GUIDA ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA
a cuera di Rolando Alberto Borzetti
e-mail:r.a.borzetti@inwind.it
luglio 1999


INDICE

Finalità, soggetti e campi di applicazione dell’accordo di programma
  1. Finalità
  2. Criteri generali
  3. Enti interessati all’Accordo di Programma
  4. Campi di applicazione dell’Accordo
  1. Provveditorato agli Studi
  2. Amministrazione Provinciale
  3. Azienda ASL
  4. Amministrazioni Comunali
  1. GLIP- Gruppo di Lavoro interistituzionale Prov.le
  2. GLH Provinciale – Gruppo di Lavoro per l’integrazione degli alunni in situazione di handicap.
  3. GLH Di Istituto Gruppo di Lavoro di Istituto o di Circolo
  4. Centri Territoriali di Documentazione di Risorse, di Formazione
  5. Personale per l’Integrazione
( da far recapitare ad ogni famiglia con figlio studente disabile ) Art. 27 Forme Associative e di Cooperazione Accordi di

Programma

Art. 14 Funzioni della Provincia e i suoi obblighi

PERCHE’ SI CHIEDE QUESTO ACCORDO DI PROGRAMMA?

Perché è il comune denominatore provinciale, che pone le basi per una progettualità il più ricca possibile in sede locale, in cui i diversi firmatari sottoscriveranno gli impegni finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica dei ragazzi con deficit.

L’integrazione scolastica, di cui l’Accordo individua le condizioni più idonee di attuazione, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato al tempo stesso, che coinvolge il singolo individuo ma anche tutte le realtà del Territorio.

Una vera integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione.

L’integrazione scolastica deve intendersi dunque, come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e si basa sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni.

In quest’ottica assume una particolare rilevanza la costruzione di progetti educativi, derivanti dal confronto di tutte le Istituzioni e basati sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali offerte dal Territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare interventi frazionati ed inutili dispersioni.

Tra le risorse, un ruolo sempre più attivo deve essere riconosciuto alle famiglie, sia nella formulazione del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato, sia nella loro verifica in itinere.

L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.

Si devono, in conclusione, porre in essere tutte le condizioni, secondo le diverse competenze istituzionali, per rendere effettivo il diritto allo studio dell’alunno con deficit, rimuovendo tutti quegli ostacoli che, limitando di fatto il pieno sviluppo della persona, impedirebbero l’uguaglianza dei cittadini.

I firmatari dell’accordo di Programma:

  1. Provveditore agli Studi di ……
  2. La Provincia di …….
  3. Il Direttore Generale dell’Azienda ASL ….
  4. Il Sindaco del Comune di ….


Finalita’, Soggetti e campi di applicazione dell’Accordo di Programma

Art. 1 - Finalità

Gli impegni operativi dell’Accordo mirano a garantire le condizioni di ambiente, di strumenti e di persone più idonee a facilitare il processo di piena integrazione scolastica e sociale degli scolari/studenti con handicap, attraverso il coordinamento puntuale, funzionale e verificato degli interventi di competenza degli Enti firmatari.

Finalità irrinunciabile di tale coordinamento è quella di sostenere lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata, nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione (art. 12, Legge 104/92).

Art. 2 - Criteri generali I sottoscritti firmatari, esaminati il lavoro preparatorio dei rispettivi Uffici e "Gruppi di lavoro" e le norme vigenti, si accordano sui seguenti criteri generali da porre alla base dell’Accordo di Programma: Art. 3 - Enti interessati all’Accordo di Programma Alla stesura dell’Accordo di Programma a livello provinciale prendono parte, tramite i loro Rappresentanti legali: Art. 4 - Campi di applicazione dell’Accordo Il presente documento assume la duplice valenza di: a) quadro di riferimento provinciale per l’Accordo Territoriale, per l’intero arco scolastico. La dimensione territoriale coincide con il territorio della attuale Azienda A.S.L.

Gli Accordi comunali sono finalizzati al coordinamento dei servizi scolastici con quelli territoriali ed extrascolastici per favorire l’effettiva realizzazione dei programmi di integrazione scolastica e sociale.

Ciascun Accordo territoriale individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione; l’impegno finanziario sarà definito su base annuale.

b) Accordo Provinciale per l’integrazione scolastica nella Scuola Secondaria superiore ed Artistica, nei Centri di formazione professionale e nei percorsi integrati tra Scuola Media Superiore e Formazione Professionale.

L’Accordo Provinciale è finalizzato al coordinamento ed alla programmazione di interventi formativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali e del tempo libero, e individua le risorse da impegnare per la sua realizzazione; l’impegno finanziario sarà definito su base annuale

QUADRO DI RIFERIMENTO PER GLI ACCORDI TERRITORIALI

Impegni dei Soggetti firmatari

- Impegni degli Enti

I sottoscritti Enti assumeranno gli impegni di seguito indicati:
 
a) Provveditorato agli Studi

L’Amministrazione scolastica, sulla base delle procedure previste dalla normativa vigente, provvede all’attivazione degli interventi di sostegno ai sensi degli artt. 2 e 7 della Legge 517/77, dell’art. 12 della Legge 270/82 e successive modifiche e integrazioni, degli artt. 13 e 14 della Legge quadro n. 104/92, ivi comprese le eventuali deroghe al rapporto insegnanti/alunni previste dalla citata normativa, qualora se ne ravvisino le condizioni.

Alcune di queste attività potranno coinvolgere anche il personale degli altri Enti, come previsto dall’art. 14 della Legge 104/92 e già sperimentato in alcune occasioni. In questo caso l’organizzazione e la gestione delle attività di aggiornamento verranno opportunamente concordate con gli Enti interessati.
b) Amministrazione provinciale
L’Amministrazione provinciale si impegna a:
c) Aziende AA.SS.LL.
La stesura della Diagnosi Funzionale, del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato è regolata dall’art. 12 della Legge 104/92, nonché dal DPR 24/2/94, dalle CC.MM. n. 258/83, dal D.L. 112/98 , n. 250/85, n. 262/88, e dalle Linee di indirizzo dell’Assessorato regionale alla Sanità .

d) Amministrazioni comunali

Le Amministrazioni comunali si impegnano a:


STRUTTURE SUL TERRITORIO

a) GLIP -Gruppo di Lavoro Interistituzionale Prov.le (ex art. 15, l. 5/2/1992 104)

Presso ogni Ufficio Scolastico provinciale (provveditorato) è istituito un Gruppo di Lavoro Provinciale Interistituzionale (G.L.I.P.) costituito da 9 componenti, così suddivisi:


Il Gruppo e’ tenuto a svolgere i seguenti compiti:

Il Gruppo dura in carica tre anni.

In relazione ai nuovi compiti derivanti dall'applicazione del d.l.vo 112/1998, sarà necessario rivedere la composizione, i compiti, le funzioni, le strutture di supporto, l'ambito,
 

b) GLH PROVINCIALE - Gruppo provinciale di Lavoro per l'integrazione degli alunni in situazione di Handicap.

Presso ogni ufficio scolastico provinciale (Provveditorato agli studi) è costituito un gruppo di lavoro (GLH) che si connota come struttura di servizio, di animazione e di coordinamento fra scuole e l'Amministrazione. È costituito da un Ispettore tecnico, da due Presidi e due Direttori Didattici, da quattro docenti esperti rappresentativi dei vari gradi scolastici, da un operatore scolastico "che rappresenta un punto di riferimento per i rapporti di cui il gruppo è tramite".

Il personale utilizzato assicura la propria specifica competenza nell'ambito dell'attività di formazione e aggiornamento. Il Gruppo ha funzioni consultive nei riguardi del Provveditore agli studi in materia di educazione speciale, di integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole comuni, di aggiornamento degli insegnanti in tali materie.

Il Gruppo sviluppa le seguenti attività:

Durata in carica un anno

c) GLH DI ISTITUTO - Gruppo di Lavoro di istituto o di circolo

Presso ogni circolo e/o istituto è costituito a cura del Capo di istituto, sentito il consiglio di Circolo o d'Istituto ed il Collegio dei docenti, un gruppo di studio e di lavoro, composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari, alunni con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo (art. 15, l. 104/92).

d) CENTRI TERRITORIALI DI DOCUMENTAZIONE DI RISORSE, DI

FORMAZIONE

È allo studio, quale servizio di supporto all'autonomia delle istituzioni scolastiche - la costituzione di centri territoriali di documentazione di risorse, di formazione da attivarsi tramite accordi organizzativi o funzionali tra scuole (in rete), tra scuole e Enti locali, servizi sanitari ecc. aventi lo scopo di promuovere l'impiego coordinato delle risorse e delle competenze, ottimizzare l'uso dei materiali e dei sussidi, documentare e diffondere le esperienze ecc. Tali centri dovranno costituire un supporto diretto e vicino ai docenti, alle persone in situazione di handicap e alle loro famiglie, ai consigli di classe ecc.

Personale per l’Integrazione: La continuità ed il coordinamento delle figure che operano sull’alunno con handicap sono basilari e devono essere la base dell’agire degli operatori dei vari enti e settori. L'integrazione non è delegabile al solo operatore specializzato: tutti la facilitano con la propria disponibilità individuale.
 

Guida all’integrazione scolastica per ...

... conoscere e usare gli Accordi di Programma, in riferimento all’articolo 13 della Legge 5.2.92, n.104 "Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Gli Accordi di programma costituiscono e rendono possibili i programmi d’intervento nella scuola la cui attuazione dipende dall’azione integrata e coordinata di più soggetti privati e pubblici, che hanno diverse competenze amministrative, tecniche e finanziarie.

