Pubblichiamo l'elenco dei servizi (funzioni miste) di competenza dell’ente locale dopo il passaggio del personale ATA allo Stato.

Vi segnaliamo il Punto:

B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI
L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2: collaboratore scolastico.
Restano invece nella competenza dell'Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all'interno che all'esterno all'Istituzione scolastica.

Pertanto l'intesa sottoscritta conferma quanto gia' stabilito dalla Legge 104 art. 13 comma 3.

Legge 104 art. 13 comma 3. "Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati". 
 


 

Testo integrale del protocollo d'Intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione e l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, l'Unione Nazionale Comunità e Enti Montani e le Organizzazioni sindacali CGIL,CISL,UIL e SNALS

L'anno duemila il giorno dodici del mese di settembre in Roma,

Le Parti

PREMESSO:

che permangono in capo agli Enti Locali le funzioni amministrative inerenti i servizi di assistenza scolastica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 616/77 del24 luglio 1977;

CONSIDERATO:

che è interesse comune garantire un'efficace, puntuale e corretta gestione del servizio scolastico complessivamente inteso;che, a tal fine, risulta opportuno sottoscrivere un'intesa nazionale per favorire lo svolgimento delle necessarie relazioni da realizzarsi a livello locale sia tra Istituzioni Scolastiche ed Enti Locali, per individuare i servizi necessari e le occorrenti risorse, sia traIstituzioni Scolastiche e Organizzazioni Sindacali, per individuare le procedure e le modalità inerenti le ricadute contrattuali;

Convengono su quanto di seguito articolato

Art. 1 - Individuazione dei servizi
 

I servizi oggetto della presente intesa sono i seguenti:

A) mense scolastiche;

B) assistenza agli alunni portatori di handicap;

C) attività di pre e post scuola;

D) accoglienza e sorveglianza degli alunni;

E) uso delle strutture scolastiche in periodi di interruzione delle attività didattiche.

Art. 2 - COMPETENZE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
 

A) MENSE SCOLASTICHE
 

Sono di competenza delle Istituzioni scolastiche:

B) ASSISTENZA AGLI ALUNNI DISABILI

L'attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è
assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto
previsto dal CCNL - comparto Scuola - art.31 - tab. A - Profilo A2:


C) ATTIVITÀ PRE E POST SCUOLA

D) ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI
E) USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN PERIODI DI INTERRUZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE Art. 3 - CONVENZIONI LOCALI Art.4- INDIVIDUAZIONE DELL'ENTITÀ DELLE RISORSE Art. 5 - RAPPORTO DI LAVORO E RELAZIONI SINDACALI

Il precedente articolo 4 regolamenta le modalità di quantificazione
delle risorse finanziarie da trasferire all'Istituzione scolastica. Tali risorse dovranno essere assunte ad integrazione del fondo dell'istituzione scolastica in rapporto alle specifiche destinazioni per lo svolgimento delle attività definite nelle convenzioni locali. Tali
attività dovranno essere assunte, preventivamente, nel P.O.F. della Scuola.
Le modalità di recepimento preventivo della disponibilità del personale interessato allo svolgimento delle attività aggiuntive per l'anno scolastico in corso, le forme di utilizzazione dello stesso, nell'ambito dell'orario di lavoro, e l'attribuzione dei relativi compensi, dovranno essere oggetto, prima della stipula della convenzione, di specifici accordi tra il Dirigente Scolastico e le R.S.A./ R.S.U., come previsto nel C.C.N.L./C.C.N.I. del Comparto Scuola.

Art. 6 - CONTINUITÀ DEI SERVIZI E REGOLA DI SALVAGUARDIA

Nelle more della stipula delle convenzioni di cui al precedente art.3, ove si siano avviate le procedure si cui ai precedenti artt.4 e 5, gli Enti coinvolti opereranno per garantire sino al 31 ottobre 2000 la continuità e le condizioni di erogazione dei servizi già assicurati per
l'anno scolastico 1999/2000, secondo le stesse modalità a suo tempo definite e concordate tra la Scuola e gli Enti Locali.Ove le procedure si concludano con la stipula della convenzione,
sarà questa stessa a definire le risorse necessarie per il periodo settembre-ottobre. Ove non si arrivi alla stipula della convenzione, il trasferimento finanziario dell'Ente Locale, per l'effettuazione dei servizi di sua competenza, sarà effettuato sulla base delle somme
individuate negli accordi relativi all'anno scolastico 1999/2000.

Eventuali condizioni di miglior favore per il personale impegnato nei
servizi, contenute in intese già sottoscritte per l'anno scolastico 2000/2001, dovranno essere recepite negli accordi di cui al precedente punto 5) e salvaguardate.

Art. 7 - VALIDITÀ



A/2: Profilo: Collaboratore scolastico

Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono preparazione professionale non specialistica. E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti.

In particolare svolge le seguenti mansioni: