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Coordinamento per gli esami di Stato
Circolare n. 261 Prot.n.
10893/B/1/A
Roma, 22 Novembre 2000
Oggetto: Esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore - candidati esterni - a.s.
2000/2001.
Com'è noto il comma 11 dell'art.3 del Regolamento
- emanato con D.P.R. 23 luglio 1998, n.323 - fissa al 30 novembre il
termine di presentazione della domanda di partecipazione agli esami di
Stato da parte dei candidati esterni. Con l'approssimarsi di tale scadenza
si impartiscono le seguenti indicazioni e istruzioni di carattere
generale, rinviando all'emananda Ordinanza Ministeriale sugli esami di
Stato la regolamentazione di altri specifici aspetti e profili della
materia.
1. Requisiti di ammissione 1.1. Sono
ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal citato articolo
3, coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno 2001 e dimostrino di aver adempiuto all'obbligo
scolastico; b) siano in possesso del diploma di licenza di
scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del
corso prescelto, indipendentemente dall'età; c) compiano il
ventitreesimo anno di età entro l'anno 2001; in tal caso, i candidati sono
esentati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore;
d) siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di
un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno
quadriennale; e) cessino la frequenza dell'ultimo anno di corso
prima del 15 marzo 2001.
1.2. Sono ammessi all'esame di
Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte i candidati
esterni che si trovino in una delle seguenti condizioni: a)
compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno 2001 e siano in
possesso da almeno un anno del diploma, rispettivamente, di qualifica e di
licenza corrispondente; b) siano in possesso del corrispondente
diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di anni pari a
quello della durata del corso prescelto, indipendentemente
dall'età; c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno
2001; in tal caso, i candidati sono esentati dalla presentazione di
qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i diplomi, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente, salvo quanto previsto al punto 3
del presente paragrafo; d) siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale e del diploma, rispettivamente, di
qualifica e di licenza corrispondenti; e) cessino la frequenza
dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2001.
1.3. I
candidati agli esami negli istituti professionali, ivi compresi quelli di
cui alla lettera c) del paragrafo 1, punto 2, debbono documentare,
altresì, di aver esperienze di formazione professionale o lavorative
coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste dall'ordinamento del
tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le esperienze di formazione o
lavorative sono riferite allo specifico indirizzo dell'istituto; in
particolare, l'esperienza lavorativa deve consistere in un'attività
caratterizzata da contenuti non esclusivamente esecutivi. L'esperienza
lavorativa deve risultare, se subordinata, da una dichiarazione del datore
di lavoro redatta secondo lo schema
allegato alla presente circolare e, se di altra natura, da idonea
documentazione. Per comprovare le esperienze di formazione o lavorative
svolte presso pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello
allegato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione di
cui al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi
post-qualifica ad esaurimento.
1.4. I candidati esterni agli
esami di Stato di istituto tecnico commerciale possono sostenere le prove
unicamente per gli indirizzi "Giuridico-economico-aziendale" (nuovo
ordinamento) e "Programmatori". I candidati per il suddetto indirizzo di
nuovo ordinamento, se in possesso di promozione od idoneità a classe
terminale di indirizzo di precedente ordinamento ("Amministrativo",
"Mercantile", "Commercio con l'estero", ed "Amministrazione industriale")
non sono tenuti a sostenere esame preliminare; se in possesso di idoneità
o promozione a classe non terminale sostengono, invece, esame preliminare
nella specie dell'esame di idoneità e non anche dell'esame integrativo".
1.5. E' consentito ai candidati esterni agli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di Istituto Magistrale, di Istituto Tecnico
per le Attività sociali, indirizzo dirigenti di comunità e di Istituto
tecnico per il turismo, i quali, per motivi di impedimento debitamente
comprovati, non abbiano, rispettivamente, frequentato i corsi di
esercitazioni didattiche, svolto il tirocinio di psicologia e pedagogia o
effettuato la pratica di agenzia, sostenere ugualmente gli esami di Stato.
La mancata frequenza dei corsi sopracitati, il mancato svolgimento del
tirocinio, la mancata effettuazione della pratica di agenzia dovranno
essere annotate nella certificazione integrativa del diploma, prevista
dall'art.13 del citato Regolamento. In particolare, per i candidati
esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali -
indirizzo dirigenti di comunità, il mancato svolgimento del tirocinio di
psicologia e pedagogia è consentita solo con riferimento al segmento
formativo proprio della classe terminale. Per i candidati, quindi, che
sostengono esami preliminari, al pari di quelli che sostengono esami di
idoneità, tale carenza non è ammessa in relazione agli anni precedenti
l'ultimo (terza e quarta classe), anche atteso che il loro superamento
costituisce titolo di frequenza di una classe che, come da programma, ha
nel tirocinio una parte integrante della corrispondente
materia.
