Pubblichiamo l'elenco dei servizi (funzioni miste) di competenza
dell’ente locale dopo il passaggio del personale ATA allo
Stato.
Vi segnaliamo il Punto:
B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L'attività di assistenza ai disabili, di
competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle
scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31
- tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico. Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti
di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale
qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione
scolastica.
Pertanto l'intesa sottoscritta conferma quanto
gia' stabilito dalla Legge 104 art. 13 comma 3.
Legge 104 art. 13 comma 3. "Nelle scuole di ogni
ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo
per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali,
sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati".
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Testo integrale del protocollo d'Intesa tra il
Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione
Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le
Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS
L'anno duemila il giorno dodici del mese di
settembre in Roma,
Le Parti
PREMESSO:
che permangono in capo agli Enti Locali le
funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica DPR
616/77 del24 luglio 1977;
- che le istituzioni scolastiche "singolarmente,
collegate in rete o tra loro consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta
formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed
economico delle realtà locali.
- I predetti ampliamenti consistono in ogni
iniziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni, e
coordinandosi con le eventuali iniziative promosse dagli
Enti locali in favore della popolazione giovanile e degli
adulti", ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999,
n.275;
- che la L.124/99
art.8del 3 maggio 1999, ha disposto il trasferimento, nei
ruoli del personale statale, del personale A.T.A. precedentemente dipendente
dagli Enti Locali in servizio nelle istituzioni scolastiche;
- che il Decreto del Ministero della Pubblica
Istruzione in data 23 luglio 1999, emanato in attuazione del comma 4 della
citata L.124/99 art.8 , ha stabilito modalità e
tempi per il trasferimento del personale suddetto;
- che il Decreto del Ministero dell'Interno, in
data 16 ottobre 1999, emanato in attuazione del comma 5 della citata
L.124/99
art.8, ha stabilito criteri e modalità per la riduzione dei
trasferimenti in relazione agli oneri sostenuti dagli Enti Locali
nell'anno 1999 per le "funzioni ATA", al netto
degli oneri per le funzioni che non sono state trasferite allo Stato,
conservando quindi agli Enti Locali stessi, almeno parzialmente, le risorse
per garantire la continuità di tali funzioni;
- che, dopo il passaggio del personale A.T.A.
allo Stato, si sono verificate alcune difficoltà per la prosecuzione
nell'erogazione dei servizi in questione agli stessi livelli qualitativi e
quantitativi;
- che occorre precisare la corretta attribuzione
delle competenze istituzionali e definire la possibilità di utilizzare il
personale A.T.A., nel rispetto delle norme del C.C.N.L. del Comparto
Scuola;
CONSIDERATO:
che è interesse comune garantire un'efficace,
puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente
inteso;che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere un'intesa nazionale per
favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello
locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi
necessari e le occorrenti risorse, sia traIstituzioni Scolastiche e
Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le
ricadute contrattuali;
Convengono su quanto di seguito
articolato
Art. 1 - Individuazione dei
servizi
I servizi oggetto della presente intesa sono i
seguenti:
A) mense scolastiche;
B) assistenza agli alunni portatori di
handicap;
C) attività di pre e post scuola;
D) accoglienza e sorveglianza degli
alunni;
E) uso delle strutture scolastiche in periodi
di interruzione delle attività didattiche.
Art. 2 - COMPETENZE E MODALITÀ DI
SVOLGIMENTO
A) MENSE SCOLASTICHE
Sono di competenza delle Istituzioni
scolastiche:
- la comunicazione giornaliera all'ente obbligato
del numero e della tipologia dei pasti necessari, secondo le modalità
organizzative concordate in sede locale;
- la pulizia dei locali scolastici adibiti a
refettorio;
- l'ordinaria vigilanza e l'assistenza agli
alunni durante la consumazione del pasto, ove occorra, in relazione a
specifiche esigenze. L'Ente Locale provvederà alla preparazione e al trasporto
alla scuola dei pasti per gli alunni e per il personale docente che ne
abbia diritto, nonché alla fornitura delle
stoviglie e del materiale accessorio alla gestione della mensa, nonché alle
sotto elencate competenze:
- a) ricevimento dei pasti;
- b) predisposizione del
refettorio;
- c) preparazione dei tavoli per i
pasti;
- d) scodellamento e distribuzione dei
pasti;
- e) pulizia e riordino dei tavoli dopo i
pasti;
- f) lavaggio e riordino delle
stoviglie
- g) gestione dei rifiuti;
- Qualora il servizio mensa (nella scuola o nel
centro estivo
eventualmente funzionante
nel suo ambito) non fosse interamente svolto dal comune, o da questo affidato
a soggetti esterni, si precisa che le attività di spettanza degli Enti Locali,
di cui alla precedente elencazione (dal punto "a" al punto "g"), vengono
svolte dagli operatori scolastici ove siano stipulate le apposite convenzioni
nel quadro del presente accordo.
