioamatore dal 96 ad oggi.
59) Ma una simile pretesa risarcitoria –oltre ad apparire assolutamente
inconsistente e priva di qualsivoglia fondamento- è rimasta alla stregua di
un’affermazione sulla carta.
Quale danno, morale o patrimoniale, il Sig. Biasoni avrebbe subito? E di quale
entità sarebbe questo presunto pregiudizio?
A parte che l’attore ha già installato un’antenna, solo che adesso intende
installarne una professionale.
Pertanto quali danni esistono? L’attore non ne ha fornito prova alcuna, -anzi
vi è prova contraria- limitandosi ad invocare la presunta violazione
dell’art. 21 Cost. 60. L’attore ignora però che il diritto ivi sancito non
gode di una tutela assoluta, bensì richiede di essere contemperato –come
sopra detto- con i diritti preminenti alla salute ed incolumità individuale
degli altri condomini, nonché con il diritto dei medesimi alla quiete diurna e
notturna e con tutti gli altri diritti ed interessi sopra prospettati.
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Sulla necessità di impugnazione della delibera
del 4.4.97 e quella successiva del 18.1.98, che decideva sul punto
dell’installazione dell’antenna.
61) Aggiungasi che l’attore
avrebbe potuto proporre tempestiva impugnazione ai sensi dell’art. 1137 C.c.
avverso la delibera del 4.4.97 e quella successiva del 18.1.98 –con la quale
il Condominio negava al Sig. Biasoni l’autorizzazione all’installazione
dell’antenna sul tetto condominiale-, ai fini dell’annullamento della stessa
e della conseguente rimozione del pregiudizio da costui invocato. Ed invece
l’attore non si avvaleva di questa facoltà –con conseguente decadenza- e,
successivamente, lamentava di non aver potuto esercitare il proprio preteso
diritto per causa del comparente Condominio!
Valuti Codesto Ill.mo Tribunale il detto comportamento del Biasoni, anche ai
sensi dell’art. 116 C.p.c.
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I) Sull’opportunità di
compensare le spese del precedente giudizio.
62) Alla luce della complessità della materia sub Iudice, che
innegabilmente involge questioni tecniche e scientifiche particolarmente
controverse e di difficile soluzione, la difesa del comparente condominio, con
il presente atto, chiede che –nella denegata ipotesi in cui le domande attoree
fossero accolte- venga disposta la compensazione tra le parti delle spese di
lite, sia relative alla fase cautelare, sia relative al presente giudizio di
merito.
E ciò non solo per la causa, ma nel ricorso d’urgenza il Sig. Biasoni è
addirittura risultato perdente, e su questo punto occorrerebbe decidere per le
spese ex art. 91 c.p.c.
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In virtù di tutto quanto sopra
esposto e, richiamata altresì ogni altra argomentazione svolta nella propria
comparsa di risposta del 23.10.98, il Condominio Montesanto, in persona del
proprio amministratore Rag. Francesco Tomba, ut supra rappresentato e
difeso, insiste per l’accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Con Ossequio.
Saronno, lì 7 dicembre 2001.