Senato della Repubblica |
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Costituzione italiana |
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Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo
[cfr. artt.
76,
77
]
e gli altri indicati
dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.