Formazione delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore per
l'anno scolastico 2001/2002.
Com'è noto, la Legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge
finanziaria 2002), all'art.22, comma 7, ha introdotto rilevanti modifiche
all'art.4 della legge
10 dicembre 1997, n.425, che si possono così
riassumere:
- le commissioni esaminatrici, relativamente
alle scuole statali e paritarie; sono composte dagli insegnanti delle
materie oggetto di esame appartenenti alla classe del
candidato;
- le commissioni stesse, per le scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, sono composte da commissari interni
designati dai consigli di classe di tali scuole in numero pari a quello
dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali
delle scuole statali o paritarie a cui le classi delle scuole legalmente
riconosciute o pareggiate siano state preventivamente
abbinate;
- per ogni sede di esame il dirigente regionale
competente nomina un Presidente scelto tra il personale dirigente e
docente delle scuole secondarie superiori;
- con decreto di
natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, Università e
Ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti le
commissioni d'esame.
Dalle innovazioni sopra accennate scaturisce che, per
quel che concerne specificamente gli aspetti relativi alla formazione e
alla composizione delle commissioni, le disposizioni del D.M. 25.1.2001,
n.104 rimangono in vigore solo in quanto compatibili con il modello
individuato dal disposto del comma 7 dell'art.22 della legge n.448/2001,
vale a dire nella parte concernente i criteri di nomina dei Presidenti,
mentre sono da ritenere caducate in quelle relative alla determinazione di
alcune categorie di aventi titolo alla nomina a Presidente nonché alla
nomina dei commissari esterni.
Premesso che con il D.M.
n.9 del 25.1.2002, in corso di registrazione, il Ministro ha
provveduto a determinare il numero dei componenti delle commissioni
d'esame e a impartire disposizioni in ordine alla composizione delle
commissioni medesime relativamente agli istituti legalmente riconosciuti e
pareggiati, con la presente circolare e con i sottoelencati allegati, che
ne costituiscono parte integrante, si forniscono precisazioni,
indicazioni, istruzioni e chiarimenti sui seguenti profili della delicata
materia:
- sede di esame;
- formazione delle
commissioni;
- abbinamento delle classi delle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate;
- partecipazione alle
commissioni del personale scolastico;
- adempimenti
richiesti ai dirigenti scolastici ed agli Uffici
scolastici;
- criteri di nomina dei presidenti.
In via preliminare e perché le SS.LL. possano disporre di
un quadro di riferimenti normativi organico e sistematico, si richiamano
le principali disposizioni, relative agli esami in questione:
- Legge 10.12.97, n. 425 (in G.U. n. 289 del 12.12.97)
parzialmente modificata dall'art. 21, comma 20 bis, della legge 15.3.1997,
n. 59, introdotto dall'art. 1, comma 22, della legge 16.6.1998, n.
191;
- D.P.R. 23.7.98, n. 323 (in G.U. n. 210 del 9.9.98 -
vedasi pure l'errata corrige in G.U. n. 223 del 24.9.98);
-D.M.20 in data28.02.02, relativo alle modalità di
svolgimento della prima e della seconda prova scritta;
-
D.M. n. 358 del 18.9.98 sulla costituzione delle aree disciplinari;
- D.M. n. 49 del 24.2.2000, concernente tipologie di
esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
- D.M. n.
243 del 26.10.2000, aventi ad oggetto certificazioni e relativi modelli da
rilasciare in esito al superamento dell'esame;
- D.M. in
data 20.11.2000, riguardante le caratteristiche formali generali della
terza prova scritta; - D.M. 25.1.2001, n.104, (Regolamento recante le
modalità e i termini per l'affidamento delle materie oggetto degli esami
di Stato ai commissari esterni e le modalità di nomina, designazione e
sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore), che
rimane in vigore per le parti non incompatibili con l'art.22, comma 7,
della legge 28.12.2001, n.448;
-D.M. 25.1.2002, n.9,
relativo alla determinazione del numero dei componenti delle commissioni
degli esami di stato;
-D.M 21del 28.02.02; relativo ai
criteri di nomina, designazione e sostituzione dei componenti le
commissioni;
- D.M 22 del 28.02.02 relativo agli esami di
Stato nei corsi sperimentali.
