Siamo i genitori di un bambino portatore di
handicap ( tetraparesi spastica),dell'età di 8 anni e mezzo, il quale fa la 2A
classe elementare con discreti risultati.
Vorremmo sapere se è possibile mantenere anche per gli anni
successivi la sua insegnante di sostegno, visto l'ottimo rapporto che si
instaurato fra lui e quella attuale, cosa che a nostro giudizio influisce anche
sull'aspetto positivo del rendimento del bambino.
Lettera firmata
La continuita' educativa e' un aspetto importante della qualita' dell'integrazione scolastica anche se non e' ancora riferita al diritto dell'allievo ma al diritto del lavoratore. Le procedure legate alla mobilita' del personale docente di per se complesse risultano spesso rallentate anche da croniche carenze nella macchina amministrativa. Carenze che determinano talvolta l'assegnazione dei docenti ad anno scolastico inoltrato compromettendo fortemente il diritto allo studio degli alunni in situazione di handicap. La continuita' educativa dell'insegnante di sostegno e' comunque maggiormente garantita dalla normativa vigente solamente per coloro che sono in possesso del diploma biennale di specializzazione siano essi docenti a tempo indeterminato (ruolo) o a tempo determinato (non di ruolo).
Purtroppo per i molti docenti che attualmente operano sul sostegno, secondo le stime della FADIS circa 10 000, senza titolo di specializzazione non esistono norme specifiche.
Sul piano del diritto i principali riferimenti li troviamo nel collegato alla Legge finanziaria n° 662 del 23/12/1996, art.1, comma 72, dove è previsto il principio che sancisce: "è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di Handicap".
Tale concetto viene ribadito sempre nella Legge n. 449 del 27/12/ 1997, all'art. 40 ".... I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola."
Infine nel D.M. 331 24/7/98 all'Art. 40 si afferma:
"Al fine di assicurare la continuità educativa degli insegnanti di sostegno, il Provveditore agli studi assegna i posti di cui agli articoli 38 e 39 del presente decreto, alle singole istituzioni scolastiche tenendo conto:
- della tendenza delle presenze di alunni in situazioni di handicap nell'ultimo triennio;
- delle necessità di dotare ogni circolo didattico e istituto di un gruppo stabile di insegnanti, allo scopo di garantire l'efficace utilizzazione delle risorse professionali;
- dell'esistenza di progetti educativi individualizzati a lungo termine."
Sotto il profilo metodologico e didattico e'
sempre in vigore la C.M. 1/88, dove viene affermato di prestare attenzione alla
Continuità didattica è di garantire che nei passaggi dell'alunno in situazione
di handicap da un ordine di scuola all'altro non si creino difficoltà.
Inoltre vengono anche indicate alcune
interessanti modalità operative di raccordo tra le diverse istituzioni
scolastiche, che tuttavia troppo frequentemente non sono utilizzate.
Sulla continuità educativa in senso lato e per
tutti gli alunni (ivi compresi gli alunni in situazione di handicap) si parla
nel D.M. 16/11/1990 e nella C.M. 339/92.
giugno 2000
La C.M. 262/1988 estende l'applicabilità della presente circolare anche agli Istituti secondari superiori.
Modalità
operative di raccordo:
1. Nel periodo successivo
alle preiscrizioni degli alunni sarà utile effettuare incontri tra i capi
d'istituto, gli insegnanti della sezione o della classe che il bambino portatore
di handicap frequenta, i docenti di sostegno delle scuole materne ed elementare,
e media, interessate al passaggio dell'alunno da un ordine di scuola a quello
successivo, gli operatori dei servizi socio-sanitari e i genitori, per un primo
esame della situazione ambientale nella quale il bambino dovrà inserirsi e per
una prima valutazione di eventuali obiettive difficoltà riferite
all'integrazione.
2. Al termine dell'anno scolastico conclusivo di una
fase di scolarità dovrà essere fornita all'istituzione che accoglierà il bambino
nel successivo ordine scolastico ogni notizia relativa agli interventi
realizzati sul piano dell'integrazione e delle attività specificamente
didattiche; dovrà altresì essere trasmessa integralmente la documentazione che
riguarda l'alunno: diagnosi funzionale, piano educativo individualizzato con le
indicazioni relative alla sua attuazione, relazioni del docente di sostegno e
degli insegnanti di sezione o di classe, scheda di valutazione ed ogni altro
documento utile a favorire una iniziale conoscenza dell'iter scolastico del
bambino e del livello di sviluppo raggiunto.