Rappresentano, su base provinciale, la definizione e l'attuazione dei programmi d'intervento, sostenuti da precisi impegni finanziari, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione coordinata ed integrata delle Aziende U.S.L., dei Comuni, della Provincia e del Provveditorato agli Studi.

In base agli artt. 2, III comma, 5 e 13 della L.104/92 si determinano gli Accordi di Programma Comunali e Provinciali relativi alla realizzazione dell’integrazione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella scuola dell’obbligo, negli istituti secondari di 2° grado e in quelli della formazione professionale.

Si può consultare copia della Legge 104/92 e degli Accordi di Programma (comprensivi dei modelli) presso la Direzione o la Presidenza della tua scuola.

Una Guida

Per tutti noi che partecipiamo alla grande comunità della scuola. Per tutti noi che, con diverse competenze, cerchiamo di costruire una società solidale ed integrata.

Per chi vive direttamente l’handicap, per chi ne condivide la quotidianità e soprattutto per chi non lo conosce o pensa non sia un suo problema.

Una Guida perché ?

Perché insieme si riesca a tradurre in azioni quotidiane l'espressione di civiltà del nostro Paese trascritta in buone leggi, certamente migliorabili, ma che aspettano il nostro impegno quotidiano per divenire realtà.

Una guida non solo da leggere ma da utilizzare come agenda in cui appuntare i nomi ed indirizzi dei propri referenti e le date delle scadenze in cui si articola il percorso d'integrazione.

Chiariamoci sui termini:

Riportiamo il significato attribuito dalla Organizzazione Mondiale della Sanità ai termini:

Menomazione o minorazione: perdita o anomalia a carico di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche, transitoria o permanente. Rappresenta l’esteriorizzazione di uno stato patologico e, in linea di principio, riflette disturbi a livello di organo.

Disabilità: qualsiasi restrizione o carenza, conseguente ad una menomazione, della capacità di svolgere un’attività nel mondo o nei limiti ritenuti normali. Può avere carattere transitorio o permanente ed essere reversibile o irreversibile, progressiva o regressiva. Rappresenta l’oggettivazione della menomazione o come tale riflette disturbi a livello della persona.

Handicap: un tempo era intesa come una condizione di svantaggio vissuta da una determinata persona in conseguenza di una menomazione o di una disabilità che limita o impedisce la possibilità di ricoprire il ruolo normalmente proprio a quella persona (in base all’età, al sesso, ai fattori culturali e sociali). Oggi si conviene che l’handicap sia caratterizzato dalla discrepanza tra l’efficienza e lo stato del soggetto e le aspettative di efficienza e di stato sia dello stesso soggetto sia del gruppo particolare di cui egli fa parte. Esso rappresenta pertanto la socializzazione di una menomazione o di una disabilità e come tale riflette le conseguenze, culturali, sociali, economiche ed ambientali, che per l’individuo derivano dalla presenza della menomazione e della disabilità.

Le principali basi giuridiche per l’integrazione delle persone con handicap:

"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" - (art. 3 della Costituzione, 1948)

" ... Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale ... " (dall'art. 38 della Costituzione, 1948)

"Ai mutilati e invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:

L’istruzione dell’obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica ... Sarà facilitata (*), inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie ... (dall’art. 28 L. 118 del 30/3/1971).(*: La sentenza n. 215 del 3/6/1987 della Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima parte del precedente articolo, stabilendo che là dove il testo riporta Sarà facilitata si preveda E' assicurata.)

"Le regioni, attenendosi alle finalità e ai principi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

(...) d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonché gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;" (dall'art.4 L. n. 485 del 21/12/78)

"In favore dei disabili, degli invalidi e dei detenuti sono predisposti opportuni interventi al fine di rendere effettivo il loro diritto alla formazione professionale" (dall'art.11 L.R. n.19 del 24/7/79)

"La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività ..."(dall'art. 1 della L. 104 del 5/2/1992)

  1. E' garantito il diritto all’educazione e all’istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
  2. L’integrazione scolastica ha come obbiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
  3. L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da disabilità connesse all’handicap"
(dall'art. 314 del D.L. n. 297 del 16/4/1994, T.U. delle disposizioni vigenti in materia d’istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).

"Ciascun essere umano è unico e presenta una gamma differenziata di qualità e aspirazioni. L’esistenza o la comparsa di un handicap sconvolge la vita della persona e di chi gli è accanto. Tuttavia, l’handicap non tocca le caratteristiche e le aspirazioni della persona, ma compromette la possibilità di realizzarle pienamente. Nessuno è al riparo di un handicap che può manifestarsi in qualsiasi momento dell’esistenza. Come l’handicap non è sempre uguale, i bisogni tanto della persona colpita che di quelle vicine possono essere molto diversi, così la capacità della collettività a rispondervi. Di conseguenza la società deve riconoscere a ciascun cittadino la possibilità di scegliere la propria forma di partecipazione alla vita collettiva." (dalla Raccomandazione R(92)6 adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 9/4/1992.)

