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Ordinanza Ministeriale n.
43
Roma, 11 aprile 2002
Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno
scolastico 2001/2002
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTO il
Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con cui è stato approvato il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado e, in particolare, l'art.205,
comma 1°, che attribuisce al Ministro della Pubblica Istruzione il potere
di disciplinare annualmente, con propria ordinanza, le modalità
organizzative degli scrutini ed esami; VISTA la Legge
10 dicembre 1997, n.425, concernente disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; VISTO il Regolamento
emanato con D.P.R.323/7/98, n.323, recante disci-plina degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore,
di seguito denominato "Regolamento"; VISTO il Regolamento
emanato con D.P.R.7/1/99, n. 13, recante la disci-plina delle modalità e
dei criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Regione Valle
d'Aosta; VISTA la legge 28 dicembre 2001, n.448, recante
"Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2002) che, all'art.22, comma 7, introduce
modifiche all'art.4 della legge 10.12.1997, n.425; VISTO il D.M.
n. 20 in data 28.02.2002, concernente le modalità di svolgi-mento
della 1a e 2a prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
stu-dio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2001-2002; VISTO il D.M.
n.429 in data 20.11.2000, concernente le "caratteristiche formali
generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima"; VISTO il D.M.
n. 358 del 18/9/98, concernente la costituzione della aree
disciplinari finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secon-daria superiore; VISTO il D.M. 104
del 25.1.2001 "regolamento sulle modalità e i termini per l'affidamento
delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari ester-ni e sui
criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei
compo-nenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore"; VISTO il
D.M. n.21 del 28/2/2002 " Esami di stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina,
designa-zione e sostituzione dei Presidenti e dei componenti delle
commissioni d'esame."; VISTO il D.M.26.10.2000,
n.243 concernente le certificazioni e i relativi modelli da rilasciare
in esito al superamento dell'esame di Stato; VISTO il D.M.
24 febbraio 2000, n.49, concernente l'individuazione delle tipologie
di esperienze che danno luogo ai crediti formativi; VISTO il
D.M.
n.22 del 28/02/2002 "Norme per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico
2001/2002; VISTO il decreto
ministeriale n.2 del 9 gennaio 2002 con il quale sono state indicate
le materie oggetto della seconda prova scritta; VISTO il
decreto
ministeriale n.9 del 25 gennaio 2002 "Esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti
le commissioni d'esame."; VISTA la C.M.
n.23 del 28/02/2002, sulla formazione delle commissioni degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria supe-riore
per l'anno scolastico 2000-2001; VISTA la
circolare ministeriale n.261 del 22.11.2000, concernente i candi-dati
esterni negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
se-condaria superiore; VISTO il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 "Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n.59"; VISTO il D.P.R. 6
novembre 2000, n.347, con il quale è stato adottato il regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
istruzione; VISTO il decreto ministeriale 30 gennaio 2001,
concernente la riorganiz-zazione degli uffici dirigenziali di livello non
generale; VISTO l'art.21, comma 20 bis, della
Legge 15 marzo
1997, n. 59, intro-dotto dall'art.1, comma 22, della
Legge
16/6/1998, n.191; VISTO il D.P.R.20/10/98, n. 403, recante
il Regolamento di attuazione de-gli artt.1, 2 e 3 della Legge 15
maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazio-ne delle
certificazioni amministrative; VISTA l'Ordinanza
Ministeriale 29 marzo 2001,n.59 sul calendario scola-stico per l'anno
2001/2002; VISTA la legge 10 marzo
2000, n. 62 "norme per la parità scolastica e di-sposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione"; VISTO il D.L.vo 20 luglio
1999, n.258, recante, tra l'altro, norme relative alla trasformazione del
C.E.D.E. in Istituto nazionale per la valutazione del Si-stema
dell'Istruzione; VISTO il D.P.R.21 settembre 2000, n.313,
concernente il regolamento di organizzazione dell'istituto di cui al
citato D.L.vo
n.258/99; VISTO il D.I. 10 marzo 1997, registrato alla Corte
dei Conti il 19 luglio 1997, reg.001, f.268, concernente norme transitorie
per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti
di scuola materna ed elementare; VISTO il D.M. 28 febbraio 2001,
prot.n.9007, concernente la costituzione di una struttura tecnico -
operativa per gli esami di Stato; VISTO il D.Lvo 30 marzo 2001,
n.165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
ORDINA
ART. 1 INIZIO DELLA SESSIONE DI ESAME
1. La sessione degli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore, per l'anno 2001/2002,
ha inizio il giorno 19 giugno 2002.
1. Sono ammessi all'esame di Stato: a)
gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso e siano stati valutati con attribuzione di voto in
ciascuna disciplina in sede di scrutinio finale; b) gli alunni
delle scuole statali e paritarie che siano stati ammessi alle
ab-breviazioni di cui al successivo comma 2; c) gli alunni delle
scuole pareggiate e legalmente riconosciute che abbiano frequentato le
ultime classi di un corso di studi avente le caratteristiche di cui
al-l'art.2 comma 1 lettera c) del Regolamento e che siano stati valutati
con attribu-zione di voto in ciascuna disciplina nello scrutinio
finale; d) gli alunni delle scuole pareggiate e legalmente
riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di
studi avente le caratteristiche di cui all'art.2, comma 1, lettera c) del
Regolamento, siano stati ammessi alle ab-breviazioni di cui al successivo
comma 2. 2. Fermo restando quanto previsto per gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti dal precedente comma 1, lettera d),
gli alunni iscritti alle penultime classi possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato nei seguenti
casi: a) abbreviazione per merito quando nello scrutinio finale
per la promozio-ne all'ultima classe abbiano riportato non meno di otto
decimi in ciascuna mate-ria. Resta ferma la particolare disciplina dei
motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle esercitazioni
pratiche dell'educazione fisica; b) abbreviazione per obbligo di
leva quando comprovino anche mediante dichiarazione sostitutiva prodotta
ai sensi del D.P.R. 403/98, citato in premessa, di essere tenuti a
sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di
sostenere l'esame o in quello successivo. Condizione indispensabile per
es-sere ammessi agli esami è la promozione all'ultima classe per effetto
di scruti-nio finale senza debito formativo. 3. Gli alunni delle
penultime classi che abbiano chiesto di sostenere gli esami, ove non
possano usufruire dell'abbreviazione per merito, per non aver riportato la
votazione prescritta, possono ugualmente sostenere gli esami pur-ché
soggetti agli obblighi di leva. A tal fine resta valida la domanda a suo
tempo presentata per l'ammissione agli esami per merito.
