di Rolando Alberto Borzetti r.a.borzetti@inwind.it |
Indice argomenti:
La
Scuola Media, la sua funzione formativa e orientativa
Il
diritto alla frequenza
Programmazione
obbligatoria e coordinata tra Scuola-ASL-Enti
Diagnosi
funzionale
Formazione
delle classi
Piano
Educativo Individualizzato (PEI)
Verifiche
GLH
Cosa
fare se gli operatori della ASL non partecipano ai GLH
L'Insegnante
per le attività di sostegno
Continuità
educativa e didattica
Assistenti
per l'autonomia e comunicazione personale
Mansioni
degli ex bidelli (ora collaboratori scolastici)
Trasporti
gratuiti
Gite
scolastiche
Ausili
e sussidi didattici
Sperimentazione
Finanziamenti
alle scuole
Formazione
dei docenti e Dirigenti Scolastici nella scuola dell'autonomia
Valutazione
agli esami e scrutini
Cosa
fare se in II Media emerge il problema dell'ammissione all'esame e del
conseguimento del diploma?
Ripetente
e attestato di frequenza
Riordino
dei cicli dell'Istruzione
Competenze
dei Comuni e Province relative all'edilizia scolastica
Regolamento
per l'apertura pomeridiana delle scuole
Conclusioni
"Le leggi che regolano
l'handicap nella scuola secondaria inferiore" e' scaricabile anche dal sito
della BDP con i link alle leggi
oppure in formato word.
http://www.bdp.it/risorse/sistemieducativi/media.htm
La Scuola Media, la sua funzione formativa e orientativa Le
Il dettato costituzionale
La Costituzione italiana sancisce all'art. 34 che
“l'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e
gratuita”
La scuola media discende da
interventi legislativi che appartengono ad un unico disegno riformatore.
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1859, ha
istituito la scuola media unica, obbligatoria, gratuita, secondaria di primo
grado.
- La legge 16 giugno 1977, n. 348,
ha perfezionato il processo di unificazione eliminando il principio della
facoltatività, estendendo in pari tempo l'area delle discipline obbligatorie
tutte aventi uguale valore e dignità, e introducendo notevoli innovazioni nella
impostazione dell'educazione linguistica, dell'educazione scientifica e
dell'educazione tecnica.
- La legge 4
agosto 1977, n. 517, ha rafforzato la capacità democratica delle strutture della
scuola media, ponendo al centro dei suoi interventi la programmazione educativa
e didattica dalla quale discendono nuovi criteri di organizzazione del lavoro
scolastico, nuovi strumenti valutativi e corrispondenti iniziative di
integrazione e di sostegno.
Gli interventi legislativi del 1977 sviluppano i principi ispiratori della riforma del 1962, sia mettendo a disposizione più adeguate strutture per un servizio scolastico finalizzato alla promozione umana e culturale di tutto il popolo italiano, sia eliminando quelle strutture che si erano dimostrate inadeguate (classi d'aggiornamento e classi differenziali).
Come scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola media risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.
Inoltre, secondo la legge istitutiva “concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva”.
Essa è formativa in quanto si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, operative, creative, ecc.). Essa favorisce, anche mediante l'acquisizione di conoscenze fondamentali specifiche, la conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e delle corrispondenti abilità e la progressiva maturazione della coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno.
La scuola media aiuta pertanto l'alunno ad
acquisire progressivamente una immagine sempre più chiara ed approfondita della
realtà sociale, a riconoscere le attività con cui l'uomo provvede alla propria
sopravvivenza e trasforma le proprie condizioni di vita, a comprendere il
rapporto che intercorre fra le vicende storiche ed economiche, le strutture, le
aggregazioni sociali e la vita e le decisioni del singolo.
Le esperienze e le conoscenze che la scuola media è tenuta
a fornire offrono, in questo quadro, un ruolo di primaria importanza anche ai
fini dell'orientamento.
E' orientativa in quanto favorisce l'iniziativa
del soggetto per il proprio sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la
propria identità di fronte al contesto sociale tramite un processo formativo
continuo cui debbono concorrere unitariamente le varie strutture scolastiche e i
vari aspetti dell'educazione. La possibilità di operare scelte realistiche
nell'immediato e nel futuro, pur senza rinunciare a sviluppare un progetto di
vita personale, deriva anche dal consolidamento di una capacità decisionale che
si fonda su una verificata conoscenza di sé.
Successiva alla scuola primaria, la scuola media si colloca
all'interno del processo unitario di sviluppo della formazione, che si consegue
attraverso la continuità dinamica dei contenuti e delle metodologie, nell'arco
della istruzione obbligatoria; essa persegue con sviluppi originali, conformi
alla sua natura di scuola secondaria di primo grado, il raggiungimento di una
preparazione culturale di base e pone le premesse per l'ulteriore educazione
permanente e ricorrente.
Interventi di integrazione e di sostegno
Particolare attenzione dovrà essere prestata dal
collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto alla rilevazione delle esigenze
manifestate dalla comunità sociale entro la quale la scuola sviluppa la sua
azione, assumendo anche i problemi proposti da particolari situazioni di
emarginazione culturale o sociale e promovendo interventi capaci di rimuoverle
nel quadro dell'educazione permanente programmata dal distretto
scolastico.
In tale prospettiva rientrano
le attività scolastiche di integrazione anche a carattere interdisciplinare,
organizzate per gruppi di alunni della stessa classe o di classi diverse e le
iniziative individualizzate di sostegno.
Il collegio dei docenti, sulla base dei criteri generali
indicati dal consiglio di istituto e delle proposte elaborate dai consigli di
classe, particolarmente in riferimento ai dati offerti dalle verifiche
periodiche, stabilisce il piano di queste iniziative da correlarsi strettamente
con gli obiettivi individuati nella programmazione e da realizzarsi secondo le
modalità previste dalla legge n. 517/77.
Le iniziative nella scuola media
Per la sua funzione formativa e orientativa la
scuola media è chiamata a svolgere un ruolo determinante al fine di assicurare
il raggiungimento dei risultati fissati dal nuovo quadro normativo, senza
modificare l’assetto curricolare.
In
particolare sarà necessario, attraverso un’idonea scelta di metodologie e la
ricerca dei necessari raccordi con la scuola superiore, realizzare quanto
previsto dalla legge:
- iniziative
formative sui principali temi del contesto culturale contemporaneo;
- iniziative di didattica orientante per
consentire agli alunni di operare scelte più confacenti alla propria personalità
e al proprio progetto di vita.
Il primo
compito potrà esser assolto introducendo moduli che affrontino, con l’apporto
delle diverse discipline, i temi della cultura, della società e della scienza
contemporanee. Il secondo potenziando la didattica orientante in modo da fornire
allo studente gli strumenti che lo aiutino a meglio definire la propria identità
(aspirazioni, valori, potenzialità) e le competenze necessarie affinché possa
effettuare scelte consapevoli.
Gli
interventi, pur nei loro diversi contenuti, vanno progettati e realizzati
nell’arco dell’intero triennio della scuola media, in modo da salvaguardare il
carattere unitario del suo curricolo. Non si tratta di un aggravio dei programmi
di studio, ma di una diversa articolazione della didattica.