Altri fonti sono:

il Decreto Legislativo n. 297 del 16-4-'94 Testo Unico delle leggi sulla scuola

lo stralcio dalla Legge n.118 del 30-3-'71 - Norme in favore dei Mutilati e invalidi civili artt. 2-27-28

lo stralcio dalla Legge n. 517 del4-6-'77 - Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico - artt. 2-7.

la Circolare Ministeriale n. 199 del 28-7-'79 - Forme particolari di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.

La Legge. n. 270 del 20-5-82 - Revisione della disciplina di reclutamento del personale. (Sezioni di scuola materna con alunni con handicap, dotazione dell’organico docenti nei ruoli provinciali e determinazione, di norma, del rapporto di un insegnante di sostegno ogni 4 alunni handicappati, abrogazione del limite di 6 ore a settimana per utilizzo dell’insegnante di sostegno in ciascuna classe.)

la Circolare Ministeriale n. 258 del 22-9-'83 - Indicazione di linee d'intesa fra Scuola, Enti Locali e ASL in materia d'integrazione scolastica degli alluni portatori di handicap, D.L. 112/98 .

il D.P.R. n. 104 del 12-2-'85 relativa a Nuovi programmi didattici per la scuola primaria (Gli obiettivi di apprendimento, il processo di formazione, criteri valutativi degli alunni con handicap in collaborazione tra famiglia, scuola, strutture sanitarie territoriali ed istituzioni specializzate.)

La Circolare Ministeriale n. 250 del 3-9-'85 - Azione di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap.

La Circolare Ministeriale n.1 del 4-1-'88 - Continuità educativa nel processo d'integrazione degli alunni portatori di handicap. (Definizione delle modalità operative del passaggio tra le scuole materne, elementare e media.)

La Circolare n. 262 del 12-9-'88 - Attuazione della Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3-6-87 - Iscrizione e frequenza

della scuola secondaria di 2° grado degli alunni portatori di handicap.

la L. 5/6/90 n. 148 Riforma dell’ordinamento della scuola elementare (Definizione numerica dei componenti di classi con alunni con handicap, deroghe relative al rapporto 1 insegnante di sostegno ogni 4 alunni con handicap, ruolo e funzione dell’insegnante di sostegno, utilizzo di un insegnante, per un massimo di 24 ore, per agevolare l’inserimento e integrazione degli alunni in difficoltà ed interagire con i servizi specialistici ed ospedalieri del territorio.)

il Decreto Ministeriale del 9-7-92 - Decreto applicativo dell'art. 13 della Legge n. 104 del 5-2-92 - legge quadro sui diritti delle persone handicappate. Criteri per la stipula degli accordi di programma fra Amministrazione Scolastica, Enti Locali ed ASL, concernenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap.

Lo Stralcio dall'Ordinanza Ministeriale n. 359 del 19-12-'92 - Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d'istruzione primaria e secondaria di I e di II grado.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 24-2-'94 - Atto d'indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle ASL in materia di alunni portatori di handicap.
 
 

Gruppi di Lavoro

L’applicazione delle politiche d’integrazione scolastica è affidata a tutti noi. La legge prevede l’individuazione di Gruppi di Lavoro a cui attribuisce specifiche competenze:
 
Gruppo Referente e componenti
Gruppo Operativo

(Per ogni alunno con handicap)

Direttore Didattico o Preside; insegnanti curricolari e di sostegno; specialisti ASL, referenti per il caso, operatori educativo/assistenziali e/o tecnici dell'Ente Locale; famiglia.
indirizzo: presso la propria scuola:
Gruppo di Lavoro di Circolo o di Istituto Direttore Didattico o Preside; 1 rappresentante della ASL, 2 docenti di cui uno specializzato; un rappresentante degli studenti (solo per le scuole medie di 2° grado), un rappresentante dei genitori degli alunni con handicap (o da questi indicato), un genitore eletto nel Consiglio di Circolo o Istituto, può intervenire un rappresentante dell'Ente Locale.
indirizzo: presso il proprio Circolo o l'Istituto
G.H.L. – Gruppo di lavoro provinciale per l’integrazione degli alunni handicappati Ispettori tecnici, dirigenti scolastici e docenti esperti.
indirizzo: Provveditorato agli Studi di …. 
Gruppo Operativo di Raccordo Provinciale Rappresentanti del Provveditorato, della Provincia, delle ASL, dei Comuni firmatari, in collaborazione con il coordinamento delle Associazioni
Indirizzo: c/o Provveditorato agli Studi di 

via 

G.L.I.P. - Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale Ispettore tecnico designato dal Provveditore agli Studi, un esperto della scuola, due esperti degli Enti Locali, due esperti delle ASL, tre esperti delle Associazioni delle persone handicappate.
indirizzo: Provveditorato agli Studi di 

 
 
 
 
 
 
 
 
Collegio di vigilanza Presidente della Provincia, Prefetto, Provveditore agli Studi, un rappresentante del Comune di uno dell’Area Metropolitana e uno delle ASL
indirizzo: Provincia di 

 
 
 

Gruppo operativo

Per ogni alunno con handicap opera collegialmente il Gruppo operativo inter - professionale previsto dalla CM n. 258/83.

