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Sindacato Nazionale Autonomo C.R.I.

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COMUNICATO N° 4                                Roma 10  Febbraio 2004

 A TUTTI I LAVORATORI

Lettera del Presidente dello SNACRI agli associati:

 

Il punto delle problematiche:

Le motivazioni per cui questo comunicato esce con un po’ di ritardo sono dovute al fatto che, nel frattempo, non vi sono state importantissime novità.

In tutto questo periodo si sono tenute due sole riunioni : la prima, l’otto di gennaio inerente le problematiche statutarie e la seconda il 19/01, per valutare la possibilità di trasformare il Contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, di tutti quei lavoratori che sono impegnati nei servizi che l’Ente gestisce in convenzione.

Nella riunione riguardante lo Statuto, vi è stata più che altro una informazione per quanto riguarda le linee essenziali che si intendono portare avanti ed anche in quella sede, lo SNACRI,  ha ribadito le notorie posizioni che sono state oggetto di pregressi comunicati. Vi è stata, comunque, una importante apertura da parte del Commissario, per quanto riguarda la riconferma del ruolo pubblico dell’Ente anche se ancora il discorso inerente la soppressione dei Comitati Provinciali non è definito.

Inoltre, si è parlato del  ruolo insostituibile che i dipendenti dell’Ente  hanno avuto nella missione in Iraq.

Per quanto riguarda la riunione del 19 u.s., si è esaminata la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro del personale precario da tempo determinato, a tempo indeterminato, e per questo deve essere nominata  una Commissione tecnica fra Amministrazione ed OO.SS., che metta in risalto tutte le problematiche  ed individui soluzioni valide. La Commissione tecnica ancora non ha iniziato i lavori.

La Scrivente Organizzazione è favorevole a questo progetto perché serve a dare stabilità a moltissimi lavoratori e soprattutto serve a far si che detto personale non sia più ricattabile.

Questa trasformazione serve anche a qualificare il servizio prestato ed a fare in modo che le Associazioni di Volontariato concorrenti, quando partecipano ad una gara, conoscano bene i costi a cui vanno incontro.

 Per quanto riguarda il resto delle problematiche, si ribadiscono i contenuti del Comunicato n. 3.

 L’Organo Politico ha assicurato che il rapporto tra volontariato e personale dipendente inizia a costituirsi nel rispetto reciproco. Ad avviso dello SNACRI, per stemperare tutte le anomale situazioni,  che si verificano tra volontariato e dipendenti, ancora molta strada deve essere percorsa.

 Se si leggono i colloqui e le domande che vengono scambiati tramite internet nei vari forum di Croce Rossa (e specialmente a quello della Lombardia) si nota subito quale  è realmente il rapporto tra volontariato e dipendenti.

Nessuno tenta minimamente  di correggere, per esempio, la loro errata convinzione  che la legge inerente il volontariato, quella nazionale, si possa applicare all’Ente pubblico CRI, quando, invece, e solo applicabile alle Associazioni di Volontariato private.

 Di conseguenza tutte le normative Regionali, non possono essere in contrasto con quella Nazionale e quindi le discriminazioni che moltissimi volontari stanno attuando nei confronti dei dipendenti, sono illegittime.

 Inoltre:

-         per quali motivi si impedisce ai dipendenti di praticare il volontariato nell’Ente?

-          Perché non si interviene?

-          Quali interessi causano queste posizioni?

Si assiste anche al fatto che  spesso il volontariato interferisce pesantemente nel lavoro dei dipendenti, per motivi che spesso riguardano le problematiche lavorative e la sua organizzazione.

-         Ma il volontario che centra con il rapporto di lavoro dei dipendenti?

-          Quali sono le motivazioni di queste continue interferenze?                               Fino a quando la CRI è un Ente Pubblico il rapporto di lavoro è codificato da leggi, regolamenti e contratti.

Se un ulteriore sforzo viene fatto per far capire a tutti, quale è il proprio ruolo nell’Ente, sicuramente si contribuirà ad operare nei principi che lo regolano, principi che, per chi opera in un Ente, come la CRI, dovrebbero essere praticati da tutti gli Operatori.

