"Legge Rocchi"

Interventi pubblicati sul sito APIS:

Handicap & Scuola "Tornano le scuole speciali"

La Stampa "Scuole speciali per tutti"

Il dibattito Parlamentare sulla Legge Rocchi

Lettera inviata dalla F.I.S.H. ai componenti della VII Commissione Istruzione e Cultura del Senato



Legge 22 Marzo 2000, n. 69

" Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2000

Art. 1.

1. Il Fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementato dellasomma di lire 25.369 milioni per il 2000 e lire 21.273 milioni annue a decorrere dal 2001, destinati al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali.

2. L'intero incremento di cui al comma 1 è destinato per il 55 per cento alla realizzazione della riforma delle scuole e degli istituti a carattere atipico di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e alla realizzazione degli interventi da questi programmati, compresi i corsi di alta qualificazione dei docenti, anche avvalendosi dell'esperienza

degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale. Le risorse residue, pari al 45 per cento, sono destinate al finanziamento di interventi realizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo. La ripartizione di risorse di cui al presente comma rimane ferma anche dopo l'insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti suddetti.

3. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi di gestione degli istituti di cui al comma 2, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad utilizzare in tutto o in parte le disponibilità per gli interventi in favore degli alunni in situazioni di handicap, con particolare attenzione per quelli con handicap sensoriali di cui al comma 1, per finanziare progetti di integrazione scolastica degli alunni e di formazione del personale docente, anche nell'ambito di sperimentazioni dell'autonomia

didattica ed organizzativa. I progetti sono predisposti e realizzati dalle istituzioni scolastiche anche in collegamento con gli istituti di cui al comma 2 del presente articolo attualmente funzionanti, i quali possono a tal fine promuovere i necessari accordi, ovvero dal Ministero della pubblica istruzione mediante convenzioni con istituti specializzati nello studio e nella cura di specifiche forme di handicap che accettino di operare nel settore dell'integrazione scolastica.

4. Le risorse destinate agli interventi in favore degli alunni di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate all'integrazione scolastica.

Art. 2.

1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione quanto a lire 17.869 milioni per l'anno 2000 e lire 13.773 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 e l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica quanto a lire 7.500 milioni per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Le fasi conclusive del dibattito alla VII Commissione del Senato.

(4164-B) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap,

3 marzo 2000

IN SEDE DELIBERANTE

(4164-B) Interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 3 febbraio scorso, nella quale – ricorda il PRESIDENTE – si erano svolte le repliche.

Il senatore RESCAGLIO illustra il seguente ordine del giorno:

"La 7a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4164-B, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap,

impegna il Governo a provvedere affinchè il sostegno finanziario all'handicap sensoriale sia effettivamente diretto all'integrazione scolastica nelle classi normali, superando rapidamente le istituzioni specializzate."

0/4164-B/1/7 MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Il senatore BRIGNONE dichiara di aggiungere la propria firma.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole, per la coerenza dell'ordine del giorno con le finalità perseguite dalla legge.

Il sottosegretario ROCCHI dichiara di accettare l'ordine del giorno.

Si passa quindi all'esame delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato in prima lettura dal Senato.

In sede di esame dell'articolo 1, il PRESIDENTE dichiara decaduti gli emendamenti 1.1, 1.7, 1.8, 1.2, 1.6, 1.10, 1.3 e 1.12 per l'assenza dei proponenti.

Il senatore MONTICONE illustra l'emendamento 1.9, volto a modificare il riparto delle somme previste al comma 1 fra le due finalità indicate nella legge (la riforma delle scuole atipiche da una parte e la integrazione scolastica degli alunni con handicap sensoriali nelle scuole comuni dall'altra) rispetto alla percentuale indicata dalla Camera dei deputati. Osserva in via generale che nel suo iter il disegno di legge ha progressivamente mutato non solo la cornice finanziaria, ma anche le finalità: si è passati infatti da una prevalente attenzione all'esigenza di riqualificare gli istituti atipici al più ampio obiettivo della integrazione scolastica degli studenti con handicap sensoriali. Nel corso del dibattito, così come da alcune audizioni, è del resto emerso come la funzione svolta dagli istituti atipici, indubbiamente preziosa, trovi però un limite nel carattere inevitabilmente sporadico della loro presenza sul territorio nazionale, mentre gli alunni da inserire scolasticamente sono ovunque e quindi solo parte di essi è in grado di frequentare quegli istituti senza abbandonare la famiglia. Il senatore tiene a precisare che la sua proposta emendativa non implica affatto una critica nei confronti degli istituti atipici, né intende penalizzarli in alcun modo, ma solo rispondere meglio alle finalità generali perseguite dal legislatore. Proprio la consapevolezza dell'importanza degli istituti atipici, del resto, gli fa respingere la richiesta, avanzata durante le audizioni, di destinare ad essi solo un quarto della somma stanziata dalla legge.