Esso è costituito dal Direttore Didattico o Preside, dagli Insegnanti che seguono l’alunno (curricolari e di sostegno), dagli specialisti dell’Azienda ASL, referenti per il caso, dagli operatori educativo - assistenziali e/o tecnici dell’Ente Locale.

Il Gruppo si riunisce in date prestabilite, secondo un calendario concordato, su convocazione del Capo di Istituto almeno tre volte l’anno (variazioni potranno essere concordate nell’ambito del Gruppo stesso), per la stesura, l’aggiornamento e la verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato.

La famiglia partecipa alla definizione ed alla verifica del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Personalizzato.
 
 

Gruppo di lavoro di Circolo o di Istituto

Presso ogni Circolo o Istituto, il Gruppo di studio e lavoro, visto l’art. 15, punto 2 della Legge 104/92, si costituisce con il compito di promuovere e coordinare i progetti e le azioni positive messe in atto da ogni unità scolastica per favorire l’integrazione.

Esso è composto dal Direttore Didattico o Preside, che lo presiede; un Rappresentante dell’Azienda ASL ; due Rappresentanti dei docenti, di cui uno specializzato; un Rappresentante degli studenti (per le scuole medie di 2° grado); un Rappresentante dei genitori degli alunni con handicap (o eventualmente delle loro Associazioni) da loro stessi indicato; un Rappresentante dei genitori eletti nel Consiglio di Circolo/Istituto. Nel caso si ritenga opportuno può intervenire un Rappresentante dell’Ente Locale. Il Gruppo si riunisce almeno tre volte l’anno.
 

G.H.L

Il Gruppo di lavoro provinciale per l'integrazione degli alunni handicappati svolge funzioni consultive nei riguardi del Provveditore agli Studi in materia d’integrazione scolastica e di aggiornamento degli insegnanti. In particolare raccoglie, conserva ed aggiorna i dati degli alunni con handicap, offre consulenza alle loro famiglie e agli operatori scolastici. Interviene presso le scuole per informazioni sull’integrazione, formula proposte in ordine all’assegnazione dei posti di sostegno in deroga al rapporto 1:4 e dei fondi ministeriali a favore dell'integrazione degli alunni handicappati, promuove attività di formazione e di aggiornamento rivolta al personale scolastico. Il Gruppo è composto da ispettori tecnici del Ministero P.I., da dirigenti scolastici e da docenti esperti di ogni ordine scolastico.
 

Gruppo Operativo di Raccordo Provinciale e Gruppo Inter - AUSL

Il Gruppo, composto da rappresentanti del Provveditorato agli Studi, della Provincia, della ASL e dei Comuni firmatari gli Accordi di Programma, in ordine al passaggio dalla scuola dell’obbligo alla scuola secondaria superiore e artistica o della formazione professionale, in collaborazione con il coordinamento delle Associazioni, elabora la "mappa delle opportunità", che consiste nella messa in rete delle informazioni sulle opportunità scolastiche e formative, da diffondere fra tutti i Soggetti istituzionali e da aprire anche all’utilizzo diretto dei cittadini. Definisce gli atti operativi in rapporto alle risorse ed ai bisogni emergenti e collega il percorso scolastico/formativo agli interventi di transizione e integrazione lavorativa.
 

GLIP

Presso ogni ufficio scolastico provinciale e' istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico nominato dal Provveditore agli Studi, un esperto della scuola, due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle ASL, tre esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate.

Il gruppo di lavoro dura in carica tre anni. Il G.L.I.P. ha compiti di consulenza e proposta al Provveditore agli Studi, di consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli Enti Locali e le ASL per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi di programma, per l'impostazione e l'attuazione dei piani educativi individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione degli alunni in difficoltà di apprendimento.

Collegio di vigilanza

Il Collegio di Vigilanza è composto da rappresentanti dei sottoscrittori dell’accordo di programma ed è integrato dal Prefetto o da un suo rappresentante .

Le valutazioni de Collegio di Vigilanza, sull’attuazione dell’Accordo di Programma, sono rimesse al Presidente della Giunta Regionale del …… e al Gruppo di Lavoro Provinciale di ….., di cui all’art.15 della legge quadro, ai fini dell’esercizio dei rispettivi poteri di verifica.

Solo la famiglia può avviare il processo d’integrazione scolastica che è ordinato in una successione d’atti la cui attivazione, compete a diversi soggetti.
 
 
 
Atto Responsabilità Competenza Tempi
Attestazione di handicap Famiglia o Tutore ASL prima dell'iscrizione
Diagnosi funzionale ASL ASL entro 45 giorni dall'iscrizione
Profilo Dinamico Funzionale Capo d'Istituto ASL, Scuola, Famiglia, altri. definizione entro il 15 novembre

Attestazione di handicap:

è il documento rilasciato dal competente Servizio della ASL su richiesta della famiglia/tutore.