- Gli oneri finanziari faranno carico all'Ente
Locale, secondo le indicazioni specificate al successivo art.4.
- Nelle stesse convenzioni, tra Enti Locali e
Istituzioni scolastiche, sono definite altresì le modalità e le responsabilità
per assicurare il rispetto della normativa vigente, i cui oneri finanziari
sono comunque sostenuti dall'Ente Locale (prescrizioni e procedure operative,
certificazioni sanitarie prescritte e altri adempimenti connessi).
B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L'attività di assistenza ai disabili, di
competenza della Scuola, è
assicurata dal
personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto
previsto dal CCNL - comparto
Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2:
- collaboratore scolastico.
- Restano invece nella competenza dell'Ente
Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con
personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione
scolastica
C) ATTIVITÀ PRE E POST
SCUOLA
- L'Istituzione scolastica, nell'ambito dei
progetti relativi all'ampliamento dell'offerta formativa, può organizzare,
anche con il concorso di risorse che l'ente locale potrà assegnare, valutati i
progetti presentati, attività di pre e post scuola "lunghe" con valenza
educativa.
- Ove sia l'Ente Locale, nell'ambito dei servizi
socio-educativi, ad organizzare le attività di pre e post scuola,
l'istituzione scolastica assicura, in regime di convenzione, l'apertura e la
chiusura dei locali scolastici, nonché le relative pulizie, utilizzando a tal
fine, ove
necessario, i trasferimenti di
cui al successivo art.4.
D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI
ALUNNI
- In relazione alle esigenze del trasporto
scolastico di competenza dell'Ente Locale, nelle scuole materne ed elementari
statali l'Istituzione Scolastica assicura brevi periodi di accoglienza e di
sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata
rispetto all'orario dell'attività didattica. Tale servizio è svolto
previo
accordo tra Ente Locale e
Istituzione scolastica. L'Istituzione Scolastica definisce, nel proprio
regolamento, le relative modalità.
E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI
DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
- Ferme restando la deliberazione degli organi
competenti della Scuola e la necessaria autorizzazione dell'Ente Locale,
l'apertura delle scuole in orario extra scolastico e durante i periodi di
interruzione dell'attività didattica, favorirà lo sviluppo di attività
educative, culturali , sociali e civili,
promosse anche da Associazioni del territorio e sarà oggetto di specifici
accordi tra l'Istituzione scolastica e gli Enti interessati. I relativi oneri
saranno posti a carico dell'Ente utilizzatore.
- Il rapporto tra Istituzioni Scolastiche ed Enti
Locali, per le attività promosse od organizzate da questi ultimi, sarà
regolato, in relazione alle necessità di apertura, chiusura e pulizia dei
locali delle strutture scolastiche utilizzate, dalle convenzioni locali,
nell'ambito dei contenuti economici contemplati nel successivo art.4.
Naturalmente le Istituzioni Scolastiche stesse, sempre nell'ambito
dell'ampliamento della loro offerta, potranno organizzare attività estive
anche con il concorso di risorse che gli Enti Locali
metteranno a disposizione, valutati i progetti
presentati.
Art. 3 - CONVENZIONI LOCALI
- Al fine di regolamentare i rapporti derivanti
dallo svolgimento delle
attività oggetto
del presente protocollo d'intesa, le Istituzioni
Scolastiche stipuleranno con i rispettivi Enti Locali,
nel quadro dei contenuti e nei limiti economici previsti dalla presente
intesa, specifiche convenzioni. In tali convenzioni saranno ulteriormente
dettagliati i servizi resi, e le relative modalità di svolgimento, e
sarà
indicato il numero di unità che
sono necessarie per l'effettuazione
degli stessi servizi.
Art.4- INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE RISORSE
- L'Ente Locale si impegna a trasferire
all'Istituzione Scolastica un finanziamento finalizzato alla corresponsione
della retribuzione accessoria spettante al personale della scuola, per
l'esercizio da parte della scuola stessa delle attività prestate nell'ambito
dei
servizi istituzionalmente di
competenza dell'Ente Locale, sulla base delle disposizioni previste dal
Contratto Nazionale e del Contratto Integrativo del Comparto Scuola. Il
finanziamento suddetto, per lo svolgimento di tutte funzioni istituzionalmente
di
competenza dell'Ente Locale previste
dal presente accordo, individuate alle lettere A), C) e E) dell'art.2,
ammonta, a £.1.850.000 annue (al lordo di ogni onere) in rapporto a ogni unità
di personale impegnato nello svolgimento dei servizi e delle attività
oggetto della convenzione locale.