Allegati:
1. Modello per la formulazione delle
proposte di configurazione delle commissioni, (mod.
ES-0), con le relative istruzioni per la compilazione;
2. Scheda di
partecipazione, in qualità di presidente, alle commissioni degli esami di
stato e istruzioni per la relativa compilazione (mod.
ES-1);
3. Elenco
recante l'indicazione dei termini degli adempimenti amministrativi e
tecnici;
4. Elenco
delle priorità tra le categorie degli aventi titolo alla nomina a
presidente;
5.Riepilogo
degli adempimenti dei Dirigenti Scolastici e dei Direttori Generali
Regionali;
6. Modello per la designazione dei commissari ai Direttori
Generali regionali da parte dei dirigenti scolastici (mod.
ES-C).
1) SEDE DI ESAME
Ai fini della nomina del Presidente, sono sede di esame
le articolazioni delle istituzioni d'istruzione secondaria superiore
statali e paritarie di seguito indicate:
- la sede centrale, con le eventuali succursali;
- ciascuna sezione staccata;
- ciascuna sede coordinata.
2) FORMAZIONE DELLE
COMMISSIONI
Adempimenti preliminari.
a - Istituti
scolastici statali e paritari
I Direttori Generali regionali e i Dirigenti scolastici,
per la parte di rispettiva competenza, attivano le procedure finalizzate
alla formazione delle commissioni, secondo i criteri appresso
indicati.
Il Direttore Generale regionale, assegna, ai fini del
successivo abbinamento, le classi terminali (comprendenti anche gli alunni
eventualmente ammessi ad abbreviazioni per merito od obbligo di leva)
degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, agli istituti statali
o paritari di corrispondente indirizzo, ove esistenti, oppure di indirizzi
diversi, dandone comunicazione per iscritto al dirigente scolastico
dell'istituto statale o paritario. Non è consentito l'abbinamento di
classi di scuole legalmente riconosciute e pareggiate a scuole paritarie
dipendenti dallo stesso gestore.
Il dirigente scolastico dell'Istituto
statale o paritario procede attenendosi alle seguenti
disposizioni:
- per ciascuna classe terminale statale o
riconosciuta paritaria di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese
quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola
commissione. Come sopra indicato, tutte le commissioni costituite presso
il medesimo Istituto, inteso come sede centrale (con le eventuali
succursali), ovvero come sede coordinata ovvero come sezione staccata -
concorrono a individuare la sede di esame, sulla quale si procede alla
nomina di un Presidente;
- le classi di corsi serali fanno
parte della sede di esame presso la quale funzionano;
- ai
sensi dell'art. 9 - comma 3 - del D.P.R. n. 323/98, i candidati esterni
vanno ripartiti tra le diverse classi dell'istituto statale e paritario,
procurando che il loro numero massimo per ciascuna classe non superi il 50
per cento dei candidati interni (ad ogni singola classe sono
complessivamente assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati).
Nel caso in cui, per il numero rilevante di candidati esterni, non fosse
possibile rispettare il predetto limite, si può provvedere in via
eccezionale e con adeguate motivazioni, alla costituzione di commissioni
con un numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati
esterni, anche superando, laddove necessario, il numero di 35 candidati
per classe. Alla eventuale costituzione di commissioni di soli candidati
esterni provvedono i Direttori Generali Regionali secondo le disposizioni
della C.M. n. 261 del 22.11.2000.
b - Istituti legalmente
riconosciuti e pareggiati
Il Dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche
statali o paritarie al quale sia stata comunicata l'assegnazione di classi
legalmente riconosciute o pareggiate, dopo aver assegnato alle classi
terminali i candidati esterni e gli alunni ammessi ad abbreviazioni per
merito od obbligo di leva, avvalendosi dell'allegato modello ES-0 (all.
1), prefigura l'abbinamento delle classi di istituto pareggiato o
legalmente riconosciuto da assegnare sulla base dei seguenti
criteri:
A. Per ciascuna classe terminale, statale o
riconosciuta paritaria, di ordinamento e/o sperimentale - ivi comprese
quelle articolate su più indirizzi di studio - va costituita una sola
commissione.
