ATTENZIONE: QUESTO TESTO NON HA CARATTERE DI
UFFICIALITÀ
Legge n. 127
Roma, 15 maggio 1997
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di
controllo"
(Semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti
da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere
delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione
delle
norme sulla documentazione
amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni
dalla
data di trasmissione.
Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere
ed
entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 sono abrogate
le
disposizioni vigenti, anche
di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si
conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18 della legge 7
agosto
1990, n. 241, ai seguenti
criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione
dei certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti
interessati
all'adozione di
provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefìci economici
o
altre utilità erogati da
soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici
servizi;
b) ampliamento delle
categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati
con
dichiarazioni sostitutive di
certificazioni;
c) modificazione delle
disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi
in
attuazione dei criteri di
cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le misure di
semplificazione
comportino oneri o ritardi
nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita
delle norme abrogate.
(Disposizioni in materia di stato civile e di
certificazione anagrafica)
1. L'articolo 70 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. La
dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei genitori, da
un
procuratore speciale, ovvero
dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito
al
parto, rispettando
l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può
essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel cui territorio
è
avvenuto il parto o, entro
tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di
cura
in cui è avvenuta la
nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale
di
stato civile competente nei
dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi
di
comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di
essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita
nel
proprio comune di residenza.
Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune,
salvo
diverso accordo tra di loro,
la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della
madre.
In tali casi il comune nel
quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta
nascita presso il centro di
nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al
di
fuori di un centro di
nascita, è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai
sensi
dell'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato
con decreto del Presidente
della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di
nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio
decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I
certificati e gli estratti di stato civile sono validi in tutto il territorio
della
Repubblica".
3. I certificati rilasciati
dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e fatti personali non
soggetti
a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla
data di
rilascio.
4. I certificati anagrafici,
le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli
atti
di stato civile sono ammessi
dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti
di
pubblici servizi anche oltre
i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al
documento, che le
informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto variazioni
dalla
data di rilascio. È comunque
fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità
delle
attestazioni prodotte. In
caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
26
della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
5. I comuni favoriscono, per
mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti
tra
gli archivi anagrafici e
dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori
o
esercenti di pubblici
servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione
di
dati può avvenire anche
attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1
dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n.
415,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il
seguente:
"1-bis. La certificazione
redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere trasmessa
e
rilasciata in forma
telematica anche al di fuori del territorio del comune
competente".
7. Le fotografie prescritte
per il rilascio di documenti personali sono legalizzate
dall'ufficio
ricevente, a richiesta
dell'interessato, se presentate personalmente.
8. Le firme e le
sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai
pubblici uffici,
possono essere apposte anche
disgiuntamente, purché nei termini.
9. Nei documenti di
riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile,
salvo specifica istanza del
richiedente.
10. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,
sono individuate, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità
per
il rilascio della carta di
identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i
dati
personali ed il codice
fiscale nonché, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione del
gruppo
sanguigno. La stessa può
essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente
la
scadenza.
11. È abrogata la lettera f)
dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia
di
rilascio del
passaporto.
12. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
da
adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere
delle
competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e
la
semplificazione
dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n.
1238,
sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione e
semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione
delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici di
diverse
amministrazioni o della
medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e
semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia
di
stato
civile;
d) revisione delle
competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria
in
materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per
la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei
procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso
diverse
amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di
procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che
si
riferiscono alla medesima
attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò
non
ostacoli la conoscibilità
normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero
che
richiedano particolari
procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
13. Sullo schema di
regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si
esprimono
entro trenta giorni dalla
data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche
in
mancanza del parere ed entra
in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in
vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate
le
disposizioni vigenti, anche
di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere
la
soppressione dei diritti di
segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti
dall'articolo 10, comma 10,
del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del
citato
articolo 10. Possono inoltre
prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o
contributi
previsti per il rilascio di
certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi
proventi
sono destinati
esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota
destinata
esclusivamente a vantaggio
dell'ente locale.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive
e di semplificazione delle domande
di
ammissione agli impieghi)
1. I dati relativi al
cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e
residenza,
attestati in documenti di
riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio
dei
corrispondenti certificati.
È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti
di
pubblici servizi, nel caso
in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di
un
documento di riconoscimento,
di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti
nel
documento di riconoscimento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche
ed
i gestori e gli esercenti di
pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento,
la
veridicità dei dati
contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in
documenti
di riconoscimento abbiano
subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito
il
documento ai fini del
presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del
codice
penale.
2. L'articolo 3, primo
comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal
seguente:
"I regolamenti delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3
febbraio 1993, n. 29,
stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre quelli
indicati
nell'articolo 2, è ammessa,
in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione
sostitutiva
sottoscritta
dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente
esibita
dall'interessato, a
richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a
lui
favorevole.
Qualora l'interessato non
produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o nel più
ampio
termine concesso
dall'amministrazione, il provvedimento non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130,
è
sostituito dal
seguente:
"1. Le dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono essere presentate
anche
contestualmente all'istanza
e sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto".
4. Nei casi in cui le norme
di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione
di
certificati possa essere
presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione
della
stessa costituisce
violazione dei doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande
per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi
titolo.
6. La partecipazione ai
concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di
età,
salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura
del
servizio o ad oggettive
necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli
preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i
requisiti
previsti dalle leggi e dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo
comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345,
è
aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "I bandi di concorso possono prevedere la partecipazione
di
personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso
una
percentuale non inferiore al
20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di
laurea
in scienze economiche o
statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"Quando la dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di gestione di
servizi
pubblici, la sottoscrizione
è autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20,
dal
funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5
e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
9
maggio 1994, n. 487, e il
secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
nonché
ogni altra disposizione in
contrasto con il divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in
presenza del dipendente addetto, di istanze da produrre agli organi
della
amministrazione pubblica ed
ai gestori o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta
ad
autenticazione.
(Giuramento del sindaco e del presidente della
provincia. Distintivo del sindaco)
1. Il comma 6 dell'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"6. Il sindaco e il
presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta
di
insediamento, il giuramento
di osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo
36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"7. Distintivo del sindaco è
la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma
del
comune, da portarsi a
tracolla della spalla destra".
(Disposizioni in materia di funzionamento e di
competenza dei consigli comunali, provinciali e
regionali)
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
è
sostituito dal
seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla
carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono
essere
assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse
sono
irrevocabili, non
necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro
e
non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate
deliberazioni, seguendo
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non
si
fa luogo alla surroga
qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento
del
consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente
legge".
2. Al comma 1 dell'articolo
39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b)
è
sostituito dal
seguente:
"2) cessazione dalla carica
per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati
purché
contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri
assegnati,
non computando a tal fine il
sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b),
dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2)
è
aggiunto il
seguente:
"2-bis) riduzione
dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti
del
consiglio".
4. All'articolo 35 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"2-bis. È, altresì, di
competenza della giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento
degli
uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b),
dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i
piani
territoriali ed
urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani
di
recupero,".
6. La lettera c) del comma 2
dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
abrogata.
7. Al numero 7) del
tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.
108,
introdotto dall'articolo 3
della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale
seconda
verifica dia esito negativo,
assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che,
tenuti
fermi i seggi attribuiti ai
sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta
di
raggiungere il 55 per cento
del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata
con
arrotondamento all'unità
inferiore" devono interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è
da
riferirsi ai decimali da
rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi,
che
devono pertanto comunque
raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del
consiglio
nella composizione così
integrata.
Art. 6
(Disposizioni in materia di
personale)
1. Il comma 1 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"1. I comuni e le province
disciplinano con appositi regolamenti, in conformità con lo
statuto,
l'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità
ed
economicità di gestione, e
secondo princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle
materie
soggette a riserva di legge
ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992,
n. 421, la potestà
regolamentare degli enti si esercita tenendo conto della contrattazione
collettiva
nazionale e comunque in modo
da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di
vigenza.
Nelle materie non riservate
alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo
3
febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti
di
cui al presente
comma".