Con il concorso delle diverse discipline potranno essere
potenziate le situazioni formative finalizzate alla più ampia acquisizione
culturale, alla formazione del cittadino, al consolidamento dei processi di
scelta e alla documentazione sulle possibilità formative e sulle potenzialità
lavorative presenti nel territorio. Il nuovo obbligo non costituisce un ponte
per la formazione professionale, ma una motivazione in più a rimanere
all’interno del circuito di studi.
Particolare attenzione andrà posta alla progettazione e
alla realizzazione degli interventi didattici finalizzati all’acquisizione e al
consolidamento delle competenze di base.
Al fine di verificare attitudini, interessi e competenze, e
consentire una scelta di studio più consapevole, è utile realizzare moduli e
laboratori orientativi riguardanti i connotati fondamentali delle principali
articolazioni della scuola superiore.
I
laboratori orientativi - che prevedono per esempio lo svolgimento di un
pacchetto di lezioni con i docenti della scuola superiore - sono comunque
inseriti all’interno del curriculum: educano a compiere scelte, a sviluppare la
progettualità e la responsabilità, e consentono al ragazzo di mettere alla prova
le proprie capacità e acquisire fiducia in se stesso.
I laboratori orientativi possono essere anche centrati
sulla trasversalità metodologica delle attività di ricerca, di indagine, di
realizzazione di un progetto: possono richiedere il concorso di professionalità
diverse, anche appartenenti alla scuola superiore o a centri di
formazione.
Più in generale la didattica
modulare implica il coinvolgimento di più soggetti e la partecipazione di
docenti e di studenti anche appartenenti a classi diverse e può prevedere
ampliamenti opzionali del tempo-scuola. I moduli possono variare nella durata,
essere settimanali e plurisettimanali, e prevedere un monte ore distribuito in
un arco temporale più esteso, fino a coincidere con l’intero anno scolastico. Si
devono affiancare alle attività disciplinari, senza essere prevalenti.
Ai fini della scelta del percorso formativo
successivo alla scuola media, la differenziazione degli itinerari educativi e
didattici rappresenta una strategia utile a rispettare i tempi e gli interessi
degli alunni, ma va anche integrata con i1 coinvolgimento delle famiglie e, ove
possibile, di esperti esterni.
La scuola,
quindi, favorisce situazioni di partecipazione attiva dei genitori, degli
studenti e delle studentesse in modo da far crescere la consapevolezza sulle
attese reciproche e sulle scelte future.
Nell’organizzazione ordinaria della didattica possono
essere inserite specifiche iniziative formative e orientative da realizzarsi
attraverso l’approfondimento dei nuclei fondanti delle discipline o lo studio di
tematiche specifiche o di argomenti interdisciplinari.
Il tempo per moduli di rimotivazione, approfondimento e per
i laboratori orientativi è ricavato dal decremento orario del 15% del monte ore
annuale di ciascuna disciplina. E’ possibile inoltre proporre attività
aggiuntive rispetto al normale orario scolastico per realizzare laboratori o
moduli opzionali, tesi al potenziamento o al consolidamento delle competenze e
capacità degli allievi.
L'Elevamento
dell'obbligo scolastico per gli alunni con handicap
L’elevamento di un anno dell’obbligo scolastico e la sua
collocazione nel corso di studi della scuola secondaria assume particolare
rilevanza per gli alunni in situazione di handicap.
L’iscrizione è possibile presso qualsiasi istituto
superiore e la domanda deve essere accompagnata da una copia del Piano Educativo
Individualizzato, redatto dalla scuola media di provenienza e corredato dai
risultati dell’ultima verifica effettuata.
L’azione formativa persegue il duplice obiettivo della
piena integrazione nella classe e, contestualmente, la definizione del progetto
di vita, allo scopo di facilitare la prosecuzione degli studi, il passaggio alla
formazione professionale o al mondo del lavoro e alla vita sociale.
In particolare la frequenza del nono anno dovrà
assicurare:
a) la prosecuzione del Piano
Educativo Individualizzato al fine di motivare, guidare e sostenere il percorso
scolastico dell’allievo in condizione di handicap che ne abbia le potenzialità
nella prospettiva del diploma e/o della qualifica professionale;
b) la possibilità di sviluppare e affinare le
competenze relative alla personalità, alla vita di gruppo, alla cura della
propria persona, alla capacità di vivere con pienezza la vita amicale e
familiare;
c) le iniziative di didattica
orientante che hanno lo scopo di aiutare l’allievo a compiere scelte più consone
alla propria personalità in direzione dell’ulteriore percorso scolastico o
formativo.
Tali iniziative confluiscono
nella costruzione, condivisa dall’allievo e dalla sua famiglia, del progetto di
vita, il quale deve contenere - oltre alle indicazioni relative al percorso
scolastico (formazione culturale, autonomia personale e sociale ecc.) -
l’indicazione dei percorsi integrati istruzione e formazione professionale,
realizzati anche mediante accordi con i centri di formazione professionale
riconosciuti.
Per favorire le iniziative
necessarie all’integrazione vanno stipulate apposite convenzioni tra
l’amministrazione scolastica e le regioni.
Il
diritto alla frequenza
Il diritto alla frequenza della Scuola Media
è garantito dalla Costituzione. La Legge 104/92, art.12 , comma 2 ne
sancisce l'obbligo.
Le scuole
private, se ottengono la parità scolastica ai sensi della Legge 62/2000, sono
obbligate a realizzare l'integrazione scolastica, come espressamente
previsto nell'art.1, comma 3, comma 4 lettera 'e' e comma 14.
Da ultimo la materia delle iscrizioni è stata
regolata con la C.M. n°311/99, poi con le indicazioni applicative C.M.
n°163, del 15 Giugno 2000, che confermano la precedente normativa.
Modalità di attuazione dell'inserimento
Le modalità di attuazione dell'integrazione sono
indicate nei commi 5,6,7,8, dell'art.12, nonché negli artt.13 e 14,
L.104/92.
Ma sono gli accordi in sede
locale che pongono le basi per un progetto più ricco possibile, in cui i
diversi soggetti firmatari devono sottoscrivere gli impegni
finanziari concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione
scolastica dei ragazzi con deficit.
L’integrazione scolastica, fa parte di un progetto più ampio, globale ed individualizzato al tempo stesso, che coinvolge non solo il singolo individuo ma anche tutte le realtà del territorio. Una vera integrazione si realizza unicamente se al centro dell’attenzione si pongono non soltanto i bisogni della persona con deficit, ma anche i suoi desideri, le sue risorse e le potenzialità nell’ambito dell’apprendimento, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione. Essa deve intendersi, come un processo dinamico, dialettico, di sviluppo delle potenzialità soggettive, e si deve basare sul rispetto e la valorizzazione della diversità della persona con deficit, che deve essere vista come risorsa, piuttosto che solo come portatrice di bisogni.
In quest’ottica assume una particolare rilevanza
la costruzione di progetto educativo, derivante dal confronto di tutte le
Istituzioni e basato sulla messa in rete delle risorse umane e strumentali
offerte dal territorio, il cui coordinamento è necessario anche per evitare
interventi frazionati ed inutili dispersioni.
Tra queste risorse, un ruolo sempre più attivo deve
essere riconosciuto alle famiglie, sia nella formulazione del Profilo Dinamico
Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato, sia nella loro verifica in
itinere. L’adeguamento del sistema scolastico ai bisogni di formazione e
crescita della persona con handicap, la flessibilità organizzativa e di
contenuti, aperta alla sperimentazione di strategie multi-disciplinari, la
progettazione congiunta, la realizzazione di progetti di orientamento e di
continuità educativa, l’attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano
elementi essenziali per la qualificazione del percorso di integrazione.
