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Articolo 108


Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge [cfr. VII c.1].

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali [cfr. art. 100 c.3], del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia [cfr. art. 102 c.2,3]


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