2. Il secondo periodo del
comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
sostituito
dal seguente: "Sono ad essi
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei
programmi
definiti con gli atti di
indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo
le
modalità stabilite dallo
statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle
commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle
procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei
contratti;
d) gli atti di gestione
finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di
amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di
autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga
accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla
legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le
concessioni
edilizie;
g) le attestazioni,
certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni
ed ogni
altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi
attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal
sindaco".
3. Dopo il comma 3
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il
seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di
personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3
sono
svolte dai responsabili
degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5
dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il
seguente:
"5-bis. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui è prevista
la
dirigenza, stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori
della
dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni,
fermi
restando i requisiti
richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in
misura
complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza
e dell'area direttiva e
comunque per almeno una unità. Negli altri enti locali, il
regolamento
sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui
possono
essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità
analoghe
presenti all'interno
dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni
o
funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali
contratti sono stipulati in
misura complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione
organica dell'ente, o ad una
unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.
I
contratti di cui al presente
comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo
del
sindaco o del presidente
della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello
previsto dai vigenti
contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali,
può
essere integrato, con
provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad
personam,
commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
della
temporaneità del rapporto e
delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze
professionali. Il
trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti
in
stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e
del
personale. Il contratto a
tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari
il
dissesto o venga a trovarsi
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego
del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto
con
effetto dalla data di
decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione
di
provenienza dispone,
subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui
la
vacanza si verifica, la
riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro
i
trenta giorni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data
di
disponibilità del posto in
organico.
6. Sono ammessi a presentare
domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai
limiti
temporali eventualmente
previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi
per
accedere a cariche elettive
a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali
con
sentenza della Corte
costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve
essere
presentata entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal
seguente:
"6. Gli incarichi
dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e
con
le modalità fissate dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri
di
competenza professionale, in
relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del
sindaco o del presidente
della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive
del
sindaco o del presidente
della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso
di
mancato raggiungimento al
termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati
nel
piano esecutivo di gestione
previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77,
e successive modificazioni,
o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi
disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi
di
lavoro. L'attribuzione degli
incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni
di
direzione a seguito di
concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo
51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il
seguente
periodo: "Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere
la
costituzione di uffici posti
alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia,
della
giunta o degli assessori,
per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite
dalla
legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e
non
versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo
30
dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, da collaboratori assunti con contratto a
tempo
determinato".
9. All'articolo 41 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i
seguenti
commi:
"3-bis. Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina
le
dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le
modalità
concorsuali, nel rispetto
dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni
interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a flussi turistici
o a
particolari manifestazioni
anche a carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento
di
adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere
particolari
modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee
o stagionali, secondo
criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni forma di
discriminazione.
I rapporti a tempo
determinato non possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati
in
rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore
generale). - 1. Il sindaco nei comuni
con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale
o
provinciale, possono
nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e
con
contratto a tempo
determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione
degli
uffici e dei servizi, che
provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi
di
governo dell'ente, secondo
le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e
che
sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
Compete
in particolare al direttore
generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto
dalla
lettera a) del comma 2
dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonché
la
proposta di piano esecutivo
di gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo
n.
77 del 1995. A tali fini, al
direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate,
i dirigenti dell'ente, ad
eccezione del segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è
revocato dal sindaco o dal presidente della provincia,
previa
deliberazione della giunta
comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere
quella
del mandato del sindaco o
del presidente della provincia.
3. Nei comuni con
popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina
del
direttore generale previa
stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni
assommate
raggiungano i 15.000
abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche
alla
gestione coordinata o
unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino
stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui
il
direttore generale non sia
stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal
sindaco
o dal presidente della
provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal
seguente:
"5. I provvedimenti dei
responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi
al
responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di
regolarità
contabile attestante la
copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo
45
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono
prevedere
concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o
figure
professionali caratterizzati
da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno
dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo
18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai
seguenti:
"1. L'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50 per cento
della
tariffa professionale
relativa a un atto di pianificazione generale, particolareggiata o
esecutiva
sono destinati alla
costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici
tecnici
dell'amministrazione
aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione, qualora essi
abbiano
redatto direttamente i
progetti o i piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile
del
procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al
comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di pianificazione,
sulla
base di un regolamento
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione".
14. Il comma 11
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal
seguente:
"11. In deroga alle
disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore
ai
15.000 abitanti, che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti
alla
rilevazione dei carichi di
lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
che
si trovino nelle stesse
condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce
presupposto
indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata
è
approvata con deliberazione
della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità.
Non
sono, altresì, tenute alla
rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza
e
beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68,
è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. -
(Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1.
Le
procedure di mobilità del
personale degli enti locali dissestati, eccedente rispetto ai
parametri
fissati in sede di
rideterminazione della pianta organica, vengono espletate
prioritariamente
nell'ambito della provincia
e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di
consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli
enti
locali della regione nella
quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto
danno
comunicazione dei posti
vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza
del
Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni
dal
ricevimento della predetta
comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica
trasmette
all'ente locale l'elenco
nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di
mobilità
d'ufficio. In mancanza di
tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare
le
procedure di
assunzione".
16. Le disposizioni
dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non
si
applicano agli enti locali
che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di
cui
all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
17. Entro e non oltre tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli enti locali
sono
tenuti ad annullare i
provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme
dalle
disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e
successive
modificazioni ed
integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei
posti
resisi vacanti per effetto
dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi
disponibili
per effetto del presente
comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento
ivi
indicati continua a svolgere
le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con
detti
provvedimenti, mantenendo il
relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti
resisi
vacanti per effetto
dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati
da
colloquio ai quali sono
ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla
qualifica
immediatamente inferiore che
abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio
nella
medesima qualifica, nonché i
dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo
di
studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica
corrispondente.
18. All'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 14, le parole:
"alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti:
"alla
data del 30 novembre 1996";
le parole: "indette entro il 31 dicembre 1993" sono sostituite
dalle
seguenti: "indette entro il
31 dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre
1997";
b) al comma 15, le parole:
"trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi";
c) al comma 18, le parole:
"31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1997".
19. In caso di sospensione
cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto
a
procedimento penale, la
temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a
tempo
determinato, anche in deroga
alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si
applica
per gli enti locali che
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45
del
decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale
in
mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo
periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n.
444,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine,
le
parole: "vigente prima della
data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge
24
dicembre 1993, n. 537, le
graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre
anni
dalla data di pubblicazione
per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a
rendere
successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o
trasformati
successivamente
all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente
comma
ha efficacia a decorrere dal
4 dicembre 1996.
Art. 7
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n.
59)
1. Alla legge 15 marzo 1997,
n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1,
le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge" sono sostituite dalle
seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4,
lettera a), sono soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3,
sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede presso la
Camera
dei
deputati";
d) all'articolo 11, comma 1,
le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della
presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4,
le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti:
"recanti
princìpi e criteri direttivi
per"; la parola: "emanati" è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4,
le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31
marzo
1998";
g) all'articolo 11, comma 7,
è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i
procedimenti
concorsuali per i quali sia
stato già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1,
lettera c), sono soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1,
lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte
le
seguenti: "o di agenzie e
aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1,
la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi
di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati siano
accompagnati
da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo
le
attribuzioni e
l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione e delle
altre
scuole delle amministrazioni
centrali";
m) la lettera h) del comma 5
dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al termine del comma
1
dell'articolo
17;
n) all'articolo 22, comma 1,
sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1,
le parole: "e alle province autonome" sono sostituite dalle seguenti:
",
alle province autonome e ai
comuni";
p) all'articolo 22, comma 2,
dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti:
"o
i
comuni";
q) all'articolo 22, comma 3,
le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono altresì"
sono
sostituite dalle seguenti:
"ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono
altresì";
r) all'articolo 22, comma 4,
le parole: "territorialmente interessate" sono sostituite dalle seguenti:
"o
i comuni territorialmente
interessati";
s) alle leggi richiamate al
n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994,
n.
47; decreto legislativo 8
agosto 1994, n. 490.".