Si devono, in conclusione, porre in essere tutte le condizioni, secondo le diverse competenze istituzionali, per rendere effettivo il diritto allo studio dell’alunno con deficit, rimuovere in definitiva, tutti quegli ostacoli che, limitando di fatto il pieno sviluppo della persona, impediscono l’uguaglianza dei cittadini, art.2, 3 e 4 della Costituzione. Insomma, una maggiore aderenza dell'intervento al bisogno e alle finalità dell'integrazione scolastica.
Programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola Asl e Enti LocaliLe Regioni hanno l'obbligo di provvedere a che le
AA.SS.LL. assicurino l'intervento medico e per lo sviluppo cognitivo degli
alunni in situazione di handicap, come affermato nella Legge Quadro pubblicato
sulla G.U. del 15/04/94 ( art.12, commi 5 e 6) (Pubblicato la prima volta nella
G.U 6 aprile 1994, n. 79, il D.P.R. è stato ripubblicato, dopo la registrazione
alla Corte dei conti, sulla G.U. 15 aprile 1994, n. 87).
La programmazione obbligatoria e coordinata tra Scuola ASL
e Enti Locali è stata successivamente disciplinata dall'atto di indirizzo,
D.P.R. 24/02/94, in relazione alla Diagnosi Funzionale, al Profilo Dinamico
Funzionale, al GLH, al Piano Educativo Individualizzato ( PEI ) e alle verifiche
degli interventi educativi.
Al momento dell'iscrizione va presentata anche la
Diagnosi Funzionale, che consiste in una descrizione della compromissione
funzionale dello stato psico-fisico dell'alunno: si esplica in un profilo, nel
quale vengono considerate capacità, potenzialità e difficoltà di sviluppo
dell'alunno, che secondo la Legge 104/92 compete alle AA.SS.LL. o Enti
convenzionati ( Atto di indirizzo, D.P.R. del 24/02/94, art. 3 ). Ulteriori
precisazioni sono date nella C.M. n° 363/1994, art.3, commi 1 e 2: in
particolare, in mancanza della Diagnosi Funzionale, si può presentare in via
provvisoria il certificato dello specialista o dello psicologo in servizio
presso la ASL o in regime di convenzione con la medesima. L'art.38 della
Legge 448/98 - Legge finanziaria per il 1999 - consente ai genitori di
sostituire il certificato medico con una autocertificazione inserita nella
domanda di iscrizione, se l'alunno è stato riconosciuto handicappato (art.
3 Legge 104/92).
La Diagnosi Funzionale
(atto sanitario medico legale, che descrive analiticamente la compromissione
funzionale dello stato psicofisico dell'alunno in situazione di handicap),
sostituisce la vecchia certificazione, ed è utile all'amministrazione scolastica
per la richiesta dell'insegnante di sostegno. Sia i genitori che la Scuola sono
tenuti a sollecitare tale documentazione, in tempi utili per l'assegnazione
dell'insegnante di sostegno da parte del Provveditorato.
Diagnosi Funzionale
Decreto del Presidente della Repubblica -
24/02/1994
"Atto di indirizzo e
coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di
alunni portatori di handicap."
Legge -
05/02/1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate." Si veda in particolare: art.
12
Circolare Ministeriale - Ministero
della Pubblica Istruzione 03/09/1985 n. 250 "Azione di sostegno a favore degli
alunni portatori di handicap."
Decreto del
Presidente della Repubblica - 12/02/1985 n. 104 "Approvazione dei nuovi
programmi didattici per la scuola primaria."
Che fare se la ASL non provvede a fare la Diagnosi Funzionale?
Se la ASL non elabora la Diagnosi Funzionale può essere denunciata alla Procura della Repubblica per omissione di atti di ufficio.Se la scuola non sollecita la ASL inadempiente, anche la scuola può essere denunciata per omissione di atti di ufficio.Se l’alunno è seguito da un centro convenzionato con la ASL, questo deve completare la sua prestazione facendo anche la Diagnosi Funzionale (Atto di indirizzo, D.P.R. 24-2-94 art. 3 c. 2). Il Capo d’Istituto può farla produrre al centro convenzionato facendo riferimento alla C.M. 363/94 art. 3 c. 1.
Formazione delle ClassiLe classi che accolgono alunni portatori di
handicap, erano automaticamente costituite con un "massimo di 20 alunni", come è
esplicitato al comma 3, art.7 L.517/1977; tale legge è richiamata e confermata
all'art.13, comma 1 della Legge 104/92. Però l'art.40 della L. 449/97 ha
abrogato questi riferimenti normativi producendo classi molto numerose.
In seguito a questo disservizio l'art. 26 comma
12 della legge 448/98 (Finanziaria per il 1999) ha poi delegato il Governo ad
emanare un decreto per regolare la materia.
Infatti il Ministero P.I., conseguentemente
emanava il D.M. n. D.M. 141 del 31 Giugno 1999, nel quale è stabilito che le
classi frequentate da alunni portatori di handicap, non abbiano più di 20
alunni, purché sia predisposto, da parte dell'intero Consiglio di classe (e non
da parte del solo insegnante di sostegno) un progetto per l'integrazione. In
tale progetto devono essere espressamente indicati: le motivazioni per la
riduzione del numero degli alunni, in rapporto alle esigenze formative
dell'alunno e le strategie e le metodologie adottate dal Consiglio di
classe.
Il progetto va inviato dal Capo di
Istituto al GLH del Provveditorato agli Studi, il quale, sulla base dei criteri
predisposti dal GLIP in merito alla formazione delle classi, esprime motivato
parere al Provveditore. Se tale progetto non è stato presentato o non viene
approvato, le classi di ogni ordine e grado frequentate da alunni in situazione
di handicap, non possono comunque avere più di venticinque alunni. Esiste però
una flessibilità da ventuno a venticinque alunni determinata dalla gravità dell'
handicap, dalle situazioni oggettive degli alunni interessati e dalle difficoltà
organizzative della scuola e dalle risorse professionali in essa presenti
(sufficiente numero di ore di sostegno, preparazione di tutti gli insegnanti
sulle tematiche dell' handicap, etc…).
La
presenza nella stessa classe di più di un alunno in situazione di handicap deve
essere prevista solo in casi eccezionali e come ipotesi residuale, e solo in
presenza di handicap lievi.
Le classi
iniziali con più di un alunno in situazione di handicap sono comunque costituite
con non più di venti iscritti.
Per alunni
con o senza handicap, temporaneamente ospitati presso ospedali per un periodo
non inferiore a 30 giorni, possono essere autorizzate dal Provveditore agli
Studi classi di scuola elementare o media, anche con un basso numero di alunni.
La materia è regolata dalla C.M.353 del 7 agosto 1998 (art.11).
Che cosa è:
Il Piano educativo individualizzato (indicato in seguito
con il termine P.E.I.), è il documento nel quale vengono descritti gli
interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno in
situazione di handicap, in un determinato periodo di tempo, ai fini della
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi
quattro commi dell'art. 12 della Legge n. 104 del 1992.
Il P.E.I. è redatto, ai sensi del comma 5 del predetto art. 12, congiuntamente dagli operatori sanitari individuati dalla ASL (UONPI) e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4.