B. E' consentito abbinare classi solo
nell'ambito dello stesso ordine scolastico. Si fa eccezione per le classi
di corsi con sperimentazione di ordinamento e di struttura
(maxisperimentazione autonoma) attivati in due ordini scolastici diversi,
a condizione che le classi da abbinare appartengano a corsi sperimentali i
cui titoli finali di studio in ordinamento siano tra loro corrispondenti
(es.: "Brocca" indirizzo scientifico-tecnologico attivato presso istituti
tecnici ed analogo indirizzo sperimentale dell'ordine classico,
scientifico e pedagogico).
C. L'abbinamento può essere
effettuato, nell'ordine:
1. tra due classi dello stesso indirizzo di
studio di ordinamento o sperimentale;
2. tra due classi con indirizzi
di studio diversi, di ordinamento e/o sperimentali, qualora le materie
siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse
classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con
indirizzi di studio per i quali esiste coincidenza delle materie oggetto
della seconda prova scritta.
Definizione delle
commissioni
Le proposte dei dirigenti scolastici di configurazione e
abbinamento delle commissioni, recanti anche l'indicazione dei nominativi
dei commissari designati dai consigli di classe, sono comunicate al
Direttore Generale regionale, mediante gli appositi modelli ES-0
(contenente i dati riferiti alle configurazioni) ed ES-C (contenente i
dati relativi ai commissari). Tali modelli recheranno anche i dati fatti
pervenire dai dirigenti scolastici di istituti pareggiati o legalmente
riconosciuti, abbinati ad istituti statali o paritari.
Il Direttore
Generale regionale, in conformità dei criteri sopraindicati, valuta le
proposte formulate dai dirigenti scolastici, provvede alle modifiche
ritenute necessarie e ne dà comunicazione al Sistema Informativo
utilizzando la scheda di rilevazione delle configurazioni modello ES-0.
Tale modello sarà utilizzato anche per la comunicazione dei dati necessari
per la predisposizione e l'inoltro dei plichi occorrenti per la prima e la
seconda prova scritta.
La scheda dovrà essere acquisita al sistema
informativo con la funzione "configurazioni valide ai soli fini dei
plichi" per le commissioni non gestite attraverso procedure informatizzate
e, precisamente, quelle delle province di Bolzano e di Trento, della
Regione Valle d'Aosta, delle scuole in lingua slovena delle province di
Trieste e Gorizia, dei corsi sperimentali presso i Conservatori di musica
e i licei musicali, degli istituti per sordomuti.
Designazione dei
commissari
A. Scuole statali e paritariebr> Subito dopo
l'effettuazione delle operazioni di abbinamento delle classi delle scuole
legalmente riconosciute e pareggiate, ciascun consiglio di classe designa
i commissari nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. n. 9 del
25.1.2002 e tenendo presenti i seguenti criteri:
a) i
commissari sono designati tra i docenti, ivi compresi i docenti tecnico
pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza
di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, appartenenti al
consiglio della classe nel numero previsto per ciascun indirizzo di
studio;
b) è assicurata, comunque, la nomina dei docenti
delle discipline oggetto della prima e della seconda prova
scritta;
c) le materie affidate ai commissari devono essere
scelte in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse
e tenendo presente l'esigenza di favorire, per quanto è possibile,
l'accertamento della conoscenza delle lingue straniere;
d)
la scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della
programmazione e del piano di lavoro del consiglio di classe.
Con riferimento alle classi articolate su più indirizzi
di studio, nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono materie
diverse o gruppi di studenti che seguono la medesima lingua straniera ma
con programmi diversi; nonché alle classi nelle quali l'educazione fisica
viene insegnata per squadre, i commissari sono designati in modo che
ciascuno di essi rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di
alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si
procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun
indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari
operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di
candidati, in modo che risulti rispettata la composizione numerica della
commissione secondo il D.M. 25 gennaio 2002, n.9. Nelle classi che
prevedono l'insegnamento di più lingue straniere, seguite dall'intera
classe, ove la lingua sia oggetto della seconda prova scritta, deve essere
assicurata la presenza dei relativi docenti. Nel caso di costituzione di
commissioni con soli candidati esterni, i commissari sono individuati dal
dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del
medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli
altri dirigenti scolastici. I docenti designati commissari , che
usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della L. n. 104 del
5.2.1992, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell'ipotesi che
venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie
oggetto della prima o della seconda prova scritta il dirigente scolastico
dovrà designare docenti di uguale insegnamento tra docenti appartenenti
allo stesso istituto.