(Disposizioni in materia di contrattazione
collettiva)
1. All'articolo 50 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal
decreto
legislativo 18 novembre
1993, n. 470, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo
periodo
del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle
seguenti:
"previa intesa con le
province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi
degli
altri enti del comparto"; al
medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti
dal
seguente: "L'intesa dei
comuni e delle province è espressa rispettivamente
dall'Associazione
nazionale dei comuni
italiani e dall'Unione delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,
come modificato dal decreto
legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"Per
quanto attiene ai contratti
collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e
degli
enti locali, il Governo
provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, provinciali
e
comunali, espressa dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome
di
Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei
comuni
italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo
52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato
dal
decreto legislativo 18
novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del
Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse regionale, provinciale
e
comunale, previa intesa con
le amministrazioni regionali, provinciali e comunali,
espressa
rispettivamente dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento
e
di Bolzano, dall'Unione
delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani,
impartisce all'agenzia le
direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare
le
risorse complessivamente
disponibili per i comparti, i criteri generali della distribuzione
delle
risorse al personale ed ogni
altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi
impartiti".
4. In attesa della riforma
della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45
del
decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle
pubbliche amministrazioni
(ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1,
del
decreto-legge 27 marzo 1995,
n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può
essere
concessa sino al 31 marzo
1998.
(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e
contabilità degli enti locali)
1. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è
delegato
ad emanare norme legislative
dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo
25
febbraio 1995, n. 77, e
successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione
di
dissesto finanziario di cui
all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli
strumenti
di verifica per garantire il
rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta
gestione
delle risorse finanziarie,
strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica
dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei
revisori;
b) le sanzioni per gli
amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e
passivo,
quando il dissesto
finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o
colpose
accertate secondo giusto
procedimento;
c) procedure semplificate e
celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti
al
dissesto
finanziario;
d) disposizioni per
garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria
nelle
deliberazioni dei
provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti
fuori
bilancio.
2. Sullo schema di decreto
legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione,
il
parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per
i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della
Conferenza
Stato-Città e autonomie
locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo
procede
comunque all'emanazione del
decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al
comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in
atto
alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma
1.
4. L'articolo 108 del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal
seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento
dei regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilità di comuni
e
province sono approvati nel
rispetto delle sottoelencate norme del presente decreto,
da
considerarsi come princìpi
generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a
18;
b) articoli 21, 24, comma 4,
25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a
34;
d) articoli 35, commi da 1 a
4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1,
46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58,
commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a
99;
h) articoli 102, 105, 106,
111 e 116.
2. Le rimanenti norme del
presente decreto non si applicano qualora il regolamento di
contabilità
dell'ente rechi una
differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo
del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la
predisposizione
del modello di cui
all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n.
77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province è
facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo
50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma
5
dell'articolo 32 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte
in
cui consente l'affidamento
senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio
di
riscossione, e, all'articolo
27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77,
e
successive modificazioni,
sono soppresse le parole: "all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo
31,
comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
le
parole: "in sede di
assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il
termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni
e
province ai princìpi del
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
è
fissato al 31 ottobre
1997.
(Disposizioni in materia di giudizio di
conto)
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il
seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili
degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono
tenuti
alla trasmissione della
documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74
del
regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico
approvato
con regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 3 e 4
dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo
75 sono soppresse le parole da: "il quale lo deposita" fino alla fine
del
comma.
(Soppressione della commissione di cui all'articolo
19, secondo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965,
n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1965, n. 431.
Competenze del Consiglio superiore dei lavori
pubblici)
1. Il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere della commissione di
cui
all'articolo 19, secondo
comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni. La
commissione
predetta è
soppressa.
2. All'articolo 6 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3
aprile
1995, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma
5-bis,
è aggiunto il
seguente:
"5-ter. Il Consiglio
superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro quarantacinque giorni
dalla
trasmissione del progetto.
Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
(Disposizioni in materia di alienazione degli
immobili di proprietà pubblica)
1. Dopo il comma 2
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è inserito il
seguente:
"2-bis. Le disposizioni
della presente legge non si applicano alle unità immobiliari degli
enti
pubblici territoriali che
non abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili
urbani
pubblici e a quelli
sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o giugno 1939, n.
1089,
adibiti a uso diverso da
quello di edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli articoli 38
e
40 della legge 27 luglio
1978, n. 392, e successive modificazioni".
2. I comuni e le province
possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio
immobiliare
anche in deroga alle norme
di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni,
ed al regolamento approvato
con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni,
nonché alle norme sulla
contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi
generali
dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e
adeguate
forme di pubblicità per
acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire
con
regolamento dell'ente
interessato.
3. Alle alienazioni di beni
immobili di interesse storico e artistico dello Stato, dei comuni e
delle
province si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939,
n.
1089. I beni immobili
notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11
giugno
1922, n. 778, per i quali
non siano state in tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai
sensi
dell'articolo 2 della legge
1o giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto,
da
presentarsi entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti
gli
effetti tra gli immobili
notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089.
Alle
alienazioni, totali o
parziali, dei beni immobili di cui al periodo precedente, avvenute prima
della
data di entrata in vigore
della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo
III,
sezione II, della legge 1o
giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma
3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle
alienazioni
deliberate prima del 31
dicembre 1996, da parte di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto
beni
immobili ricompresi nella
tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n.
1089,
per i quali non siano
intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e
la
trascrizione ai sensi
dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e
le
province non possono
procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma
2.
5. Le approvazioni e le
autorizzazioni ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, relative
ad
interventi in materia di
edilizia pubblica e privata sui beni di interesse storico e artistico,
sono
rilasciate entro il termine
di novanta giorni dalla presentazione della richiesta alla
competente
soprintendenza. Il termine è
sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la
competente
soprintendenza richiede
chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero procede
ad
accertamenti di natura
tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui
al comma 5, previa diffida a provvedere nel successivo termine
di
trenta giorni, le richieste
di approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi,
nei
confronti dei responsabili
del ritardo è promosso il procedimento disciplinare
mediante
contestazione di addebiti,
in applicazione delle disposizioni vigenti.
(Abrogazione delle disposizioni che prevedono
autorizzazioni ad accettare lasciti
e donazioni e ad acquistare beni
stabili)
1. L'articolo 17 del codice
civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono abrogati; sono
altresì
abrogate le altre
disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o
per
accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e
fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi
in
data anteriore a quella di
entrata in vigore della presente legge.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta
mediante cessione di beni culturali)
1. All'articolo 28-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
e
successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è
sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza
delle
caratteristiche previste
dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui
al
primo comma, l'interesse
dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è
abrogato.
2. All'articolo 39 del testo
unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
e
donazioni, approvato con
decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le
seguenti
modifiche:
a) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i
beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo bene
l'esistenza
delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni
e
le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è
abrogato.
(Disposizioni in materia di pagamento all'estero
delle tasse di
concessione governativa e dell'imposta di
bollo)
1. Alla Sezione III della
Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici diplomatici e
consolari,
annessa alla legge 2 maggio
1983, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della
Sezione III è sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse
di
concessione governativa e
imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è
sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La
tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio
nazionale.
Altre tasse di concessione
governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a quelle stabilite
nel
territorio
nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è
inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - Imposta di
bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella stabilita nel
territorio
nazionale".
2. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
adottarsi
ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure
per
la semplificazione delle
modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione,
delle
regioni, delle
amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini
italiani
all'estero o stranieri
presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende
e
servizi
resi.
Art. 16
(Difensori civici delle regioni e delle province
autonome)
1. A tutela dei cittadini
residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e
degli
altri soggetti aventi titolo
secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e
provincia
autonoma, i difensori civici
delle regioni e delle province autonome esercitano, sino
all'istituzione
del difensore civico
nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello
Stato,
con esclusione di quelle
competenti in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia,
le
medesime funzioni di
richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i
rispettivi
ordinamenti attribuiscono
agli stessi nei confronti delle strutture regionali e
provinciali.
2. I difensori civici
inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati
entro il 31 marzo una
relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma
1.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attività amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di
controllo)
1. Il comma 2-bis
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2
della
legge 24 dicembre 1993, n.
537, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione
della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano
stabiliscono il termine
entro cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile
decorso
del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e
4".
2. Dopo il comma 3
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il
seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una
amministrazione abbia espresso, anche nel corso della conferenza,
il
proprio motivato dissenso,
l'amministrazione procedente può assumere la determinazione
di
conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio
dei
ministri, ove
l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una amministrazione
statale;
negli altri casi la
comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente
del
Consiglio dei ministri,
previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della regione o
i
sindaci, previa delibera del
consiglio regionale o dei consigli comunali, entro trenta giorni
dalla
ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione
inviata;
trascorso tale termine, in
assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal
seguente:
"4. Qualora il motivato
dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso da
una
amministrazione preposta
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del
patrimonio
storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può
richiedere,
purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base
alle
norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre
1988,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di
conclusione
del procedimento al
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei
ministri".
4. Dopo il comma 4
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il
seguente:
"4-bis. La conferenza di
servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi
coinvolti in più
procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi
attività
o risultato. In tal caso, la
conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa,
da
una delle amministrazioni
che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione
competente a concludere il
procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri
connessi.
L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione
coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. 1. Il ricorso
alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività
di
programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche
o
programmi operativi di
importo iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda
l'intervento
di più amministrazioni o
enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque
denominati, ovvero qualora
si tratti di opere di interesse statale o che interessino più regioni.
La
conferenza può essere
indetta anche dalla amministrazione preposta al coordinamento in base
alla
disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale
attività.
2. Nelle conferenze di
servizi di cui al comma 1, la decisione si considera adottata se,
acquisita
anche in sede diversa ed
anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la regione
o
le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i
rappresentanti
di comuni o comunità montane
i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale,
costituiscono la maggioranza
di quelli delle collettività locali complessivamente interessate
dalla
decisione stessa e comunque
i rappresentanti della maggioranza dei comuni o delle
comunità
montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del
presente
articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-ter. 1. La
conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente
della
Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, può essere convocata prima o nel corso dell'accertamento
di
conformità di cui
all'articolo 2 del predetto decreto. Quando l'accertamento abbia dato
esito
positivo, la conferenza
approva i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al
comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal
Provveditore
alle opere pubbliche
competente per territorio. Allo stesso organo compete l'accertamento di
cui
all'articolo 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso
di
opere che interessano il
territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti
organi del Ministero dei
lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter
della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del
presente
articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei
procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione
di
impatto ambientale di cui
all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui
agli
articoli 14, comma 4, 16,
comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni
preposte
alla tutela della salute dei
cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5,
del
decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383. Su proposta del
Ministro
competente, del Ministro
dell'ambiente o del Ministro per i beni culturali e ambientali,
la
valutazione di impatto
ambientale può essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio
dei
ministri, previa delibera
del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie
individuate ai sensi
dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a
valutazione di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato
a
conclusione del relativo
procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto
della predetta valutazione
di impatto ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano
a
diffusione nazionale. Dalla
data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i
termini
per eventuali impugnazioni
in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati".
8. All'articolo 27 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il
seguente:
"5-bis. Per l'approvazione
di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per
le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti
si
procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la
dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale
dichiarazione
cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "consenso
unanime
delle" sono sostituite dalle
seguenti: "consenso unanime del presidente della regione, del
presidente
della provincia, dei sindaci
e delle altre".
10. Le disposizioni di cui
al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142,
introdotto dal comma 8 del
presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, agli accordi
di
programma ed ai patti
territoriali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32,
convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di
programma
relativi agli interventi
previsti nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di
cui
all'articolo 2 della legge
15 dicembre 1990, n. 396, nonché alle sovvenzioni globali di cui
alla
normativa
comunitaria.
11. Le disposizioni di cui
ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n.
241, introdotte dal presente
articolo, si applicano anche alle altre conferenze di servizi
previste
dalle vigenti disposizioni
di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo
12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal
seguente:
"5. La Commissione provvede
all'autonoma gestione delle spese relative al proprio
funzionamento,
nei limiti degli
stanziamenti previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio
dello
Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Le
norme dirette a disciplinare
la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni
sulla
contabilità generale dello
Stato, sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica
da
emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del
Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la
predetta
Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo
12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo
sono
inseriti i seguenti: "Alle
dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente,
non
superiore nel primo biennio
a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni
pubbliche, in posizione di
comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto
del
Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti
comandati
conservano lo stato
giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di provenienza,
a
carico di queste
ultime".
14. Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso
le
amministrazioni pubbliche di
un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di
comando,
le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o
di
comando entro quindici
giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo
comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli
impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio
1957, n. 3, la parola:
"sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio
di
amministrazione" sono
soppresse.
16. All'articolo 58, terzo
comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente: "sentito"; le
parole:
"ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10
gennaio 1957, n. 3, è
aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del
provvedimento di comando, può essere concessa,
dall'amministrazione
di appartenenza, l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha
richiesto
il
comando".
18. Fino alla trasformazione
in società per azioni dell'Ente poste italiane, il personale
dipendente
dell'Ente stesso può essere
comandato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
1,
comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a
tempo
parziale, purché autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare
attività
lavorativa presso altri
enti.
19. Presso l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione è istituito un Centro
tecnico,
operante con autonomia
amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo
dell'Autorità,
per l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione.
Con
regolamento da emanarsi
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente
legge ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati
i
compiti, l'organizzazione ed
il funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale
di
personale assunto con
contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero
non
superiore a cinquanta unità.
In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono
svolti
dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di entrata in vigore
del
regolamento di cui al
presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità
inerenti
l'assistenza ai soggetti che
utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi
i
procedimenti di gara ancora
in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano
sulle
disponibilità già destinate
al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della
pubblica
amministrazione" di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla
legge
30 luglio 1996, n. 400, da
assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta
congrua
dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla
progressiva
assunzione dei compiti ad
esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto
previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre
1923,
n. 2440, e dagli articoli
29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché
dagli
articoli 19 e seguenti del
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30
novembre 1979, n. 718, in
materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni
e
delle apparecchiature di
natura informatica, anche destinati al funzionamento di sistemi
informativi
complessi, s'intende
ammortizzato nel termine massimo di cinque anni dall'acquisto. Trascorso
tale
termine, il valore
d'inventario s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora
suscettibili
di
utilizzazione.
21. I beni e le
apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti inadeguati per
la
funzione a cui erano
destinati, sono alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale
dello
Stato, secondo il
procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n.
827.
In caso di esito negativo
del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi
sono
assegnati in proprietà, a
titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti
non
aventi fini di lucro che ne
abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della
vigente
normativa in materia di
tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui
all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si applicano anche
al
personale di livello
dirigenziale od equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del
decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, nonché al personale dirigenziale
delle
amministrazioni pubbliche.
Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile
e militare le competenze
attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del
Consiglio
dei ministri e al Presidente
del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi organi
di
governo.
23. All'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle
attribuzioni
dei consigli di indirizzo e
vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo
è
sostituito dai seguenti: "Il
consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le
linee
di indirizzo dell'ente;
elegge tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio
presidente;
nell'ambito della
programmazione generale, determina gli obiettivi strategici pluriennali;
definisce,
in sede di
autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonché le modalità e
le
strutture con cui esercitare
le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale
può
avvalersi anche dell'organo
di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del
decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli
elementi
relativi alla realizzazione
degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;
emana
le direttive di carattere
generale relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il
bilancio
preventivo e il conto
consuntivo, nonché i piani pluriennali e i criteri generali dei piani
di
investimento e
disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del consiglio
di
amministrazione; in caso di
non concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale provvede
all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di
controllo
interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e
vigilanza".
24. I commi da 1 a 4
dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai
seguenti:
"1. Gli organi consultivi
delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti
entro quarantacinque giorni
dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di
pareri
facoltativi, sono tenuti a
dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti
del
termine entro il quale il
parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che
l'organo
adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente
di
procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano
essere
rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e
della
salute dei
cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo
adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al
comma
1 può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro
quindici giorni dalla
ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate".
25. Il parere del Consiglio
di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli
atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo
17
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, nonché per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei
ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di
contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più
ministri.
