Legge
Finanziaria 2001
(approvata dalla Camera il
22.12.2000)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato
(...)
Capo
XI
ONERI DI PERSONALE
Art. 50.
(Rinnovi
contrattuali)
1. Ai fini di quanto disposto
dall’articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale
dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato
ad ordinamento autonomo e della scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni
2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla
contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall’articolo 19,
comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono
rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141
miliardi.
3. In aggiunta a
quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo
scopo di favorire il processo di attuazione dell’autonomia scolastica,
l’ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della
docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire
1.100 miliardi di cui lire 850 miliardi per l’incremento delle risorse destinate
alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi
destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento
della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed
ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell’articolo 8
della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di
continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione
docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell’importo di
lire 400 miliardi per l’anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall’anno
2003, da utilizzare in sede di contrattazione integrativa. Il fondo viene
ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In
sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative
all’anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto
collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001
sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in
relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata,
per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata
anche all’incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio
di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all’anno 2000 per i dirigenti
incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali
risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole
amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il
definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto
dall’articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n.266, in aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma
di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della
carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera
prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1º gennaio 2001, senza
diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità
pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei Tribunali
amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che
non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all’applicazione
delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all’atto del
conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato
dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo
annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all’articolo 5
della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell’articolo 4 della legge 6
agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di
autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta
interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non
possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o
provvedimenti.
5. Per il
riconoscimento e l’incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del
personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da
destinare al trattamento accessorio del predetto personale.
6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è
stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da
destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
7. Le somme di cui
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini
previdenziali e dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l’importo
complessivo massimo di cui all’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988,
n. 362.
8. Resta fermo quanto
previsto dall’articolo 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
9. È stanziata la somma di lire
239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a
decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere
a), b) e c), nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui
alla seguente lettera d):
a) ulteriori interventi
necessari a realizzare l’inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei
nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo
delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai
decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31
marzo 2000, n. 78;
b) copertura degli oneri
derivanti dall’attuazione dell’articolo 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000,
n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli
oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;
c) allineamento dei
trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al
personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le
rappresentanze diplomatiche o consolari all’estero;
d) copertura e
riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 1, al comma
1 dell’articolo 2 e al comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio
2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di
corrispondente livello dell’amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti
variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 1 del decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello
stesso articolo. Si applica l’articolo 4, comma 3, del medesimo decreto
legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7 dell’articolo 3 dello stesso
decreto.
10. Per il
completamento delle iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 9 in
relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi
della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento
civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non
aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e
armamenti, dei Ministeri della difesa, dell’interno, delle finanze, della
giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte
di lire 70 miliardi a decorrere dall’anno 2001, rispettivamente nelle seguenti
misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per cento. Le
spese così ridotte non possono essere incrementate con l’assestamento del
bilancio dello Stato per l’anno 2001.
11. Per l’attuazione delle disposizioni del
comma 9, lettera a), il Governo può provvedere con i decreti di cui all’articolo
7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l’attuazione delle
disposizioni del comma 9, lettera b), il termine di cui all’articolo 9, comma 1,
della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle
carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale
dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine
per l’espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è
ridotto a trenta giorni.
12. Il
contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo
determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni
organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A allegata
al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita
dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è
fissato in 2.000 unità a decorrere dall’anno 2002.
Art. 51.
(Programmazione delle assunzioni e norme
interpretative)
1. All’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 2 è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2002 e 2003
deve essere realizzata un’ulteriore riduzione di personale non inferiore allo
0,5 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997»;
b) al comma
18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale non può
essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le
corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante
ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori
rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale».
2. Ferme restando le disposizioni di
cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, sono abrogate le norme che disciplinano il
procedimento di contrattazione collettiva in modo difforme da quanto previsto
dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni. A seguito dell’abrogazione delle norme di cui al primo
periodo, i risparmi conseguiti in relazione all’espletamento del servizio di
assistenza fiscale ai dipendenti delle Amministrazioni statali, accertati in
sede di assestamento del bilancio dello Stato, affluiscono ai fondi destinati
all’incentivazione del personale, per le finalità e nei limiti di cui
all’articolo 43, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
3. L’articolo 7,
comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che
la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi
di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1º
gennaio 1988-31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già
stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini
delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità. È fatta salva
l’esecuzione dei giudicati alla data di entrata in vigore della presente
legge.
4. L’articolo 4, comma
2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si interpreta nel senso che
esso trova applicazione dalla data di entrata in vigore del primo rinnovo
contrattuale riferito al personale delle qualifiche dirigenziali appartenente al
comparto Ministeri, fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 1,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. In caso di ricorso a forme arbitrali di
composizione delle controversie di lavoro delle amministrazioni pubbliche, si
provvede con le stesse modalità di bilancio relative alle spese per liti.
6. I comandi in atto del personale
dell’ex Ente poste italiane presso le amministrazioni pubbliche, già
disciplinati dall’articolo 45, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono prorogati al 31 dicembre 2001.
7. Gli inquadramenti del personale di cui al
comma 6, che abbia assunto servizio in comando presso l’amministrazione
richiedente dopo il 28 febbraio 1998, sono detratti dalla quota di assunzioni
che sarà autorizzata per l’amministrazione stessa nell’anno 2001, in
applicazione dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
8. Ferma
restando la validità ordinaria delle graduatorie, i termini di validità delle
graduatorie già prorogati al 31 dicembre 2000, per l’assunzione di personale
presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono prorogati fino al 30 giugno 2001,
purché i relativi concorsi siano stati banditi dopo il 1º gennaio 1998. Per le
Forze armate la validità delle graduatorie è disciplinata dalla normativa di
settore.
9. Al comma 2, quarto
periodo, dell’articolo 110 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
dopo le parole: «organica dell’ente» sono inserite le seguenti: «arrotondando il
prodotto all’unità superiore».
10. All’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, dopo il comma 4, è inserito
il seguente:
«4-bis. Ai fini di
cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito,
dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell’anno
accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale
della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verrà indetta
successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio
alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento si
applica l’articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».
11. Gli enti locali, non dissestati e non
strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 2000, utilizzino
personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi
dell’articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31
dicembre 1997, nell’ambito dei concorsi pubblici banditi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge nel rispetto degli atti di
programmazione dei fabbisogni di personale, possono riservare il 50 per cento
dei posti messi a concorso al predetto personale assunto a tempo
determinato.
12. Fermi i limiti
della dotazione organica del Consiglio superiore della magistratura, al
personale del Ministero della giustizia ivi distaccato alla data del 31 dicembre
1998 si applica la disciplina di cui all’articolo 5, commi da 1 a 3, del decreto
legislativo 14 febbraio 2000, n. 37.
13. All’ultimo periodo del comma 23
dell’articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, introdotto
dall’articolo 89 della legge 21 novembre 2000, n. 342, la parola:
«fondamentale» è sostituita dalla seguente: «complessivo».