Corsi biennali di specializzazione per le attivita' di sostegno.
C.M. 264 del 27 novembre 2000 - prot. 6228/DM

C.M. 264 del 27 novembre 2000 - prot. 6228/DM
"Corsi biennali di specializzazione per le attivita' di sostegno (legge 104/1992, art.14, comma 4 - Decreto Interministeriale 24/11/1198, n. 460 art. 6)

Sono pervenute a questa Amministrazione, da parte del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, segnalazioni riguardo disfunzioni che si sono verificate, nell'attuazione dei corsi biennali di specializzazione per il sostegno, previsti dall'articolo 6 del D.I. n. 460 del 24/11/1998, che hanno portato - in alcune province - all'attivazione di corsi in misura superiore al fabbisogno reale da parte dei Provveditorati agli Studi e da un non sufficiente raccordo tra gli Uffici scolastici provinciali e i Rettori delle Universita'.

Cio' premesso, si desidera richiamare l'attenzione sulla necessita' che il fabbisogno accertato dalle SS.LLL tenga conto di tutti gli elementi (insegnanti in servizio in possesso del titolo di specializzazione, supplenze conferite su posti di sostegno nel precedente anno scolastico, inserimento con riserva nelle graduatorie di docenti sprovvisti del relativo titolo, esaurimento delle graduatorie, ecc.) che consentano -  nel quadro normativo riferimento - una rilevazione il pił' aderente possibile alle reali necessita'.

E' di grande importanza, a tal fine, l'attivita' di informazione ed il compito di coordinamento e di raccordo che dovra' essere svolto dalle SS.LL. con le istituzioni universitarie interessate ad attivare i corsi nel territorio della provincia.

E' necessario, pertanto, che l'Ateneo disponibile all'attivazione dei corsi nella provincia, sia informato dalle SS.LL. riguardo precedenti analoghe richieste pervenute anche da altri Atenei e sulla circostanza che i dati relativi al fabbisogno di posti di specializzino siano stati conseguentemente comunicati dall'Ufficio scolastico provinciale ad altre Universita'.

Cio' che si vuole perseguire - come e' evidente - e', da un lato, l'obiettivo di istituire nella provincia un numero di corsi di sostegno adeguato alle effettive necessita', anche al fine di tutelare le legittime aspettative di coloro che aspirano a partecipare ai corsi, dall'altro fornire agli Atenei dati certi ed informazioni sicure sulla situazione esistente a livello provinciale, per esonerare gli stessi, sotto il profilo che qui interessa, da responsabilita' in ordine all'organizzazione dei corsi che, per espressa previsione normativa, restano affidati alle competenza istituzionale degli Atenei.