26. È abrogata ogni diversa
disposizione di legge che preveda il parere del Consiglio di Stato in
via
obbligatoria. Resta fermo il
combinato disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23
agosto
1988, n. 400, e
dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato
con regio
decreto 26 giugno 1924, n.
1054.
27. Fatti salvi i termini
più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio di Stato è reso
nel
termine di quarantacinque
giorni dal ricevimento della richiesta; decorso il
termine,
l'amministrazione può
procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora,
per
esigenze istruttorie, non
possa essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale
termine
può essere interrotto per
una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti
giorni dal ricevimento degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
28. È istituita una sezione
consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di
atti
normativi per i quali il
parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque
richiesto
dall'amministrazione. La
sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio
dei
ministri, gli schemi di atti
normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è
sempre
reso in adunanza generale
per gli schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione
o
dal presidente del Consiglio
di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sulla
emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della
Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
n.
1092, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare
la lettura di una legge, decreto o altro atto normativo, i cui
articoli
risultino di particolare
complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza
del
Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un
testo
corredato da sintetiche note
a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo
sommario il contenuto di
singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una
data
indicata contestualmente
alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e, comunque,
non
oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di
conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato
i
testi integrali delle norme
espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli
articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n.
40,
come modificati dal decreto
legislativo 10 novembre 1993, n. 479, nonché gli articoli 45, 46 e
48
della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
32. Il controllo di
legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione
di
merito, si esercita
esclusivamente sui regolamenti, esclusi quelli attinenti
all'autonomia
organizzativa, funzionale e
contabile dei consigli regionali, nonché sugli atti
costituenti
adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea.
33. Il controllo preventivo
di legittimità sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente
sugli
statuti dell'ente, sui
regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti
all'autonomia
organizzativa e contabile,
sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto
della
gestione, secondo le
disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al
controllo preventivo di legittimità le deliberazioni che le
giunte
intendono di propria
iniziativa sottoporre al comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati
nell'ambito dei comitati regionali di controllo servizi di consulenza
ai
quali gli enti locali
possono rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in
ordine
all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti
nuovi
dell'attività deliberativa.
La regione disciplina con propria normativa le modalità organizzative e
di
espletamento dei servizi di
consulenza.
36. Contestualmente
all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla giunta sono trasmesse
in
elenco ai capigruppo
consiliari; i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle
forme
stabilite dallo statuto o
dal regolamento.
37. La commissione statale
di controllo ed il comitato regionale di controllo non
possono
riesaminare il provvedimento
sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede
giurisdizionale di una
decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della
giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti
delle
illegittimità denunziate,
quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri
nei
comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei
comuni
con popolazione sino a
15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con
l'indicazione
delle norme violate, entro
dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni
stesse
riguardino:
a) appalti e affidamento di
servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo
comunitario;
b) assunzioni del personale,
piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal
comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione,
dai
difensori civici comunali e
provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione
sia
illegittima, ne dà
comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad
eliminare
i vizi riscontrati. In tal
caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista
efficacia
se viene confermata con il
voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.
Fino all'istituzione del
difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal
comitato
regionale di
controllo.
40. La deliberazione
soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa esecutiva se nel
termine
di trenta giorni dalla
trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di
decadenza
entro il quinto giorno
successivo all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia
adottato
un provvedimento motivato di
annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta giorni
all'ente
interessato. Le
deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il
comitato
regionale di controllo dà
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di
legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto alle norme vigenti
ed
alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per
quanto
riguarda la competenza, la
forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa
valutazione
dell'interesse pubblico
perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto
della
gestione il controllo di
legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza
dei
dati contabili con quelli
delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle
stesse.
42. Il comitato regionale di
controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma
33,
può disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o
elementi
integrativi di giudizio in
forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo
viene
sospeso e riprende a
decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi
integrativi
o dell'audizione dei
rappresentanti.
43. Il comitato può indicare
all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze
del
rendiconto della gestione
con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta
giorni.
44. Nel caso di mancata
adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 43, o
di
annullamento della
deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato
di
controllo, questo provvede
alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto
stesso.
45. Qualora i comuni e le
province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine,
ritardino
o omettano di compiere atti
obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad
acta
nominato dal difensore
civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di
controllo.
Il commissario ad acta
provvede entro sessanta giorni dal conferimento
dell'incarico.
46. Le associazioni di
protezione ambientale a carattere nazionale, individuate dal decreto
del
Ministro dell'ambiente 20
febbraio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27
febbraio
1987, come modificato dal
decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 98 del
28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge
8
luglio 1986, n. 349,
impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di competenza delle
regioni,
delle province e dei
comuni.
47. All'articolo 1 della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 5, dopo le
parole: "di personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti:
"di
personale delle regioni e
degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle
situazioni
strutturalmente deficitarie
di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e
successive
modificazioni";
b) il secondo periodo del
comma 10 è sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica alle
regioni,
alle province autonome e
agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie
di cui all'articolo 45 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni".
48. All'articolo 3, comma
69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito
dal
seguente: "Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di
complessi
aziendali o di rami di essi
da parte delle province e dei comuni in sede di costituzione
o
trasformazione dei consorzi
in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della
legge
8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, per la costituzione di società per azioni ai
sensi
dell'articolo 12, comma 1,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione,
anche
mediante atto unilaterale,
da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne
le
partecipazioni ai sensi del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, e successive modificazioni".
49. Agli enti locali che
abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996, l'approvazione dell'ipotesi
di
bilancio stabilmente
riequilibrato, le disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del
presente
articolo si applicano nei
limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995,
n.
549.
50. I comuni possono
rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la localizzazione
delle
sezioni elettorali, e
possono prevederne l'ubicazione in edifici pubblici anche non
scolastici.
51. I comuni, le province e
gli altri enti locali possono, per atto unilaterale, trasformare le
aziende
speciali costituite ai sensi
dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in
società per azioni, di cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore
a
due anni dalla
trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di
trasformazione in misura non
inferiore al fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante
dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato e comunque in misura non inferiore all'importo
minimo
richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio
netto
conferito è imputato a
riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le
destinazioni
previste nel bilancio delle
aziende originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli
obblighi
anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende
originarie.
52. La deliberazione di
trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia
di
costituzione delle società
previsti dalla normativa vigente, ferma l'applicazione delle
disposizioni
degli articoli 2330, commi
terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva
determinazione dei valori patrimoniali conferiti, entro tre mesi
dalla
costituzione delle società,
gli amministratori devono richiedere a un esperto designato
dal
presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343,
primo
comma, del codice civile.
Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e
i
sindaci determinano i valori
definitivi di conferimento dopo avere controllato le
valutazioni
contenute nella relazione
stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione
della
stima. Fino a quando i
valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva le
azioni
delle società sono
inalienabili.
54. Le società di cui al
comma 51 possono essere costituite anche ai fini dell'applicazione
delle
norme di cui al decreto-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge
30 luglio 1994, n.
474.
55. Le partecipazioni nelle
società di cui al comma 51 possono essere alienate anche ai fini e
con
le modalità di cui
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e
l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende speciali alle società
di
cui al comma 51 sono esenti
da imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e
regionali.
57. La deliberazione di cui
al comma 51 potrà anche prevedere la scissione dell'azienda speciale
e
la destinazione a società di
nuova costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal
caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del
presente
articolo nonché agli
articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma
3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita
dalla
seguente:
"e) a mezzo di società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale
costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in
relazione
alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o
privati".
59. Le città metropolitane e
i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della
regione,
possono costituire società
per azioni per progettare e realizzare interventi di
trasformazione
urbana, in attuazione degli
strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in
ogni
caso prevedere che gli
azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura
di
evidenza pubblica. Le
società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva
acquisizione
delle aree interessate
dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializazione delle
stesse.
Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio
da
parte del comune. Le aree
interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate
con
delibera del consiglio
comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione
di pubblica utilità, anche
per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà
degli
enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.
I
rapporti tra gli enti locali
azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono
disciplinati
da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle
parti.