1.6. I candidati esterni non sono ammessi a
sostenere gli esami di Stato nei corsi sperimentali di "Progetto Sirio"
dell'Istruzione Tecnica. I candidati medesimi, che siano stati ammessi
alla classe terminale di un corso del citato progetto, sostengono
direttamente l'esame di Stato per il corso di ordinamento corrispondente.
Gli stessi, se ammessi a classe precedente l'ultima di un corso del
medesimo progetto, sostengono l'esame preliminare nella specie dell'esame
di idoneità e non anche delle prove integrative.
1.7.
L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione
o idoneità all'ultima classe, anche riferita a un corso di studi di un
Paese appartenente all'Unione Europea di tipo o livello equivalente, è
subordinata al superamento dell'esame preliminare previsto dal comma 5
dell'art.3 del citato Regolamento.
1.8. I candidati
provenienti da paesi dell'Unione Europea, che non siano in possesso di
promozione all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello
equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi
previste dal paragrafo 1 punto 1, lettere a), c), d), e dal paragrafo 1
punto 2 lettera c), previo superamento dell'esame preliminare previsto dal
comma 5 dell'art.3 del citato Regolamento. Il requisito dell'adempimento
dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo paragrafo 1,
punto 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di
istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
1.9. E' fatta salva
l'ammissione di candidati in attuazione di obblighi internazionali anche
derivanti da specifici accordi.
1.10. Non sono ammessi agli
esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella
stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso
di studio.
1.11. Non è consentito ripetere esami di Stato
dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito
positivo.
2.Sedi degli esami 2.1. Per i candidati
esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U. approvato
con D.L.vo
16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli istituti statali ed
i seguenti licei linguistici riconosciuti con legge: a) civica
scuola superiore femminile "Alessandro Manzoni" di Milano; b)
civica scuola superiore femminile "Grazia Deledda" di Genova; c)
istituto di cultura e lingue "Marcelline" di Milano; d) liceo
linguistico femminile "S. Caterina da Siena" di Venezia
Mestre; e) liceo linguistico "Orsoline del Sacro Cuore" di
Cortina d'Ampezzo.
2.2. Salvi i casi dei candidati agli
esami di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a
diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati
esterni gli istituti statali sede di esame sono quelli ubicati nel comune
o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli esami di
Stato per Dirigenti di comunità presso gli ITAS sono impartite specifiche
disposizioni al paragrafo 4.
2.3. Il requisito della
residenza deve essere comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.
403/98.
2.4. Il candidato che, per situazioni personali,
dimori stabilmente in un comune o provincia diversi da quelli della
residenza anagrafica e intenda ivi sostenere gli esami, è tenuto a
presentare all'istituto statale un'apposita dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 403/98 da cui risulti la
situazione personale che giustifica la presentazione della domanda
all'istituto statale ubicato nel luogo di dimora abituale. Se il candidato
è minorenne, la dichiarazione è resa dall'esercente la potestà
genitoriale.
2.5. I candidati esterni non possono sostenere
gli esami di Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate
nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che la
struttura curricolare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti
eccezioni:
abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola statale
ove intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e
abbiano conseguito la promozione alla 5a classe;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali
ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi,
ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli
esami, compresi quelli preliminari, sui programmi approvati con D.M.
31.7.1973;
chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti in cui è
attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", dell'ordine classico,
scientifico, magistrale e linguistico e dell'ordine tecnico con corsi
aventi corrispondenza all'altro detto ordine scolastico, sempreché abbiano
conseguito la promozione alla 5a classe in un corso sperimentale del
medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dei due suddetti
ordini.
2.6. Negli istituti che attuano sperimentazioni
"autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche
minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche
coordinate), i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di
partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi
oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi
ordinari.
2.7. Il Dirigente Scolastico trasmette al
Provveditore agli Studi, ai fini della successiva assegnazione ad altro o
altri istituti, le domande dei candidati esterni non conformi alle
disposizioni di cui al paragrafo 2, punti 2 e 4.
2.8. Ferma
restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un numero
maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
l'istituto o gli istituti interessati (fatta eccezione per gli ITAS per i
quali al successivo paragrafo 4 sono impartite disposizioni specifiche)
provvedono a trasmettere al Provveditore agli studi le domande presentate
dai candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività
dei rispettivi istituti, con riferimento al numero di classi terminali
dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegnabili a ciascuna di
esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla
materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di
docenti - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per
l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle
commissioni. A tal fine, si tiene conto dell'ordine cronologico di
acquisizione agli atti dell'Istituto delle domanda prodotte dai candidati
esterni.