- Il fondo complessivo, come sopra calcolato,
potrà anche essere utilizzato per riconoscere le attività di supporto
amministrativo che le istituzioni scolastiche dovranno sostenere per
l'effettuazione dei servizi convenzionati.
- I trasferimenti delle risorse da parte
dell'Ente Locale saranno effettuati in due trance di pari importo da
liquidarsi entro febbraio 2001 ed entro agosto 2001. L'Ente Locale potrà
disporre, valutati i progetti presentati, ulteriori specifici finanziamenti
per lo
svolgimento, da parte della
scuola, di altri progetti inerenti l'ampliamento quantitativo e qualitativo
dell'offerta scolastica, realizzati per rispondere ai bisogni del
territorio.
Art. 5 - RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI
SINDACALI
Il precedente articolo 4 regolamenta le modalità
di quantificazione
delle risorse
finanziarie da trasferire all'Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno
essere assunte ad integrazione del fondo dell'istituzione scolastica in rapporto
alle specifiche destinazioni per lo svolgimento delle attività definite nelle
convenzioni locali. Tali
attività dovranno
essere assunte, preventivamente, nel P.O.F. della Scuola.
Le modalità di recepimento preventivo della disponibilità
del personale interessato allo svolgimento delle attività aggiuntive per l'anno
scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello stesso, nell'ambito
dell'orario di lavoro, e l'attribuzione dei relativi compensi, dovranno essere
oggetto, prima della stipula della convenzione, di specifici accordi tra il
Dirigente Scolastico e le R.S.A./ R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I.
del Comparto Scuola.
Art. 6 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA DI
SALVAGUARDIA
Nelle more della stipula delle convenzioni di cui
al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai precedenti
artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino al 31 ottobre 2000
la continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già assicurati
per
l'anno scolastico 1999/2000, secondo
le stesse modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti
Locali.Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione,
sarà questa stessa a definire le risorse
necessarie per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula
della convenzione, il trasferimento finanziario dell'Ente Locale, per
l'effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato sulla base delle
somme
individuate negli accordi relativi
all'anno scolastico 1999/2000.
Eventuali condizioni di miglior favore per il
personale impegnato nei
servizi, contenute
in intese già sottoscritte per l'anno scolastico 2000/2001, dovranno essere
recepite negli accordi di cui al precedente punto 5) e salvaguardate.
Art. 7 - VALIDITÀ
- L'efficacia del presente accordo è limitata
all'anno scolastico 2000/2001 e cesserà di produrre i suoi effetti a partire
dal 1 settembre 2001. Le parti si incontreranno nel mese di aprile 2001 al
fine di verificare gli effetti prodotti dal presente protocollo.
A/2: Profilo:
Collaboratore scolastico
Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni
e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro,
attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione
professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con
compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del
pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli
spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i
docenti.
In particolare svolge le seguenti
mansioni:
- sorveglianza degli alunni nelle aule, nei
laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea
assenza degli insegnanti;
- - concorso in accompagnamento degli
alunni in occasione del loro trasferimento dai locali della scuola ad altre
sedi anche non scolastiche ivi comprese le visite guidate e i viaggi di
istruzione;
- sorveglianza, anche notturna, con
servizio di portineria, degli ingressi delle istituzioni scolastiche ed
educative con apertura e chiusura degli stessi, per lo svolgimento delle
attività scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola,
limitatamente ai periodi di presenza di alunni, semiconvittori e
convittori;
- svolgimento delle mansioni di custode con
concessione gratuita di idonei locali abitativi;
- pulizia dei locali scolastici, degli
spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze, anche con l'ausilio di
mezzi meccanici;
- riassetto e pulizia delle camerate dei
convittori:
- compiti di carattere materiale inerenti
al servizio, compreso lo spostamento delle suppellettili, nonchè, nelle
istituzioni convittuali, il trasporto dei generi alimentari e lo svolgimento
di tutte le attività connesse con i servizi di mensa e cucina;
- lavaggio delle stoviglie nelle
istituzioni scolastiche in cui le esercitazioni comportino l'uso della cucina
e della sala bar;
- servizi esterni inerenti la
qualifica;
- ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e
nell'uscita da esse
- In relazione alle esigenze emergenti nel
sistema formativo, con riguardo anche all'integrazione di alunni portatori di
handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, partecipa a
specifiche iniziative di formazione e aggiornamento.
Può, infine, svolgere:
- attività inerenti alla piccola
manutenzione dei beni mobili e immobili, giardinaggio e simili;
- attività di supporto all'attività
amministrativa e alla attività didattica nonchè ai servizi di
mensa;
- assistenza agli alunni portatori di
handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei servizi
igienici e nella cura dell'igiene personale;
- compiti di centralinista telefonico, di
conduttore di impianti di riscaldamento purchè provvisto di apposita patente,
di manovratore di montacarichi e ascensori.