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Sindacato
Nazionale Autonomo C.R.I.
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Segreteria Generale - |
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E-mail:
snacri@tiscalinet.it
Comunicato n. 46
Roma,
4 marzo 2002
A tutti i Lavoratori
dei Servizi Trasfusionali
Il
giorno 19 febbraio 2002 si è tenuto il tanto atteso incontro fra la CRI, le
OO.SS ed i Funzionari della Regione Lazio.
La
scrivente Organizzazione ha ribadito ancora una volta che le problematiche del
settore si possono risolvere esclusivamente attuando lo scorporo di tutti i
servizi emotrasfusionali gestiti dalla CRI.
Lo
Snacri non ha siglato il verbale della riunione in quanto non è stato riportato
un passo fondamentale di quanto esposto, ossia
che le procedure in essere di trasferimento (S.Camillo – S.Filippo)
dovevano essere bloccate ed il passaggio doveva
avvenire in modo contestuale , fra i CTO e CNTS, e questo doveva essere
riportato nella lettera di autorizzazione regionale, che consentiva al CNTS di
continuare ad operare
anche dopo la fatidica data del 11
marzo 2002.
La
Regione Lazio , nella persona dell’Assessore alla Sanità, con nota n.10926
/1209, ha inviato al Presidente CRI, la notifica degli adempimenti ex art.19
della Legge 107/90.
La
scrivente Organizzazione contesta all’Assessore di non aver bloccato le
procedure di trasferimento, anche se nel contempo il termine previsto è stato
portato a 180 giorni, quindi al 11.6.02.
Nel
frattempo la Commissione Igiene e Sanità del Senato, mercoledì 27.2.02, nella
41^ seduta, sotto la Presidenza del Sen. Tomassini, in sede referente, ha
riformulato in un unico articolato, i disegni di legge presentati dai
parlamentari, Bastianoni (n.255); Mulas (n.379); Tomassini (n.623) Carella
(n.640); Mascioni(n.660, la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali
e della produzione nazionale degli emoderivati”.
Entro
le ore 18 di lunedì 11 marzo 2002, è stato fissato il termine di presentazione
degli emendamenti sulla formulazione del testo unificato.
Il
testo si compone di 35 articoli e quello che riguarda i servizi trasfusionali
della Cri è l’art.31 che si
riporta a margine. (visibile,
nella sua completezza all'indirizzo http://www.senato.it/att/resocon/home.htm
- 12^ Commissione Igiene e Sanità, 41^ seduta del 27.02.02)
Considerato
che la legge dovrebbe essere approvata in tempi abbastanza ristretti, la
scrivente è impegnata nel chiedere alla Regione Lazio di far slittare il
termine già programmato fino alla promulgazione della stessa legge
trasfusionale e nel pieno rispetto di quanto stabilisce l’articolato.
Con
riserva di ulteriori notizie si inviano i migliori saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.
Luigi Biscardi
Art.
31
(Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di
volontariato o private e centri trasfusionali della CRI)
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, trasferiscono alle aziende sanitarie, nonché ai
policlinici universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, le strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle
associazioni di donatori volontari o dalle strutture private.
2. Il Centro Nazionale Trasfusione Sangue (C.N.T.S.) ed i centri
trasfusionali della Croce Rossa Italiana e le attività ad essi collegate,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
trasferiti con decreto del Ministro della salute alle ASL indicate dalla
regione di competenza.
3. Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui al comma 1 e 2
avviene sulla base di valori risultanti dai rispettivi bilanci ovvero
mediante trasferimento dei beni medesimi, dei debiti e dei crediti secondo
la disciplina della cessione di azienda. Il trasferimento dei beni
immobili, ove richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla
base del loro valore di mercato.
4. Il personale delle strutture e dei centri trasfusionali di cui ai commi
1 e 2, con rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi alla data di
entrata in vigore della presente legge, purché occupante, con orario non
inferiore alle 28 ore settimanali, posti in organico vigenti alla data del
31 dicembre 1988, o posti istituiti in specifici e successivi ampliamenti
o modifiche approvate dall'autorità competente, è trasferito alle
aziende sanitarie indicate dalla regione di competenza. Tale personale è
inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di
equiparazione di cui all'allegato 1 annesso al regolamento adottato con
Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590. I requisiti e
le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di
funzioni, all'anzianità di servizio sono riferiti a quelli definiti dal
medesimo decreto. L'eventuale maggiorazione del trattamento economico in
godimento all'atto del suddetto trasferimento, purché legittimamente
acquisita, è mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile con
i futuri miglioramenti.
5. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo è
obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza,
all'Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione
pubblica. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso i centri trasfusionali di
provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse, si
applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29.
6. Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del personale delle
strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2 effettuati precedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale
trasferito si applicano i benefici di cui al comma 5.
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