2.9. Nell'ipotesi di cui al precedente paragrafo 2
punto 8, il Provveditore agli studi, ai fini della redistribuzione dei
candidati esterni, procede come segue: a) assegna, d'intesa con
i Dirigenti Scolastici interessati, le domande ad altro o altri Istituti
dello stesso indirizzo della provincia; b) qualora non sia
possibile assegnare le domande ad istituto o istituti della provincia,
secondo le indicazioni della lettera a), assegna le domande in eccedenza
ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di province vicine, previo
accordo con i competenti Provveditori agli Studi.
2.10.
Qualora, per l'esiguità del numero di istituti dello specifico indirizzo e
per la disomogenea distribuzione degli stessi sul territorio nazionale,
non si possa far luogo all'applicazione dei criteri di cui al precedente
paragrafo 2 punto 9 lettere a) e b), il Provveditore agli Studi dispone
che gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si
svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine
diverso, della provincia di competenza, ivi compresi quelli non impegnati
in esami di Stato. In tale situazione:
il Provveditore agli studi dà luogo alla configurazione di apposite
commissioni con soli candidati esterni;
i candidati esterni rimangono assegnati a classi dell'istituto al
quale sono state presentate le domande, per ogni utile riferimento e
collegamento all'attività didattica delle classi stesse e in particolare
al documento predisposto dal consiglio di classe ai sensi dell'art.5,
comma 2, del Regolamento;
i commissari interni sono designati dal Dirigente Scolastico
dell'istituto al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri
di cui alle disposizioni vigenti relative ai criteri e alle modalità di
nomina, di designazione e di sostituzione dei componenti le commissioni
d'esame, prioritariamente utilizzando i docenti delle classi terminali e
non terminali dello stesso istituto o di istituti dello stesso tipo,
previa intesa con gli altri Dirigenti Scolastici. In caso di assoluta
necessità, il medesimo Dirigente Scolastico designa anche personale
incluso nelle graduatorie d'istituto degli aspiranti a supplenze. In
quest'ultimo caso, al personale docente che sia stato impegnato in
supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione principale, ma
soltanto il compenso previsto per i commissari interni delle commissioni
degli esami di Stato.
2.11. Nei casi previsti al paragrafo 2 punti 7, 8,
9 e 10 il Provveditore agli Studi della provincia nella quale sono state
prodotte le domande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al
quale sono stati assegnati.
2.12. I candidati provenienti da
uno stesso istituto privato sono assegnati, sempreché non si arrechi
pregiudizio alla corretta organizzazione e al regolare svolgimento degli
esami, possibilmente allo stesso istituto statale. 2.13. I
Provveditori agli Studi valutano le richieste di effettuazione delle prove
d'esame fuori della sede scolastica (per i candidati degenti in luogo di
cura, detenuti, ecc.) autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le
commissioni a spostarsi presso le suddette sedi anche fuori provincia. In
tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione
suppletiva. 2.14. Per i candidati non residenti in Italia, la
sede di esame è individuata dal Provveditore agli Studi della provincia al
quale è presentata la domanda di ammissione agli esami. 2.15. I
componenti esterni delle commissioni esaminatrici svolgono i loro lavori
nelle sedi d'esame stabilite per i candidati.
3.Presentazione
delle domande 3.1. I candidati esterni devono presentare la
domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2000 previsto dal Regolamento. La domanda deve essere corredata,
oltre che da ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento
dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, da apposita dichiarazione
sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 403/98, atta a comprovare il
possesso, da parte del candidato, dei requisiti di ammissione all'esame di
cui al paragrafo 1. La domanda deve essere corredata, altresì, della
ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche. Per i candidati esterni
agli esami di Dirigenti di comunità presso gli ITAS valgono le
disposizioni di cui al paragrafo 4.
3.2. La dichiarazione
relativa alle esperienze di formazione professionale o lavorative,
richieste ai candidati agli esami negli istituti professionali, di cui al
punto 1.3 e quella relativa alla frequenza dei corsi di esercitazioni
didattiche, di tirocinio di pedagogia e psicologia e di pratica di
agenzia, ove le esperienze stesse risultino in corso alla data di scadenza
della presentazione delle domande, può essere perfezionata entro e non
oltre il 31.5.2001.
