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Sindacato Nazionale Autonomo C.R.I.

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Circolare n° 2                                            Roma, 22 luglio 2004 

 

                              

Al Presidente dello

SNACRI FIALP CISAL

 

Ai Componenti del

Consiglio Direttivo

 

Ai Segretari Regionali

  

Ai responsabili

delle strutture aziendali

 

Alle RSU eletti nella lista

Del CSA di CISAL FIALP

LORO SEDI            

 

 

La Scrivente organizzazione, con la presente Circolare, porta a conoscenza delle SS.LL., alcuni modi comportamentali che le S.S.LL. devono tenere, in occasioni di eventuali trattative decentrate, che si potranno tenere presso le unità periferiche.

 

ORARIO DI LAVORO

 

Questo istituto non è stato firmato dAllo SNACRI, in quanto, come è stato riportato nel Comunicato n°9 “ svuota di contenuto la funzione delle RSU, e le specifiche peculiarità tipiche di ogni comitato.” Lunedì 19 u.s, lo Scrivente Segretario ha avuto con il Direttore Generale un colloquio in merito ad alcuni istituti contrattuali firmati e, per quanto concerne l’orario di lavoro,  le motivazioni dello SNACRI sono state recepite, pertanto vi è l’impegno del Direttore Generale di non riconoscere l’accordo. A livello locale si invita a partecipare alla trattativa, tenendo presente le esigenze locali e dei servizi gestiti.

 

 

 

REPERIBILITA’:

 

A seguito dell’accordo firmato con l’Amministrazione Centrale riguardante l’istituto della reperibilità, si rende indispensabile chiarire la disciplina e il quadro normativo che regolano tale istituto.

Prima di entrare in merito alla questione, occorre fare una premessa riguardante l’incidenza economica di tale istituto sul fondo per il trattamento accessorio art. 31 del CCNL 16/02/1999.

Ciò posto, in via generale, si chiede ai rappresentanti sindacali che sono demandati ad una contrattazione di secondo livello (contrattazione integrativa art. 6 e 8 CCNL 16/02/1999), di individuare le reali esigenze dell’unità che rappresentano, al fine di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto della reperibilità.

Premesso quanto sopra, bisogna necessariamente entrare in merito alle disposizioni normative che, all’art. 19 delle code contrattuali indica le modalità della reperibilità, recepite dall’accordo quadro in argomento.

L’istituto in materia è assicurato a tutti i servizi essenziali di carattere sanitario pertanto, la relativa disciplina (organizzazione del lavoro), è definita in contrattazione integrativa.

I soggetti cui si applica la presente normativa sono sia i sanitari che espletano il servizio, sia gli amministrativi che coordinano detti servizi.

In considerazione di quanto detto, la Scrivente Organizzazione Sindacale, nelle more dell’attuazione dell’accordo quadro chiede a tutti i rappresentanti di comunicare un eventuale non corretta applicazione dell’istituto contrattuale in questione.

A fronte di ciò vi è il rischio che le OO.SS. al fine di tutelare tutti i lavoratori nella giusta corresponsione dell’incentivo, sempre nel caso che detto istituto non fosse applicato in maniera corretta, saranno costrette a chiedere a livello nazionale che gli oneri da destinare al finanziamento del presente articolo siano da individuare a livello di singole unità e quindi a carico delle medesime (utilizzando le risorse locali).Ciò comporta l’istituzione del budget di sede, in quanto, tutte le risorse economiche (turni, straordinari,festivi,etc.) verranno tolti dal budget di sede creatosi.

 

ELEZIONI RSU:

 

Con la Circolare n° 1 del 06/04/2004, la Scrivente Organizzazione ha portato a conoscenza a tutti gli organi in indirizzo, che, si sarebbe proceduto ad effettuare le elezioni per le RSU.

Nella stessa Circolare è riportato il tempario degli avvenimenti che si concluderanno con le votazioni di tutto il personale a tempo indeterminato,  dal 15 al 18/11/04.

Questa data è stata scelta con un protocollo d’intesa firmato in data 22/03/04 e lo stesso protocollo disciplina tutte le modalità inerenti lo svolgimento delle elezioni.

Entro la data  del 24/09/04 le Amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche (come la CRI) debbono procedere alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa, tramite appositi protocolli con le OO.SS. rappresentative nel Comparto (quindi con l’esclusione della UGL che non è rappresentativa del Comparto), ove dovranno essere presentate le liste delle RSU.

Ancora, quindi, la Scrivente Organizzazione non è in grado di portare a conoscenza alle SS.LL. quali sono le sedi, in quanto, come si è detto, la trattativa con l’Amministrazione CRI, deve concludersi entro l 24/09/07.

I Segretari Regionali, riceveranno con la presente, l’intera documentazione concordata con l’ARAN e la relativa modulistica e dovranno essere disponibili non solo ad ascoltare i colleghi della Regione, ma dovranno segnalare problemi di criticità, nonché fornire la modulistica, se richiesta, dovranno anche individuare i candidati che si dovranno presentare nella lista del CSA DI CISAL FIALP, avendo cura di far candidare persone che possono far confluire i maggiori consensi, anche se non sono iscritti all’Organizzazione.

Si ricorda che ogni lista deve essere sottoscritta dai sostenitori e deve essere presentata da un sindacalista che non può essere candidato.

Dal mese di settembre la Segreteria è disponibile per qualsiasi quesito, inerente le elezioni programmate non appena sarà effettuata la mappatura, sarà comunicata con apposita circolare e nel contempo saranno spiegate ulteriori problematiche.

 

DIRITTO DELL’ENTE PUBBLICO A STIPULARE CONVENZIONI PUBBLICHE:

 

Si comunica che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione con sentenza n° 48104 Ric. N° 1123/2003, ha precisato che  “le Amministrazioni non possono affidare alle associazioni di volontariato lo svolgimento di servizi pubblici attraverso contratti ,ma soltanto mediante convenzioni.” E precisa: “ esclude che l’attività di volontariato possa essere retribuita in qualsiasi modo, spettando al volontario soltanto un rimborso spese…” e di “….non prevedere per le associazioni di volontariato- come del resto ovvio- il conseguimento di obiettivi di natura economica e, dunque, di profitti….”

“ Se poi l’Associazione offre un prezzo commisurato soltanto al rimborso delle spese, verrà così violato il principio di remuneratività del servizio, essenziale in una struttura di gara.” “ Trova così conferma che, ove l’Organizzazione sta istituzionalmente composta soltanto da volontari, questa deve essere senz’altro esclusa dai rapporti contrattuali con l’Amministrazione, nonché dai procedimenti ad evidenza pubblica destinati alla formazione dei rapporti.”

Tutto ciò significa che lo SNACRI ha avuto sempre ragione quando ha affermato che le istituzioni pubbliche devono sempre preferire, quando si tratta di gestire un pubblico servizio,  l’istituzione pubblica abilitata e non le associazioni di volontariato che non possono garantire al meglio il servizio pubblico.

Pertanto, quando un Ente pubblico, prevarica l’Ente pubblico CRI, per offrire servizi pubblici ad associazioni di volontariato, i responsabili periferici, con le OO.SS., possono opporsi e pretendere il convenzionamento.

 

VARIE:

 

Si ricorda che al 1° Step possono partecipare esclusivamente i lavoratori che, (dopo l’annullamento del bando riguardante l’applicazione della finanziaria del 1997, che ha conferito ai lavoratori il ruolo a far data 30/12/99), con le nuove graduatorie, hanno conseguito una configurazione giuridica diversa dal concorso annullato

 

Con l’augurio di buone ferie si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

 

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Luigi Biscardi