Il P.E.I. tiene presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche, di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 13 della Legge n. 104 del 1992.Nella definizione del P.E.I., i soggetti di cui al precedente comma 2, propongono, ciascuno in base alla propria esperienza pedagogica, medico-scientifica e di contatto e sulla base dei dati derivanti dalla diagnosi funzionale e dal profilo dinamico funzionale, di cui ai precedenti articoli 3 e 4, gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'educazione, all'istruzione ed integrazione scolastica dell'alunno in situazione di handicap. Detti interventi propositivi vengono, successivamente, integrati tra di loro, in modo da giungere alla redazione conclusiva di un piano educativo che sia correlato alle disabilità dell'alunno stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunque disponibili.
IN SINTESI
Il P.E.I. è:
- progetto operativo interistituzionale tra operatori della
scuola, dei servizi sanitari e sociali, in collaborazione con i familiari
- progetto educativo e didattico personalizzato
riguardante la dimensione dell'apprendimento correlata agli aspetti
riabilitativi e sociali
contiene:
- finalità e obiettivi didattici
- itinerari di lavoro
- tecnologia
-
metodologie, tecniche e verifiche
-
modalità di coinvolgimento della famiglia
tempi:
- si definisce
entro il secondo mese dell'anno scolastico
- si verifica con frequenza, possibilmente
trimestrale
- verifiche straordinarie per
casi di particolare difficoltà
Verifiche -
GLH
Agli interventi educativi, dopo l'elaborazione del
Profilo Dinamico Funzionale, seguono le verifiche con cadenza possibilmente
trimestrali (entro Ottobre Novembre, entro Febbraio Marzo, entro Maggio
Giugno).
Si tratta di GLH operativi, che
ovviamente non vanno confusi con i GLH d'Istituto ( L.104/92,art.15,comma2), che
pure hanno la loro importanza, ma che riguardano tematiche generali sull'
handicap in relazione alla singola scuola.
E' importante, in caso di inadempienze nella
elaborazione del P.D.F o P.E.I. , oppure il GLH non viene convocato,
formulare la richiesta al Dirigente Scolastico, citando come normativa: la
Legge Quadro, o l'Atto di indirizzo D.P.R. 294, oltre la Legge
Regionale, per il Diritto allo Studio.
Inoltre, vedere se tra Ente Locale, ASL e
Provveditorato, sono stati sottoscritti accordi o intese, per stabilire i
servizi e le disponibilità finanziarie che le Amministrazioni si impegnano a
realizzare.
Che cosa è L'Accordo di Programma?
L'art27 della L.142/90, definisce
l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata
di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti
pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
Il presidente della Regione o il Presidente della Provincia
o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un
accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati,
per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le
modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento
Cosa fare se gli operatori della ASL, non partecipano ai
GLH ( dal sito dell'AIPD, Avv. Salvatore Nocera)
Occorre diffidare formalmente il Direttore Generale, quello Sanitario e quello Amministrativo della ASL affinché rispettino l'atto di indirizzo approvato con D.P.R. del 24/02/94, che prevedendo espressamente tali compiti collaborativi con la scuola, impone implicitamente alla ASL di organizzare il funzionamento delle unità multidisciplinari, in modo da non impedire o intralciare il funzionamento della scuola. Occorre contemporaneamente diffidare l'Assessorato Regionale alla Sanità a vigilare al rispetto dell'Atto di indirizzo, come espressamente stabilito dallo stesso Atto (art.7). Se necessario, le diffide vanno diffuse via stampa e televisione, purché in forma tale da non comportare eventuali denuncie o querele dei funzionari e degli Amministratori interessati.
L'insegnante per le attività di sostegno
E' un insegnante specializzato, previsto dalla
Legge 517/77, che viene assegnato, in piena contitolarità con gli altri docenti,
alla classe in cui è inserito il soggetto portatore di handicap per attuare
"forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicap" e
"realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli
alunni"
Viene nominato dal Provveditore
agli Studi della Provincia, su segnalazione delle scuole che prevedono la
presenza nel Circolo, di alunni portatori di handicap certificati.
Ogni anno, con le nuove pre-iscrizioni, ogni
Istituzione scolastica determina il numero dei soggetti portatori di handicap
iscritti, valuta la gravità ed i bisogni di ogni singolo caso e chiede
all'Ufficio Provveditorato l'assegnazione di un numero di insegnanti di
sostegno.
L'insegnante di Sostegno assume
l'impegno di collaborare pienamente con i colleghi nell'impostazione e
realizzazione del progetto educativo-didattico riferito all'alunno h., mette a
disposizione la propria competenza, correlata alla specializzazione didattica, e
a predisporre i relativi percorsi e strumenti; assume la corresponsabilità
dell'attività educativa e didattica complessiva nella sezione, modulo o classe
cui viene assegnata; svolge compiti di collaborazione con le famiglie e le
strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 3/7/91).
La quantificazione oraria nel rapporto insegnante/alunno
viene stabilita in base al Progetto Educativo che si fonda sui bisogni dei
singoli soggetti rapportati alle diverse gravità di handicap.
L'insegnante di sostegno partecipa, nella scuola
elementare, in piena contitolarità e corresponsabilità, come pure alla
valutazione di tutta la classe cui è stata assegnata, compresi i soggetti
handicappati.
Le modalità con cui viene
assegnato l'insegnante di sostegno sono quelle esplicitate nel D.M. n°331/98
artt.37 e 41 come integrato dall'art.26 comma 16 della Legge 448/98.
Ciò significa che non vi sarà più la nomina di un
insegnante ogni quattro alunni in situazione di handicap, ma che il Provveditore
potrà disporre nell'organico di un posto ogni 138 alunni frequentanti le scuole
statali della Provincia.Questi posti verranno poi assegnati alle singole scuole
secondo le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici, documentate con Diagnosi
Funzionale e corredate di progetto di integrazione. Se il numero di posti
calcolati con l'operazione precedentemente indicata (1:138), il Provveditore può
concedere delle deroghe e nominare dei supplenti per le ore mancanti. Ciò in
base all'art.40 comma 3, L.449/97 e dall'art.26 comma 15, L.448/98.
Continuità Educativa e didattica
La continuità educativa e didattica del processo di integrazione scolastica tra i diversi gradi dell'istruzione pubblica, è garantita e disciplinata da disposizioni legislative ed amministrative. La stessa Legge quadro prevede "forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore" (L. 104/92, art. 14, comma 1, lett. c).
Per quanto riguarda la scuola dell'obbligo la
normativa di riferimento più importante è la C.M.1/88.
Questa normativa indica criteri e modalità di raccordo a
livello didattico-istituzionale per agevolare il passaggio dell'alunno
handicappato da un ordine di scuola a quello successivo. Prevede incontri tra
gli operatori scolastici e socio - sanitari, la trasmissione di notizie e
documentazioni e in particolare la possibilità che l'insegnante di sostegno
della scuola di provenienza segua l'alunno nella fase di passaggio e di iniziale
frequenza della nuova istituzione scolastica.
Sulla continuità educativa in senso lato e per tutti gli
alunni (ivi compresi gli alunni con Handicap)si parla nel D.M. del 16/11/90 e
nella C.M. n° 339/92.
Nel collegato alla
legge finanziaria 662 del 23/12/96, art.1 comma 72, è previsto il principio che
sancisce :"è garantita la continuità del sostegno per gli alunni portatori di
Handicap".
Tale norma è ribadita dal
citato art.40 del D.M. n°331/98.
