LEGGE FINANZIARIA 2000
RECEPITO L’EMENDAMENTO F.A.D.I.S. INSEGNANTI DI SOSTEGNO ESCLUSI DAL TAGLIO DELL’1%.

Riportiamo il testo definitivo approvato dal Senato sabato 18 dicembre 1999 con il riferimento alla legge 449 del 27 dicembre 1997  che ha istituito il rapporto 1:138.
Rileviamo come nella stesura definitiva del testo non vengano menzionati in modo esplicito i docenti di sostegno e gli alunni in situazione di handicap.
Nelle prossimi mesi e’ atteso il collegato alla Legge finanziaria.
In attesa di ulteriori aggiornamenti presentiamo il D.D.L. collegato alla legge finanziaria in materia di istruzione nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 15.12.99.


Legge Finanziaria 2000

Articolo 21.

(Riduzione di personale del comparto della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre 1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449, verificati distintamente ai sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n.449 del 1997, introdotto dall'articolo 16, comma 1, lettera b), della presente legge, nonché quelli previsti dal comma 3 dell’articolo 40 della citata legge n.449 del 1997. Tale riduzione è disposta in modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane, nelle isole minori o comunque in aree a bassa densità demografica.

(…)

Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 40
(…)

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l’integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all’80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti dell’anno scolastico 1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell’istruzione secondaria, nonché di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di handicap sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l’assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l’acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonché per l’aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.


Dal sito della Camera dei Deputati una sintesi degli interventi più significativi in merito all’emendamento proposto dalla FADIS che esclude gli insegnanti di sostegno dalla riduzione del personale del comparto scuola.

Seduta n. 640 del 13/12/1999

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO






Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché quelli previsti dal comma 3, dell'articolo 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

18. 7. (ex 17. 2.) Giacco.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la riduzione non può essere operata nei confronti del personale docente specializzato e dei docenti di sostegno per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap.
*18. 8. (ex *17. 3.) Sbarbati, Mazzocchin, Marongiu, Negri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso la riduzione non può essere operata nei confronti del personale docente specializzato e dei docenti di sostegno per l'integrazione scolastica dei portatori di handicap.
*18. 9. (ex *17. 14.) Gardiol, Dalla Chiesa, Scalia.
(Testo così modificato nel corso della seduta).
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La riduzione non riguarda gli insegnanti di sostegno.

Sulla Stampa:

"La sen. Antonella Bruno Ganeri della comm. istruzione del senato, ha dichiarato - la camera ha recepito le preoccupazioni sollevate dalla commissione stessa inerenti gli insegnanti di sostegno e alla necessità che tali tagli [1 per cento del personale della scuola] non vadano ad intaccare l'offerta formativa. Non potranno cosi' essere ridotti gli organici laddove ci sono studenti in situazione di handicap e in quelle scuole in cui si effettuino progetti extracurricolari che consentiranno di ampliare l'offerta formativa nell'ambito del processo di attuazione dell'autonomia".

Italia Oggi – Azienda scuola 21/12/997 pag. 56 a cura di Livia Pandolfi


D.D.L. collegato alla legge finanziaria del 2000 in materia di istruzione nella versione approvata dal Consiglio dei Ministri in data 15.11.99.

(…)

Norme quadro in materia di diritto allo studio.

Art.8

(Principi per la legislazione regionale)

1.Le Regioni promuovono e disciplinano i servizi e gli interventi necessari per garantire il diritto allo studio e alla formazione nonchè il sostegno dei processi educativi in un quadro di collaborazione con gli enti locali, con l’amministrazione periferica della pubblica istruzione, con gli organi collegiali territoriali della scuola, con le istituzioni scolastiche autonome, con le agenzie formative e con le forze sociali esistenti sul loro territorio. La continuità dei servizi e degli interventi è garantita mediante l’approvazione da parte delle regioni di appositi piani pluriennali di attuazione.

2.I servizi e gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale, sociale, economico, territoriale e personale che di fatto impediscono o limitano il successo formativo dei giovani nella scuola e nella formazione professionale e il progresso civile e professionale degli adulti. Al perseguimento delle citate finalità si provvede anche mediante interventi economici diretti, predisposizione di servizi collettivi, interventi di riequilibrio, affidamento di specifici interventi alle istituzioni scolastiche e ai centri di formazione e finanziamento di progetti da loro proposti, anche interessanti in rete di scuole.

3. I servizi e gli interventi di cui al comma 2 sono volti a realizzare le condizioni logistiche, strumentali, di servizio e di comunicazione necessarie affichè i giovani con handicap possano raggiungere soddisfacenti livelli di apprendimento, di integrazione e di autonomia.