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Articolo 27


La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [cfr. art. 13 c.4].

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.


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