B scuole legalmente riconosciute o
pareggiate
-
Negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati,
nel caso di abbinamento tra classi del medesimo indirizzo, i commissari
sono designati, per il 50 per cento, tra i docenti delle materie oggetto
di esame della classe del candidato, che siano già state individuate
nella commissione della classe statale o paritaria di abbinamento. Nella
designazione deve comunque essere assicurata la presenza del docente
della materia oggetto della seconda prova scritta indicata nella tabella
allegata al D.M. n.2 del 9.1.2002.
-
Nel caso di abbinamento tra classi di indirizzo
diverso, qualora non sia possibile procedere secondo le indicazioni di
cui al precedente punto, il consiglio della classe legalmente
riconosciuta o pareggiata designa il 50 per cento dei commissari tra i
docenti delle materie oggetto d'esame, fermo restando l'obbligo di
inclusione del docente della materia oggetto della seconda prova
scritta, di cui al precedente comma; il restante 50 per cento è
designato dal dirigente della scuola statale o paritaria di abbinamento,
con riferimento alle materie dell'indirizzo della classe legalmente
riconosciuta o pareggiata e con l'obbligo di garantire la presenza del
docente della materia oggetto della prima prova scritta. Tale
designazione tiene conto del seguente ordine di
precedenza:
a) docenti della classe statale o
paritaria;
b) docenti dell'istituto;
c)
docenti inclusi in graduatoria d'istituto;
d) docenti
inclusi nelle graduatorie provinciali.
e) per le classi
articolate su più indirizzi di studio e costituite con gruppi di studenti
che seguono materie diverse o con programmi diversi, ai fini della
designazione dei commissari valgono, limitatamente al 50% dei commissari
interni le disposizioni previste dalla lettera A) relativa alle scuole
statali.
3) NOMINA DEI PRESIDENTI E DELLE
COMMISSIONI
I presidenti delle commissioni vengono scelti nell'ambito
delle categorie di personale avente titolo alla nomina - docenti e
dirigenti delle scuole secondarie superiori secondo gli ordini di
precedenza e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 2, 3 e 4 del
D.M.21 del 28.02.02. L'allegato n. 4 alla presente C.M. riporta,
nell'ordine, le categorie di personale aventi titolo, con indicazione
della lettera corrispondente al proprio stato giuridico, da contrassegnare
nell'apposita scheda di partecipazione agli esami. Le nomine sono disposte
dal Direttore Generale regionale, che, a tale fine, si avvale delle
procedure automatiche del sistema informativo. Al termine della procedura
di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nelle schede ES-1, il
sistema informativo metterà a disposizione di ciascuno degli Uffici
scolastici regionali, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina
dei Presidenti. A ogni provvedimento di nomina saranno allegati, a cura
dell'Ufficio scolastico regionale, i modelli ES-C, contenenti i nominativi
dei commissari designati da ciascun consiglio di classe e recante la
formalizzazione delle designazioni in atto di nomina. I provvedimenti di
nomina saranno notificati, dagli Uffici Scolastici Regionali, agli
interessati. Gli Uffici scolastici regionali medesimi e le istituzioni
scolastiche avranno cura di assicurare l'informazione e la pubblicazione
nell'ambito territoriale e nella scuola relative alla composizione delle
commissioni.
