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Sindacato Nazionale Autonomo C.R.I.

- Segreteria Generale -

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Comunicato n. 46                                      Roma, 4 marzo 2002

 

                                                              A tutti i Lavoratori

                                                                dei Servizi Trasfusionali

Il giorno 19 febbraio 2002 si è tenuto il tanto atteso incontro fra la CRI, le OO.SS ed i Funzionari della Regione Lazio.

La scrivente Organizzazione ha ribadito ancora una volta che le problematiche del settore si possono risolvere esclusivamente attuando lo scorporo di tutti i servizi emotrasfusionali gestiti dalla CRI.

Lo Snacri non ha siglato il verbale della riunione in quanto non è stato riportato un passo fondamentale di quanto esposto, ossia  che le procedure in essere di trasferimento (S.Camillo – S.Filippo) dovevano essere bloccate ed il passaggio  doveva avvenire in modo contestuale , fra i CTO e CNTS, e questo doveva essere riportato  nella lettera  di autorizzazione regionale, che consentiva al CNTS di continuare  ad operare  anche dopo la fatidica data del  11 marzo 2002.

La Regione Lazio , nella persona dell’Assessore alla Sanità, con nota n.10926 /1209, ha inviato al Presidente CRI, la notifica degli adempimenti ex art.19 della Legge 107/90.

La scrivente Organizzazione contesta all’Assessore di non aver bloccato le procedure di trasferimento, anche se nel contempo il termine previsto è stato portato a 180 giorni, quindi al 11.6.02.

Nel frattempo la Commissione Igiene e Sanità del Senato, mercoledì 27.2.02, nella 41^ seduta, sotto la Presidenza del Sen. Tomassini, in sede referente, ha riformulato in un unico articolato, i disegni di legge presentati dai parlamentari, Bastianoni (n.255); Mulas (n.379); Tomassini (n.623) Carella (n.640); Mascioni(n.660, la “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”.

Entro le ore 18 di lunedì 11 marzo 2002, è stato fissato il termine di presentazione degli emendamenti sulla formulazione del testo unificato.

Il testo si compone di 35 articoli e quello che riguarda i servizi trasfusionali della Cri  è l’art.31 che si riporta a margine. (visibile, nella sua completezza all'indirizzo http://www.senato.it/att/resocon/home.htm - 12^ Commissione Igiene e Sanità, 41^ seduta del 27.02.02)

Considerato che la legge dovrebbe essere approvata in tempi abbastanza ristretti, la scrivente è impegnata nel chiedere alla Regione Lazio di far slittare il termine già programmato fino alla promulgazione della stessa legge trasfusionale e nel pieno rispetto di quanto stabilisce l’articolato.

Con riserva di ulteriori notizie si inviano i migliori saluti.

 

 

                                                                IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                       Dott. Luigi Biscardi

 

 

Art. 31
(Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle associazioni di volontariato o private e centri trasfusionali della CRI)


1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasferiscono alle aziende sanitarie, nonché ai policlinici universitari e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle associazioni di donatori volontari o dalle strutture private.
2. Il Centro Nazionale Trasfusione Sangue (C.N.T.S.) ed i centri trasfusionali della Croce Rossa Italiana e le attività ad essi collegate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro della salute alle ASL indicate dalla regione di competenza.
3. Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui al comma 1 e 2 avviene sulla base di valori risultanti dai rispettivi bilanci ovvero mediante trasferimento dei beni medesimi, dei debiti e dei crediti secondo la disciplina della cessione di azienda. Il trasferimento dei beni immobili, ove richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla base del loro valore di mercato.
4. Il personale delle strutture e dei centri trasfusionali di cui ai commi 1 e 2, con rapporto di lavoro subordinato da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, purché occupante, con orario non inferiore alle 28 ore settimanali, posti in organico vigenti alla data del 31 dicembre 1988, o posti istituiti in specifici e successivi ampliamenti o modifiche approvate dall'autorità competente, è trasferito alle aziende sanitarie indicate dalla regione di competenza. Tale personale è inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 1 annesso al regolamento adottato con Decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590. I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, all'anzianità di servizio sono riferiti a quelli definiti dal medesimo decreto. L'eventuale maggiorazione del trattamento economico in godimento all'atto del suddetto trasferimento, purché legittimamente acquisita, è mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile con i futuri miglioramenti.
5. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza per dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi connessi con il servizio prestato presso i centri trasfusionali di provenienza, con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse, si applica l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979 n. 29.
6. Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del personale delle strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2 effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Al personale trasferito si applicano i benefici di cui al comma 5.