Illustra poi l'emendamento 1.11, volto a sopprimere un inciso al comma 2 che, a suo avviso, limita in definitiva le funzioni conferite dalla legge agli istituti atipici. L'emendamento 1.13, infine, è volto a tenere distinte le funzioni di studio e consulenza da quelle di cura.

Il senatore MARRI ritira l'emendamento 1.4 e lo trasforma nel seguente ordine del giorno:

"La 7a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 4164-B, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap,

impegna il Governo affinchè, negli organi di gestione, comunque denominati, degli istituti di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale, siano inseriti i rappresentanti delle relative associazioni nazionali riconosciute a norma del codice civile".

0/4164-B/2/7 MARRI

Dopo che il senatore BISCARDI ha espresso perplessità sull'espressione "relative associazioni", il senatore MARRI fornisce chiarimenti e il sottosegretario ROCCHI dichiara di rimettersi, sul punto, alla Commissione.

Il senatore RESCAGLIO fa proprio l'emendamento 1.5, di tenore sostanzialmente identico all'1.4, e quindi, dichiarando di ritirarlo, sottoscrive l'ordine del giorno 0/4164-B/2/7.

Il relatore ASCIUTTI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno.

Tutti i senatori presenti dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il sottosegretario ROCCHI dichiara di accettare l'ordine del giorno.

Il relatore ASCIUTTI esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.11 e 1.13, pur dichiarando di comprenderne il significato, ma ritenendo preferibile non modificare ulteriormente il testo quale pervenuto dalla Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE indice quindi la votazione sull'emendamento 1.9, previa verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, dichiarando di aggiungere la propria firma e deplorando nel contempo l'assenza dei presentatori di molti emendamenti. Rilevato che attualmente i fondi per gli istituti atipici sono molto superiori a quelli per l'integrazione degli studenti handicappati nelle scuole comuni, sottolinea un dato a suo avviso essenziale: mentre la presenza di alunni handicappati nelle scuole dell'obbligo ha da tempo raggiunto un livello ormai stabile e consolidato, nelle scuole superiori il loro numero invece è in forte, costante aumento. Così come ci si è impegnati per abbattere le barriere architettoniche in tutte le scuole, bisogna altrettanto promuovere l'integrazione di quegli alunni in ogni istituto.

I senatori BRUNO GANERI e LOMBARDI SATRIANI annunciano il proprio voto favorevole sull'emendamento, cui dichiarano di aggiungere la propria firma.

Il relatore ASCIUTTI esprime il timore che, come si sono già persi i fondi per il 1999, così un ulteriore allungamento dell'iter – ove sia approvato l'emendamento - porti alla perdita di tutti i finanziamenti previsti.

L'emendamento 1.9, posto quindi ai voti, risulta non accolto, così come non accolto è l'emendamento 1.11, posto successivamente in votazione.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.13, cui aggiunge la propria firma; l'emendamento, posto ai voti, risulta non accolto.

La Commissione approva quindi l'articolo 1 nel testo modificato dalla Camera dei deputati e poi, senza discussione, l'articolo 2, anch'esso nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, cui non erano stati presentati emendamenti.

Concluso l'esame degli articoli, si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BRIGNONE annuncia il proprio voto favorevole, pur confermando le perplessità da lui manifestate.

Il senatore MONTICONE annuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano, pur esprimendo rammarico per il fatto che le ragioni dell'urgenza hanno prevalso sull'opportunità di migliorare il testo.

