COME SI DIVENTA INSEGNANTI DI SOSTEGNO?

In attesa dell’avvio di un serio ed efficace sistema formativo raccogliamo le principali "novità" normative su "COME SI DIVENTA INSEGNANTI DI SOSTEGNO" che hanno riaperto i corsi biennali di specializzazione tra dubbi ed incertezze.

Pubblichiamo:


Testo integrale:
D.I. 460 24 novembre 1998

(…)

Articolo 6

Limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di titolo di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea e nella scuola di specializzazione, e quindi rispettivamente
fino agli anni accademici 2001-2002 e 2000-2001, è consentita alle università, anche in regime di convenzione con enti o istituti specializzati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'istituzione e l'organizzazione dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno alle classi, in presenza di alunni in situazione di handicap, ivi compresi i corsi biennali per gli assistenti educatori dei convitti statali per sordomuti e non vedenti, in modo tale che i corsi di specializzazione si concludano entro i predetti anni accademici.

Articolo 7

E' consentito ai provveditori agli studi, in regime di convenzione con le università e limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia, di istituire corsi di specializzazione per gli insegnanti di sostegno destinati al personale già in servizio con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I criteri per l'accesso ai corsi del predetto personale in servizio, sono stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.


Nota MPI 5 agosto 1999 Prot. n.41082/BL

Oggetto: Legge n. 104/92 - art.14 comma 4 - e DI n. 460 del 24/11/1998 - art.6 - Corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno

Si fa riferimento al decreto interministeriale n. 460 del 24.11.1998 che all'art.6 - nell'attuale fase di regime transitorio - consente alle università - limitatamente alle esigenze accertate in ciascuna provincia - di istituire e organizzare corsi biennali di specializzazione per docenti di sostegno fino a quando non vi sarà disponibilità di personale docente munito di specializzazione per il sostegno conseguito nel corso di laurea (anno accademico 2001-2002) e nelle scuole di specializzazione (anno accademico 2000-2001).

A tale riguardo si informano le SS.LL. che sono pervenuti a questo Ministero, da parte delle organizzazione sindacali della scuola maggiormente rappresentative e da numerosi interessati alla frequenza dei citati corsi segnalazioni su presunte irregolarità nell'applicazione del suddetto art.6 da parte delle università. Esse riguardano soprattutto il mancato accertamento del fabbisogno di personale docente specializzato a livello provinciale nonché le convenzioni, stipulate da università con enti e istituti specializzati, in modo difforme da quanto previsto dall'art.14, comma 4 della l.

104/92.

Per quanto concerne l'applicazione dell'art.6 del DL n. 460/98, si precisa quanto segue:

1. le università interessate devono effettuare il preliminare accertamento del fabbisogno provinciale di docenti di sostegno in modo formale presso il provveditore agli studi della provincia nella quale intendono organizzare i corsi biennali di specializzazione;

2. l'istituzione, l'organizzazione, l'amministrazione e la conduzione dei suddetti corsi devono essere affidate dal Rettore dell'università alle facoltà di scienze della formazione o comunque a facoltà e dipartimenti presso cui sono istituiti i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario. Anche nel regime transitorio, come espressamente segnalato dall'Osservatorio permanente per l'integrazione scolastica, deve farsi riferimento al contesto indicato dal decreto 26.5.98 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

3. le università possono stipulare le convenzioni con enti e istituti specializzati nell'osservanza dell'art.14, comma 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, espressamente richiamato dal citato art.6, che le consente limitatamente alle attività di docenza nei corsi in questione, ferma restando la titolarità delle università stesse;

4. il programma dei corsi biennali deve essere redatto sulla base degli obiettivi formativi e dei contenuti previsti dal decreto del 27.6.1995, n. 226 del Ministro della P.I.

Ciò premesso, si informano le SS.LL. che non saranno riconosciuti, da questo ministero, i titoli rilasciati a conclusione di corsi biennali di specializzazione per il sostegno, istituiti e organizzati con modalità difformi da quelle previste dalla normativa sopra richiamata.

Le SS.LL. vorranno dare la più ampia diffusione alla presente comunicazione.



 
 

Nota MPI 2 .9.99

Ai Provveditori agli Studi
Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Caltanissetta, Catania, Chieti, Enna, Messina, Napoli, Pescara, Ragusa, Siracusa, Teramo.

Prot. n.4065/H/10 del 2 .9.99

Oggetto: L. n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art.6 – corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno.

Risulta a questo ministero che nelle province di competenza delle SS.LL. sono stati attivati corsi biennali di specializzazione ai sensi dell’art.6 del D.I. 460 del 24.11.1998.
A tale riguardo si invitano le SS.LL. medesime a voler verificare, d’intesa con i Rettori delle università interessate, se tali corsi siano stati attivati nel rispetto delle condizioni richiamate nella nota n.41082/BL del 5/8/1999.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro.

Il dirigente generale

M.G. Nardiello


NOTA MPI 6.9.99

Ai Provveditori agli Studi

LORO SEDI

Prot. n.4073/H/10 del 6.9.99

Oggetto: L. n.104 n.104/92, art.14, comma 4 e D.I. n.460 del 24/11/1998, art.6 – corsi biennali dispecializzazione per le attività di sostegno.

In relazione alla nota n.41082/BL del 5/8/1999 indirizzata alle SS.LL. e ai Rettori con la quale il ministroBerlinguer ha fornito alcune precisazioni circa le norme di riferimento e le modalità di organizzazione dei corsibiennali di specializzazione previsti dall’art.6 del decreto interministeriale n.460 del 24/11/1998, si invitano leSS.LL. medesime d’intesa con i Rettori delle università presenti sul territorio di competenza, a voler verificarese nella provincia siano stati attivati i corsi in oggetto e se tali corsi siano stati attivati nel rispetto delle condizioni richiamate nella nota n.41082/BL del 5/8/1999.
Si resta in attesa di un sollecito riscontro.
Il dirigente generale
M.G. Nardiello