DM 21/05/2002 - ATTIVAZIONE SISS IV CICLO

Decreto Ministeriale 21 maggio 2002

Definizione modalità e contenuti per la prova di ammissione alle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario

VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990,  n.341 ed, in particolare, 
l’articolo 4, comma 2;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 ed, in particolare, l’articolo
17, comma 117;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare,  l’articolo 4, comma
1;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare,
l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto
1998, n.353;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti della
prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n.264/1999;

D E C R E T A:


Art.1

1.     Per l’accesso alle Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario, di cui all’articolo 4, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n.341, per l’anno accademico 2002/2003,
ciascuna università emana il relativo bando di ammissione per
esami e titoli  in base al numero di posti definito per ogni classe di
abilitazione afferente a ciascun indirizzo.

2.    L’esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna
università, integrata da una seconda prova.   La prova scritta, per
ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta  quesiti a
risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le cinque
indicate. Dei suddetti cinquanta  quesiti, venti si riferiscono
all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta  alla classe per la
quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni indirizzo il candidato
può richiedere l’iscrizione per una o più classi di abilitazione.
   
3.  I quesiti vertono sui  programmi fissati dal  decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola
affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la
predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di
specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.

4.   Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato
un tempo  di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti
venti quesiti e un tempo di ottanta  minuti per la soluzione dei
trenta  quesiti relativi ad ogni classe  per la quale viene richiesta
l’abilitazione.

5.   La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il
seguente calendario:

Indirizzo Economico giuridico 2 settembre 2002  
Indirizzo Arte e disegno 3 settembre 2002  
Indirizzo Musica e spettacolo 4 settembre 2002  
Indirizzo Scienze motorie 5 settembre 2002  
Indirizzo Sanitario e della prevenzione 6 settembre 2002  
Indirizzo Lingue straniere 9 settembre 2002  
Indirizzo Scienze naturali 10 settembre 2002  
Indirizzo Fisico informatico matematico 11 settembre 2002  
Indirizzo Linguistico letterario 12 settembre 2002  
Indirizzo Scienze umane 13 settembre 2002  
Indirizzo Tecnologico 17 settembre 2002  

6.     Per la valutazione del candidato ciascuna commissione
giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene
ai seguenti criteri:

- per  ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a
disposizione cento punti, quaranta  dei quali riservati alla prova
scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e
trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;

- i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:

(...)

7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un
colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni
classe di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di
candidati pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della
graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi
nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. Per l’indirizzo
dell’Arte e del Disegno la seconda prova consiste in un elaborato
grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile
accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i
cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e
competenze grafiche.

8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i
candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale
formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi
riportati dai candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e
nella seconda prova.

9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una
graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un
indirizzo risulti inferiore a quello dei posti  previsti nel bando, per la
copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della
Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è
formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione
comprese nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino
a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella
parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di
abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il
candidato stesso viene ammesso anche per la nuova classe.

Art.2

1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le
procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre  le modalità di
trasferimento dei candidati da una Scuola all’altra previa intesa tra
le medesime Scuole e le modalità relative agli adempimenti per il
riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi
nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in
ordine all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di
quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente
disposto dagli atenei.


Roma, 21 maggio 2002
Il Ministro
f.to Letizia Moratti