Si richiamano, a questo
proposito, le indicazioni contenute nella C.M. n.258 del 22-9-1983 e, più
specificatamente, nella C.M. n.250 del 3-9-1985.
3. All'inizio dell'anno
scolastico che segna il passaggio al successivo ordine di scuola, un incontro
tra i capi d'istituto e gli insegnanti di sezione o di classe e di sostegno, che
lasciano e accolgono l'alunno portatore di handicap, costituirà un impegno
essenziale per l'integrazione del bambino nella nuova istituzione scolastica.
L'incontro, finalizzato alla comunicazione di informazioni analitiche sulla
personalità dell'alunno (e, in particolare, con riferimento alle difficoltà
nell'apprendimento, alle condizioni affettivo-emotive, ai comportamenti...),
potrà fornire elementi utili per la formulazione del nuovo piano educativo
individualizzato e per raccordare gli obiettivi educativi e didattici al livello
di maturazione già raggiunto e al grado delle conoscenze già acquisite
dall'alunno. Ci si avvarrà, in questa fase, della collaborazione degli operatori
dei servizi socio-sanitari, secondo intese e accordi
locali.
4. Un'ulteriore possibile forma di raccordo può
essere costituita dalla partecipazione - a titolo consultivo - del docente di
sostegno della scuola di provenienza dell'alunno alla programmazione del nuovo
piano educativo individualizzato, partecipazione che il capo d'istituto che
accoglie l'alunno, d'intesa con il Direttore didattico competente, avrà cura di
attivare, secondo le modalità indicate dal collegio dei
docenti.
5. Nel caso in cui, per problematiche connesse alla
situazione di handicap, il primo ambientamento nella nuova istituzione
scolastica e il passaggio a nuove figure di riferimento costituiscano per
l'alunno difficoltà tali da compromettere i risultati già raggiunti, potranno
eccezionalmente essere sperimentati - previa autorizzazione del Provveditore
agli Studi e limitatamente ai primi 2-3 mesi di frequenza del nuovo corso
scolastico - interventi rivolti all'alunno da parte dell'insegnante di sostegno
che lo ha seguito nel precedente ordine di scuola. L'iniziativa, adeguatamente
motivata, dovrà essere assunta, d'intesa, dai collegi dei docenti delle scuole
interessate e la proposta dovrà essere trasmessa al Provveditore agli Studi
della scuola che accoglierà o ha già accolto l'alunno.
Ovviamente
l'utilizzazione dell'insegnante di sostegno dovrà essere programmata sulla base
di un'attenta individuazione degli interventi e quantificando l'impegno orario
strettamente necessario, in relazione anche alla diversa posizione giuridica del
docente. Tali iniziative, opportunamente programmate e realizzate all'interno
del
nuovo gruppo-classe in collaborazione con gli altri
docenti che hanno parte attiva nell'integrazione, potranno contribuire a
rassicurare il bambino accompagnandolo nella delicata fase del
cambiamento.
I Provveditori agli Studi delle province nelle quali
saranno realizzate esperienze di questo tipo, avvalendosi della collaborazione
degli ispettori tecnici periferici, avranno cura di seguire le relative modalità
di attuazione e di accertare mediante un'attenta verifica, i risultati
conseguiti e gli esiti che l'iniziativa ha prodotto sul processo educativo del
bambino portatore di handicap; in merito sarà inviata un'esauriente relazione ai
competenti Uffici di questo Ministero.I collegi dei docenti, nell'ambito delle
competenze istituzionali, potranno prevedere altre forme di coordinamento tra le
istituzioni scolastiche del sistema formativo di base: appropriate iniziative di
raccordo, infatti, organizzate in funzione delle situazioni scolastiche reali e
dei concreti problemi logistici ed organizzativi ad esse collegati, possono
porsi come fattori determinanti nella costruzione di significativi rapporti tra
le scuole dei diversi livelli, affinchè il cammino scolastico dell'alunno
portatore di handicap rispetti accompagni la continuità del suo processo di
sviluppo.