Statuto del
Consiglio Pastorale Parrocchiale di
San Michele degli Scalzi in Pisa


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1. Identità teologica 2. Finalità 3. Composizione 4. La presidenza
5. Le commissioni 6. Il CPAE 7. Le riunioni del consiglio 8. Regolamento interno

Identità Teologica

Art. 1

E' costituito nella Parrocchia di San Michele degli Scalzi in Pisa il Consiglio Pastorale secondo il presente statuto.

Art. 2

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è realtà ecclesiale viva, dinamica; luogo di incontro e di impegno pastorale, più che struttura organizzativo-funzionale. E' organismo della Comunità Parrocchiale, rappresentandola, ma non sostituendola: ne esprime l'unità della fede, l'intima natura comunitaria, la ricchezza e la varietà dei carismi e ministeri, lo slancio missionario. Nel pieno rispetto della struttura gerarchica della Chiesa, è segno e strumento di speranza, che esprime e favorisce la Comunione col parroco con l'intero Popolo di Dio sparso nella parrocchia.

Art. 3

Il Consiglio Pastorale rispetta le competenze e l'autonomia delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti che vivono nella parrocchia. Alle associazioni, ai gruppi e ai movimenti è richiesta, come criterio di ecclesialità, una particolare ricettività alle indicazioni date dal Consiglio.

Finalità

Art. 4

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale studia, programma e verifica l'azione pastorale della Comunità Parrocchiale nel duplice momento di crescita interiore e di missione. Tutti i problemi che riguardano la vita religiosa della parrocchia sono di sua competenza, soprattutto la conoscenza e l'adesione alla fede, la pratica dei sacramenti, la vita morale e l'esercizio della giustizia e della Carità.

Art. 5

Individua le esigenze primarie della parrocchia e programma gli interventi secondo precisi piani pastorali, strettamente collegati a quelli proposti dal Vescovo di Pisa e dalla Conferenza Episcopale Italiana, nel rispetto dei tempi di maturazione dio tutti i membri della Comunità parrocchiale.

Composizione

Art. 6

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è composto da:

Art. 7

Fanno parte dell'Assemblea Parrocchiale tutte le persone battezzate e cresimate facenti parte della Comunità parrocchiale o comunque, a parere del parroco, in qualche modo legate ad essa.

Art. 8

Godono del diritto attivo e passivo di voto per l'elezione dei 12 membri elettivi del Consiglio Pastorale Parrocchiale tutti i componenti l'Assemblea parrocchiale, purché abbiano compiuto i 18 anni di età.

Art. 9

I membri elettivi del Consiglio Pastorale Parrocchiale restano in carica tre anni più un periodo, della durata massima di un altro anno, per il passaggio al successivo Consiglio pastorale Parrocchiale e possono essere rieletti al massimo per due mandati consecutivi. Nel caso che un posto di membri elettivo risulti vacante per una qualsiasi ragione, verrà occupato dal candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze o, in sua mancanza, da un componente l'Assemblea parrocchiale eletto a scrutinio segreto dal Consiglio stesso. I membri scelti dal parroco possono essere da lui sostituiti in qualsiasi momento, per giustificati motivi.

La presidenza

Art. 10

Il parroco è il presidente di diritto. In forza del suo ministero è il primo e più diretto responsabile della parrocchia. Tocca specificatamente al parroco tracciare le linee fondamentali della costituzione del Consiglio pastorale stesso e della pastorale parrocchiale in genere, secondo gli indirizzi e disposizioni del Vescovo e del Consiglio pastorale Diocesano.

Art. 11

La presidenza è composta dal parroco e da due vicepresidenti con un segretario, eletti dal Consiglio stesso a maggioranza relativa. Alla presidenza spetta il compito di animare e coordinare ogni seduta del Consiglio stesso.

Art. 12

La presidenza prepara e convoca le riunioni fissandone l'ordine del giorno. Può anche decidere su questioni ordinarie e urgenti, ripromettendosi di riunire quanto prima il Consiglio per metterlo al corrente della decisione presa. Uno dei vicepresidenti conduce e modera le riunioni del Consiglio.

Art. 13

Di norma spetta ai vicepresidenti rappresentare il Consiglio e la Parrocchia in sede Vicariale, zonale e diocesana, se non per specifiche rappresentanze decise dal Consiglio stesso.

Art. 14

Il segretario redige la convocazione e la fa pervenire ai consiglieri, stende i verbali, conserva tutti gli atti e i documenti del Consiglio, assicura il collegamento con le varie strutture e informa la Comunità ai vari livelli.

Le commissioni

Art. 15

Il Consiglio, se lo crede opportuno, può creare varie commissioni, sia permanenti che transitorie, con il compito i seguire più da vicino un settore o un ambito particolare della pastorale (es.: liturgia, catechesi, famiglia, carità, educazione, impegno sociale).

Art. 16

Nella creazione di commissioni il Consiglio può deliberare a maggioranza relativa: Comunque sia, ogni commissione deve sempre avere la presenza di almeno due membri del Consiglio, con l'incarico di coordinare i rapporti con il Consiglio stesso.

