D.P.R. 24/02/94
Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap.

"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap"
(Pubblicato la prima volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;
Visti gli articoli 12 e 13 della citata legge n. 104 del 1992, ed in particolare il comma 7 dell'art. 12 che autorizza il Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato art. 12;
Visto l'art. 5, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6 luglio 1993 (parere n. 4/93);
Visto il parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20 gennaio 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

Decreta:

E' approvato il seguente

...Art. 3 Diagnosi funzionale.

1.  Per  diagnosi  funzionale  si  intende la descrizione analitica della  compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno in  situazione  di  handicap, al momento in cui accede alla struttura sanitaria  per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2.  Alla  diagnosi  funzionale  provvede  l'unità multidisciplinare composta:  dal  medico  specialista  nella patologia segnalata, dallo
specialista   in  neuropsichiatria  infantile,  dal  terapista  della riabilitazione,  dagli  operatori  sociali in servizio presso l'unità sanitaria  locale  o  in  regime  di  convenzione con la medesima. La diagnosi  funzionale  deriva  dall'acquisizione di elementi clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita medica    diretta   dell'alunno   e   l'acquisizione   dell'eventuale documentazione  medica  preesistente.  Gli  elementi psico-sociali si acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b)  i  dati  relativi  alle  caratteristiche del nucleo familiare (composizione,  stato  di  salute  dei membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3.  La  diagnosi  funzionale,  di  cui  al  comma  2,  si  articola necessariamente nei seguenti accertamenti:
a)  l'anamnesi  fisiologica  e  patologica  prossima e remota del soggetto,  con  particolare  riferimento alla nascita (in ospedale, a casa,  ecc.),  nonchè  alle  fasi dello sviluppo neuro-psicologico da zero  a  sedici  anni  ed  inoltre  alle  vaccinazioni, alle malattie riferite  e/o  repertate, agli eventuali periodi di ospedalizzazione, agli   eventuali   programmi  terapeutici  in  atto,  agli  eventuali interventi   chirurgici,   alle   eventuali   precedenti   esperienze riabilitative;
b)   diagnosi  clinica,  redatta  dal  medico  specialista  nella patologia   segnalata   (rispettivamente  neuropsichiatra  nfantile, otorinolaringoiatra,  oculista,  ecc.),  come  indicato  nell'art. 3, comma  2:  la  stessa  fa  riferimento  all'eziologia  ed  esprime le
conseguenze   funzionali   dell'infermità   indicando  la  previsione dell'evoluzione naturale.
4.  La  diagnosi  funzionale,  essendo  finalizzata al recupero del soggetto  portatore  di  handicap,  deve tenere particolarmente conto  delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a)  cognitivo,  esaminato  nelle  componenti: livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle competenze;
b)  affettivo-relazionale, esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli altri;
c)   linguistico,   esaminato   nelle  componenti:  comprensione, produzione e linguaggi alternativi;
d)  sensoriale,  esaminato  nella  componente:  tipo  e  grado di deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
e)   motorio-prassico,   esaminato  nelle  componenti:  motricità globale e motricità fine;
f)   neuropsicologico,   esaminato   nelle  componenti:  memoria, attenzione e organizzazione spazio-temporale;
g) autonomia personale e sociale.
5.   Degli   accertamenti   sopra   indicati   viene   redatta  una documentazione  nella  forma della scheda riepilogativa del tipo che,
in via indicativa, si riporta nell'allegato <<A>> al presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa viene,
inoltre,   riportata   la   diagnosi   funzionale  redatta  in  forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.

Art. 4. Profilo dinamico funzionale.