3.1 PERSONALE OBBLIGATO ALLA PRESENTAZIONE DELLA
SCHEDA
Sono obbligati alla presentazione della scheda i docenti,
che non siano stati designati nelle commissioni d'esame, e i dirigenti
scolastici di istituti statali di istruzione secondaria superiore di cui
all'art. 2 comma 1 del D.M. 21 del 28.02.02 e
precisamente:
a) dirigenti di istituti statali d'istruzione
secondaria superiore, ivi compresi i dirigenti scolastici dei Convitti
nazionali e degli Educandati Femminili e dirigenti di istituti comprensivi
nei quali funzionino corsi di studio di istruzione secondaria
superiore;
b) docenti, ivi compresi i docenti tecnico
pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza
di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria
superiore compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente
scolastico nelle scuole secondarie superiori;
c) docenti,
ivi compresi i docenti tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli
con insegnamento in compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria
superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di
dirigente scolastico nelle scuole d'istruzione secondaria
superiore;
d) docenti, ivi compresi i docenti tecnico
pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in compresenza
di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di istituti statali d'istruzione secondaria
superiore che abbiano svolto o svolgano da almeno tre anni incarico di
collaboratore del dirigente scolastico nelle scuole di istruzione
secondaria superiore;
e) docenti, ivi compresi i docenti
tecnico pratici con insegnamento autonomo e quelli con insegnamento in
compresenza di cui all'art. 5 della legge
3.5.1999 n. 124 e gli insegnanti di arte applicata, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria
superiore con almeno 10 anni di servizio di ruolo.
3. 2
PERSONALE CHE HA FACOLTÀ DI NON PRESENTARE LA SCHEDA
Possono non presentare la scheda i dirigenti scolastici e
i docenti che, ancorchè in possesso dei requisiti previsti, si trovino in
situazione di handicap o usufruiscano, comunque, delle agevolazioni di cui
all'art.33 della L. n. 104 del 5.2.1992.
I requisiti di cui sopra
s'intendono riferiti alle nomine a presidente relative a tutte le
tipologie di commissioni indicate dalla presente circolare e nel rispetto
delle specificità per ciascuna di esse previste.
3. 3 CRITERI DI
NOMINA DEI PRESIDENTI
Nomine su preferenze e d'ufficio dei dirigenti scolastici
di istituti d'istruzione secondaria superiore.
Le nomine sono disposte,
inizialmente, considerando le preferenze - che, si ricorda, devono
ricadere nella regione di servizio - espresse dagli aspiranti appartenenti
allo stato giuridico A di cui all'allegato
4, nello stesso ordine in cui sono state indicate sulla scheda di
partecipazione (modello ES-1). Prima di procedere alle nomine su
preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina a
presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici
nell'ambito della provincia di servizio dei medesimi, secondo quanto
stabilito alla lettera b) del primo comma dell'art. 3 del D.M. sopracitato
e con le modalità riportate al successivo paragrafo, riguardante le nomine
d'ufficio, punto 1.
Nomine su preferenze delle altre categorie
di personale avente titolo
Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito
provinciale degli appartenenti allo stato giuridico A, sono disposte le
nomine sulle preferenze espresse dalle altre categorie di personale avente
titolo alla nomina a presidente, nello stesso ordine in cui le stesse
preferenze sono state indicate sulla scheda di partecipazione (modello
ES-1). Si ricorda che le preferenze devono ricadere nella regione di
servizio.
Nomine d'ufficio
Si procede, quindi, alla
designazione dei presidenti delle rimanenti commissioni disponendo le
nomine d'ufficio nei confronti degli aspiranti che non hanno ottenuto la
nomina nel corso delle operazioni di cui sopra, secondo il seguente
ordine:
1. sulle sedi d'esame comprese nella provincia a
cui appartiene il comune di servizio, (con l'esclusione dei dirigenti
scolastici appartenenti allo stato giuridico A, in quanto già esaminati in
una fase precedente);
2. sulle sedi d'esame della
provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita nel caso di
nomina d'ufficio;
3. d'ufficio, su tutte le altre sedi
della regione di servizio in base alle tabelle di viciniorità tra le
province;
In ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, sia su
preferenza che d'ufficio, gli aspiranti aventi titolo a parteciparvi
vengono presi in considerazione in base all'ordine di precedenza di cui
all'artt. 3 e 4 del D.M. sopracitato (si veda l'allegato
4: "priorità di nomina per i presidenti"); a parità di condizioni,
l'ordine di nomina è stabilito prima dall'anzianità di servizio e, poi,
dall'anzianità anagrafica.
In ogni caso, ciascun aspirante viene preso
in considerazione prioritariamente per la nomina in commissioni
comprendenti indirizzi dell'ordine scolastico cui appartiene il proprio
istituto di servizio solo successivamente per la nomina in commissioni
comprendenti indirizzi di altro ordine di studi.
L'assegnazione ad una
sede di esame disposta, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri
sopraesposti, avviene seguendo l'ordine in cui le scuole, i distretti e i
comuni sono riportati nel Bollettino Ufficiale del Ministero contenente
l'elenco delle scuole di istruzione secondaria superiore ed artistica,
integrato, ai fini degli esami di Stato, dall'elenco delle istituzioni
scolastiche paritarie.
3. 4 PRECLUSIONI IN ORDINE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA SCHEDA
E' preclusa la possibilità di presentare la scheda di
partecipazione in qualità di Presidente a docenti che siano stati
designati in qualità di commissari in commissioni di esame.
Non è,
altresì, consentita la presentazione della scheda di partecipazione al
personale che si trovi in una della seguenti posizioni:
-
sia assente a qualsiasi titolo, ivi compreso per aspettativa o distacco
sindacale, se il rientro in servizio risulti formalmente stabilito per una
data successiva a quella di inizio degli esami;
- sia
collocato fuori ruolo o utilizzato in altri compiti ex art. 23, comma 5,
C.C.N.L. 4.8.1995 del comparto del personale della
scuola;
- sia impegnato, nell'espletamento della funzione
direttiva durante lo svolgimento dell'esame di Stato, quale sostituto del
dirigente scolastico, sempreché quest'ultimo abbia presentato la scheda di
partecipazione alle commissioni (mod. ES-1).
3. 5 DIVIETI DI
NOMINA
Gli aspiranti presidenti non possono essere nominati
nelle commissioni d'esame operanti nella propria scuola, comprese le
sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, in altre scuole
del medesimo distretto o in scuole nelle quali abbiano prestato servizio
negli ultimi due anni; la preclusione si estende anche alle scuole di
completamento dell'orario. Gli ultimi due anni di servizio sono
comprensivi dell'anno scolastico in cui si svolge l'esame. Per istituto o
scuola di servizio si intende anche quella paritaria, legalmente
riconosciuta o pareggiata, per i docenti che insegnano, regolarmente
autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari, legalmente
riconosciuti o pareggiati. Gli aspiranti non possono essere, altresì,
nominati nelle commissioni d'esame operanti nella stessa scuola ove
abbiano prestato servizio, in commissione d'esame, in qualità di
presidente o di commissario esterno, consecutivamente nei due anni
precedenti l'anno in corso.
Parimenti, non si dà luogo alla nomina nei
confronti del personale:
- destinatario di sanzioni
disciplinari superiori alla censura, inflitte nell'anno scolastico in
corso o in quello precedente;
- che risulti indagato o
imputato per reati particolarmente gravi, comportanti incompatibilità con
la nomina stessa;
- che si sia reso autore nel corso di
precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in
sede disciplinare.
4) NORME COMUNI
4. 1 OBBLIGO DI
ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Si rammenta che la partecipazione ai lavori delle
commissioni rientra tra gli obblighi inerenti lo svolgimento delle
funzioni proprie del personale della scuola salvo le deroghe consentite
dalle norme vigenti. Non è, pertanto, consentito rifiutare l'incarico o
lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni
operanti in settori di istruzione diversi da quelli di servizio. Eventuali
inosservanze saranno suscettibili di valutazione sotto il profilo
disciplinare. I dirigenti degli istituti comprensivi presso i quali
funzionino corsi di studio di istruzione secondaria superiore e i docenti
nominati nelle commissioni degli esami di Stato di cui alla presente
circolare sono esonerati dagli esami di licenza media e dagli esami di
idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore, sempreché vi sia
sovrapposizione temporale di attività. Si intendono, pertanto, confermate
le indicazioni di cui alla lettera circolare prot. n. 4690 del 1°.4.99,
con la quale i dirigenti scolastici di istituti d'istruzione secondaria
superiore sono stati invitati a prevedere lo svolgimento degli esami di
idoneità anche nel mese di settembre prima dell'inizio delle
lezioni.