3.3. Fermo restando quanto previsto al
paragrafo 2 punto 1 le domande di ammissione agli esami devono essere
presentate a un solo istituto.
3.4. Eventuali domande
tardive dei candidati esterni possono essere prese in considerazione
esclusivamente dai Provveditori agli Studi, limitatamente a casi di gravi
e documentati motivi che giustifichino il ritardo e semprechè siano
pervenute entro il termine del 31 gennaio 2001 previsto dal Regolamento. I
Provveditori agli studi danno immediata comunicazione agli interessati
dell'accettazione o meno della loro domanda e, in caso positivo,
dell'istituto a cui gli stessi sono stati assegnati.
3.5.
Analoga procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi
necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda
il candidato stesso deve far menzione della scuola presso cui,
precedentemente, aveva presentato la domanda.
3.6.
L'accertamento del possesso da parte dei candidati esterni dei requisiti
di cui al punto 1 è di competenza del Dirigente Scolastico dell'istituto
sede d'esame, che è tenuto a verificare la completezza e la regolarità
delle domande e dei relativi allegati. Il Dirigente Scolastico, ove
necessario, invita il candidato a perfezionare la documentazione e segnala
alla competente commissione di esami preliminari ed esami di Stato ogni
eventuale, ulteriore irregolarità.
3.7. Le domande di
partecipazione agli esami di Stato dei candidati detenuti devono essere
presentate al competente Provveditore agli Studi per il tramite e con il
parere del Direttore della casa circondariale, previo nulla osta del
Ministero della Giustizia. In tale caso il Provveditore agli studi potrà
prendere in considerazione anche eventuali domande pervenute oltre il 30
novembre 2000. L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole
istituzioni scolastiche, nonché i successivi adempimenti sono disposti dal
Provveditore agli Studi.
4. Candidati esterni agli esami di
Dirigenti di comunità presso gli ITAS Per evidenti esigenze di
carattere organizzativo e operativo, si confermano, per gli esami del
corrente anno scolastico relativi a tale corso di studi, le disposizioni
dettate con la C.M.
n.280 del 19-11-1999.
4.1. Presentazione delle
domande Gli interessati, entro il termine stabilito del 30
novembre, presentano domanda ad un solo istituto statale ubicato nella
propria provincia di residenza (per i candidati minorenni, alla data di
presentazione della domanda, il riferimento è al luogo di residenza
anagrafica della famiglia, da comprovare con apposita dichiarazione
sottoscritta resa da uno dei genitori; per i maggiorenni, alla medesima
data, il riferimento è al proprio luogo di residenza anagrafica,
comprovata personalmente nelle medesime forme). Tale istituto è da
identificare:
se esistente, in un ITAS con lo specifico indirizzo ("Dirigenti di
comunità"), anche se privo di classi terminali;
in subordine, in un ITAS privo dello specifico indirizzo, sempreché
risulti ivi attivato altro corso di ordinamento (Indirizzo generale e/o
Economo-dietiste), anche se privo di classi terminali;
in subordine ancora, in altro istituto, anche di diverso ordine
scolastico ed anche se non impegnato in esami di Stato, individuato e
fatto conoscere agli interessati dal Provveditore agli studi, come
indicato al punto 2 del presente paragrafo.
In ciascuna provincia l'istituto di presentazione è
unico. Le domande presentate fuori dalla provincia di residenza vengono
subito trasmesse al competente istituto, quale indicato, a richiesta, dai
Provveditori agli studi delle province di residenza, informandone gli
interessati. Resta fermo che la sede di esame è comunicata agli
interessati dal Provveditore agli studi nei seguenti casi: a)
per i candidati non residenti in Italia (domande presentate al
Provveditorato); b) per le domande tardive (dopo il 30 novembre
ed entro il 31 gennaio) e per quelle presentate entro il 20 marzo da
candidati interni ritiratisi prima del 15 marzo (domande presentate al
Provveditorato della provincia di residenza anagrafica); c) per
le domande di trasferimento di candidati da altra provincia per mutamento
della residenza anagrafica (domande presentate all'istituto depositario
della domanda iniziale e da questo trasmesse al Provveditorato di nuova
residenza); d) per i candidati detenuti (domanda presentata al
Provveditorato).