La certificazione viene rilasciata alla famiglia dell’alunno, che provvederà a consegnarla alla scuola all’atto dell’iscrizione.

Le attestazioni di handicap prodotte da specialisti nell’esercizio della libera professione devono comunque essere convalidate secondo le procedure previste dalle competenti ASL.

Per gli alunni che evidenziano gravi difficoltà di apprendimento e di relazione in corso di frequenza scolastica, compete al Capo di Istituto concordare con la famiglia l’opportunità di consultare il medico scolastico/pediatra di comunità, che valuterà la necessità di una visita specialistica medico-psicologica presso il Servizio competente.

Per l' Attestazione dell’Handicap ci si deve rivolgere, per competenza territoriale, ai seguenti Settori di Neuro-Psichiatria - Psicologia - Riabilitazione dell'Età Evolutiva del Distretto Sanitario della ASL

Diagnosi funzionale:

Consiste in una descrizione della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno; si esplica in un profilo, nel quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo dell’alunno.

Alla sua stesura provvedono i competenti Servizi delle ASL, utilizzando l’apposito modello DF. In caso di necessità può essere aggiornata e comunque rinnovata ad ogni passaggio di grado scolastico dell’alunno interessato.

In caso di prima individuazione, le ASL si impegnano a produrre la documentazione entro 45 giorni dai termini previsti per l’iscrizione.

Profilo Dinamico Funzionale:

è orientato alla ricerca del giusto equilibrio fra la specificazione delle competenze dell'alunno/a e l'evidenziazione degli aspetti funzionali e strategici nella personalità dell'alunno/a stesso/a.

Congiuntamente gli operatori dell'ASL e della Scuola, con la collaborazione della famiglia, sono tenuti a:

Per consentirne la stesura, l’aggiornamento e la verifica sono calendarizzati almeno tre incontri inter - professionali del Gruppo Operativo per ogni alunno durante l’anno scolastico.

Agenda degli Incontri sul P.D.F.: Gli incontri sono promossi dal Capo di Istituto e comunicati per iscritto, nel loro insieme, alle famiglie entro la fine di ottobre.

Anno 199... Scuola Classe
 
Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Anno 199... Scuola Classe
 
Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Anno 199... Scuola Classe
 
Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Anno 199... Scuola Classe
 
Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Anno 199... Scuola Classe
 
Data e ora Luogo dell'incontro
   
   
   

Piano Educativo Individualizzato: documenta, di norma annualmente, per ogni alunno gli interventi predisposti a suo favore. Comprende la programmazione didattica individualizzata raccordata a quella della classe, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi "cosiddetti" trasversali. Il documento elaborato a cura del Consiglio di Classe, è conservato nel fascicolo personale e verificato ed aggiornato nelle valutazioni periodiche.

Il PEI è parte integrante della programmazione educativa/didattica di classe e definito entro i primi due mesi di scuola dal gruppo docente, con il contributo degli specialisti dell’ASL e degli eventuali operatori dell’area educativo/assistenziale dell’Ente Locale che seguono il caso; la famiglia è risorsa importante e parte attiva; sono previste consulenze di specialisti delle Associazioni, secondo protocolli sottoscritti con l’Amministrazione scolastica. E' redatto da un docente.

Nel PEI, sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi prospettati , si definiscono:

Nel sollecitare per il PEI l’adozione di uno schema di riferimento omogeneo per ogni Circolo/Istituto, si ricorda che altre importanti indicazioni sono contenute nella C.M. 258/'83 .
 

Personale per l’Integrazione: La continuità ed il coordinamento delle figure che operano sull’alunno con handicap sono basilari e devono essere la base dell’agire degli operatori dei vari enti e settori. L'integrazione non è delegabile al solo operatore specializzato: tutti la facilitano con la propria disponibilità individuale.

Docente:

Educativo: : svolge le funzioni inerenti all’area educativa. E' assegnato dagli Enti Locali di competenza su richiesta del Capo d'Istituto.

Assistenziale e di Mediazione: svolge le funzioni inerenti all’assistenza e autonomia personale, alla comunicazione degli alunni con handicap fisici o sensoriali e degli alunni gravemente non autonomi (anche in via transitoria). E' assegnato dagli Enti Locali di competenza su richiesta del Capo d'Istituto.

Collaboratore Scolastico: svolge attività d'assistenza materiale anche nella cura dell’igiene personale e favorisce l’accessibilità e godimento alle strutture scolastiche.

Riabilitativo (logopedisti, terapisti, educatori professionali): E' reso disponibile dalla AUSL presso le sedi scolastiche solo in via eccezionale e in relazione a progetti specifici.