60. Il comma 6 dell'articolo
1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge
1o ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4
dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è aggiunto
il
seguente:
"4-bis. Le occupazioni non
autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti od opere
di
qualsiasi natura possono
essere rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per
la
rimozione sono poste a
carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale
può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione
dal
pagamento della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli
spazi
gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in
vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo 3, comma 143, lettera
e),
numero 1), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i comuni che non abbiano dichiarato il dissesto
e
che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del
decreto
legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con
proprio
regolamento, non applicare
le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8
del
decreto-legge 10 novembre
1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio
1979,
n. 3, o modificarne le
aliquote.
65. Con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n.
400, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome
di Trento e di Bolzano e la
Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e
le
modalità con le quali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con
i
Ministri delle finanze, del
tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai comuni, alle
province
e alle regioni che ne
facciano richiesta, beni immobili dello Stato, iscritti in catasto nel
demanio
civile e militare che da
almeno dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti
nel
programma di dismissione di
beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge
23
dicembre 1996, n. 662, nè di
beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari istituiti ai
sensi
dell'articolo 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma
111,
della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi
del comma 65 non possono essere alienati nei venti anni successivi
alla
cessione.
67. Il comune e la provincia
hanno un segretario titolare dirigente o funzionario
pubblico
dipendente da apposita
Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo
di
cui al comma
75.
68. Il segretario comunale e
provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza
giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità
dell'azione
amministrativa alle leggi,
allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della
provincia,
ove si avvalgano della
facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990,
n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, contestualmente
al
provvedimento di nomina del
direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e
nel
rispetto dei loro distinti
ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
Il
segretario sovrintende allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività,
salvo
quando ai sensi e per gli
effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990
il
sindaco o il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:
a) partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e
della
giunta e ne cura la
verbalizzazione;
b) può rogare tutti i
contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed
atti
unilaterali nell'interesse
dell'ente;
c) esercita ogni altra
funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal
sindaco
o dal presidente della
provincia.
69. Il regolamento di cui
all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
introdotto
dal comma 4 dell'articolo 5
della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare
il
segretario e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il
presidente della provincia nominano il segretario, che dipende
funzionalmente
dal capo
dell'amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui al comma 75.
Salvo quanto
disposto dal comma 71, la
nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco
o
del presidente della
provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad esercitare le
proprie
funzioni, dopo la cessazione
del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo
segretario.
La nomina è disposta non
prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data
di
insediamento del sindaco o
del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario
è
confermato.
71. Il segretario può essere
revocato con provvedimento motivato del sindaco o del
presidente
della provincia, previa
deliberazione della giunta, per violazione dei doveri
d'ufficio.
72. Il segretario comunale o
provinciale non confermato, revocato o comunque privo di incarico
è
collocato in posizione di
disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo
di
disponibilità rimane
iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la
gestione
dell'albo per le attività
dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di
cui
al comma 78 presso altre
amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso
cui
presta servizio. Per il
periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico
in
godimento in relazione agli
incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità
per
mancato raggiungimento di
risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e
ricorrenti
violazioni dei doveri
d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il
trattamento
economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennità
per l'espletamento dei
predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in
qualità
di titolare in altra sede il
segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre
pubbliche
amministrazioni nella piena
salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al
comma 78 disciplina un fondo finanziario di mobilità a carico degli
enti
locali e percentualmente
determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato
in rapporto alla dimensione
dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da
attribuire
all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro
dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi
ai
sensi del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
75. L'albo nazionale dei
segretari comunali e provinciali, al quale si accede per concorso,
è
articolato in sezioni
regionali.
76. È istituita l'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali
avente personalità giuridica
di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero
dell'interno
fino all'attuazione dei
decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione
dei
Ministeri in attuazione
della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio
di
amministrazione, nominato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto
da
due sindaci nominati
dall'ANCI, da un presidente di provincia designato dall'UPI, da tre
segretari
comunali e provinciali
eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla
Conferenza
Stato-Città e autonomie
locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e
un
vicepresidente. Con la
stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli
di
amministrazione delle
sezioni regionali.
77. Il numero complessivo
degli iscritti all'albo non può essere superiore al numero dei comuni
e
delle province ridotto del
numero delle sedi unificate, maggiorato di una percentuale
determinata
ogni due anni dal consiglio
di amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di
garantire
una adeguata opportunità di
scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta
ferma
la facoltà dei comuni di
stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale
comunicandone
l'avvenuta costituzione
all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al
possesso
dell'abilitazione concessa
dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei
dirigenti della pubblica
amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola
superiore
dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si
accede
mediante concorso nazionale
a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze
politiche, economia e
commercio.
78. Con regolamento da
emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del
Ministro competente sentite
le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e
salvo
quanto previsto dalla
presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento
e
l'ordinamento contabile
dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione in sezioni
e
in fasce professionali,
l'iscrizione all'albo degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità
di
svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali,
il
procedimento disciplinare e
le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi
di
segreteria. Le abrogazioni e
le modificazioni previste dal regolamento hanno effetto
decorsi
centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore del regolamento stesso. Il regolamento
dovrà
conformarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle
dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal
personale
del Servizio segretari
comunali e provinciali dell'amministrazione civile
dell'interno;
b) reclutamento del
personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure
in
materia di mobilità,
ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento
speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto
del
comando o del fuori
ruolo;
c) previsione di un esame di
idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei
corsi
promossi dalla Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica
amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma
79;
d) disciplina
dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni
sulla
contabilità generale dello
Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della
gestione
finanziaria al controllo
della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via
prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per
le
esigenze dell'Agenzia e per
incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento
di
funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con
oneri
retributivi a loro
carico.
79. L'Agenzia istituisce
scuole regionali ed interregionali per la formazione e la
specializzazione
dei segretari comunali e
provinciali e dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
può
avvalersi, previa
convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione
dell'interno. Con
regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali,
sono
disciplinati
l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile delle scuole
determinando i
criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata
con
istituti, enti, società di
formazione e ricerca.
80. Per il proprio
funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia si avvale del
fondo
di mobilità di cui al comma
73 a cui sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di
cui
all'articolo 42 della legge
8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima
attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, è
istituito, a cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale
sono
iscritti, in via
transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di
entrata in
vigore della presente legge
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis della legge 8
giugno
1990, n. 142, introdotto
dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e di cui al comma 68
del
presente articolo. A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore
del regolamento di cui al
comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare
il
segretario scegliendolo tra
gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della presente legge
e
fino all'entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 78 non si applicano le disposizioni di
cui
all'articolo 2, decimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n.
749,
concernenti il divieto di
trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione
dei
segretari comunali di
qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al
comma 78 deve altresì stabilire una disciplina transitoria relativa a
tutti
gli istituti necessari
all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali,
nel
rispetto delle posizioni
giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data
di
entrata in vigore della
presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì,
prevedere
disposizioni che
garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni dei
segretari
che ne facciano richiesta.
Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al comma
78,
è consentito ai segretari in
servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione
speciale
dell'albo. I segretari che
richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel
ruolo
statale e trasferiti presso
altre pubbliche amministrazioni, con preferenza per quelle
statali,
mantenendo ad esaurimento
qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
Le
disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio
1990, n. 44, ed all'articolo
15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito,
con
modificazioni, dalla legge
23 gennaio 1991, n. 21, sono abrogate.
83. Sino all'espletamento
dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione all'albo nel
grado
iniziale è disposta in
favore dei vincitori e degli idonei dei concorsi in via di espletamento
ovvero
dei vicesegretari che ne
facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le
relative
funzioni.
84. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
la
materia di cui ai commi da
67 a 86 del presente articolo con propria legislazione. Nel
territorio
della regione Trentino-Alto
Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma
l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole:
"nonché
del segretario comunale o
provinciale sotto il profilo di legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma
4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono
abrogati.
87. Con decreto del
Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell' articolo 17, comma
2,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, previo
parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province
autonome di Trento e di
Bolzano, nonché delle associazioni nazionali delle autonomie locali,
è
disciplinata la procedura
per consentire alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere
a
modalità di riscossione dei
tributi nonché di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in
forma
diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario
e
postale.
