Senato della Repubblica |
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Costituzione italiana |
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Con l'entrata in vigore della Costituzione
il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente
della Repubblica e ne assume il titolo.
Se alla data
della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti
tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto
i componenti delle due Camere.
Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come
Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete
in base alla sua popolazione.
La disposizione dell'
articolo 80
della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali
che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha
effetto dalla data di convocazione delle Camere.
Entro
cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente
esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della
Corte dei conti e dei tribunali militari.
Entro un anno dalla
stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale
supremo militare in relazione all'articolo 111.
Fino
a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario
in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le
norme dell'ordinamento vigente.
Fino a quando non entri in funzione
la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate
nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme
preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi
delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno
dall'entrata in vigore della Costituzione.
Leggi della Repubblica
regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio
delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando
non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle
funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province
ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre
di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
Leggi della Repubblica
regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti
dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso
necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro
uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre
il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.
La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della
Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie
locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.
Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'
articolo116,
si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo
V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze
linguistiche in conformità con l'articolo 6.
Fino a cinque
anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con
leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione
dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso
delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo
rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.
E` vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del
disciolto partito fascista.
In deroga all'articolo 48, sono
stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata
in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto
di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime
fascista.
I membri e i discendenti di Casa Savoia non
sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche
elettive.
Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai
loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno
nel territorio nazionale.
I beni, esistenti nel territorio nazionale,
degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti
maschi, sono avocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni
di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il
2 giugno 1946, sono nulli.
I titoli nobiliari non sono
riconosciuti.
I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre
1922, valgono come parte del nome.
L'Ordine mauriziano è conservato
come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
La legge regola la soppressione della Consulta araldica.
Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito
in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944,
n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.
Entro
un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede
alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi
costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente
abrogate.
L'Assemblea Costituente sarà convocata dal
suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla
legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti
regionali speciali e sulla legge per la stampa.
Fino al giorno
delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può
essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle
materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo
e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo
16 marzo 1946, n. 98.
In tale periodo le Commissioni permanenti
restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i
disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni
e proposte di emendamenti.
I deputati possono presentare al
Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
L'Assemblea
Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente
articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata
del Governo o di almeno duecento deputati.
La presente
Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro
cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea
Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
Il testo
della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun
Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto
l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
La
Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
La
Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale
della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
CONTROFIRMANO
Il Presidente dell'Assemblea Costituente | Il Presidente del Consiglio dei ministri |
UMBERTO TERRACINI | ALCIDE DE GASPERI |
V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI
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