In merito alla controversa questione del numero di alunni per classe dove è presente almeno un alunno in situazione di handicap ci preme rilevare:
Il Ministro della Pubblica Istruzione
VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le
misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare
l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri
e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione
di handicap;
VISTO il proprio decreto
24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti,
rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni
ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di
sostegno agli alunni in situazione di handicap;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione,
approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40,
commi 1 e 3, concernenti le modalità di
individuazione e di costituzione delle risorse disponibili
per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21,
commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe"
secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;
VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la
quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la
costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
"....salvaguardando il limite di massima di 20
alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;
DECRETA
10.1 Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.
10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituitecon non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.
10.3 In relazione al disposto del comma 4, le
classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che
accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di
20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa
valutazione della gravità
dell’handicap e
delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni
organizzative e delle risorse professionali
disponibili in ciascuna scuola.
10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.
10.5 Per la formulazione del piano provinciale e
per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni
in situazione di
handicap e l'assegnazione
dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di
quanto previsto dai successivi artt. 41 e
43, si avvale dei seguenti organismi:
a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale
provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano
provinciale; alle riunioni del
gruppo di
lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta
in volta interessate.
b) il GLH (gruppo di
lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP,
formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi,
per i provvedimenti di competenza.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.