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Articolo 81


Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, 100 c. 2].

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.


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