Senato della Repubblica |
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Costituzione italiana |
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Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3].
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri
delle precedenti.