Per quanto riguarda i tantissimi problemi di carattere normativo e contrattuale, che sono stati segnalati, pur capendo le motivazioni esplicitate dal Dott. Aldo Smolizza, è necessario che si dia più impulso agli uffici per accorciare i tempi  per la soluzione delle molte pendenze di carattere contrattuale ( CCNL- code contrattuali- integrativo di Ente e nuovo CCNL), sarebbe opportuno potenziare gli uffici,  onde consentire lo smaltimento di tutte le problematiche ancora non risolte.

In ogni caso si sta anche assistendo ad una accentuazione del contenzioso legale che certamente non depone in modo positivo per l’Ente.

 

Graduatorie relative ai concorsi ex finanziaria 1997 rideterminate a seguito dell’annullamento da parte del Consiglio di Stato

Con la pubblicazione delle nuove graduatorie e con l’arrivo delle lettere di nomina ai vincitori, da parte dei competenti uffici del Comitato Centrale, numerosissime sono state le telefonate  degli iscritti e simpatizzanti, con richiesta di chiarimenti in merito alla prassi che si è istaurata. Si premette che, con la sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato tutti gli atti prodotti per l’espletamento del concorso e, dopo che l’Avvocatura dello Stato, ha emesso parere che non era più opportuno produrre ulteriore contenzioso, l’Amministrazione, recependo la sentenza del Consiglio di Stato, ha annullato le graduatorie prodotte a suo tempo e  tutti gli atti consequenziali. Con ciò risulta come se il concorso non fosse stato mai espletato ed attuato per la prima volta ad ottobre ultimo scorso.

Coloro che, come spesso viene riferito, si sentono danneggiati, dopo aver fatto i dovuti controlli, possono fare anche  ricorso, ma devono ben ricordare quale  realmente era la documentazione che a suo tempo hanno consegnato agli uffici preposti,  nonché i concorsi per cui hanno partecipato.

 Lo scorrimento delle graduatorie avviene considerando la posizione più favorevole acquisita nei concorsi a cui hanno partecipato ed alla eventuale scelta preferenziale che hanno comunicato agli uffici.

Coloro che non hanno ricevuto nessuna lettera, non perdono il posto di lavoro e la loro posizione rimane congelata così come previsto dall’O.C. n. 2098/03 del 12/12/2003.

Successivamente alla riformulazione definitiva delle graduatorie, dovranno essere riaperti i termini del  primo step di cui all’ Integrativo di Ente e quindi, dopo che le posizioni si saranno stabilizzate, partiranno i concorsi per il secondo e terzo step.

Per quanto riguarda le problematiche inerenti la differenza fra decorrenza giuridica ed economica, successivamente si concorderà con la Segreteria ogni ulteriore fase di intervento.

 

Personale a tempo determinato:

Per quanto riguarda la stabilizzazione del rapporto di lavoro,  se ne è parlato nella prima parte del Comunicato.

Ciò che invece la Segreteria Generale ha chiesto è l’immissione nella busta paga dell’indennità di Ente con i rispettivi arretrati.

 Nel Comunicato n 70 del 28 Luglio 2003, sono riportate le somme che devono essere erogate al personale sia a tempo indeterminato che determinato e che possono essere controllate nel sito dell’Organizzazione.

L’indennità di Ente per le qualifiche A1, A2 e A3 è di 100 euro mensili,  per le qualifiche B1, B2 e B3 è di 135 euro e per le restanti qualifiche è di 160 euro.

L’Organizzazione ha già invitato i Comitati Regionali a dare pratica attuazione all’inserimento di questa voce con i conseguenti arretrati; devono inoltre essere liquidati, per chi ancora non ne ha fruito, le differenze tabellari conseguenti i nuovi aumenti contrattuali.

E’ da segnalare la tempestività con cui il Commissario del Comitato Regionale delle Marche ha assicurato l’adempimento richiesto, dimostrando sensibilità al riconoscimento del giusto diritto sancito dalla norma contrattuale.