1. Sono ammessi all'esame di Stato, alle
condizioni previste dal presente articolo e dalla C.M.22/11/2000 n.261,
coloro che: a) compiano il diciannovesimo anno di età entro
l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrino di aver adempiuto
all'obbligo scolastico; b) siano in possesso del diploma di
licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso prescelto, indipendente-mente dall'età; c)
compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno solare in cui si
svol-ge l'esame; in tal caso i candidati sono esentati dalla presentazione
di qualsiasi titolo di studio inferiore; d) siano in possesso di
altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale; e) abbiano
cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo. 2. Sono ammessi all'esame di Stato negli istituti
professionali e negli isti-tuti d'arte i candidati esterni che si trovino
in una delle seguenti condizioni: a) compiano il diciannovesimo
anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e siano in
possesso da almeno un anno del diploma, rispettiva-mente, di qualifica e
di licenza corrispondente; b) siano in possesso del
corrispondente diploma di qualifica o di licenza da almeno un numero di
anni pari a quello della durata del corso prescelto indi-pendentemente
dall'età; c) compiano il ventitreesimo anno di età entro l'anno
solare in cui si svolge l'esame; in tal caso, i candidati, sono esentati
dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, compresi i
diplomi, rispettivamente, di qualifica e di li-cenza corrispondente, salvo
quanto previsto dal comma 3; d) siano in possesso di altro
titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione
secondaria superiore di durata almeno quadriennale e del diploma,
rispettivamente, di qualifica e di licenza corrispondenti; e)
abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15
marzo. 3. I candidati agli esami negli istituti professionali,
ivi compresi quelli di cui alla lettera c) del comma 2, debbono
documentare, altresì, di aver esperienze di formazione professionale o
lavorative coerenti, per durata e contenuto, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto nel quale svolgono l'esame. Le
esperienze di formazione o lavorative sono riferite allo specifico
indirizzo del-l'istituto; in particolare, l'esperienza lavorativa deve
consistere in un'attività ca-ratterizzata da contenuti non esclusivamente
esecutivi. L'esperienza lavorativa deve risultare, se subordinata, da una
dichiarazione del datore di lavoro redatta secondo lo schema allegato alla
presente ordinanza e, se di altra natura, da idonea documentazione. Per
comprovare le esperienze di formazione o lavora-tive svolte presso
pubbliche amministrazioni è ammessa l'autocertificazione, mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà conforme al modello
al-legato, prodotta ai sensi del D.P.R. n. 403/98. La disposizione di cui
al presente comma non si applica ai candidati agli esami nei corsi
post-qualifica ad esauri-mento. 4. E' consentito ai candidati
esterni agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istituto
tecnico per il Turismo, i quali, per motivi di impedimento de-bitamente
comprovati, non abbiano effettuata la pratica di agenzia, sostenere
ugualmente gli esami di Stato stessi. E' consentito, altresì, ai candidati
esterni agli esami di Stato di istituto tecnico per le attività sociali -
indirizzo dirigenti di comunità - , i quali, per motivi di impedimento
debitamente comprovati, non ab-biano svolto il tirocinio di psicologia e
pedagogia, sostenere gli esami di Stato, a condizione che abbiano
effettivamente svolto il tirocinio relativo agli anni prece-denti l'ultimo
(terza e quarta classe). Il mancato svolgimento del tirocinio, la mancata
effettuazione della pratica di agenzia dovranno essere annotate nella
certificazione integrativa del diploma prevista dall'art. 13 del
regolamento. 5. L'ammissione dei candidati esterni che non siano
in possesso di pro-mozione o idoneità all'ultima classe, anche riferita a
un corso di studi di un Pae-se appartenente all'Unione Europea di tipo o
livello equivalente, è subordinata al superamento dell'esame preliminare
di cui all'art. 7. 6. I candidati provenienti da paesi
dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere
a), c), d), e dal comma 2, lettera c), previo superamento dell'esame
preliminare di cui all'art. 7. Il requisito dell'adempimento dell'obbligo
scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo comma 1, si intende
soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di istruzione almeno
pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per l'assolvimento
dell'obbligo scolastico. 7. E' fatta salva l'ammissione di
candidati in attuazione di obblighi interna-zionali anche derivanti da
specifici accordi. 8. Non sono ammessi agli esami di Stato i
candidati che abbiano soste-nuto o che sostengano nella stessa sessione
qualsiasi altro tipo di esame rela-tivo allo stesso corso di
studio. 9. Non è consentito ripetere esami di Stato dello stesso
tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo.
1. Sono sedi degli esami di Stato per i candidati
interni gli istituti statali, gli istituti paritari e, limitatamente ai
candidati di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti. 2. Per gli alunni interni
la sede d'esame è l'istituto da essi frequentato. 3. Per i
candidati esterni, salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del T.U.
approvato con D.L.vo 16-4-1994, n.297, sono sedi di esame soltanto gli
istituti statali e gli istituti paritari. Ai candidati esterni che
abbiano compiuto la loro preparazione in scuole o corsi privati è fatto
divieto di sostenere gli esami in scuole paritarie che dipendano dallo
stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di
interessi. 4. Salvi i casi dei candidati agli esami di licenza
linguistica e dei candidati agli esami finali dei corsi a diffusione
limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati esterni gli
istituti statali e gli istituti paritari sedi di esame sono quelli ubicati
nel comune o nella provincia di residenza. Per i candidati esterni agli
esami di Stato per l'indirizzo di dirigenti di comunità presso gli
Istituti Tecnici per le attività sociali valgono le indicazioni di
carattere organizzativo di cui al para-grafo 4 della C.M. n. 261 del
22.11.2000. 5. Il requisito della residenza deve essere
comprovato secondo le norme di cui al D.P.R.403/98. 6. Il
candidato che, per situazioni personali, dimori stabilmente in un co-mune
o provincia diversi da quelli della residenza anagrafica e intenda ivi
so-stenere gli esami, è tenuto a presentare all'istituto statale
un'apposita dichiara-zione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai
sensi del D.P.R.403/98 da cui risulti la situazione personale che
giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel
luogo di dimora abituale. Se il candidato è minorenne, la di-chiarazione è
resa dall'esercente la potestà genitoriale. 7. I candidati
esterni non possono sostenere gli esami di Stato negli istituti in cui
tutte le classi sono impegnate nell'attuazione di sperimentazione che
co-involga sia l'ordinamento che la struttura curricolare (c.d.
