Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap. |
"Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai
compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di
handicap"
(Pubblicato la prima
volta nella G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la
registrazione alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate;
Visti gli articoli 12 e 13
della citata legge n. 104 del 1992, ed in particolare il comma 7 dell'art. 12
che autorizza il Ministro della sanità ad emanare un atto di indirizzo e
coordinamento per determinare le modalità con le quali le unità sanitarie e/o
socio-sanitarie locali attuano i compiti demandati dai commi 5 e 6 del citato
art. 12;
Visto l'art. 5, primo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 6
luglio 1993 (parere n. 4/93);
Visto il
parere favorevole reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 20
gennaio 1994;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994, su
proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;
Decreta:
E' approvato il seguente
...Art. 3 Diagnosi funzionale.
1. Per diagnosi funzionale si
intende la descrizione analitica della compromissione funzionale dello
stato psico-fisico dell'alunno in situazione di handicap, al
momento in cui accede alla struttura sanitaria per conseguire gli
interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della legge n. 104 del 1992.
2. Alla diagnosi funzionale
provvede l'unità multidisciplinare composta: dal medico
specialista nella patologia segnalata, dallo
specialista in neuropsichiatria
infantile, dal terapista della riabilitazione,
dagli operatori sociali in servizio presso l'unità sanitaria
locale o in regime di convenzione con la medesima.
La diagnosi funzionale deriva dall'acquisizione di elementi
clinici e psico-sociali. Gli elementi clinici si acquisiscono tramite la visita
medica diretta dell'alunno
e l'acquisizione dell'eventuale documentazione
medica preesistente. Gli elementi psico-sociali si
acquisiscono attraverso specifica relazione in cui siano ricompresi:
a) i dati anagrafici del soggetto;
b) i dati relativi alle caratteristiche
del nucleo familiare (composizione, stato di salute dei
membri, tipo di lavoro svolto, contesto ambientale, ecc.).
3. La diagnosi funzionale, di cui
al comma 2, si articola necessariamente nei seguenti
accertamenti:
a) l'anamnesi
fisiologica e patologica prossima e remota del soggetto,
con particolare riferimento alla nascita (in ospedale, a casa,
ecc.), nonchè alle fasi dello sviluppo neuro-psicologico da
zero a sedici anni ed inoltre alle
vaccinazioni, alle malattie riferite e/o repertate, agli eventuali
periodi di ospedalizzazione, agli eventuali
programmi terapeutici in atto, agli eventuali
interventi chirurgici, alle
eventuali precedenti esperienze riabilitative;
b) diagnosi clinica, redatta
dal medico specialista nella patologia
segnalata (rispettivamente neuropsichiatra nfantile,
otorinolaringoiatra, oculista, ecc.), come
indicato nell'art. 3, comma 2: la stessa fa
riferimento all'eziologia ed esprime le
conseguenze funzionali
dell'infermità indicando la previsione dell'evoluzione
naturale.
4. La diagnosi
funzionale, essendo finalizzata al recupero del soggetto
portatore di handicap, deve tenere particolarmente conto
delle potenzialità registrabili in ordine ai seguenti aspetti:
a) cognitivo, esaminato nelle componenti:
livello di sviluppo raggiunto e capacità di integrazione delle
competenze;
b) affettivo-relazionale,
esaminato nelle componenti: livello di autostima e rapporto con gli
altri;
c) linguistico,
esaminato nelle componenti: comprensione, produzione e
linguaggi alternativi;
d) sensoriale,
esaminato nella componente: tipo e grado di
deficit con particolare riferimento alla vista, all'udito e al tatto;
e) motorio-prassico,
esaminato nelle componenti: motricità globale e motricità
fine;
f) neuropsicologico,
esaminato nelle componenti: memoria, attenzione e
organizzazione spazio-temporale;
g) autonomia
personale e sociale.
5.
Degli accertamenti sopra
indicati viene redatta una documentazione
nella forma della scheda riepilogativa del tipo che,
in via indicativa, si riporta nell'allegato <<A>> al
presente atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda riepilogativa
viene,
inoltre, riportata
la diagnosi funzionale redatta in
forma conclusiva, da utilizzare per i successivi adempimenti.
Art. 4. Profilo dinamico funzionale.
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge n. 104
del 1992, il profilo dinamico funzionale
è atto successivo alla diagnosi funzionale e
indica in via prioritaria, dopo un primo periodo di
inserimento scolastico, il prevedibile livello
di sviluppo che l'alunno in situazione di handicap
dimostra di possedere nei tempi brevi (sei mesi) e nei
tempi medi (due anni). Il profilo dinamico funzionale viene redatto dall'unità
multidisciplinare di cui all'art. 3, dai docenti
curriculari e dagli insegnanti specializzati della scuola, che
riferiscono sulla base della diretta osservazione ovvero in base
all'esperienza maturata in situazioni analoghe,
con la collaborazione dei familiari dell'alunno.
2. Il profilo dinamico funzionale, sulla base dei
dati riportati nella diagnosi funzionale, di cui all'articolo
precedente, descrive in modo analitico i possibili
livelli di risposta dell'alunno in situazione di handicap
riferiti alle relazioni in atto e a quelle programmabili.
