Legge 8 giugno 1990, n. 142
"Ordinamento delle autonomie locali."
(Pubblicata in G.U. 12 giugno 1990, n. 135, S.O.)
27. Accordi di programma. - 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e
regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di
due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente
della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o
prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e
per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi
surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il
presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca
una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione,
del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni
interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del
presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino
ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni
degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che
vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione
del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro
trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i
relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità
ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali
interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da
rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del
Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo
partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di
due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la
conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in
tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno
partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le
funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di
programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi
di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i
casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di
entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui
all'art. 7, L. 1° marzo 1986, n. 64.