maxisperimentazione), con le seguenti eccezioni: - abbiano frequentato
classi sperimentali nella medesima scuola statale o paritaria ove
intendono presentare domanda di iscrizione agli esami di Stato e abbiano
conseguito la promozione o la idoneità alla quinta classe; - chiedano
di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti statali o paritari ove
funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In tali casi, ricorrendo le
condi-zioni previste dalle norme vigenti, sostengono gli esami, compresi
quelli prelimi-nari, sui programmi approvati con D.M. 31 luglio 1973;
- chiedano di sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o
paritari in cui è attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca",
sempreché abbiano conse-guito la promozione o l'idoneità alla quinta
classe in un corso sperimentale rela-tivo al medesimo progetto presso
istituzioni scolastiche dello stesso ordine di studi di quello cui
appartiene l'istituto sede d'esame. - limitatamente all'anno
scolastico 2001/2002, giusta le note n. 12007 del 28.8.2001 e n. 13902 del
14.9.2001, i candidati che nel decorso anno scolastico hanno sostenuto con
esito negativo l'esame di Stato di istituto magistrale o che siano in
possesso di promozione o di idoneità alla quarta classe di istituto
magi-strale, in considerazione dell'estinzione del predetto ordine di
studio, possono essere ammessi all'esame di Stato in Istituti in cui siano
attivate sperimentazio-ni il cui titolo terminale è corrispondente a
quello di istituto magistrale. I suddetti candidati sostengono l'esame
preliminare solo sulle materie o parti di program-ma non coincidenti con
quelle del corso di studio già seguito. 8. Negli istituti che
attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordina-mento o "non assistite"
(dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" dette
anche coordinate, i candidati esterni devono dichiarare, nella domanda di
partecipazione agli esami, se intendono sostenere gli esami sui programmi
oggetto di sperimentazione o sui programmi previsti per i corsi
ordi-nari. 9. Il dirigente scolastico trasmette al Direttore
generale dell'Ufficio Scola-stico Regionale, ai fini della successiva
assegnazione ad altro o altri istituti, le domande dei candidati esterni
non conformi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6. 10.
Ferma restando la possibilità di configurare commissioni apposite con un
numero maggiore di candidati esterni, ovvero con soli candidati esterni,
il di-rigente scolastico provvede altresì a trasmettere al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale le domande presentate dai
candidati esterni che risultino in eccesso rispetto alla ricettività
dell'istituto, con riferimento al nu-mero di classi terminali
dell'indirizzo richiesto, al numero di candidati assegna-bili a ciascuna
di esse anche ai fini dello svolgimento degli esami preliminari, alla
materiale capienza dei locali e alla presenza di un numero sufficiente di
do-centi - anche di classi non terminali del medesimo istituto - per
l'effettuazione degli esami preliminari e/o per la formazione delle
commissioni. A tal fine, il diri-gente scolastico tiene conto dell'ordine
cronologico di acquisizione agli atti del-l'Istituto delle domande
prodotte dai candidati esterni. Relativamente agli esami nell'indirizzo di
dirigente di comunità presso gli Istituti Tecnici per le Attività So-ciali
valgono le indicazioni di cui al par.4 della citata circolare
n.261/2000. 11. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 10, il
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai fini della
redistribuzione dei candidati ester-ni, procede come segue: a)
assegna, d'intesa con i dirigenti scolastici interessati, le domande ad
altro o altri Istituti dello stesso indirizzo della provincia;
b) qualora non sia possibile assegnare le domande ad istituto o
istituti della provincia, secondo le indicazioni della lettera a), assegna
le domande in eccedenza ad istituto o istituti dello stesso indirizzo di
province vicine. 12. Qualora, per l'esiguità del numero di
istituti dello specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione
degli stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo
all'applicazione dei criteri di cui al precedente comma 11, lettere a) e
b), il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale dispone che
gli eventuali esami preliminari e le prove dell'esame conclusivo si
svolgano anche in altri istituti o scuole, anche di tipo e di ordine
diverso, della provincia, ivi com-presi quelli non impegnati in esami di
Stato. In tale situazione: il Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale procede alla configu-razione di apposite commissioni
con soli candidati esterni; i candidati esterni rimangono assegnati a
classi dell'istituto al quale sono state presentate le domande per ogni
utile riferimento e collegamento all'attività didattica delle classi
stesse e in particolare al documento predisposto dal consi-glio di classe
ai sensi dell'art.6; i commissari sono designati dal dirigente
scolastico al quale sono state prodotte le domande, secondo i criteri di
cui alle disposizioni menzionate nel-l'art.10 e prioritariamente
utilizzando i docenti delle classi terminali e non termi-nali dello stesso
istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri
di-rigenti scolastici. In caso di assoluta necessità, il medesimo
dirigente scolastico designa anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenze. In quest'ultimo caso, al personale
docente che sia stato impegnato in supplenze brevi e saltuarie non compete
la retribuzione principale ma sol-tanto il compenso previsto per i
commissari delle commissioni degli esami di Stato. per gli esami
preliminari, il dirigente scolastico al quale sono state pro-dotte le
domande procede alla costituzione di apposite commissioni d'esame,
composte dai docenti delle discipline dell'ultimo anno e, se necessario,
dai do-centi delle materie degli anni precedenti. Nelle predette
commissioni sono no-minati prioritariamente docenti dello stesso istituto
o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con i dirigenti scolastici
interessati e i commissari designati per le commissioni dell'esame
conclusivo. In caso di assoluta necessità, il medesimo dirigente
scolastico può nominare anche personale incluso nelle graduatorie
d'istituto degli aspiranti a supplenza. Al personale docente che sia stato
impe-gnato in supplenze brevi e saltuarie non compete la retribuzione
principale ma soltanto il compenso previsto per gli esami preliminari. Le
commissioni sono presiedute dal dirigente scolastico sede d'esame; il
rilascio della certificazione rientra nella competenza dell'istituto
statale o dell'Istituto paritario presso il quale i candidati hanno
prodotto domanda d'esa-me ed al quale le singole commissioni, a
conclusione degli esami, sono tenute a consegnare gli atti. 13.
La procedura indicata al comma 12, ad eccezione di quanto previsto per la
designazione dei commissari e per la costituzione delle commissioni per
gli esami preliminari, non si applica alle situazioni dei candidati
esterni agli esami nell'indirizzo di dirigente di comunità presso gli
Istituti tecnici per le atti-vità sociali, per le quali valgono le
indicazioni di cui alla citata circolare n. 261/2000. 14. Nei
casi previsti dai precedenti commi 9, 10, 11, 12 e 13 il Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale sono state prodotte le
do-mande dà comunicazione agli interessati dell'istituto al quale sono
stati asse-gnati. 15. I candidati provenienti da uno stesso
istituto privato sono assegnati possibilmente ad un'unica sede di esame,
con la limitazione di cui al terzo comma - secondo alinea. 16.
I Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali valutano le
richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori della sede scolastica
(per i candidati degenti in luogo di cura, detenuti, ecc.) autorizzando le
commissioni, ove ne ravvisino l'opportunità, a spostarsi presso le
suddette sedi anche fuori provincia. In tale ipotesi, le prove scritte
sono effettuate, di norma, nella sessione suppleti-va. 17. Per i
candidati non residenti in Italia, la sede di esame è individuata dal
Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale al quale è presentata
la do-manda di ammissione agli esami. 18. I componenti esterni
delle commissioni esaminatrici svolgono i loro la-vori nelle sedi d'esame
stabilite per i candidati.
ART. 5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
1. I candidati esterni devono aver presentato la
domanda di partecipazione agli esami di Stato entro il termine del 30
novembre 2001 previsto dal Regola-mento. La domanda deve essere stata
corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello
svolgimento dell'esame preliminare e dell'esame conclusivo, di apposita
dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R .n. 403/98, atta a
comprovare il possesso, da parte del candidato, dei requisiti di
ammissione all'esame di cui all'art. 3. La domanda deve essere stata
corredata, altresì, della ricevuta del pagamento delle tasse scolastiche.