Tutor: giovane di almeno 18 anni che, solo nella scuola secondaria 2° grado, su un preciso progetto, si prende in carico, anche oltre il tempo scolastico, l’alunno con handicap. Può essere anche un "obiettore di coscienza" o una figura con competenza nei linguaggi settoriali. Facilita gli aspetti educativi, consolida quelli extra - scolastici, del tempo libero e del mondo del lavoro.

Dalla nascita la legge riconosce alla persona con handicap, il diritto all’inserimento all’asilo nido e garantisce quello all'educazione e all'istruzione nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. Ai minori handicappati che non possono frequentare la scuola è in ogni modo garantita l’istruzione mediante l’istituzione negli ospedali e nelle divisioni pediatriche, di classi quali sezioni distaccate della scuola statale.

Il requisito fondamentale per usufruire di tale diritto è la disponibilità della famiglia a far individuare il minore quale persona con handicap tramite apposita certificazione risultante dalla Diagnosi Funzionale (modello DF) da parte del competente Servizio dell'ASL o da uno specialista libero professionista, purché convalidato dal Servizio dell’ ASL

La scelta della scuola va fatta per tempo (accertarsi delle scadenze che sono definite d'anno in anno e possono essere diverse per ogni singolo ente) e la domanda d’iscrizione, a carico dei genitori, va presentata per la Scuola Statale alla Direzione Didattica o dalla Presidenza, per le Scuole Comunali ai Comuni e/o circoscrizioni - quartieri e per le scuole private agli Enti Gestori.
 

Importante è la continuità educativa nel processo d’integrazione degli alunni portatori di handicap, è perciò basilare preparare per tempo sia le prime iscrizioni sia i passaggi tra i vari ordini di scuola: con la conoscenza dei nuovi ambienti e la predisposizione dimomenti conoscitivi tra la famiglia/tutore, gli operatori della scuola e quelli socio - sanitari - assistenziali che si occupano dell’alunno con handicap. Vedi la C.M. 4/1/88 n. 1
 

Per l’iscrizionealla Scuola Materna, alla Diagnosi Funzionale (modello DF) va unito l'allegato i - il Foglio d'informazione sulle abitudini dell'alunno in ambito familiare. I documenti anagrafici (certificati di nascita, delle vaccinazioni avvenute, stato di famiglia, ecc.) vengono generalmente inviati dai comuni di residenza, i genitori possono avvalersi, nei casi e nelle forme previste dalla legge, dell'autocertificazione.
 

La valutazione degli alunni handicappati … nella scuola dell'obbligo le prove d'esame devono essere corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Nei diplomi e nei certificati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni handicappati. Tali prove possono essere svolte con l’aiuto di ausili.

nella scuola secondaria di secondo grado, quando viene raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi dei Programmi Ministeriali (o comunque corrispondenti), l’allievo handicappato viene valutato secondo i parametri degli altri alunni. Ciò vale anche per l’ammissione agli esami di licenza o di maturità. Quando il PEP. è diversificato e con obiettivi didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, verranno valutati i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno successivo o dichiarati ripetenti. Per gli stessi alunni, in calce alla pagella, deve essere apposta una specifica annotazione. Se un consiglio di classe intende adottare una valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale assenso, in mancanza del quale la modalità valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non può essere considerato in situazione di handicap e va valutato secondo i parametri dei compagni. Gli alunni con handicap psichico per essere ammessi agli esami devono avere raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studio seguito. Per gli allievi handicappati possono essere previsti prove di esame equipollenti a quelle proposte dal ministero, con l’utilizzazione di ausili didattici, con tempi più lunghi nella redazione di prove scritte o grafiche, con la presenza di assistenti per l’autonomia e la comunicazione. Tali prove, in ogni caso, devono consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità. Gli allievi valutati in modo differenziato (cioè in relazione al PEI) possono partecipare agli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate omogenee al loro percorso didattico, finalizzate all'attestazione delle abilità e delle competenze raggiunte. Tale attestato è spendibile come "credito formativo" nella frequenza di corsi di formazione professionale nell’ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e Regioni. In caso di ripetenza, il consiglio di classe deve ridurre ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Gli alunni handicappati possono, comunque, essere ammessi ad una terza ripetenza.

Quadro riassuntivo delle agevolazioni sul lavoro per le persone con handicap o per la loro assistenza:
 
Avente diritto Agevolazione Condizione
Un genitore lavoratore, anche adottivo Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Accertamento dell'handicap in situazione di gravità.
Affidatari Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
     
Un genitore lavoratore, anche adottivo Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Accertamento dell'handicap in situazione di gravità.
Affidatari Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Madre lavoratrice o padre lavoratore, anche adottivi Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa Accertamento dell'handicap in situazione di gravità.
Parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con persona con handicap in situazione di gravità. Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa. Bambino di età superiore ai tre anni
Lavoratore disabile maggiorenne Tre giorni mensili di permesso. Gravità dell'handicap
Genitori o affidatari di persona handicappata grave, o parente o affini entro il 3° grado di conviventi. Sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravità dell'handicap
Affidatari di handicappati gravi. Sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravità dell'handicap
Lavoratore handicappato in situazione di gravità. Sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravità dell'handicap