3. Il profilo dinamico funzionale comprende necessariamente:
a) la descrizione funzionale
dell'alunno in relazione alle difficoltà che
l'alunno dimostra di incontrare in settori
di attività;
b) l'analisi dello
sviluppo potenziale dell'alunno a breve e medio termine, desunto
dall'esame dei seguenti parametri:
b.1)
cognitivo, esaminato nelle potenzialità esprimibili in
relazione al livello di sviluppo raggiunto (normodotazione; ritardo
lieve, medio, grave; disarmonia medio grave;
fase di sviluppo controllata; età mentale,
ecc.) alle strategie utilizzate per la soluzione dei
compiti propri della fascia di età,
allo stile cognitivo, alla capacità di
usare, in modo integrato, competenze diverse;
b.2) affettivo-relazionale,
esaminato nelle potenzialità esprimibili rispetto all'area del
sè, al rapporto con gli altri, alle motivazioni
dei rapporti e
dell'atteggiamento rispetto all'apprendimento scolastico, con
i suoi diversi interlocutori;
b.3)
comunicazionale, esaminato nelle potenzialità esprimibili in
relazione alle modalità di interazione, ai contenuti prevalenti, ai mezzi
privilegiati;
b.4) linguistico,
esaminato nelle potenzialità esprimibili in relazione alla
comprensione del linguaggio orale, alla produzione verbale,
all'uso comunicativo del linguaggio verbale, all'uso del
pensiero verbale, all'uso di linguaggi alternativi o integrativi;
b.5) sensoriale, esaminato, soprattutto,
in riferimento alle potenzialità riferibili alla funzionalità visiva, uditiva e
tattile;
b.6)
motorio-prassico, esaminato in
riferimento alle potenzialità esprimibili in
ordine alla motricità globale, alla motricità fine, alle
prassie semplici e complesse e alle capacità di programmazione motorie
interiorizzate;
b.7)
neuropsicologico, esaminato in
riferimento alle potenzialità esprimibili
riguardo alle capacità mnesiche, alla capacità
intellettiva e all'organizzazione spazio-temporale;
b.8) autonomia, esaminata con riferimento
alle potenzialità esprimibili in relazione all'autonomia della persona e
all'autonomia sociale;
b.9)
apprendimento, esaminato in relazione alle potenzialità
esprimibili in relazione all'età pre-scolare,
scolare (lettura, scrittura, calcolo, lettura di
messaggi, lettura di istruzioni pratiche, ecc.).
4. In via orientativa, alla fine della
seconda elementare, della quarta elementare, alla fine
della seconda media, alla fine del biennio superiore
e del quarto anno della scuola superiore, il
personale di cui agli articoli precedenti
traccia un bilancio diagnostico e prognostico
finalizzato a valutare la rispondenza del profilo dinamico funzionale alle
indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le
successive valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico
funzionale è aggiornato, come disposto dal comma 8 dell'art. 12 della
legge n. 104 del 1992, a conclusione della
scuola materna, della scuola elementare, della scuola
media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.
5. Degli accertamenti sopra
indicati, viene redatta dalla unità multidisciplinare della unità sanitaria
locale, in collaborazione con il personale insegnante e
i familiari o gli esercenti la potestà parentale una documentazione
nella forma della scheda riepilogativa, del tipo che, in via
indicativa, si riporta nell'allegato <<B>> al presente
atto di indirizzo e coordinamento. Nella predetta scheda,
sarà, inoltre, riportato il profilo dinamico funzionale
redatto in forma conclusiva, da utilizzare per
i successivi adempimenti e relativo alle
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive
dell'alunno.
Art.5. Piano educativo individualizzato (Pep).
1. Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992.
2. Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno.
3. Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della legge n. 104 del 1992.
4. Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui
al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza
pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti
dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai
precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione
del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica
dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono,
successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione
conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno
stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque
disponibili.
Art.6. Verifiche.
1. Con frequenza, preferibilmente, correlata all'ordinaria ripartizione dell'anno scolastico o, se possibile, con frequenza trimestrale (entro ottobre-novembre, entro febbraio-marzo, entro maggio-giugno), i soggetti indicati al comma 6 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, verificano gli effetti dei diversi interventi disposti e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap.
2. Le verifiche di cui al comma precedente sono finalizzate a che ogni intervento destinato all'alunno in situazione di handicap sia correlato alle effettive potenzialità che l'alunno stesso dimostri di possedere nei vari livelli di apprendimento e di prestazioni educativo-riabilitative, nel rispetto della sua salute mentale.
3. Qualora vengano rilevate ulteriori difficoltà
(momento di crisi specifica o situazioni impreviste relative all'apprendimento)
nel quadro comportamentale o di relazione o relativo all'apprendimento del
suddetto alunno, congiuntamente o da parte dei singoli soggetti di cui al comma
1, possono essere effettuate verifiche straordinarie, al di fuori del termine
indicato dallo stesso comma 1. Gli esiti delle verifiche devono confluire nel
P.E.I.