DM 21/05/2002 - ATTIVAZIONE SISS IV CICLO
Decreto Ministeriale 21 maggio 2002
Definizione modalità e contenuti per la prova di
ammissione alle
scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999,
n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 ed,
in particolare,
l’articolo 4, comma 2;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 ed, in
particolare, l’articolo
17, comma 117;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme
in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in
particolare, l’articolo 4, comma
1;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999,
n.509
“Regolamento recante norme concernenti l’autonomia
didattica
degli Atenei”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286
ed, in particolare,
l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1999,
n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica
Istruzione 11 agosto
1998, n.353;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come
modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957,
n.686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i
contenuti della
prova di ammissione alle Scuole di
specializzazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) della
suindicata legge n.264/1999;
D E C R E T A:
Art.1
1. Per l’accesso alle
Scuole di specializzazione per
l’insegnamento secondario, di cui all’articolo 4,
comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n.341, per l’anno
accademico 2002/2003,
ciascuna università emana il relativo bando di
ammissione per
esami e titoli in base al numero di posti
definito per ogni classe di
abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2. L’esame consiste in una prova
scritta predisposta da ciascuna
università, integrata da una seconda
prova. La prova scritta, per
ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di
cinquanta quesiti a
risposta multipla, di cui una sola risposta
esatta, tra le cinque
indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti,
venti si riferiscono
all’indirizzo prescelto dal candidato e
trenta alla classe per la
quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni
indirizzo il candidato
può richiedere l’iscrizione per una o più classi
di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi
fissati dal decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357,
pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni
singola Scuola
affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti
a verificare la
predisposizione dei candidati alle discipline
oggetto della Scuola di
specializzazione, discipline il cui elenco viene
allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova, di
cui al comma 2, è assegnato
un tempo di quarantacinque minuti per la
soluzione dei predetti
venti quesiti e un tempo di ottanta minuti
per la soluzione dei
trenta quesiti relativi ad ogni classe
per la quale viene richiesta
l’abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso
le sedi universitarie secondo il
seguente calendario:
Indirizzo Economico giuridico 2 settembre
2002
Indirizzo Arte e disegno 3 settembre
2002
Indirizzo Musica e spettacolo 4 settembre
2002
Indirizzo Scienze motorie 5 settembre
2002
Indirizzo Sanitario e della prevenzione 6
settembre 2002
Indirizzo Lingue straniere 9 settembre
2002
Indirizzo Scienze naturali 10 settembre
2002
Indirizzo Fisico informatico matematico 11
settembre 2002
Indirizzo Linguistico letterario 12 settembre
2002
Indirizzo Scienze umane 13 settembre
2002
Indirizzo Tecnologico 17 settembre
2002
6. Per la valutazione del
candidato ciascuna commissione
giudicatrice, nominata dai competenti organi
accademici, si attiene
ai seguenti criteri:
- per ciascuna classe di abilitazione la
commissione ha a
disposizione cento punti, quaranta dei quali
riservati alla prova
scritta di cui al comma 2, trenta punti per la
valutazione dei titoli e
trenta punti per la seconda prova di cui al comma
7;
- i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono i seguenti:
(...)
7. La seconda prova è determinata dal bando e
consiste in un
colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui
contenuti di cui al
comma 3 ed è valutata dalla commissione in
trentesimi. Per ogni
classe di abilitazione è ammesso alla seconda
prova un numero di
candidati pari al doppio dei posti previsti nel
bando sulla base della
graduatoria ottenuta dalla somma dei punteggi
riportati dagli stessi
nella prova scritta e nella valutazione dei
titoli. Per l’indirizzo
dell’Arte e del Disegno la seconda prova consiste
in un elaborato
grafico ad eccezione per le classi di concorso a
cui è possibile
accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in
corsi di studio i
cui ordinamenti non prevedono l'acquisizione di
abilità e
competenze grafiche.
8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di
abilitazione i
candidati che risultino utilmente collocati nella
graduatoria finale
formulata dalla commissione e ottenuta dalla somma
dei punteggi
riportati dai candidati nella prova scritta, nella
valutazione dei titoli e
nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in
posizione utile in più di una
graduatoria e, conseguentemente, il numero degli
ammessi per un
indirizzo risulti inferiore a quello dei
posti previsti nel bando, per la
copertura dei posti residui si procede, per ogni
indirizzo della
Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta
graduatoria è
formata dai candidati che nelle singole classi di
abilitazione
comprese nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è
utilizzata fino
a completare il numero dei posti previsti nel
bando. Qualora nella
parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per
una classe di
abilitazione, un candidato già ammesso per altra
classe, il
candidato stesso viene ammesso anche per la nuova
classe.
Art.2
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte
a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e
indicano i criteri e le
procedure per la nomina delle commissioni
giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge
n.241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre
le modalità di
trasferimento dei candidati da una Scuola
all’altra previa intesa tra
le medesime Scuole e le modalità relative agli
adempimenti per il
riconoscimento dell’identità dei candidati, gli
obblighi degli stessi
nel corso dello svolgimento della prova ed infine
le modalità in
ordine all’esercizio della vigilanza sui
candidati, tenuto conto di
quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del
decreto del Presidente
della Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non
diversamente
disposto dagli atenei.
Roma, 21 maggio 2002
Il Ministro
f.to Letizia Moratti