4.2. Individuazione a livello provinciale
dell'istituto sede d'esame diverso da ITAS L'individuazione, da
parte dei Provveditori agli studi, dell'istituto di presentazione o
assegnazione delle domande diverso da un ITAS con indirizzi di ordinamento
viene operata in base:
alla più elevata coincidenza di classi di concorso presenti
nell'indirizzo di cui trattasi e negli indirizzi attivati nell'istituto
sede d'esame;
alla maggiore disponibilità di docenti delle classi di concorso
richieste, anche appartenenti a classi non terminali, del medesimo
istituto o di altri in ambito comunale, ai fini della formazione di
apposite commissioni per gli esami preliminari e di Stato;
alla maggiore disponibilità di personale di segreteria, alla materiale
capienza dei locali e disponibilità di attrezzature, in particolare per le
prove pratiche;
alla ricettività alberghiera del comune sede dell'istituto (per i
candidati prevenienti da altro comune).
Tutti gli istituti, indipendentemente dalla tipologia dei
corsi ivi attivati (ordinamento e/o sperimentali) e dall'ordine scolastico
(es. istituto magistrale), possono essere sede d'esame.
4.3.
Casi, modalità e criteri di ridistribuzione ed assegnazione I
Dirigenti Scolastici, previa ricognizione del numero di domande acquisite,
verificano, d'intesa con i Provveditori agli studi, la possibilità di
formare, in ciascun istituto, tre commissioni apposite di soli candidati
esterni per esami preliminari o multipli di tre, con un numero, di norma,
di 30 candidati per commissione (ogni tre commissioni vengono configurate
due "classi"/commissioni di esame di Stato per coloro che superano l'esame
preliminare e per coloro che non vi sono tenuti). Nei soli istituti con lo
specifico indirizzo tale ricognizione è preceduta dall'assegnazione dei
candidati alle classi terminali, con precedenza per coloro che sono già in
possesso di promozione o idoneità all'ultima classe. Ove non sia
possibile, per numero insufficiente di candidati, costituire le dette tre
commissioni, ovvero vi siano resti che non consentono di formarne
ulteriori tre, i candidati interessati vengono assegnati, di intesa con i
Provveditori delle province limitrofe ovvero con quelli delle province
della medesima regione, ad altro/i istituto/i fre quelli già individuati
quali sede d'esame, dando la precedenza, se esistenti ed ove possibile, a
quelli con lo specifico indirizzo ovvero ad altri ITAS con corsi di
ordinamento. Ove l'istituto non sia in grado di accogliere tutti i
candidati e le relative commissioni (multipli di tre), gli stessi vengono
preferibilmente assegnati ad altro istituto della provincia e
prioritariamente, se esistente, ad altro ITAS con corsi di
ordinamento. Per la individuazione delle domande eccedenti il preside
tiene conto del loro ordine cronologico di acquisizione agli atti
dell'istituto, fatta salva la detta precedenza nell'assegnazione alle
classi terminali. Gli istituti cedenti, trasferendo le domande a quelli di
definitiva assegnazione, ne informano gli interessati.
4.4.
Versamento contributi I candidati che presentano la domanda
direttamente presso l'istituto scolastico allegano alla stessa la ricevuta
relativa al versamento, nella misura dovuta, del contributo richiesto. In
caso di successiva destinazione a diversa sede d'esame, il contributo
versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con
obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un
contributo maggiore, ovvero con diritto a rimborso parziale ove il
contributo richiesto sia di entità inferiore. Coloro che presentano la
domanda stessa al Provveditorato agli studi effettuano e documentano il
versamento all'istituto successivamente alla definizione della loro sede
d'esame. Resta fermo che il versamento della tassa erariale deve essere
effettuato e documentato in uno con la presentazione della
domanda.
4.5. Programma d'esame Per i candidati esterni
presso istituti con lo specifico indirizzo di dirigenti di comunità il
punto di riferimento per i programmi e i contenuti delle prove d'esame è
costituito dall'attività didattica delle classi e, in particolare, dal
documento del 15 maggio. Quanto precede sia se sono assegnati ad una
classe e sia in caso di commissioni apposite, ( in tale evenienza la
classe di riferimento è individuata dal Dirigente scolastico). Per i
candidati esterni che sostengono, invece, l'esame presso istituti senza lo
specifico indirizzo il punto di riferimento di cui sopra è costituito dal
programma definito dal Ministero (disponibile sul sito Internet: http://www.istruzione.it/argomenti/esamedistato/quadro/provv_2000.htm.
4.6.
Diplomi e certificazioni Per i candidati esterni che non sostengano
l'esame di Stato presso un ITAS, i Presidenti di commissione, nel
rilasciare i diplomi e le certificazioni di cui al D.M.
n. 243 del 26 ottobre 2000 apporranno, accanto alla denominazione
dell'istituto, la seguente specifica: "Solo sede d'esame".
IL DIRETTORE GENERALE Pasquale CAPO
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