4. 2 IMPEDIMENTO AD ESPLETARE L'INCARICO
L'impedimento a espletare l'incarico, da parte dei
presidenti, deve essere comunicato immediatamente al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale in cui ha sede la commissione, il quale
dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a
giustificazione dell'impedimento. L'impedimento a espletare l'incarico, da
parte dei commissari, deve essere comunicato immediatamente al proprio
dirigente scolastico, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai
motivi addotti a giustificazione dell'impedimento. La documentazione
comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai Dirigenti
scolastici e dai docenti, rispettivamente, al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale e al proprio Dirigente scolastico, entro
tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.
4. 3
PERSONALE DA ESONERARE
I dirigenti scolastici e docenti nominati anche
commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due
incarichi e qualora, a giudizio dei competenti Direttori Generali
regionali, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati
dall'incarico. Per le procedure da seguire ai fini dell'esonero si rinvia
all'allegato
5.
4.4 PERSONALE NON UTILIZZATO
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale
direttivo e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere
a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno, assicurando
comunque la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte. I
Direttori generali regionali e i dirigenti scolastici dovranno, comunque,
acquisire l'effettivo recapito rispettivamente del personale dirigente e
docente con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni
stesse.
4. 5 SOSTITUZIONI DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI
Per quanto attiene alle sostituzioni dei componenti delle
commissioni, si fa rinvio all'art. 10 del D.P.R. n. 323/1998 e all'art. 9
del D.M. 21 del 28.02.02 sopracitato e alle disposizioni dell'Ordinanza
sugli esami di Stato, in corso di emanazione.
5) REPERIMENTO DEI
PRESIDENTI
Ai fini della regolare costituzione delle commissioni si
invita a un'attenta lettura delle istruzioni concernenti le modalità di
compilazione del modello ES-1 riportate in allegato
al modello stesso. I Dirigenti scolastici vorranno, per parte loro,
disporre un attento controllo dei modelli stessi prima della trasmissione
dei dati al sistema informativo.
6) COMMISSIONI NEI CORSI A
INDIRIZZO MUSICALE PRESSO I CONSERVATORI DI MUSICA
Per quel che concerne la composizione delle commissioni
si fa rinvio alle disposizioni di cui all'art. 7 del D.M. n. 22 del
28.02.02. In particolare, per quanto concerne i Licei musicali
sperimentali attivati presso i Conservatori di Musica il Presidente è
scelto tra le seguenti categorie, dando comunque precedenza a coloro che
sono impegnati in analoga sperimentazione:
a. Direttore di
Conservatorio o di Istituto musicale pareggiato;
b. Docenti
di ruolo di composizione o con diploma di composizione in servizio presso
Conservatori di Musica o istituti musicali pareggiati;
c.
Docenti di ruolo di Storia della Musica in servizio presso Conservatori di
Musica o Istituti musicali pareggiati;
d. Docenti di ruolo
di "Scuole" principali di durata decennale in servizio presso Conservatori
di Musica o Istituti musicali pareggiati.
7) COMMISSIONI NELLE
SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO
Nel ricordare che le indicazioni e le istruzioni per la
formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono
diramate dal Ministero degli Affari Esteri, si richiama l'attenzione sulla
norma di cui all'art. 8 del Decreto Interministeriale del 7.1.1999 n.
2508, secondo la quale le scuole italiane all'estero legalmente
riconosciute sono considerate sedi autonome e non soggette ad abbinamento.
Si ravvisa, inoltre, l'esigenza di tener presente la diversità dei
programmi d'insegnamento adottati in tali scuole rispetto alle
corrispondenti istituzioni scolastiche del territorio nazionale e, quindi,
la necessità che lo svolgimento delle prove d'esame sia coerente con i
programmi stessi.
IL MINISTRO
Circolare
Ministeriale n.31 Prot. n.5442 del 14 marzo 2002