Infine,
tra le ipotesi di sperimentazione il D.M. n°331/98 all'art.43 indica anche
quella concernente la continuità educativa.
Nel DPR 616/77, artt. 42 e 45 l'assistenza per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico viene indicata come compito dei Comuni;
si parla di interventi di assistenza medico-psichica e di assistenza ai minorati
psico-fisici.
Nella Legge 104/92 , art.13,
comma 3 è ribadito l'obbligo "per gli Enti Locali di fornire assistenza per
l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con Handicap fisici o
sensoriali".
Dal momento che questo tipo
di problemi non è, in genere, presente in alunni con sindrome di Down, non è
opportuno che la scuola utilizzi per loro tali figure professionali, poiché
questo, al contrario, potrebbe non giovare allo sviluppo della loro autonomia e
comunicazione.
Mansioni degli "ex" bidelli (ora denominati
"collaboratori scolastici") AIPD * Osservatorio Scolastico Nazionale,* Carta
dei.Diritti , aggiornamento a cura dell'Avv. Salvatore
Nocera).
Sino alla fine del 1999 il
mansionario dei collaboratori scolastici è regolato dai contratti collettivi di
lavoro relativi ai dipendenti degli Enti Locali per la scuola dell'infanzia,
elementare e superiore (D.P.R. n° 347/83 e successive modifiche), secondo
cui tale personale, inquadrato nella "quarta fascia stipendiale" deve svolgere
attività di assistenza materiale nell'ingresso ed uscita dalla scuola degli
alunni con handicap, all'interno dei locali scolastici e di assistenza per
l'igiene personale e l'accompagnamento ai servizi igienici; ciò senza alcuna
indennità aggiuntiva essendo queste mansioni ordinarie normali del profilo
professionale.
A partire dal 1°gennaio
2000 tutti i collaboratori scolastici dipendenti degli Enti Locali, transitano
nei ruoli del Ministero della P.I. (L.124/99 art.8) e si applicano ad essi ed a
quelli già dipendenti della P.I. le norme del Nuovo Contratto Collettivo,
approvato nel maggio 99 e pubblicato nel supplemento alla G.U. n° 133 del 9
giugno 99. In forza dell'art.32 di tale contratto i collaboratori scolastici
nelle scuole statali di ogni ordine e grado hanno mansioni ordinarie e mansioni
aggiuntive.
Le mansioni ordinarie indicate
nell'art.50 comma 1 e tabella A: Profili professionali area A/2: Profilo
Collaboratore scolastico …ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da
esse. In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo
anche all'integrazione di alunni portatori di handicap e alla prevenzione della
dispersione scolastica, partecipa a specifiche iniziative di formazione e
aggiornamento."
Le mansioni aggiuntive,
per le quali quindi scatta il diritto al premio incentivante, sono individuate
sempre dall'art.50 comma 1 stessa tabella come segue:"…assistenza agli alunni
portatori di handicap all'interno delle strutture scolastiche, nell'uso dei
servizi igienici e nella cura dell'igiene personale". Per tutte le mansioni
ordinarie ed aggiuntive i collaboratori scolastici debbono frequentare un corso
di aggiornamento. L'individuazione dei collaboratori scolastici che dovranno
svolgere le mansioni aggiuntive avviene, grazie al Dirigente Scolastico
con ordine di Servizio; quanto al premio incentivante la relativa delibera
spetta al Consiglio di Circolo.
Per
evitare discontinuità nel servizio svolto dai collaboratori scolastici
dipendenti dagli Enti Locali, nel momento in cui entrano nei ruoli del Ministero
P.I. i D.M. n.184 del 23/7/99 (artt.6,7,8) e n.297 del 10/12/99 forniscono
chiarimenti nel senso sopraindicato. Inoltre la C.M. n.245/99 alla voce VARIE
nei numeri 3,4,e 5 precisa con esempi che gli ex bidelli degli Enti Locali
trasferiti allo Stato dovranno continuare a svolgere, come dipendenti statali,
solo i compiti di assistenza agli alunni con handicap nell'ambito della scuola.
Quanti svolgevano anche mansioni, quali ad esempio di autisti di scuolabus o di
sorveglianza alle mense scolastiche, dovranno cessare da questi incarichi,
rientrando essi nelle competenze del personale dipendente degli Enti Locali i
quali debbono continuare a garantire questi servizi e quelli dell'assistenza
educativa per l'autonomia e la comunicazione; viene citato a tal proposito il
D.P.R. n. 616/77 art. 42 e 45, che sono espressamente richiamati dall'art.13
comma 4 della L.104/92.
I genitori degli
alunni con handicap debbono conoscere con esattezza questa normativa per
chiederne ai Dirigenti Scolastici la puntuale applicazione, affinché non avvenga
che la scuola telefoni a casa chiedendo ai familiari di recarsi presso i locali
scolastici per motivi legati all'igiene personale del figlio con
handicap.
Questa prassi, talora adottata
da alcune scuole, è illegittima poiché il Servizio Pubblico di integrazione
scolastica comprende anche questi aspetti. La famiglia pertanto non deve essere
disturbata per questi motivi poiché, in caso contrario, si potrebbe forse
ipotizzare l'interruzione di un pubblico servizio.
Trasporti
gratuiti
E' compito del Comune provvedere ai trasporti
gratuiti da casa a scuola e viceversa: Legge 118/71, art. 28 , comma 1. Bisogna
farne esplicita richiesta al Comune, Assessorato ai Servizi Sociali o
Assessorato ai trasporti urbani o extraurbani.
La nuova normativa afferma:
"Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni
dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la
possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse
condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo
appositamente adattati o di servizi alternativi". (art. 26, comma 1). La
legge-quadro prevede che i Comuni assicurino anche modalità di trasporto
individuale per le persone con handicap impossibilitate a servirsi dei mezzi
pubblici.
In osservanza di queste
disposizioni, le Regioni sono tenute ad elaborare piani di mobilità. Nelle
elaborazioni di questi piani specifici, che devono essere coordinati con quelli
di trasporto predisposti dai Comuni, devono essere previsti servizi alternativi
per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo.
L’art. 26 della legge quadro detta i principi per garantire
la mobilità tramite i mezzi di trasporto pubblici. Le Regioni ed i Comuni sono i
soggetti chiamati in causa.
Le Regioni
debbono dare indicazioni ai Comuni e predisporre piani regionali di mobilità
anche tramite accordi di programma. I Comuni devono assicurare la fruibilità dei
mezzi di trasporto collettivi, opportunamente adeguati o, in mancanza di essi,
di mezzi alternativi alle stesse condizioni degli altri cittadini, quali taxi
per trasporti a scuola, al posto di lavoro, ai centri di riabilitazione, a sedi
associative per attività sociali. La norma prevede che i Comuni debbano agire
nell’ambito delle “ normali disponibilità di bilancio”.
Gite
Scolastiche
Dalla C.M. 291/92, art. 8, comma 2:
Per la partecipazione alle gite scolastiche
di uno o più alunni portatori di handicap: “si demanda alla ponderata
valutazione dei competenti Organi Collegiali di provvedere, in via prioritaria,
alla designazione di un qualificato accompagnatore nonché di predisporre ogni
altra misura di sostegno”.
Ciò significa
che l’accompagnatore non deve essere necessariamente l’insegnante dell’attività
di sostegno, ma può essere un qualunque membro della comunità scolastica
(docenti, personale ausiliario, familiari).