88. Con proprio regolamento
le regioni e gli enti locali potranno altresì stabilire limiti di
esenzione
per versamenti e rimborsi di
importi valutati di modica entità e dovuti all'ente
interessato.
89. Dalla data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 87 sono abrogate tutte
le
disposizioni che escludono o
limitano l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni
e
degli enti locali diversi
dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo
periodo, è inserito il seguente: "Tali parcheggi possono
essere
realizzati, ad uso esclusivo
dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al
fabbricato, purché non in
contrasto con i piani urbani del traffico, tenuto conto dell'uso
della
superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le
parole: "sono approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti
di
proprietà non
condominiale".
91. I regolamenti comunali e
provinciali in materia di termine, di responsabile del procedimento
e
di diritto di accesso ai
documenti, ove non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data
di
entrata in vigore della
presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di
controllo
nomina un commissario per la
loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7
della
legge 8 giugno 1990, n. 142,
e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
92. Fino all'approvazione
del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8
giugno
1990, n. 142, si applica la
legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e
semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19 marzo 1980, n. 80,
in
materia di disciplina delle
vendite straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni
ed
integrazioni, nonché dal
testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del
20
luglio 1890, n. 6991,
approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal
relativo
regolamento di attuazione
approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, si provvede,
entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità
previsti
dall'articolo 4 e
dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito
dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo
1997, n.
59, dei procedimenti
amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n.
55,
17 gennaio 1994, n. 47, e al
decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano
le
disposizioni che pongono a
carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e
consorzi
obblighi in materia di
comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli obblighi
da
esse previsti non siano più
rilevanti ai fini della lotta alla criminalità
organizzata.
95. L'ordinamento degli
studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di
cui
agli articoli 2, 3 e 4 della
legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con
le
modalità di cui all'articolo
11, commi 1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri
generali
definiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario
nazionale e le Commissioni
parlamentari competenti, con uno o più decreti del
Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati,
limitatamente ai criteri
relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla
data
di entrata in vigore della
presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119
del
presente articolo. I decreti
di cui al presente comma determinano altresì:
a) la durata, il numero
minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di
cui
al presente comma, con
riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la
più
ampia informazione sugli
ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici
e
telematici;
c) modalità di attivazione
da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri,
dei
corsi universitari di cui al
presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga
alle
disposizioni di cui al capo
II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio
1980, n.
382.
96. Con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanati
sulla
base di criteri di
semplificazione delle procedure e di armonizzazione con la revisione
degli
ordinamenti di cui al comma
95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle
scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei corsi,
il
rilascio e la valutazione
dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli
istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n.
56,
e la valutazione dei titoli
da essi rilasciati;
c) il differimento dei
termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
del
Presidente della Repubblica
5 luglio 1989, n. 280, e la valutazione dei diplomi rilasciati entro il
31
dicembre 1996 dalle scuole
di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
15
gennaio 1987, n. 14, anche
ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle
università per stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali
è
consentito l'accesso a
studenti italiani;
e) i professori a contratto
di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della
Repubblica
11 luglio 1980, n. 382,
prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici
e
professionali dei predetti
professori, di modalità di impiego, nonché di durata e di rinnovabilità
dei
contratti.
97. Le materie di cui
all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19
novembre
1990, n. 341, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e
tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati.
98. I decreti di cui al
comma 95 contengono altresì norme per la formazione degli insegnanti
delle
scuole della regione Valle
d'Aosta, delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché
delle
scuole in lingua slovena ai
fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini
le
regioni Valle d'Aosta e
Friuli-Venezia Giulia, nonché le province autonome di Trento e di
Bolzano,
possono, sentiti i Ministeri
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della
pubblica
istruzione, stipulare
apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi
dell'area
linguistica francese,
tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il rilascio di titoli di
studio
universitari da parte delle
università nonché le modalità di finanziamento. La stessa disciplina
si
applica ai diplomi di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si provvede, con uno o più decreti
del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del
Consiglio
universitario nazionale,
secondo criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e
al
successivo aggiornamento dei
settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati
gli insegnamenti, anche al
fine di stabilire la pertinenza della titolarità ai medesimi settori, nonché
i
raggruppamenti
concorsuali.
100. Il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica presenta ogni tre anni
al
Parlamento una relazione
sullo stato degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto
con
lo sviluppo economico e
produttivo, nonché con l'evoluzione degli indirizzi culturali e
professionali.
101. In ogni università o
istituto di istruzione universitaria, nelle more dell'attuazione della
disciplina
di cui al comma 95, si
applicano gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore
della
presente legge. I
regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri per il
passaggio
al nuovo ordinamento, ferma
restando la facoltà degli studenti iscritti di completare i corsi
di
studio, ovvero di transitare
ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture
didattiche
competenti, degli esami
sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio
universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di rappresentanza delle
istituzioni
autonome universitarie. Esso
formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione
universitaria;
b) sui criteri per la
utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento
ordinario
delle
università;
c) sui decreti di cui ai
commi 95 e 96, nonché sull'approvazione dei regolamenti didattici
d'ateneo;
d) sui settori
scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei
professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri
obbligatori di cui al comma 102, il Ministro dell'università e della
ricerca
scientifica e tecnologica
può sentire il CUN su altre materie di interesse generale per
l'università.
104. Il CUN è composto
da:
a) tre membri eletti in
rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di
settori
scientifico-disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del
Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal
Consiglio nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8,
lettera
b), della legge 15 marzo
1997, n. 59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in
rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle
università;
d) tre membri eletti dalla
Conferenza permanente dei rettori delle università italiane
(CRUI).
105. La mancata elezione di
una delle rappresentanze di cui al comma 104 non inficia la
valida
costituzione
dell'organo.
106. Le modalità di elezione
e di funzionamento del CUN sono determinate con decreti
del
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti
Commissioni
parlamentari. L'elettorato
attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104,
lettera
a), è comunque attribuito ai
professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a
ciascuna
area.
107. I componenti del CUN
sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca
scientifica e tecnologica,
durano in carica quattro anni e non sono immediatamente
rieleggibili.
Detta disposizione si
applica anche in sede di prima elezione del CUN in attuazione della
presente
legge.
108. In sede di prima
applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti di cui al comma
106
sono presentati al
Parlamento entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
stessa.
Le elezioni per il rinnovo
del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto
concernente le modalità di
elezione.
109. Nel rispetto
dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una corretta ed
efficiente
gestione delle risorse
economiche e strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera
c), numeri 2), 3), 4) e 5),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università,
per
quanto riguarda il personale
tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I relativi
atti
regolamentari devono
rispettare quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti
al
procedimento di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.
110. Il contratto di lavoro
del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti delle università, di
altre
amministrazioni pubbliche,
ovvero anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a
tempo
determinato di durata non
superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma
8,
del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del
decreto
legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo
18
novembre 1993, n. 470; la
relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata al rettore e
da
questi trasmessa al
consiglio di amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione
il
contratto di lavoro è
stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di entrata in
vigore
della presente legge per la
durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che
disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in sede degli
accordi
di comparto previsti
dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive
modificazioni, con le
modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e
successive
modificazioni, al fine di
tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi
universitari,
dai dottorati di ricerca e
dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della
disciplina relativa allo stato giuridico dei professori universitari e
del
relativo reclutamento, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
con
proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di
eminenti
studiosi, non solo italiani,
che occupino analoga posizione in università straniere o che
siano
insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto
del
Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, è abrogato dalla data di emanazione
del
predetto
decreto.