Di ciò la Segreteria ringrazia pubblicamente il Commissario Regionale.

 

Indennità di professionalità e salario di garanzia della retribuzione:

Con una recente sentenza del Tribunale di Pistoia, confermata dalla Corte di Appello di Firenze, sulla computabilità nel calcolo della buona uscita della “indennità di funzione” percepita a norma dell’ art. 15 della legge 88/89, i dipendenti che si accingono ad andare in pensione e gli ex pensionati, potranno fare richiesta all’Ente del beneficio, al fine o di interrompere i termini di prescrizione quinquennale o al fine di richiederla al momento di lasciare il servizio.

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con sentenza n.7488 del 5/6/00 ha dato precisa interpretazione all’art. 2120 del Codice Civile, ed ha emesso la seguente massima: RETRIBUZIONE- TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO- COMPUTO DISCIPLINA DI CUI ALL’ART.2120 DEL CC- NOZIONI DI RETRIBUZIONE FONDATA SULLA CONTINUITÀ- SOSTITUZIONE CON QUELLA DI RETRIBUZIONE NON OCCASIONALE.” ( Cc art 2120):” la nozione di retribuzione accolta dal comma 2 dell’art.2120 del C.c. vigente è più rigorosa, in favore del lavoratore, di quella precedente, in quanto prescinde dalla ripetitività  regolare e continua e dalla frequenza delle prestazioni e dei relativi compensi, i quali vanno esclusi solo in quanto sporadici ed occasionali; prestazione occasionale, infatti, è solo quella collegata a ragioni aziendali del tutto eventuali, imprevedibili e fortuite, mentre, all’opposto la prestazione espletata con frequenza ma non necessariamente con periodicità assoluta, e che sia connessa alla particolare Organizzazione del lavoro, rileva ai fini  del calcolo suddetto.” 

L’INPS ha già concesso ai propri dipendenti, addirittura a decorrere dal gennaio 1997, un cosiddetto “salario di professionalità” ed a decorrere dal settembre 1999, in occasione delle intervenute modifiche ordinamentali, l’assegno citato è stato a sua volta assorbito  “dall’assegno di garanzia della retribuzione”.

Questi assegni, essendo concessi a tutto il personale e non essendo in alcun modo revocabili, devono essere considerati “voci stipendiali utili ai fini del computo della buona uscita” e sono quindi conformi al citato articolo 2120 del Codice Civile, già illustrato, che prevede  l’esclusione del computo del TFR solo delle somme occasionalmente corrisposte, in conformità alla Sentenza del Tribunale di Trento, n°136/02 del 29/9/02, che sembra sia stata confermata in appello, la quale riconosce la computabilità nel TFR, oltre che dell’indennità di funzione, anche del salario di professionalità.

L’Ente CRI, non solo non si adegua alle conquiste fatte dagli altri Enti del Comparto, ma penalizza sempre più i dipendenti, togliendo loro (art.15 comma 2 della L.88/89) ciò che gli altri Enti hanno reso consolidato e la Magistratura considera liquidabili nel TFR.

Ulteriori notizie presso la segreteria SNACRI

 

Varie:

Nella palazzina ove sono ubicati gli uffici dello SNACRI, l’Amministrazione CRI dovrà provvedere a pavimentare gli uffici. Di conseguenza a partire dal 12 febbraio 2004 e per circa 20 giorni, gli uffici dello SNACRI saranno inagibili e la Segreteria potrà essere raggiunta tramite il telefono cellulare 339-3806079.

Per qualsiasi problema è operativo il numero citato ed i relativi documenti potranno essere inviati:  via posta, via e-mail, oppure tramite un numero di fax che sarà comunicato ogni qualvolta sarà necessario inviare documentazione.

I Segretari Nazionali saranno comunque operativi ed in ogni caso ci si deve rivolgere al Segretario Regionale.

 

Con riserva di ulteriori notizie si porgono a tutti i migliori saluti.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Biscardi