1.  Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104 del 1992, il profilo   dinamico   funzionale   è  atto  successivo  alla  diagnosi funzionale  e  indica  in  via  prioritaria, dopo un primo periodo di inserimento  scolastico,  il  prevedibile  livello  di  sviluppo  che l'alunno  in  situazione  di handicap dimostra di possedere nei tempi brevi  (sei  mesi)  e  nei tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità multidisciplinare di cui all'art. 3,  dai  docenti  curriculari  e dagli insegnanti specializzati della scuola,  che riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in  base  all'esperienza  maturata  in  situazioni  analoghe,  con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
2.  Il  profilo  dinamico funzionale, sulla base dei dati riportati nella  diagnosi  funzionale, di cui all'articolo precedente, descrive in  modo  analitico  i  possibili  livelli di risposta dell'alunno in situazione  di  handicap  riferiti  alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a)  la  descrizione  funzionale  dell'alunno  in  relazione  alle difficoltà   che  l'alunno  dimostra  di  incontrare  in  settori  di attività;
b)  l'analisi  dello  sviluppo  potenziale  dell'alunno a breve e medio termine, desunto dall'esame dei seguenti parametri:
b.1)  cognitivo,  esaminato  nelle  potenzialità esprimibili in relazione  al  livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo lieve,  medio,  grave;  disarmonia  medio  grave;  fase  di  sviluppo controllata;  età  mentale,  ecc.)  alle  strategie utilizzate per la soluzione  dei  compiti  propri  della  fascia  di  età,  allo  stile cognitivo,  alla  capacità  di  usare,  in modo integrato, competenze diverse;
b.2)   affettivo-relazionale,   esaminato   nelle  potenzialità esprimibili rispetto all'area del sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni    dei    rapporti    e    dell'atteggiamento    rispetto all'apprendimento scolastico, con i suoi diversi interlocutori;
b.3)  comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in  relazione  alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi privilegiati;
b.4)  linguistico,  esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione  alla  comprensione  del  linguaggio orale, alla produzione verbale,  all'uso  comunicativo  del  linguaggio verbale, all'uso del pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
b.5)  sensoriale,  esaminato,  soprattutto, in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e tattile;
b.6)    motorio-prassico,   esaminato   in   riferimento   alle potenzialità  esprimibili  in  ordine  alla  motricità  globale, alla motricità  fine, alle prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie interiorizzate;
b.7)    neuropsicologico,   esaminato   in   riferimento   alle potenzialità   esprimibili  riguardo  alle  capacità  mnesiche,  alla capacità intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
b.8)  autonomia,  esaminata  con  riferimento alle potenzialità esprimibili  in relazione all'autonomia della persona e all'autonomia sociale;
b.9)  apprendimento,  esaminato  in relazione alle potenzialità esprimibili  in  relazione  all'età  pre-scolare,  scolare  (lettura, scrittura,  calcolo,  lettura  di  messaggi,  lettura  di  istruzioni pratiche, ecc.).
4.  In  via  orientativa, alla fine della seconda elementare, della quarta  elementare,  alla  fine  della  seconda  media, alla fine del biennio  superiore  e  del  quarto  anno  della  scuola superiore, il personale  di  cui  agli  articoli  precedenti  traccia  un  bilancio diagnostico  e  prognostico finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla  coerenza  tra  le successive valutazioni, fermo restando che il profilo  dinamico  funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art.  12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna,  della  scuola  elementare,  della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
5.  Degli  accertamenti  sopra  indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria locale, in collaborazione con il  personale  insegnante  e  i  familiari o gli esercenti la potestà parentale  una documentazione nella forma della scheda riepilogativa, del  tipo  che,  in via indicativa, si riporta nell'allegato <<B>> al presente  atto  di  indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda, sarà,  inoltre,  riportato  il profilo dinamico funzionale redatto in forma  conclusiva,  da  utilizzare  per  i  successivi  adempimenti e relativo   alle   caratteristiche   fisiche, psichiche,  sociali  ed affettive dell'alunno.
 

Art.5. Piano educativo individualizzato (Pep).

1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.

2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.

3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.

4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
 

Art.6. Verifiche.

1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.

2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.

3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà (momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento) nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma 1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel P.E.I.