 

Quadro riassuntivo delle agevolazioni sul lavoro per le persone con handicap o per la loro assistenza:
 
Avente diritto Agevolazione Condizione
Un genitore lavoratore, anche adottivo Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Accertamento dell'handicap in situazione di gravità.
Affidatari Astensione facoltativa sino al 3° anno di vita del figlio con handicap Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Un genitore lavoratore, anche adottivo Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Accertamento dell'handicap in situazione di gravità.
Affidatari Due ore di permesso giornaliero retribuito con handicap in alternativa al periodo di astensione facoltativa, fino al compimento del 3° anno del bambino Bambino non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Madre lavoratrice o padre lavoratore, anche adottivi Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa Accertamento dell'handicap in situazione di gravità.
Parenti o affini entro il 3° grado, conviventi con persona con handicap in situazione di gravità. Tre giorni di permesso mensile fruibile in maniera anche continuativa. Bambino di età superiore ai tre anni
Lavoratore disabile maggiorenne Tre giorni mensili di permesso. Gravità dell'handicap
Genitori o affidatari di persona handicappata grave, o parente o affini entro il 3° grado di conviventi. Sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravità dell'handicap
Affidatari di handicappati gravi. Sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravità dell'handicap
Lavoratore handicappato in situazione di gravità. Sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Accertamento della gravità dell'handicap

 
 
 

ASSOCIAZIONI ADERENTI AL COORDINAMENTO PROVINCIALE HANDICAP
 
 

Legge 142

CAPO II 
AUTONOMIA STATUTARIA E POTESTA' REGOLAMENTARE

Art. 4
Statuti comunali e provinciali

  1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
  2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione fra i comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
  3. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
  4. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
     

    Legge 142

    LA PROVINCIA

    Art. 14
    Funzioni
  5. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
    1. a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione dellecalamità:
  1. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi, promuove e coordina attività nonchè realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
  2. La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dalla presente legge per la gestione dei servizi pubblici.

    Legge 142

    CAPO VIII
    FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

    Art. 27
    Accordi di programma

  3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
  4. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
  5. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
  6. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
  7. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
  8. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonchè dal commissario di Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.
  9. Allorchè l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.
  10. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n.64.

Note

  1. Integrato dall’art. 5, comma 8-bis, del dl 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 ottobre 1995, n. 437.
  2. Integrato dall’art 5, comma 8, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95.
  3. Integrato dall’art. 5, comma 8-ter, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95.
  4. Sostituito dall’art. 5, comma 9, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95..
  5. Aggiunto dall’art. 5, comma 9-bis, del dl 361/95 convertito dalla l. 437/95.


 
 

ALLEGATO 4

PROSPETTI FINANZIARI

4.1 Proposta di schema finanziario per gli Accordi
 
 
 
ENTE Competenze Normativa risorse/

finanziamento

Provveditorato agli

studi di..............................................................

Assegnazione insegnanti per attività sostegno e riduzione numero alunni per classe L.270/82,Art.12

L.104/92,Art.13,commi III e IV

................................................................................................................................................................................................
  Specializzazione ed aggiornamento personale docente e non docente L.104/92,Art14 ................................................................................................................................
  Acquisto attrezzature ed ausili didattici per disabili L.104/92,Art.13,comma I,lett.b ................................................................................................................................
  Sperimentazione DPR n.419/74

L.104/92,Art.13,comma I,lett e,commaV

................................................................................................
  Funzionamento del gruppo di lavoro interistituzionale provinciale L.104/92,Art.15, comma I ................................................................................................................................
  Isituzione Gruppo di lavoro handicap C.M. n.227/75

DPR n.35/93, Art.5

............................................................................................
Azienda USL.......................................................................................
 
 

Piano riabilitativo individualizzato

L.833,Art.26 ............................................................................................................................
  Attestazione dell’handicap, formulazione diagnosi funzionale, collaborazione e stesura profilo dinamico funzionale ed a piano educativo individualizzato, tramite équipe pluriprofessionale L104/92,Art.12,commi V, VI, VIII;

DPR del 24/2/94 "atti di indirizzo Ministero della Sanità"

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Fornitura gratuita di protesi, ausilii e presidii ai minori disabili, anche se non ancora dichiarati invalidi civili L.833/78,Art.26

L.104/92,Art.34

D.M. sanità recante "nomenclatore tariffario"

.......................................................................................................................................................................................................................................................
  Servizi sociali in convenzione con il Comune DPR 502/92,Art.3, comma V ............................................................................................................................
  .............................................................................................
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Provincia di

..............................................................

Edilizia scolastica L. 142/90 Art.14, comma I, lett.i ............................................................................................................................
  Formazione professionale L.142/90, Art.14,comma I, lett.i;

L.845/78;

L.R. 19/79

.....................................................................................................................................................................
  .............................................................................................