D.P.R. 24/02/94
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

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Art. 2.

Individuazione dell'alunno come persona handicappata.

1.  All'individuazione  dell'alunno  come  persona handicappata, al fine   di   assicurare   l'esercizio   del   diritto  all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica, di cui agli articoli 12 e  13  della  legge  n.  104  del  1992,  provvede lo specialista, su segnalazione  ai  servizi di base, anche da parte del competente capo d'istituto,  ovvero  lo  psicologo  esperto  dell'età  evolutiva,  in servizio  presso  le  UU.SS.LL.  o  in  regime  di convenzione con le medesime, che riferiscono alle direzioni sanitaria ed amministrativa, per  i successivi adempimenti, entro il termine di dieci giorni dalle segnalazioni.