In caso negativo, bisogna insistere col Dirigente
Scolastico e se necessario fare intervenire il docente utilizzato presso il GLH
del Provveditorato o l’ispettore coordinatore del GLIP, al fine di evitare una
discriminazione espressamente vietata dalla L. 104/92 e dalla C.M.
291/92.
Inoltre: Circolare Ministeriale 2
ottobre 1996, n. 623
Ausili e
Sussidi didattici
I sussidi didattici sono gli oggetti, gli
strumenti, le attrezzature, i materiali (strutturati e non) compresi i mezzi
audiovisivi e informatici che possono facilitare l' autonomia, la comunicazione
e il processo di apprendimento. Tra questi particolare importanza assumono le
nuove tecnologie e in particolare il computer per le numerose e innovative
potenzialità che offrono anche nel campo educativo e della didattica delle
singole discipline.
Per gli alunni
disabili, accanto ai sussidi tradizionali, sono disponibili materiali hardware e
software che possono essere facilmente e utilmente utilizzati nella
scuola.
La fornitura di sussidi didattici
e attrezzature, compresi i mezzi informatici e i programmi di software
didattico, compete sia all'amministrazione scolastica che alle amministrazioni
locali.
Poiché non tutti i sussidi sono
concessi gratuitamente e poiché nel mercato esiste una vasta gamma,
diversificata nei prezzi e nella validità, occorre che la loro scelta sia
operata con estrema attenzione per ottenere la massima ottimizzazione della loro
utilizzazione.
Mezzi informatici
L'introduzione e l'uso di mezzi informatici nella
scuola è conseguenza diretta della rapida e crescente evoluzione tecnologica, la
quale ha mutato il contesto culturale, sociale e produttivo rispetto al
passato.
La possibilità di utilizzare i
computer per realizzare sistemi di istruzione assistita è oggi uno degli
sviluppi più significativi nel campo della didattica. Il computer è così oggi un
nuovo e indispensabile strumento al servizio dei docenti che consente di
conseguite l'obiettivo di un insegnamento individualizzato. Il computer agisce
non solo come strumento di apprendimento, ma anche come stimolo
all'apprendimento, determinando l'attenzione continua e favorendo la
memorizzazione.
Alcune delle possibilità
più significative dell'applicazione dei mezzi informatici nel processo di
apprendimento di alunni con handicap sono:
- l'organizzazione logico-percettiva delle attività e del
materiale di insegnamento;
- il numero
elevatissimo delle attività via via selezionate nella forma di presentazione e
nella struttura appropriata ad ogni soggetto;
- la presentazione multimediale dei contenuti da
apprendere.
L'uso del computer da parte
dei disabili è attualmente facilitato grazie alla disponibilità di una vasta
gamma di interfacce e di altri ausili che ne consentono l'utilizzazione anche a
soggetti con gravi disabilità .Il computer infatti è dotato di una capacità
pressoché illimitata di manipolazione di simboli. Le sue potenzialità e
versatilità ne fanno uno strumento di utilizzazione sempre più esteso e un
ausilio per il potenziamento delle abilità umane e quindi per il superamento
dell' handicap. Il computer non può ridurre la disabilità, ma può diminuire la
situazione di handicap.
Una delle
possibilità dei mezzi informatici è quella di sostituire una funzione come il
movimento, la voce, la vista per permettere ad una persona con disabilità una
maggiore autonomia e di conseguenza una maggiore possibilità di esprimere se
stessa e di instaurare rapporti di scambio reciproco.
Con il sussidio del computer è possibile,quindi, rendere
più efficace il tempo-istruzione, utilizzare al massimo le capacità dell'alunno
con handicap, verificare il raggiungimento di obiettivi didattici, attuare
curricoli integrati e avere canali comunicativi multimediali con soggetti privi
di manualità o con deprivazioni sensoriali (privi di vista, sordomuti).
Per l'acquisto di attrezzature e di sussidi
didattici, anche informatici, cfr.L.104/92, art.13, comma 1, lett. b e la
Direttiva 766/96 e successive conferme che provvede all'assegnazione dei fondi
del capitolo 1149 del Bilancio del Ministero della P.I.
Sperimentazione
La sperimentazione è intesa come ricerca e
realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico (D.P.R. n.419/74,
art.2 e 3, ripresi poi nel testo unico 297/94, art 277-278).
Deve contenere: la identificazione del problema che si
vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica
dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni
organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti
metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalità di verifica dei
risultati e della loro pubblicizzazione.
Il ricorso alla sperimentazione, che consente maggiore
libertà in un percorso individualizzato, è esplicitamente contemplato nella
Legge Quadro 104/92, comma 1 (lettera e) e comma 5 dell'art.13; per quanto
riguarda i finanziamenti, si fa riferimento all'art.42 della stessa
Legge.
Essenziale, per porre le basi per una
progettualità il più ricca possibile in sede locale , è l'Accordo di Programma,
in cui i diversi soggetti firmatari, sottoscrivono gli impegni finanziari
concreti, atti a garantire la realizzazione della piena integrazione scolastica
dei ragazzi con deficit.
L'adeguamento del
sistema scolastico ai bisogni di formazione e crescita della persona con
handicap, la flessibilità organizzativa e di contenuti, aperta alla
sperimentazione di strategie multidisciplinari, la progettazione congiunta, la
realizzazione di progetti di orientamento e di continuità educativa,
l'attenzione alla prospettiva della vita adulta, diventano elementi essenziali
per la qualificazione del percorso di integrazione.
L'Atto di indirizzo:
Decreto Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione
e Ministero della Sanità - 9 luglio 1992.
"Indirizzi per la stipula degli accordi di programma ai
sensi dell'art. 13 della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, sull'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
(Pubblicato nella G.U. 30 ottobre 1992, n. 256.)
….Omissis
f) innovazione e sperimentazione didattica.
4. Gli accordi di programma per le attività di
cui ai commi precedenti prevedono modalità di collegamento delle stesse con i
progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati e la
distribuzione dei finanziamenti relativi fra i soggetti competenti ad erogarli;
le attività possono consistere in ludoteche, centri di documentazione,
addestramento all'uso di ausili anche informatici e quanto altro sia ritenuto
utile a favorire interventi precoci anche presso le famiglie per sviluppare
l'autonomia fisica psicologica e sociale; dette attività possono riguardare,
altresì, più mirati interventi culturali, ricreativi, sportivi, di orientamento
e formazione professionale, di tempo libero e di contatto con il mondo del
lavoro. In ogni caso esse debbono mirare quanto più possibile al coinvolgimento
di tutta la classe e non solo degli alunni in situazione di handicap, anche
quando vengono svolte al di fuori dell'ambiente scolastico, fatte salve le
competenze del consiglio di circolo o di istituto di cui all'art. 6 del D.P.R.
31 luglio 1974, n. 416.
5. Negli accordi
di programma sono altresì indicate le figure professionali per gli interventi di
cui al presente articolo nonché le modalità che garantiscono la partecipazione
degli stessi alle attività previste ed ai gruppi di lavoro provinciali, previsti
dall'art. 15, commi 1 e 2. Gli accordi di programma prevedono modalità e tempi
per la predisposizione, attuazione e verifica degli adempimenti di cui ai
precedenti commi 2 e 3 in modo coordinato tra gli operatori delle diverse
amministrazioni, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed
extrascolastiche.
