IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto l'art. 87, comma quinto, della
Costituzione;
Veduta la legge
30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme
sullo stato giuridico del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente
della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello
Stato;
Veduta la legge 19
maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per l'emanazione di
alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla predetta legge 30
luglio 1973, n. 477;
Udito il
parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n.
477;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del
Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il
tesoro;
Decreta:
TITOLO I
Organi collegiali a livello di circolo o istituto
Art. 1
Norma generale.
Le norme concernenti l'istituzione e il funzionamento
degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto di cui al decreto del
presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e
istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere
continuativo, perseguono particolari finalità, con gli adattamenti indicati dai
successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e
istituzioni medesime.
Art. 2
Consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe.
Nei circoli didattici
della scuola materna ed elementare, negli istituti e scuole di istruzione
secondaria e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di sezioni
speciali di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di scuola
elementare, secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo
continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel
circolo o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione,
di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui è diretta la
loro attività.
Analogamente i
predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione, di
interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli istituti
statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonché presso altre
istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione
per speciali compiti di educazione e di rieducazione di minori in stato di
difficoltà.
Art. 3
Collaboratori del direttore didattico o
preside.
Quando il circolo o
istituto è costituito esclusivamente di sezioni o di classi speciali, il
collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore
didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o
istituto sia non superiore a duecento.
Art. 4
Consiglio di circolo o di istituto.
Ai consigli di circolo o di istituto
partecipa il legale rappresentante dell'ente gestore presso cui funzionano
sezioni o classi speciali di scuola statale e il legale rappresentante
dell'istituzione a cui sono affidati gli alunni che frequentano le predette
sezioni o classi di scuola statale.
Agli stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in
modo continuativo sul piano medico socio-psico-pedagogico e dell'orientamento
nel circolo o istituto.
Art. 5
Consiglio di disciplina negli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica.
Alle riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e
scuole di istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente art. 1 devono
essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano
in modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico,
socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.
Art. 6
Partecipazione dei genitori.
I genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le
scuole o istituzioni di cui al precedente art. 1 possono esercitare l'elettorato
attivo esprimendo il loro voto per corrispondenza. La commissione elettorale
avrà cura di assicurare l'espressione diretta e segreta del voto, secondo le
modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica
istruzione.
TITOLO II
Personale direttivo, docente ed educativo
Art. 7
Norma generale.
Al personale direttivo, docente ed educativo delle
scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 si applicano le norme di stato
giuridico contenute nel decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974,
n. 417, con gli adattamenti indicati dai successivi articoli, in relazione alle
specifiche esigenze delle scuole ed istituzioni medesime.
Art.
8
Titolo di specializzazione.
Il personale direttivo e docente
preposto alle istituzioni, sezioni o classi di cui all'art. 1 del presente
decreto deve essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire
al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o
istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del
predetto corso sono approvati con decreto del Ministro per la pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione.
Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in
possesso dei requisiti prescritti dal decreto del presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di ruolo cui si riferisce la
specializzazione.
Sono aboliti i corsi di fisiopatologia dello
sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404 del regio decreto 26 aprile 1928,
n. 1297.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti dal personale
in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per quanto
attiene alla validità di titoli di specializzazione precedentemente conseguiti.
Tali titoli di specializzazione, purché già conseguiti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono altresì validi ai fini dell'ammissione al
primo concorso indetto successivamente alla predetta data di entrata in vigore
del presente decreto (2).
Art. 9
Reclutamento del personale direttivo e
docente.
Nei concorsi a posti
di personale direttivo e docente previsti dal decreto del presidente della
Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, sono indicati i posti che si riferiscono alle
istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1.
Tali posti sono riservati ai candidati
inclusi nelle graduatorie di merito, che siano in possesso del titolo di
specializzazione prescritto dal precedente art. 8.
Ai posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di
cui al precedente art. 1 può essere assegnato a domanda personale direttivo e
docente di ruolo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in
possesso del prescritto titolo di specializzazione.
Il personale docente di cui al precedente comma può
essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura
integrativa in favore della generalità degli alunni, ed in particolare di quelli
che presentino specifiche difficoltà di apprendimento.
Art. 10
Reclutamento del personale direttivo e docente nelle
scuole per non vedenti e per sordomuti.
L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali
funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha
luogo mediante concorsi speciali.
Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal decreto del
presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente, per il
reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale
docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche
educative e didattiche delle predette istituzioni.
Ai concorsi speciali di cui al precedente primo comma
sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al medesimo decreto
del presidente della Repubblica 31 maggio 1947, n. 417, siano forniti di
apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale
teorico-pratico presso l'istituto statale "A. Romagnoli" di specializzazione per
i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per sordomuti
"A. Magarotto", nonché altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica
istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Art. 11
Reclutamento degli assistenti-educatori.
L'accesso ai ruoli del personale
assistente-educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha
luogo mediante concorsi, per titoli ed esami, e mediante concorsi, per soli
titoli, ai quali possono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei
requisiti di cui al decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.
417, e del diploma di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di
specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o
istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.
I programmi del predetto corso sono approvati
con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio
nazionale della pubblica istruzione.
Per lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme di cui al citato
decreto del presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il servizio prestato dal personale
assistente-educatore negli istituti di cui al precedente primo comma è
riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi magistrali.
Art. 12
Passaggi a posti di scuole normali.
Il passaggio del personale direttivo e
insegnante dalle scuole e istituzioni di cui al precedente art. 1 ai
corrispondenti posti o cattedre delle scuole e istituti normali può essere
disposto soltanto nei confronti di coloro che abbiano prestato almeno cinque
anni di servizio effettivo di ruolo nelle predette scuole e istituzioni con
particolari finalità, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti per
l'accesso ai ruoli cui aspirano.
Il passaggio predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui
al secondo comma dell'art. 75 del decreto del presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 417.
Art. 13
Disposizioni speciali sull'orario di
servizio.
Rimangono ferme le
disposizioni speciali vigenti in materia di orario di servizio e di protrazione
dell'orario medesimo.
Art. 14
Entrata in vigore.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 30 luglio 1973, n.
477, il presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data
della pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre
intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.
(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa
del presente decreto.
(2) Vedi,
anche, l'art. 65, L. 20 maggio 1982, n. 270. Con D.M. 27 giugno 1995 (Gazz. Uff.
13 settembre 1995, n. 214) sono stati approvati i nuovi programmi dei corsi
biennali di specializzazione per la formazione di insegnanti di sostegno alle
classi in presenza di alunni in situazione di handicap. Con O.M. 6 maggio 1996
(Gazz. Uff. 5 giugno 1996, n. 130, S.O.) sono state emanate norme per
l'istituzione e l'organizzazione dei corsi di specializzazione per le attività
di sostegno alle classi in presenza di alunni in situazione di
handicap.