DM 141 del 3.6.1999
Registrato alla Corte dei Conti il 6 luglio 1999 Rg. P.I. 002 fg. n. 201
Finalmente stabiliti i nuovi criteri per la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap

In merito alla controversa questione del numero di alunni per classe dove è presente almeno un alunno in situazione di handicap ci preme rilevare:

a cura di Nicola Quirico

Il Ministro della Pubblica Istruzione

VISTA la L. 23.12.98, n. 448, concernente le misure di finanza pubblica per la stabilizzazione lo sviluppo ed in particolare l'art. 26, comma 12, con il quale è stata prevista la ridefinizione dei criteri e delle modalità di costituzione delle classi che accolgono alunni in situazione di handicap;
VISTO il proprio decreto 24.7.98, n. 331 e, in particolare, i titoli II e IV riguardanti, rispettivamente, la formazione delle classi nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e la ripartizione e assegnazione dei posti per attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap;
VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con il D.L.vo 16.4.94, n. 297;
VISTA la L. 27.12.97, n. 449, e, in particolare, l'art. 40, commi 1 e 3, concernenti le modalità di
individuazione e di costituzione delle risorse disponibili per l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
VISTA la L. 5.2.92, n. 104, recante norme per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
VISTA la L. 15 3.97, n. 59, e, in particolare, l'art. 21, commi 8 e 9 relativi alla possibilità di costituzione dei "gruppi classe" secondo criteri di flessibilità organizzativa e funzionale;
VISTA la risoluzione approvata in data 20.12.98 con la quale la Camera dei deputati ha impegnato il Governo a disciplinare la costituzione delle classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado
"....salvaguardando il limite di massima di 20 alunni" nelle classi ove siano ospitati alunni in situazione di handicap;

DECRETA

l'art. 10 del D.M. 24.7.98, n. 331 è sostituito dal seguente:

10.1 Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola materna, che accolgono alunni in situazione di handicap sono costituite con non più di 20 alunni purché sia esplicitata e motivata la necessità di una riduzione numerica di ciascuna classe, in rapporto alle esigenze formative dell’alunno, e il progetto articolato di integrazione definisca espressamente le strategie e le metodologie adottate dai docenti della classe, dall'insegnante di sostegno nonché da altro personale della stessa scuola.

10.2 La presenza di più di un alunno in situazione di handicap nella stessa classe può essere prevista in ipotesi residuale ed in presenza di handicap lievi. Le classi iniziali che ospitano più di un alunno in situazione di handicap sono costituitecon non più di 20 iscritti; per le classi intermedie il rispetto di tale limite deve essere rapportato all’esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse classi.

10.3 In relazione al disposto del comma 4, le classi e le sezioni delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado che accolgono alunni in situazione di handicap possono essere costituite con più di 20 alunni senza superare, però il limite massimo di 25 alunni, previa valutazione della gravità
dell’handicap e delle situazioni oggettive degli alunni interessati, unitamente alle condizioni organizzative e delle risorse professionali
disponibili in ciascuna scuola.

10.4 Ai fini previsti dall’art. 40, comma 1, della legge n. 449/98, la formazione delle classi secondo i criteri ed i parametri di cui ai commi precedenti deve comunque essere effettuata nel limite delle dotazioni organiche provinciali complessive dei personale docente ai sensi dell'art. 26, comma 12, della L. 23.12.98, n. 448.

10.5 Per la formulazione del piano provinciale e per l'attuazione delle norme concernenti la costituzione delle classi con alunni in situazione di
handicap e l'assegnazione dei docenti per il sostegno il Provveditore agli Studi, anche sulla base di quanto previsto dai successivi artt. 41 e
43, si avvale dei seguenti organismi:
a) il GLIP (gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) che individua e fissa i criteri generali di attuazione dei piano provinciale; alle riunioni del
gruppo di lavoro possono partecipare rappresentanti delle istituzioni scolastiche di volta in volta interessate.
b) il GLH (gruppo di lavoro integrazione scolastica) che, sulla base dei criteri stabiliti dal GLIP, formula un parere motivato e un piano di priorità al Provveditore agli Studi, per i provvedimenti di competenza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della L. 14.1.94, n. 20.

Il Ministro