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Costituzione italiana |
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Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo [cfr. artt. 72 c. 4, 75 c. 2, 100 c. 2].
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare
i mezzi per farvi fronte.