Il senatore NAVA annuncia il voto favorevole del Gruppo Unione Democratici per l'Europa – UdeuR, facendo presente di aver votato contro l' emendamento 1.9 per evitare un ulteriore allungamento dell'iter.

Il senatore PINGGERA annuncia il proprio voto favorevole, giudicando a sua volta opportuna una sollecita approvazione definitiva del provvedimento.

La senatrice BRUNO GANERI annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo, motivato dalla volontà di assicurare la sollecita entrata in vigore del provvedimento; solo per questo ella non ha votato a favore degli emendamenti 1.11 e 1.3. Si duole tuttavia che l'urgenza e la conseguente necessità di recepire interamente le modifiche della Camera dei deputati non abbiano consentito di compiere un significativo passo avanti nella soluzione di un problema di grande rilievo.

Il senatore MARRI, annunciando che il Gruppo Alleanza Nazionale esprimerà voto favorevole per l'importanza del provvedimento e l'urgenza della sua entrata in vigore, sottolinea come la sua parte politica sia stata determinante per assicurare il numero legale.

Il senatore BISCARDI – cui il PRESIDENTE dà in via eccezionale la parola - ricorda in primo luogo che il testo in esame trae origine, in realtà, da un'iniziativa parlamentare (A.S. 4052), del quale egli è stato primo firmatario insieme a colleghi sia della maggioranza che dell'opposizione e si duole che essa sia stata oscurata dal successivo disegnon di legge governativo. Osserva poi che le indicazioni dei Gruppi hanno limitato rilievo in una materia, come quella in discussione, ove prevalgono le valutazioni personali di ciascun parlamentare. Egli stesso oggi si risolve ad esprimere un voto favorevole considerando che l'ottimo è nemico del bene.

Il relatore ASCIUTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, pienamente soddisfatto per un intervento diretto a sostenere i più deboli.

Il sottosegretario Carla ROCCHI interviene per dare atto da un lato del consenso espresso da tutte le forze politiche, pur superando le perplessità dichiarate, e dall'altro che il testo in esame trae indubbiamente origine da un atto di iniziativa di senatori.

Posto quindi ai voti, il disegno di legge risulta approvato nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4164-B

Art. 1

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "55 per cento" con le seguenti: "40 per cento". Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: "45 per cento" con le seguenti: "60 per cento".

1.9 MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "55 per cento" con le seguenti: "25 per cento". Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: "45 per cento" con le seguenti: "75 per cento".

1.1 CO', RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "55 per cento" con le seguenti: "25 per cento". Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: "45 per cento" con le seguenti: "75 per cento".

1.7 CORTIANA

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: "55 per cento" con le seguenti: "25 per cento". Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: "45 per cento" con le seguenti: "75 per cento".

1.8 BERGONZI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "anche avvalendosi" fino alla fine del periodo.

1.2 CO', RUSSO SPENA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "anche avvalendosi" fino alla fine del periodo.

1.6 CORTIANA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "anche avvalendosi" fino alla fine del periodo.

1.10 BERGONZI

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: "anche avvalendosi" fino alla fine del periodo.

1.11 MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "cura di" con le seguenti: "ricerca su".

1.3 CO', RUSSO SPENA

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "cura di" con le seguenti: "ricerca su".

1.12 BERGONZI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: "cura di" con le seguenti: "ricerca su".

1.13 MONTICONE, RESCAGLIO, FOLLONI

Aggiungere in fine il seguente comma:
"4-bis. Negli organi di gestione, comunque denominati, degli istituti di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale, devono essere inseriti i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali di disabili sensoriali riconosciute a norma del codice civile".

1.4 BEVILACQUA, MARRI, PACE, BONATESTA

Aggiungere in fine il seguente comma:
"4-bis. Negli organi di gestione, comunque denominati, degli istituti citati al comma 2 del presente articolo, di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonché degli istituti che si sono tradizionalmente occupati dell'educazione dei ragazzi e degli adulti con deficit sensoriale, devono essere inseriti i rappresentanti di tutte le associazioni nazionali di disabili sensoriali riconosciute a norma del codice civile".

1.5 MONTAGNINO