113. Il Governo è delegato
ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della
presente legge, uno o più
decreti legislativi, sentite le competenti Commissioni parlamentari,
per
modificare la disciplina del
concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base
dei
seguenti princìpi e criteri
direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso
e
introduzione graduale, come
condizione per l'ammissione al concorso, dell'obbligo di conseguire
un
diploma biennale
esclusivamente presso scuole di specializzazione istituite nelle università,
sedi
delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle
vigenti disposizioni relative all'accesso alle professioni di avvocato
e
notaio, il diploma di
specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che
saranno
definiti con decreto del
Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto con il
Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento
del
relativo periodo di pratica.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e
tecnologica, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i competenti ordini
professionali,
sono definiti i criteri per
la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui
al
comma 113, anche prevedendo
l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto
professionale a magistrati,
notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
delegato
ad emanare, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti
legislativi,
finalizzati alla
trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF),
sulla base
dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) possibilità di istituire
facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso
di
altre facoltà o
dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari
caratterizzanti;
b) determinazione delle
procedure per l'individuazione sul territorio, in modo programmato
e
tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze
motorie,
anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di programmazione
universitaria;
c) possibilità di attivare
le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF
pareggiati
per l'utilizzo delle
strutture e del personale, nonché per il mantenimento dei contributi finanziari
dei
soggetti promotori degli
ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF
statale di Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di
uno
degli atenei romani, con il
conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi
facenti
capo al medesimo ISEF e con
l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e
nelle
qualifiche
universitarie;
e) mantenimento, ad
esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del
trattamento
economico complessivo in
godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di
entrata
in vigore della presente
legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano
svolto
attività di insegnamento in
posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio,
con
esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della
valutazione del
servizio pregresso e senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad
esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi diversi
dalle
convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo
in
godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore
della
presente legge presso gli
ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato;
g) valutazione dei titoli
conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in
vigore
della presente legge, nonché
previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento
a
quello previsto dai decreti
legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della
possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente comma, di
sottoscrivere
convenzioni con il Comitato
olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di programmi
di
ricerca scientifica per
corsi di aggiornamento e di specializzazione, nonché per l'uso di strutture
e
attrezzature.
116. All'articolo 9, comma
4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali
sia
prevista" sono sostituite
dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali l'atto emanato
dal
Ministro
preveda".
117. Fino al riordino delle
Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, degli
Istituti
musicali pareggiati, degli
Istituti superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso
le
predette istituzioni
costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di
cui
all'articolo 4, comma 2,
della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti
le
classi di abilitazione
all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa
vigente.
Nell'organizzazione delle
corrispondenti attività didattiche, le università potranno stipulare
apposite
convenzioni con le predette
istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione
musicale,
con le scuole di didattica
della musica.
118. Il comma 2
dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è sostituito dal
seguente:
"2. I cittadini italiani che
hanno conseguito un titolo accademico austriaco sono ammessi
con
riserva a tutti i concorsi
banditi da amministrazioni pubbliche nonché agli esami di Stato e
ai
tirocini pratici post
lauream e sono iscritti con riserva negli albi professionali, in attesa
della
dichiarazione di cui al
comma 1".
119. Sono abrogate le
disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del presente articolo
ed
in particolare i commi 3, 4,
5 e 7 dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e
3
dell'articolo 9, l'articolo
10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19
novembre
1990, n. 341, nonché gli
articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980,
n. 382. I regolamenti di cui
all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15 marzo 1997,
n.
59, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella
Gazzetta
Ufficiale.
120. In deroga alle
procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245,
e
successive modificazioni e
integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale
nel
territorio rispettivamente
della provincia autonoma di Bolzano e della regione autonoma
della
Valle d'Aosta, promosse o
gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette
istituzioni,
al rilascio di titoli di
studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del
Ministro
dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con
la
provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti
sono
emanati sentito altresì
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine
alle
dotazioni didattiche,
scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico
del
personale docente,
ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica
statutaria,
nuovi corsi di studi al cui
termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli
aventi
valore legale, quando i
corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di Bolzano e
della
regione autonoma della Valle
d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture
didattiche
e scientifiche sono
determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca
scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e
con
la regione autonoma della
Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio
previsto
per le università non
statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e
della
ricerca scientifica e
tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al
presente
comma, in particolare quelle
concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate
dal
Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente
con
la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo
17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto
speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
31
agosto 1972, n. 670, è
attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare
norme
legislative in materia di
finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria,
ivi
comprese la scelta delle
aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili
necessari.
A seguito dell'emanazione
delle predette norme la provincia eserciterà le relative
funzioni
amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta
della
potestà legislativa nella
materia di cui al presente comma si procederà, successivamente
al
decreto di autorizzazione di
cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis
dello
Statuto speciale per la
Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4,
e
successive
modificazioni.
122. L'università degli
studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano
la
collaborazione scientifica
con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in
particolare
degli Stati membri
dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica
che
dell'insegnamento. I
relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di
corsi
integrati di studio sia
presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi
di
ricerca congiunti. Le
medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero
delle
parti dei piani di studio
svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie
estere,
nonché i titoli accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di
collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione
di
corsi di laurea, di diploma
e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università
e
della ricerca scientifica e
tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro
non
si opponga entro trenta
giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con
la
legge, con obblighi
internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui
al
comma 95, gli accordi
medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo
di cui al comma 120 istituito sul territorio della provincia autonoma
di
Bolzano le disposizioni di
cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi
sull'istruzione
superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni
ed
integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi
aderenti
all'Unione europea la cui
equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi,
nel
testo degli scambi di note
in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro
dell'Unione
europea, anche qualora nel
predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel
caso
in cui i medesimi scambi di
note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi,
esami
integrativi, l'applicazione
delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio
decreto
n. 1592 del 1933 è
subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei
corsi
universitari che fanno
riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi
dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina
a
professore di prima fascia,
di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi
che
rivestano presso università
straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e
previste
dall'ordinamento
universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del
trenta
per cento delle rispettive
dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà
di
nomina di cui al presente
comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente
del
cinquanta e del settanta per
cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma
della
Valle d'Aosta e all'ateneo
istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono
essere
ulteriormente derogate
previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e
tecnologica.
126. L'università degli
studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la
facoltà
di scienza della formazione
primaria. L'attivazione del corso di laurea è subordinata
all'avvenuta
soppressione dei corsi di
studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della
scuola
magistrale e degli istituti
magistrali.
127. In sede di prima
applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine
di
favorire la realizzazione
degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento,
volti
al conferimento del titolo
di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea,
il
medesimo titolo è rilasciato
dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati
di
cui è sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di
cui
all'articolo 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da
una
commissione nominata dal
rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno
due
professori ordinari e un
professore associato. Almeno due componenti della commissione
non
devono appartenere alla
predetta università.
128. La provincia autonoma
di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo
17
del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige,
approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione
di
contributi a favore
dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica
e per
l'attuazione di specifici
programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma
dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la
parola:
"contestualmente" è
sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del
comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito
dai
seguenti: "Il collegio dei
revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati
d'intesa
tra i Presidenti delle due
Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti
nel
registro dei revisori
contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile".
131. Nell'esercizio della
delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel
rispetto
dei criteri da essa
stabiliti il Governo può prevedere il trasferimento della gestione di musei
statali
alle regioni, alle province
o ai comuni.
132. I comuni possono, con
provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione
e
accertamento delle
violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di
gestione
dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria
amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o
dei
comandi a ciò preposti. I
gestori possono comunque esercitare tutte le azioni necessarie
al
recupero delle evasioni
tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese e
le
penali.
133. Le funzioni di cui al
comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle
aziende
esercenti il trasporto
pubblico di persone nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge
8
giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con
le
stesse modalità di cui al
primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e
accertamento
in materia di circolazione e
sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo
6,
comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5
dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è
sostituita
dalle seguenti: "possono,
previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale,
portare".
135. Per la stipula delle
convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con
i
comuni per il Ministero
della difesa provvede il rappresentante del Governo competente
per
territorio.
136. In attesa della nuova
disciplina in materia di ordinamento degli enti locali e degli istituti
di
partecipazione popolare, è
consentito il contemporaneo svolgimento delle
consultazioni
referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi
nella
primavera del 1997. Al fine
di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme
relative
alle consultazioni
referendarie nazionali e quelle attuative che verranno stabilite, anche in
deroga
al disposto dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro
dell'interno.
Con lo stesso decreto sono
determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati,
in
ragione del numero dei
referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della
presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle
province
autonome di Trento e di
Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di
attuazione.
138. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella
Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
(Pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Supplemento
ordinario)
ATTENZIONE: QUESTO TESTO NON HA CARATTERE DI
UFFICIALITÀ