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Articolo 25


Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [ cfr. art.102].

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].


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