Decreto ministeriale n. 287 del 30 novembre 1999, "Riconoscimento diploma specializzazione per sostegno a classi con alunni in situazione di handicap
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Vista la legge 19/11/1990, n. 341, art. 4,
comma 2, che stabilisce che le Università provvedono alla formazione degli
insegnanti delle scuole secondarie con specifiche scuole di specializzazione
articolate in indirizzi presso le quali si consegue un diploma di abilitazione
all'insegnamento;
Vista la
legge-quadro del 5/2/1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate ed in particolare l'art. 14, comma
4;
Visto il decreto legislativo
16/4/1994, n. 297, relativo al Testo Unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione ed in particolare gli articoli 315, 316 e
325;
Visto il decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26/5/1998,
emanato di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione con particolare
riferimento agli articoli 3, comma 6 e 4 comma 8 che prevedono, all'interno dei
corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e delle scuole di
specializzazione per l'insegnamento secondario, lo svolgimento di specifici
corsi aggiuntivi attinenti all'integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap, per gli allievi che richiedono il diploma di laurea o di
specializzazione anche ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'attività
didattica di sostegno;
Visto il
D.I. 24/11/1998, n. 460 del Ministro della Pubblica Istruzione, emanato di
concerto con il Ministro della Funzione Pubblica e il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, ed in particolare, l'art. 6 con il
quale è prevista la possibilità che le Università, anche in convenzione con enti
o istituti specializzati di cui all'art. 14 - comma 4 della legge 5/2/1992, n.
104, istituiscano e organizzino corsi biennali di specializzazione per le
attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap,
limitatamente alle esigenze accertate di ciascuna provincia e fino agli anni
accademici 2000/2001 e 2001/2002;
Vista la propria nota del 5/8/1999 n. 41082/BL indirizzata ai Rettori
delle Università italiane e ai Provveditori agli Studi, con la quale sono state
richiamate le modalità applicative del D.I. n. 460/1998;
Vista la nota del 13/9/1999, n. 1585, con la quale il
Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ha
richiamato le condizioni e le modalità indicate dal M.P.I. nella nota del
5/8/1999, sottolineando la diretta responsabilità delle Università in merito
agli aspetti organizzativi, scientifici e gestionali dei corsi;
Ritenuto necessario definire, nella fase
transitoria disciplinata dal citato D.I. n. 460/1998, omogenei criteri in merito
alla certificazione dei titoli di specializzazione rilasciati a conclusione dei
corsi di cui all'art. 6 del D.I. medesimo, ai soli fini del loro riconoscimento
per l'accesso alle graduatorie per il conferimento dei posti per il sostegno
alle classi con alunni in situazione di handicap;
DECRETA
Art. 1
1. Ai fini dell'inclusione nelle graduatorie per il
conferimento dei posti per il sostegno alle classi con alunni in situazione di
handicap, il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della frequenza
con esito positivo dei corsi biennali di specializzazione attivati nella fase
transitoria in forza del D.I. n. 460 del 24/11/1998 - art. 6, costituisce titolo
valido solo se rilasciato dalle Università che hanno istituito, organizzato e
gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella
scuola secondaria ovvero presso la facoltà o dipartimenti ove sono stati
istituiti i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
2. Ai fini di cui al comma 1 il diploma,
firmato dall'Organo competente secondo gli ordinamenti vigenti nell'Università e
dal direttore del corso di specializzazione di cui all'art. 1, deve contenere i
seguenti elementi:
a) gli estremi della comunicazione del
Provveditore agli Studi della provincia di svolgimento del corso sull'effettivo
fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno, sulla base della quale
l'Università ha proceduto a istituire il corso di
specializzazione;
b)
l'indicazione della scuola di specializzazione all'insegnamento nella scuola
secondaria ovvero della facoltà o dipartimento ove siano stati istituiti i corsi
di laurea in Scienze della formazione primaria presso il quale è stato attivato
il corso di specializzazione;
c) l'indicazione che il programma svolto nel corso è stato realizzato
sulla base degli obiettivi formativi e secondo i contenuti previsti dal decreto
del 27/6/1995, n. 226 del Ministro della Pubblica Istruzione;
d) l'indicazione che le eventuali convenzioni
stipulate dalle Università con enti o istituti specializzati, per quanto
riguarda la conduzione didattica dei corsi, sono state poste in essere nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 14 - comma 4 - della legge
104/1992.
Art. 2
Il diploma rilasciato in difformità da quanto indicato
all'art. 1 non sarà ritenuto valido per le attività di sostegno nelle classi con
alunni in situazione di handicap e in tutti gli altri casi in cui la normativa
vigente in materia di istruzione prevede il possesso del predetto diploma di
specializzazione.
Il presente decreto è sottoposto al controllo di legge.