Per i candidati esterni degli ITAS valgono le disposizioni di cui al
paragrafo 4 della C.M. n.261/2000. 2. La dichiarazione relativa
alle esperienze di formazione professionale o lavorative, richieste ai
candidati agli esami negli istituti professionali, di cui al-l'art.3,
comma 3, e quella relativa alla frequenza del tirocinio di pedagogia e
psi-cologia e di pratica di agenzia ove le esperienze stesse risultino in
corso alla data di scadenza della presentazione delle domande, può essere
perfezionata entro e non oltre il 31.5. 2002. 3. Fermo restando
quanto previsto all'art. 4, comma 3, le domande di am-missione agli esami
devono essere presentate a un solo istituto. 4. Eventuali
domande tardive dei candidati esterni possono essere prese in
considerazione esclusivamente dai Direttori generali degli Uffici
Scolastici Regionali e, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi
che ne giustifi-chino il ritardo e sempre che siano pervenute entro il
termine del 31 gennaio 2002, previsto dal Regolamento. I Direttori
generali degli Uffici Scolastici Re-gionali danno immediata comunicazione
agli interessati dell'accettazione o me-no della loro domanda e, in caso
positivo, dell'istituto a cui sono stati assegnati. 5. Analoga
procedura è adottata nei casi in cui, per comprovate gravi ne-cessità, il
candidato sia costretto a cambiare sede; nella nuova domanda il candidato
stesso deve far menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva
presentato la domanda. 6. Le domande dei candidati interni di
cui all'art.2, comma 2 devono esse-re presentate al proprio Istituto entro
il 31 gennaio 2002. 7. Per i candidati interni che abbiano
cessato la frequenza delle lezioni dell'ultima classe dopo il 31 gennaio e
prima del 15 marzo, il predetto termine del 31 gennaio è differito al 20
marzo 2002. 8. L'accertamento del possesso da parte dei
candidati esterni dei requisiti di cui all'art.3 è di competenza del
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esa-me, che è tenuto a
verificare la completezza e la regolarità delle domande e dei relativi
allegati. Il dirigente scolastico, ove necessario, invita il candidato a
per-fezionare la domanda. 9. Le domande di partecipazione agli
esami di Stato dei candidati detenuti devono essere presentate al
competente Direttore generale dell'Ufficio Scola-stico Regionale per il
tramite e con il parere del direttore della casa circonda-riale, previo
nulla osta del Ministero della Giustizia. Il Direttore Generale
dell'ufficio scolastico regionale può prendere in considerazione anche
eventuali domande pervenute oltre il 30 novembre 2001. L'assegnazione
dei candidati suddetti alle singole istituzioni scolastiche, nonché i
successivi adempimenti sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale.
ART. 6 DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1. I consigli di classe dell'ultimo anno di corso
elaborano, entro il 15 mag-gio, per la commissione d'esame, un apposito
documento relativo all'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo
anno di corso. 2. Tale documento indica i contenuti, i metodi,
i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli
strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni
altro elemento che i consigli di classe ritengano significa-tivo ai fini
dello svolgimento degli esami. 3. Per quanto concerne gli
istituti professionali, tenuto conto della partico-lare organizzazione del
biennio post-qualifica che prevede nel curricolo una ter-za area
professionalizzante che si realizza mediante attività integrate tra scuola
e formazione professionale regionale e/o la partecipazione a stage presso
aziende, il documento deve recare specifiche indicazioni sul profilo e le
caratte-ristiche di tale area, sulle attività poste in essere e sugli
obiettivi raggiunti. Le commissioni di esame terranno conto delle
esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico
riferimento alla terza prova ed al colloquio. 4. Per le classi
articolate e per i corsi destinati ad alunni provenienti da più classi, il
documento di cui al comma 2 è integrato con le relazioni dei docenti dei
gruppi in cui eventualmente si è scomposta la classe o dei docenti che
han-no guidato corsi destinati ad alunni provenienti da più
classi. 5. Al documento stesso possono essere allegati eventuali
atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante
l'anno in preparazione del-l'esame di Stato, nonché alla partecipazione
attiva e responsabile degli alunni ai sensi del Regolamento recante le
norme dello Statuto delle studentesse e degli studenti emanato con DPR
n.249 del 24/6/98. 6. Prima della elaborazione del testo
definitivo del documento, i consigli di classe possono consultare, per
eventuali proposte e osservazioni, la compo-nente studentesca e quella dei
genitori. 7. Il documento è immediatamente affisso all'albo
dell'istituto e consegnato in copia a ciascun candidato. Chiunque ne abbia
interesse può estrarne copia.
ART. 7 ESAME PRELIMINARE DEI CANDIDATI
ESTERNI
1. L'ammissione dei candidati esterni che non
abbiano conseguito la pro-mozione o l'idoneità all'ultima classe, anche
riferita ad un corso di studi di un paese appartenente all'Unione Europea
di tipo e livello equivalente, è subordi-nata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche,
scrittografiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di
studi, la loro preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i
quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe
succes-siva. 2. I candidati in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studi di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale, di cui al-l'art.3 comma 1,
lettera d) e comma 2,lettera d) e quelli in possesso di promozio-ne o
idoneità all'ultima classe di altro corso di studio sostengono l'esame
prelimi-nare solo sulle materie e sulle parti di programma non coincidenti
con quelle del corso già seguito. 3. I candidati provenienti da
Paesi dell'Unione europea, che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equi-valente,
sono ammessi a sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste
dal-l'art.3, commi 1 e 2, lettere a), c), d), previo superamento delle
prove di cui al comma 1 del presente articolo. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolasti-co, di cui alla lettera a) del
medesimo art.3, comma 1, si intende soddisfatto con la frequenza di un
numero di anni di istruzione almeno pari a quello previsto
dal-l'ordinamento italiano per l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
4. La disposizione di cui al comma 2, attesa la peculiarità
dell'indirizzo e dei corsi di studio, si applica anche nei confronti degli
alunni del quinto anno di corso dell'istituto agrario con specializzazione
in viticoltura ed enologia (durata sessen-nale del corso) che chiedano di
essere ammessi a sostenere l'esame di Stato del corso di istituto tecnico
agrario di durata quinquennale, subordinatamente al con-seguimento della
promozione all'ultima classe del corso sessennale per effetto dello
scrutinio finale. A tal fine il dirigente scolastico cura la compatibilità
dei tem-pi di effettuazione dello scrutinio finale con quelli di
svolgimento degli esami pre-liminari. 5. L'esame preliminare è
sostenuto nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle
lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla com-missione
alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe,
ove necessario, è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni
prece-denti l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la
costituzione di apposite commissioni di esame con soli candidati esterni,
si applicano le disposi-zioni di cui all'art.4, comma 12. 6. Il
dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il
calendario di svolgimento degli esami preliminari. 7. Ferma
restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere
gli esami preliminari operando per sottocommissioni, composte da al-meno
tre componenti, compreso quello che la presiede. 8. Il candidato
è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi
in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova. 9.