Art. 17

Le commissioni permanenti che il Consiglio deve promuovere stabilmente sono almeno due:
  1. la commissione catechetica e liturgica,
  2. la commissione caritativa e missionaria.

Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici (CPAE)

Art. 18

Le questioni amministrative ed economiche della parrocchia sono di competenza del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, ma anche il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha il dovere-diritto di occuparsene. Per questo tra il CPP e il CPAE ci saranno reciproci scambi di informazione ogni qualvolta sarà necessario e richiesto dal qualche componente dei due consigli. Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, pur collegandosi con questo statuto, ha tuttavia piena autonomia di svolgimento perché possiede un proprio regolamento.

Art. 19

Al termine di ogni anno civile il Consiglio per gli Affari Economici della parrocchia renderà pubblico all'Assemblea Parrocchiale il bilancio finale riguardante la questione amministrativa della parrocchia.

Le riunioni del Consiglio

Art. 20

Il Consiglio si riunisce con una periodicità che varia secondo le esigenze della pastorale parrocchiale, ma comunque non meno di una volta ogni quadrimestre.

Art. 21

Per la validità delle riunioni è sempre necessaria la presenza del presidente o di un suo delegato. Nel caso di vacanza del parroco, il delegato dovrà avere il benestare del Vescovo. E' altresì necessaria la maggioranza dei membri del Consiglio stesso.

Art. 22

Le riunioni del Consiglio normalmente sono pubbliche e qualunque membro della Comunità parrocchiale può assistervi, senza diritto di voto.

Art. 23

In casi particolari la presidenza può decidere che determinata seduta del Consiglio possa essere fatta con la presenza esclusiva dei soli consiglieri.

Art. 24

I documenti elaborati dal Consiglio saranno pubblicati tramite il foglio informativo settimanale "Il Campanile", con eventuali suoi allegati, oppure attraverso uno specifico giornalino-notiziario parrocchiale.

Art. 25

Il presente Statuto e quindi il Consiglio Pastorale Parrocchiale sarà operante dal momento della sua approvazione.

Art. 26

Il presente Statuto può essere modificato con voto favorevole della maggioranza relativa e con l'assenso del Vescovo su proposta del presidente o della presidenza o di un terzo dei membri del Consiglio stesso.

Art. 27

Nel caso si verificasse il cambiamento del parroco, il presente Statuto e il Consiglio Pastorale saranno confermati con il consenso del nuovo parroco, senza il quale automaticamente decadranno.

Art. 28

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano le norme del Diritto Canonico.

Regolamento interno per lo svolgimento delle sedute

  1. Il Consiglio viene convocato dalla presidenza con avviso reso pubblico normalmente al termine della Celebrazione Eucaristica domenicale precedente la riunione stessa. L'O.d.G. viene reso pubblico all'Assemblea parrocchiale e affisso nella bacheca degli avvisi parrocchiali.
  2. Ogni O.d.G. termina sempre con la voce "Varie ed eventuali" per consentire alla presidenza la trattazione di questioni non prevedibili al momento della formulazione dell'O.d.G., o di questioni non rilevanti, o semplici comunicazioni e per consentire ai singoli consiglieri di porre quesiti o di proporre mozioni a tutto il Consiglio.
  3. In apertura di riunione viene data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di ché il verbale viene approvato per alzata di mano.
  4. Per argomenti particolari è bene che ci sia un relatore incaricato dalla rispettiva commissione o dalla presidenza. La relazione viene eventualmente discussa dai consiglieri e se necessario ulteriormente chiarita dal relatore.
  5. Esaurita la discussione, i consiglieri possono passare alla votazione su chiari quesiti attinenti l'argomento, formulati dal relatore d'intesa con la presidenza. La votazione normalmente ha luogo per alzata di mano, ma può anche avvenire, a discrezione della maggioranza relativa dei consiglieri o della presidenza, per scrutinio segreto.
  6. Poiché il Consiglio serve la pastorale parrocchiale, a nessun membro del Consiglio è permesso presentare interpellanze, affrontare questioni o problemi che riguardano strettamente se stesso nella propria persona.
  7. E' fatto obbligo ai membri del Consiglio di rapportarsi fra di loro con rispetto e fraternità, con spirito di collaborazione e di dialogo anche nel caso di divergenze.
  8. Il Consiglio in tutti i campi di sua competenza può prendere le decisioni che crede più opportune, in conformità con la Fede, la Speranza e la Carità cristiane e secondo gli orientamenti pastorali della Chiesa.
  9. La Chiesa è Comunione, espressione della varietà dei carismi nell'unità dello Spirito; per cui il Consiglio Pastorale può prendere una decisione importante solo con una forte maggioranza. Quando, a parere del presidente, questa manchi, il problema dibattuto verrà rinviato perché non ancora maturo e chiaro per la comprensione di tutti: la sua soluzione richiederà ulteriore studio, preghiera, conversione e partecipazione attiva di tutta l'Assemblea parrocchiale.


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