6. E' considerato
intervento essenziale nell'ambito degli accordi di programma, ai fini
dell'orientamento scolastico e professionale, la stipula di intese
interistituzionali, a livello provinciale o comunale, su apposti progetti
operativi.
7. Per gli alunni con handicap
in situazioni di gravità, gli accordi di programma debbono garantire interventi
prioritari, rispettosi del principio dell'integrazione nella scuola di
competenza territoriale dell'alunno. Le relative modalità saranno stabilite
negli accordi di programma stessi anche per quanto riguarda l'utilizzazione
delle attrezzature di cui all'art. 13, comma 1, lettera b), della legge
quadro.
Sui criteri di assegnazione dei
finanziamenti da parte del M.P.I., oltre la C.M. 766/96, il D.M. 6 Agosto 1998,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, n.229 il 1 Ottobre 1998, e il D.M. 331/98,
art.43 che indica le tipologie di sperimentazione per la quale c'è priorità di
finanziamento, e cioè:
….Omissis
43.3 Il Provveditore agli studi, sulla base delle
proposte del Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale (Glip), individuerà
i progetti da approvare osservando le seguenti priorità:
a) interventi precoci finalizzati alla prevenzione dei
fenomeni di aggravamento delle situazioni di handicap nei gradi iniziali dei
processo formativo;
b) percorsi integrati
di istruzione e formazione professionale e di inserimento nel mondo dei lavoro,
con particolare riferimento a progetti che prevedono l'uso di risorse
provenienti da altri soggetti, con particolare attenzione alle cooperative
sociali, al riconoscimento di crediti formativi e all'alternanza
scuola-lavoro;
c) percorsi di integrazione
che prevedano l'impiego anche di persone esterne al corpo docente, come tutors
reclutati attraverso "borse amicali", esperti in specifiche attività lavorative
o figure di sistema;
d) interventi
formativi in contesti esterni alla scuola e attività didattiche cooperative, con
il coinvolgimento di tutti gli alunni e gli insegnanti;
e) integrazione scolastica di minorati dell'udito e della
vista, con l’intervento dei diversi soggetti istituzionali competenti, anche al
fine di mettere le strumentazioni e le competenze specializzate a disposizione
di reti di scuole;
f) progetti di
integrazione scolastica dei disabili fisici e psichici, in particolare
situazione di gravità, più direttamente mirati alle potenzialità di
apprendimento e al miglioramento della vita di relazione;
g) progetti che si colleghino all'autonomia didattica ed
organizzativa, prevedendo attività per gruppi, tempi scolastici flessibili,
curricoli individualizzati, che, partendo dalle esigenze degli alunni in
situazione di handicap determinino cambiamenti significativi dell'intera
organizzazione, della scuola.
43.4 Il
Provveditore agli studi dispone, altresì:
- l'eventuale assegnazione temporanea di insegnanti di
sostegno dei grado di scuola precedente, nella fase di passaggio di un alunno da
un grado all'altro di scuola, qualora il progetto educativo individuale e le
esigenze di inserimento rendano necessarie forme di raccordo e integrazione tra
i due gruppi di docenti;
- l'eventuale
finalizzazione di competenze professionali assegnate per alunni in particolari
situazione di handicap anche a reti di scuole.
43.5 In ogni caso i progetti dovranno, evitare la
concentrazione di alunni della stessa tipologia di handicap nella stessa scuola,
favorendo invece i consorzi tra scuole e lo scambio di strumenti ed
esperienze;
43.6 Le scuole a cui verrà
affidato il progetto di sperimentazione dovranno garantire l'informazione e la
diffusione delle esperienze, attraverso la promozione di centri territoriali di
servizi didattici e strumentali, in attuazione dell'autonomia gestionale o
organizzativa delle scuole.
43.7 Le
sperimentazioni proposte dai commi precedenti verranno sottoposte a specifico
monitoraggio, al fine di valutare la qualità dei progetti, il conseguimento
degli obiettivi prefissati e l'opportunità della diffusione delle esperienze
realizzate.
Formazione dei docenti e Capi d'Istituto nella Scuola
dell'Autonomia
La qualità del servizio scolastico può essere
promossa e sostenuta dall'azione di governo e per lo sviluppo organizzativo
della Direzione e dei suoi collaboratori. Tuttavia essa dipende essenzialmente
dalla capacità degli insegnanti di vivere positivamente il proprio ruolo e
consolidare la propria capacità di gestione della relazione formativa e
dell'attività docente. In una fase di trasformazione profonda del ruolo sociale
della scuola, dei suoi obiettivi, delle modalità di organizzazione e
funzionamento dell'intero sistema e della singola istituzione, sostenere i
docenti nel processo di rielaborazione della loro funzione è una premessa
essenziale perché la scelta dell'autonomia si realizzi con successo.
Formazione iniziale
Per tutti gli insegnanti che operano nella scuola è
prevista una formazione a livello universitario. Per gli insegnanti della scuola
materna ed elementare la normativa di riferimento è il D.P.R. 31.07.96 n.471
"Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in Scienze
della formazione primaria "Disposizioni specifiche per la preparazione degli
insegnanti in materia di integrazione scolastica dei portatori di handicap sono
contenute nella Legge Quadro (art. 14), che prevede la specializzazione
durante il curricolo universitario per gli insegnanti di scuola materna e
durante l'abilitazione post-universitaria per quelli della scuola
secondaria.
In attesa dell'attuazione di
queste disposizioni una formazione specifica è richiesta soltanto agli
insegnanti di sostegno, i quali devono essere in possesso di un apposito diploma
conseguito al temine di corsi biennali di specializzazione per l'insegnamento
agli alunni handicappati.
Formazione in
servizio
La formazione e l'aggiornamento
in servizio di tutti i docenti in generale e sulle tematiche dell'integrazione è
un diritto - dovere di tutti i docenti ed è competenza dell'amministrazione
scolastica, nelle sue diverse articolazioni (Ministero Pubblica Istruzione,
IRRSAE, Provveditorato agli Studi, singole scuole) . Gli accordi di programma
possono prevedere lo svolgimento di attività di aggiornamento rivolte
congiuntamente agli operatori della scuola e dei servizi socio -
sanitari.
L'aggiornamento dei docenti è
disciplinato da una normativa specifica e articolata. Annualmente da parte del
Ministero viene programmato un piano annuale di aggiornamento, articolato a
livello provinciale nel quale possono essere previsti corsi di aggiornamento
sulle tematiche dell'integrazione.
I corsi
possono essere proposti e organizzati dalle singole scuole, dal Provveditorato e
da Enti e Associazioni. Inoltre, per quanto riguarda i corsi di
specializzazione, possono dar luogo al premio incentivante e si può
pretendere che si facciano prima dell'inizio dell'anno scolastico O.M.,
n.169/96, art.26 e più di recente il D.M. n. 460/98
La valutazione agli esami e scrutini
Per la valutazione degli alunni handicappati si
applica il disposto dell' articolo 318. del D.L.vo n. 297, 16 Aprile 1994,
in cui è esplicitato:
"Alla
valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla
base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline."
"Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base
degli elementi conoscitivi, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali."
Art. 16 Legge n.104 Valutazione del rendimento e prove
d'esame:
"nella valutazione degli alunni
handicappati è indicato, sulla base del PEI, per quali discipline siano stati
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno
siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici
di alcune discipline" E' chiaro il riferimento al PEI.