Ai fini della determinazione delle prove da sostenere, si tiene conto
an-che di crediti formativi eventualmente acquisiti e debitamente
documentati. 10. I candidati esterni provvisti di idoneità o di
promozione all'ultima classe, ovvero di ammissione alla frequenza di detta
classe, ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione ovvero
di qualifica professionale quadriennale, dello stesso corso di studio, non
devono sostenere l'esame preliminare. 11. L'esito positivo degli
esami preliminari, in caso di mancato superamento dell'esame di Stato,
vale come idoneità all'ultima classe del tipo di istituto di istru-zione
secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito dei medesimi esami
preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato, può valere, a
giudizio del consiglio di classe o delle apposite commissioni d'esame di
cui all'art.4, comma 12, come idoneità ad una delle classi precedenti
l'ultima. 12. Il disposto di cui al comma 11 si applica anche in
caso di mancata pre-sentazione agli esami di Stato.
1. Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio
finale, da effettuarsi ai sensi delle vigenti disposizioni, procede
all'attribuzione del credito scolastico ad ogni candidato interno, sulla
base della tabella A allegata al Regolamento e della nota in calce alla
medesima. In considerazione dell'incidenza che hanno le vo-tazioni
assegnate per le singole discipline sul punteggio da attribuire quale
cre-dito scolastico e, di conseguenza, sul voto finale, i docenti, ai fini
dell'attribuzio-ne dei voti sia in corso d'anno sia nello scrutinio
finale, utilizzano l'intera scala decimale di valutazione. 2.
L'attribuzione del punteggio, in numeri interi, nell'ambito della
banda di oscillazione, tiene conto del complesso degli elementi valutativi
di cui all'art.11, comma 2, del Regolamento, con il conseguente
superamento della stretta corri-spondenza con la media aritmetica dei voti
attribuiti in itinere o in sede di scruti-nio finale e, quindi, anche di
eventuali criteri restrittivi seguiti dai docenti. 3. Nel caso
delle abbreviazioni del corso di studi di cui all'art.2, comma 2, il
credito scolastico è attribuito dal Consiglio della penultima classe, ai
sensi del-l'art.11, comma 5 del Regolamento. 4. Agli alunni
interni, che, per il penultimo e terzultimo anno, non siano in possesso di
credito scolastico, lo stesso è attribuito dal Consiglio di Classe in sede
di scrutinio finale dell'ultimo anno, in base ai risultati conseguiti, a
seconda dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e
per promozione (secondo le indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai
risultati conseguiti negli esami preliminari, sostenuti a suo tempo quali
candidati esterni agli esami di Stato, secondo le indicazioni della
Tabella C. Agli alunni che frequentano l'ul-tima classe per effetto della
dichiarazione di ammissione alla frequenza di detta classe da parte di
commissione di esami di maturità, il credito scolastico è attri-buito dal
consiglio di classe nella misura di punti 2 per ciascuno degli anni non
frequentati, qualora l'alunno non sia in possesso di promozione o idoneità
alla penultima e/o alla terzultima classe. 5. Negli istituti
professionali, i consigli di classe, nell'attribuzione del credito
scolastico, tengono conto dei risultati conseguiti dagli alunni nelle
attività che si svolgono nell'area di professionalizzazione e che
concorrono ad integrare la valutazione nelle discipline coinvolte nelle
attività medesime. 6. L'attribuzione del credito scolastico ad
ogni alunno va deliberata, moti-vata e verbalizzata. Il consiglio di
classe, nello scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, può
motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 20 punti
at-tribuibili, a norma del 4° comma dell'art. 11 del Regolamento, il
punteggio com-plessivo conseguito dall'alunno, quale risulta dalla somma
dei punteggi attribuiti negli scrutini finali degli anni precedenti. Le
deliberazioni, relative a tale integra-zione, opportunamente motivate,
vanno ampiamente verbalizzate con riferi-mento alle situazioni
oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate. 7. Il
punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni alunno è pubbli-cato
all'albo dell'istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio
finale. 8. Il credito scolastico per i candidati esterni è
attribuito dalla commissione d'esame secondo le disposizioni dell'art. 11,
commi 7, 8, 9, 10 e 11 del Rego-lamento ed osservando la procedura di cui
all'art.13, comma 7 della presente Ordinanza. Esso è pubblicato all'albo
dell'Istituto sede d'esame il giorno della prima prova scritta.
9. Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o
di Stato non superati, siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima
classe, che, però, non hanno frequentato e che non devono sostenere esami
preliminari, il credito scolastico è attribuito nella misura di punti 2
sia per l'ultimo che per il penultimo anno e, qualora non in possesso di
promozione o idoneità alla penultima clas-se, di ulteriori 2 punti per il
terzultimo anno. 10. Ai candidati esterni che, per il penultimo
e per il terzultimo anno, sono in possesso di promozione o di idoneità, il
credito scolastico è attribuito, per tali anni, in base ai risultati
conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità, secondo le indicazioni della
Tabella B e per promozione, secondo le indicazioni della Ta-bella A,
ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari, secondo le
indicazioni della Tabella C. Per gli anni per i quali i candidati non sono
in pos-sesso né di promozione, né di idoneità né di risultati conseguiti
negli esami pre-liminari, il credito scolastico è attribuito nella misura
di punti 2.
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le
disposizioni di cui al De-creto Ministeriale 24/2/2000, n.49. 2.
La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire
all'istituto sede di esame entro il 15.05. 2002 per consentirne l'esame e
la valutazione da parte degli organi competenti. E' ammessa
l'autocertificazione, ai sensi e con le modalità di cui al
D.P.R.n.403/1998, nei casi di attività svolte presso pubbliche
amministrazioni. 3. Qualora gli esami preliminari inizino prima
del 15 maggio i candidati esterni devono essere opportunamente informati
perché possano presentare gli eventuali crediti formativi prima della data
fissata per l'inizio degli esami stessi.
ART. 10 COMMISSIONI D'ESAME
1. Per l'anno scolastico 2001/2002, valgono le
disposizioni di cui al D.M. in data 25 gennaio 2001, integrato, in
applicazione dell'art. 22, com-ma 7, della legge n.448/2001, dal D.M. n.21
del 28/2/2002, concernente i criteri e le modalità di nomina, designazione
e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore, nonché le istruzioni di cui alla cir-colare ministeriale 28
febbraio 2002, n.23, sulla formazione delle commis-sioni.
ART. 11 SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI LE
COMMISSIONI
1. La partecipazione ai lavori delle commissioni
d'esame di Stato del presi-dente e dei commissari rientra tra gli obblighi
inerenti lo svolgimento delle funzio-ni proprie del personale direttivo e
docente della scuola. 2. Non è consentito ai componenti le
commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di
legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati e
accertati. 3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che
si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle
commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare,
sono disposte dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale,
secondo le disposizioni di cui all'art.9 del citato D.M. n.21 del
28/2/2002. 4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con
esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e
saltuaria, deve rimanere a disposi-zione della scuola di servizio fino al
30 giugno, assicurando, comunque, la pre-senza in servizio nei giorni
delle prove scritte. 5. Il commissario assente deve essere
tempestivamente sostituito per la re-stante durata delle operazioni
d'esame nei casi di assenze successive all'esple-tamento delle prove
scritte.
ART.12 DIARIO DELLE OPERAZIONI E DELLE
PROVE
1. Le commissioni, operanti nella stessa sede
d'esame si riuniscono, in se-duta plenaria, presso l'istituto cui sono
state assegnate, il 17 giugno 2002 alle ore 8,30. Alla riunione
partecipano anche i commissari designati delle classi di scuole legalmente
riconosciute o pareggiate, abbinate alle classi dell'istituto sta-tale o
paritario medesimo. 2. Il presidente, o, in sua assenza, il
componente più anziano di età, dopo aver verificato la composizione delle
commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi di quelli
eventualmente assenti al Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale se l'assenza riguarda il Presidente e al Dirigente scolastico se
l'assenza riguarda un commissario. 3. Nella riunione plenaria,
il presidente, sentiti i componenti di ciascuna commissione, fissa i tempi
e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole
commissioni. 4. Il presidente, sentiti nella riunione plenaria i
componenti di ciascuna commissione, individua e definisce gli aspetti
organizzativi delle attività delle commissioni determinando, in
particolare, ove necessario, l'ordine di successione tra le commissioni
per l'inizio della terza prova, per le operazioni da realizzarsi
di-stintamente di valutazione degli elaborati, conduzione dei colloqui e
valutazione finale. Il Presidente medesimo provvede altresì a fissare le
date di svolgimento degli scrutini finali e di pubblicazione dei
risultati. Per la pubblicazione medesima viene valutata, altresì,
l'opportunità di procedere in modo congiunto o disgiunto per le diverse
commissioni. La relativa delibera può essere assunta, sentiti i componenti
di ciascuna commissione, in data successiva a quella
dell'insediamento. Nel caso di commissioni articolate su diversi
indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono
materie diverse o lingue straniere diver-se, o nelle quali l'educazione
fisica viene insegnata per squadre, con docenti che operano separatamente,
il presidente avrà cura di fissare il calendario dei lavori in modo da
determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per
le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati, conduzione dei
col-loqui e valutazione finale. Il presidente determinerà il calendario
definitivo delle operazioni delle com-missioni, anche dopo opportuni
accordi operativi con i presidenti delle commis-sioni costituite presso
altre sedi di esame, di cui eventualmente facciano parte, quali
commissari, i medesimi docenti. 5. Al fine di fornire opportune
indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle
commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri
operativi e di valutazione, i presidenti delle medesime commissioni
ven-gono riuniti, unitamente agli ispettori incaricati della vigilanza
sugli esami di Stato, dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale, procurando, comunque, che tale operazione non crei interferenze
con lo svolgimento delle prove scritte. In ogni caso dette riunioni devono
concludersi prima dell'inizio della correzione degli elaborati. I
Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali assicurano ogni
opportuna assistenza alle commissioni operanti sul territorio, avvalendosi
degli ispettori tecnici. 6. La riunione preliminare di ciascuna
commissione è finalizzata agli adem-pimenti di cui all'art.13 della
presente Ordinanza. 7. Il calendario delle prove per l'anno
scolastico 2001/2002 è il seguente: - prima prova scritta: 19 giugno
2002, ore 8.30; - seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: 20
giugno 2002, ore 8.30; Per gli esami nei licei artistici lo
svolgimento della seconda prova continua nei due giorni seguenti per la
durata giornaliera indicata nei testi proposti. Per gli esami negli
istituti d'arte, la seconda prova si svolge in non meno di tre giorni e in
non più di cinque giorni. Poiché uno dei giorni dello svolgimento di detta
prova coincide con il sabato, la prova stessa può essere sospesa per i
soli candidati che per motivi di culto non intendono proseguire l'esame in
detto giorno. - terza prova scritta: 24 giugno 2002: ciascuna -
commissione entro il 21 giugno, definisce collegialmente la struttura
della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di
classe di cui all'art.6 della presente ordinanza. Nel caso di classi
abbinate le operazioni previste devono essere effettuate di-stintamente
per la classe di istituto statale o paritario e per la classe di istituto
le-galmente riconosciuto e pareggiato. Contestualmente, il Presidente
stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova,
dandone comunica-zione all'albo dell'Istituto o degli eventuali istituti
interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione circa le materie
oggetto della prova. La mattina del 24 giugno ogni commissione, tenendo a
riferimento quanto attestato nel predetto documento, predispone
collegialmente il testo della terza prova scritta, sulla base delle
proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun compo-nente
deve formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle
tipo-logie prescelte in sede di definizione della struttura della prova.
La Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova,
stabilisce anche la durata massima della prova stessa. Per gli istituti
d'arte e i licei artistici la prova può svolgersi anche in due giorni. Per
la formulazione delle singole proposte e per la predisposizione collegiale
della prova, la commissione può avvalersi dell'archivio nazionale
permanente di cui all'art.14 del regolamento. Per i licei artistici e gli
istituti d'arte le operazioni sopra indicate si svolgono entro il giorno
successivo al termine della seconda prova scritta e il giorno
seguente. 8. Ciascuna commissione stabilisce autonomamente, in
conformità di quanto previsto al quarto comma, il diario delle operazioni
finalizzate alla corre-zione e valutazione delle prove
scritte. 9. La data di inizio dei colloqui è stabilita, per
ciascuna commissione, al termine delle operazioni di correzione e
valutazione degli elaborati delle prove scritte, nel rispetto di quanto
disposto dall'art.15, comma 8. 10. Prima dell'inizio dei
colloqui, la commissione completa l'esame dei fa-scicoli e dei curricoli
dei candidati in prosecuzione dei lavori iniziati nella riunione
preliminare. La commissione, inoltre, ai fini di una adeguata
organizzazione delle operazioni inerenti il colloquio, anche in attuazione
di quanto stabilito dall'art.16, comma 4, esamina i lavori presentati dai
candidati e finalizzati all'avvio del collo-quio. Il Presidente, il giorno
della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine
e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare il
titolo dell'argomento o a presentare l'esperienza di ricerca o di
pro-getto, anche in forma multimediale, prescelti per dare inizio al
colloquio, ai sensi dell'art.5, comma 7, del Regolamento. 11.