Prove di esame ( Dal sito dell'Associazione Italiana
Persone Down):
O.M. 80/95 Titolo I art. 3
c. 3 (confermato ed integrato dalla O.M. 330/97 e dalla O.M. 65/98 e dall’art. 1
della O.M. 128/99), che richiama l'O.M. 65/98: “La valutazione degli alunni
riconosciuti in situazione di handicap viene operata, sulla base del piano
educativo individualizzato, mediante prove di esame, anche differenziate,
corrispondenti agli insegnamenti impartiti ed idonee a valutare il processo
formativo dell’allievo in rapporto alle sue potenzialità ed ai livelli di
apprendimento e di autonomia iniziali”.
Ed
infine l'O.M. 126/2000 : norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle
scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria
superiore - Anno scolastico 1999/2000.
Che cosa fare se in III Media emerge il problema
dell'ammissione all'esame e del conseguimento del diploma?(Dall'AIPD)
Fin dalla
prima media non bisogna permettere che l'apprendimento dell'alunno
handicappato venga delegato unicamente all'insegnante di sostegno, può accadere
che in III media il Consiglio di classe (che non conosce i livelli iniziali e il
progresso realizzato) ponga delle difficoltà circa l'ammissione alle esame per
il conseguimento del diploma. E comunque, se tali difficoltà sono poste, bisogna
appunto evidenziare il progresso realizzato dall'alunno, nonché la possibilità
di fargli svolgere prove differenziate, cose ambedue esplicitate nell'O.M.
65/98, art. 10 e successive modificazioni.
Ripetente e attestato di frequenza
(dall'AIPD)
All'alunno in situazione di
handicap è consentito "il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al
Compimento del diciottesimo anno di età", come viene esplicato al comma 1,
lettera C dell'art.14 L. 104/92. Ove non venga conseguito il diploma deve essere
rilasciato l'attestato di frequenza, il quale preclude l'accesso a qualsiasi
tipo di scuola superiore (compresi gli Istituti tecnici, gli Istituti
professionali e gli Istituti d'Arte).
L'attestato di frequenza consente comunque la
frequenza ai Corsi Regionali di Formazione Professionale (CFP) e l'iscrizione
alle liste di collocamento.
La Legge del
99 che ha innalzato l'obbligo scolastico al compimento del sedicesimo anno
d'età, fa salva la specifica normativa per gli alunni con handicap.Ciò significa
che gli alunni con handicap hanno diritto di frequentare la scuola dell'obbligo
sino al 18° anno di età e che hanno l'obbligo di farlo solo al compimento del
sedicesimo anno di età.
Art. 3. Scuola di base
1. La scuola di base ha la durata di sette anni ed è
caratterizzata da un percorso educativo unitario e articolato in rapporto alle
esigenze di sviluppo degli alunni; si raccorda da un lato alla scuola
dell'infanzia e dall'altro alla scuola secondaria.
2. La scuola di base, attraverso un progressivo sviluppo
del curricolo mediante il graduale passaggio dagli ambiti disciplinari alle
singole discipline, persegue le seguenti finalità:
a) acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità
di base;
b) apprendimento di nuovi mezzi
espressivi;
c) potenziamento delle
capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo;
d) educazione ai principi fondamentali della
convivenza civile;
e) consolidamento dei
saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale, culturale e
scientifica della realtà contemporanea;
f)
sviluppo delle competenze e delle capacità di scelta individuali atte a
consentire scelte fondate sulla pari dignità delle opzioni culturali
successive
3. Le articolazioni interne
dalla scuola di base sono definite a norma del regolamento emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n.275.
4. La scuola di base si conclude con un esame di Stato dal
quale deve emergere anche una indicazione orientativa non vincolante per la
successiva scelta dell'area e dell'indirizzo.
Competenze di comuni e provincie relative all'edilizia
scolastica ( dal sito dell'AIPD, Avv. Salvatore Nocera )
Circolare Ministero dell' Interno 23 GIUGNO 1998
La legge n.23 dell’11 gennaio 1996 ha così
ripartito le competenze:
1. “i comuni
provvedono alla fornitura ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli
edifici da destinare a sede di scuole materne, elementari e medie”;
2. le province provvedono alla fornitura degli
edifici per le scuole superiori ed alla loro manutenzione ordinaria e
straordinaria.
Pertanto per chiedere
l’eliminazione di barriere architettoniche negli edifici scolastici, ci si dovrà
rivolgere al Comune o alla provincia secondo le rispettive competenze.
Comuni e province dovranno provvedere inoltre
“alle spese varie d’ufficio, all’arredamento, alle spese per utenze elettriche e
telefoniche, alle spese per provvista di acqua e gas, al riscaldamento ed ai
relativi impianti”. Quanto all’arredamento, si tenga presente che esso può anche
riguardare banchi particolari o particolari sedie per persone con handicap
motorio, particolari lavagne a fibre ottiche per alunni ipovedenti, congegni per
campo magnetici antirumore per alunni minorati dell’udito protesizzati, computer
con particolari programmi per alunni con handicap intellettivo.Lo Stato, Comuni
e Province stanno provvedendo a riassegnare i propri fondi da loro
precedentemente impegnati secondo le nuove competenze.
Regolamento per l'apertura pomeridiana delle scuole
( da sito dell'AIPD, Avv. Salvatore Nocera )
Il DPR 156/99 integra ed amplia il precedente regolamento
sull’apertura pomeridiana delle scuole per attività parascolastiche ed
extrascolastiche.
Il regolamento si
allinea con la normativa più recente concernente l’autonomia scolastica ed i
diritti delle studentesse e degli studenti (la scheda va inserita nel gruppo
coordinamento scuola e messo in relazione con l’autonomia e statuto delle
studentesse e degli studenti). È previsto che su richiesta delle famiglie e
degli studenti possano essere svolte attività collaborative ed integrative con
quelle scolastiche quali ad esempio attività di orientamento, di psicomotricità,
di sport, di recupero e rinforzo. Esse vanno approvate dal Consiglio di Circolo
previo parere del Collegio dei Docenti. Si possono svolgere altresì attività
socioculturali, quali ad esempio corsi per adulti, e di collegamento con il
territorio su richiesta della scuola o su richiesta degli Enti Locali e di
associazioni studentesche: tali attività possono essere svolte direttamente
dalla scuola o in convenzione con altri enti pubblici, privati o del privato
sociale ed hanno ad oggetto progetti di carattere socioculturale.
Il finanziamento di tutte le attività predette
non deve arrecare aggravio rispetto alle voci stanziate nel bilancio della
scuola. Pertanto se non vi fosse un apposito stanziamento in bilancio, ad
esempio progetti sull’autonomia e sulle politiche giovanili, finanziarie con la
legge 440/97, si debbono acquisire contributi da parte di altri soggetti che
debbono comunque essere iscritti nel bilancio con vincolo di destinazione.
Possono intervenire anche contributi di privati o delle famiglie.
Le famiglie possono attirare questa norma per
proporre iniziative di socializzazione dei figlioli quali ad esempio attività
teatrali o ludiche, di psicomotricità, di rinforzo per alcuni ambiti
disciplinari etc. Possono anche chiedere l’organizzazione di attività di
consulenze sulle problematiche psico affettive dei figlioli, purché la scuola
sia in grado di procurarsi questi esperti o sia un centro di risorse e
documentazione.
C. M. del 3 Aprile 1996,
n. 135 Trasmissione direttiva n. 133 del 3 aprile 1996