Per l'espletamento dei colloqui, vengono convocati per primi, in base a
sorteggio, i candidati interni e, successivamente, sempre in base a
sorteggio, i candidati esterni. Il numero dei candidati che sostengono il
colloquio, per ogni giorno, non può essere di norma superiore a
cinque. 12. Del diario dei colloqui, il presidente delle
commissioni dà notizia me-diante affissione all'albo dell'istituto sede di
esame. 13. La prima prova scritta suppletiva si svolge il giorno
1 luglio, alle ore 8,30; la seconda prova scritta suppletiva nel giorno
successivo, 2 luglio, alle ore 8,30, con eventuale prosecuzione, per gli
esami nei licei artistici e negli istituti d'arte; la terza prova scritta
suppletiva nel secondo giorno successivo all'effettua-zione della seconda
prova scritta suppletiva. Le prove, nei casi previsti, prose-guono nei
giorni successivi, ad eccezione del sabato; in tal caso le stesse
conti-nuano il lunedì successivo. 14. L'eventuale ripresa dei
colloqui, per le commissioni che li abbiano inter-rotti perché impegnate
nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle
prove scritte suppletive. Qualora tra due prove suppletive il giorno
intermedio sia sabato, in tale giorno le commissioni riprendono i colloqui
interrotti per l'espletamento della prova scritta
suppletiva. 15. L'eventuale integrazione del punteggio
complessivo conseguito, fino ad un massimo di 5 punti, per quei candidati
che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 15 punti ed un
risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a 70 punti, è
effettuata al momento della valutazione finale per cia-scuna classe-
commissione, sulla base di criteri precedentemente stabiliti, se-condo
l'art.13, comma 11 e con una congrua motivazione da acquisire al verbale.
Le modalità da seguire sono quelle previste dalla presente Ordinanza agli
artt.15, comma 7 e 16, comma 7, per la valutazione delle prove scritte e
del colloquio. 16. Le operazioni intese alla valutazione finale
e alla elaborazione dei relati-vi atti iniziano subito dopo la conclusione
dei colloqui di ciascuna commissione, tenendo presente quanto disposto nel
comma 4, primo alinea, del presente arti-colo. 17. Quanto altro
possa occorrere, nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente
ordinanza, è stabilito dal presidente della commissione d'esame.
ART. 13 RIUNIONE PRELIMINARE
1. Il presidente assicura la sua presenza nella
sede di esame, con il com-pito di organizzare e coordinare tutte le
operazioni di esame e di vigilare sui la-vori delle commissioni. Per
garantire la funzionalità delle commissioni stesse, delega, per ciascuna
commissione, un proprio sostituto scelto tra i commissari, al quale, tra
l'altro, può affidare, il giorno della prima prova scritta, il plico
conte-nente le tracce dei temi per la dettatura ai candidati e la
successiva riproduzio-ne dei testi. Il presidente deve, in ogni caso,
essere presente in commissione durante le operazioni che richiedono
decisioni che vanno assunte dall'intera commissione. 2. Il
presidente sceglie un commissario, quale segretario di ciascuna
commissione e, in particolare, con compiti di verbalizzazione dei lavori
collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle commissioni
verrà riportato nella verbalizzazione di tutte le
commissioni. 3. Tutti i componenti la commissione alla quale
sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto se abbiano
istruito privatamente candidati assegnati alla commissione stessa. Tale
dichiarazione è obbligatoria anche se negativa: un componente della
commissione d'esame che abbia istruito priva-tamente uno o più candidati
assegnati alla propria commissione deve essere immediatamente sostituito
dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regio-nale competente per
incompatibilità. 4. Tutti i componenti la commissione alla quale
sono assegnati candidati esterni devono dichiarare per iscritto l'assenza
di rapporti di parentela e di affi-nità entro il quarto grado, ovvero di
rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare. Qualora
il presidente accerti che tra i componenti sono presenti docenti legati
con i candidati da vincolo matrimoniale, di parentela o af-finità entro il
quarto grado, dovrà farlo presente al Direttore generale dell'Ufficio
Scolastico Regionale competente, il quale provvederà al necessario
sposta-mento. Il Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale
competente prov-vederà in modo analogo nei confronti dei presidenti che si
trovino in analoga situazione. Non si procede alla sostituzione del
commissario legato dai vincoli sopra-descritti con un alunno o alunni
interni, nel caso in cui il competente consiglio di classe non abbia
ritenuto motivatamente di designare un altro docente della classe. I
Presidenti e i commissari estranei alla classe nominati o in sostituzione
di docenti impediti ad espletare l'incarico o quali commissari esterni in
classi di scuole legalmente riconosciute o pareggiate devono in ogni caso
rilasciare, an-che se negative, le dichiarazioni di non aver impartito
lezioni private e di non avere rapporti di parentela e di affinità entro
il quarto grado né di coniugio con i candidati che essi dovranno
esaminare. 5. Nella seduta preliminare e eventualmente anche in
quelle successive la commissione prende in esame gli atti e i documenti
relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli
altri candidati. In particolare esami-na: a) elenco dei
candidati; b) domande di ammissione agli esami dei candidati
esterni e di quelli in-terni che chiedono di usufruire delle abbreviazioni
di cui all'art. 2, comma 2, con allegati i documenti da cui sia possibile
rilevare tutti gli elementi utili ai fini dello svolgimento
dell'esame; c) certificazioni relative ai crediti
formativi; d) copia dei verbali delle operazioni di cui all'art.
8, relative all'attribuzione e motivazione del credito
scolastico; e) per gli allievi che chiedono di usufruire
dell'abbreviazione del corso di studi per merito, attestato di promozione
all'ultima classe recante i voti asse-gnati alle singole materie e
l'indicazione del credito scolastico attribuito; f) per gli
allievi che chiedono di usufruire dell'abbreviazione del corso di studi
per obblighi di leva, attestato di promozione senza debito formativo
all'ul-tima classe con l'indicazione del credito scolastico
assegnato; g) per i candidati esterni sprovvisti di promozione o
idoneità all'ultima clas-se, esito dell'esame preliminare; h)
documento finale del consiglio di classe di cui
all'art.6; i) documentazione relativa ai candidati in situazione
di handicap ai fini de-gli adempimenti di cui all'art.17; l) per
le classi sperimentali, relazione informativa sulle attività svolte con
riferimento ai singoli indirizzi di studio ed il relativo progetto di
sperimentazione. 6. Il Presidente della commissione, qualora in
sede di esame della docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi
irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione al
Ministero cui compete, ai sensi dell'art.95 del R.D. 4.5.1925, n.653,
l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso i can-didati sostengono
le prove d'esame con riserva. Il Presidente della commissione, qualora
in sede di esame della docu-mentazione relativa a ciascun candidato,
rilevi irregolarità sanabili da parte del-l'istituto sede d'esami, invita
il dirigente scolastico a provvedere tempestiva-mente in merito,
eventualmente tramite riconvocazione dei consigli di classe. Il
Presidente della commissione, qualora in sede di esame della
docu-mentazione relativa a ciascun candidato, rilevi irregolarità sanabili
da parte del candidato medesimo, lo invita a regolarizzare detta
documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
7. Nella medesima seduta, la commissione provvede, ai sensi
degli artt.11 e 12 del Regolamento, a stabilire i criteri di attribuzione
ai candidati esterni dei punteggi relativi al credito scolastico e ad
eventuali crediti formativi, opportuna-mente certificati e ritenuti
coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame. Dopo aver
stabilito i criteri suddetti, la commissione attribuisce ad ogni singolo
candidato esterno, con adeguata motivazione da riportare a verbale, il
punteg-gio relativo al credito scolastico e agli eventuali crediti
formativi. L'esito delle at-tribuzioni è pubblicato all'albo dell'istituto
sede di esame il giorno della prima prova scritta. 8. In sede
di riunione preliminare, la commissione stabilisce il termine e le
modalità di acquisizione delle indicazioni da parte dei candidati
finalizzate al-l'avvio del colloquio, di cui all'art.12, comma 10 della
presente ordinanza. 9. In sede di riunione preliminare, o in
riunioni successive, la commissione stabilisce i criteri di correzione e
valutazione delle prove scritte e valuta se ricor-rano le condizioni per
procedere alla correzione della prima e seconda prova scritta per aree
disciplinari ai sensi dell'art.15. Le relative deliberazioni vanno
opportunamente motivate e verbalizzate. 10. Nella stessa
riunione, o in riunioni successive, la commissione indivi-dua, altresì, i
criteri di conduzione e di valutazione nonché le modalità di svol-gimento
del colloquio, tenendo presente quanto stabilito dall'art.16 della
pre-sente ordinanza. Le relative deliberazioni vanno opportunamente
motivate e verbalizzate. 11. Nella stessa riunione, o in
riunioni successive, la commissione deter-mina i criteri per l'eventuale
attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di 5 punti, per
i candidati che abbiano conseguito un credito scolasti-co di almeno 15
punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari al-meno a 70
punti. Le relative deliberazioni vanno opportunamente motivate e
verbalizzate.
ART. 14 PLICHI PRIMA E SECONDA PROVA
SCRITTA
1. I Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali devono confermare alla struttura tecnico - operativa di questo
Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi
della prima e della seconda prova scritta degli esami di Stato, ivi
compresi quelli occorrenti ai fini di quanto previsto dall'art.17,c.2.
Tali dati saranno forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di
appo-site stampe centrali, rilasciate almeno 30 giorni prima della data di
inizio delle prove di esame. 2. La predetta conferma o la
comunicazione di eventuali discordanze, de-ve essere resa nota, da parte
dei Direttori generali degli Uffici Scolastici Regio-nali alla struttura
tecnico - operativa di questo Ministero entro i successivi cin-que giorni
dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Direttori generali degli
Uffici Scolastici Regionali dovranno, altresì, fornire contestualmente
congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal
sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi. 3. I
plichi occorrenti per la prima e seconda prova scritta suppletiva deb-bono
essere richiesti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali
alla struttura tecnico - operativa di questo Ministero almeno dieci giorni
prima della data di inizio delle prove stesse. Le predette richieste vanno
formulate sulla ba-se delle notizie e dei dati che i presidenti debbono
trasmettere entro la mattina successiva allo svolgimento della seconda
prova scritta. Le suddette richieste debbono contenere esatte indicazioni
sul corso di studi, sulle sedi, sulle com-missioni e sul numero dei
candidati interessati. 4. I plichi non utilizzati dovranno
essere restituiti dai Direttori generali degli Uffici Scolastici
Regionali, con le motivazioni, alla struttura tecnico - operativa di
questo Ministero.
1. Per l'anno scolastico 2001/2002 valgono le
disposizioni di cui al DM n. 20 in data 28.02.2002 ed al DM n. 429 del
20.11.2000 concernenti, rispettiva-mente, le modalità di svolgimento della
prima e della seconda prova scritta, e le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta, nonché le istruzioni per lo svolgimento della
prova medesima per l'anno scolastico 2001/2002. 2. Per l'anno
scolastico 2001/2002, la seconda prova scritta degli esami di Stato dei
corsi sperimentali può vertere anche su disciplina o discipline per le
quali il relativo piano di studio non preveda nel decreto autorizzativo
verifiche scritte. Analogo criterio vale per l'individuazione della
materia oggetto della se-conda prova scritta per l'indirizzo "industria
tintoria" degli istituti tecnici industria-li. 3. Qualora la
materia oggetto di seconda prova scritta sia la lingua stranie-ra e il
corso di studi seguito dalla classe interessata preveda più di una lingua,
la scelta è demandata al candidato. Negli istituti tecnici per il turismo
la scelta della prova scritta è da circoscrivere alle due lingue per le
quali il vigente ordi-namento espressamente contempla tale tipo di prova.
4. La terza prova è predisposta dalla commissione secondo le
modalità di cui all'art.12, comma 7, della presente Ordinanza. Per gli
istituti professionali, la commissione tiene conto, ai fini
dell'accertamento delle conoscenze, competen-ze e capacità, delle
esperienze realizzate nell'area di professionalizzazione, in-dicate nel
documento del consiglio di classe. 5. La commissione dispone di
45 punti per la valutazione delle prove scritte, ripartiti in parti uguali
tra le tre prove: a ciascuna delle prove scritte giu-dicata sufficiente
non può essere attribuito un punteggio inferiore a 10. 6. Le
commissioni, ai fini della correzione della prima e della seconda pro-va
scritta, possono operare per aree disciplinari, di cui al D.M. 358/98,
ferma restando la responsabilità collegiale dell'intera commissione.
L'organizzazione dei lavori per aree disciplinari può essere attuata solo
in presenza di almeno due docenti per area e con l'osservanza della
procedura di cui all'art.13,comma 9. 7. Le operazioni di
correzione delle prove scritte si concludono con la for-mulazione di una
proposta di punteggio in numeri interi relativa alle prove di ciascun
candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera commissione a
maggio-ranza, compreso il presidente, ai sensi dell'art.13, comma 1. Se
sono proposti più di due punteggi e non sia stata raggiunta la maggioranza
assoluta, la com-missione vota su proposte del presidente a partire dal
punteggio più alto propo-sto, a scendere. Ove su nessuna delle proposte si
raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti e procede
all'eventuale arrotondamento al numero intero più approssimato. Di tali
operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa
l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti. Il verbale deve
altresì contenere l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini della
compilazione della certificazione di cui all'art.13 del Regolamento. In
considera-zione dell'incidenza che hanno i punteggi assegnati alle singole
prove scritte e al colloquio sul voto finale, i componenti le commissioni
utilizzano l'intera scala dei punteggi prevista. 8. Il punteggio
complessivo delle prove scritte è pubblicato, per tutti i can-didati di
ciascuna classe, nell'albo dell'Istituto sede della commissione d'esame
almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento
del col-loquio di tale classe. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i
giorni festivi intermedi. E' facoltà di ogni candidato richiedere alla
commissione di conoscere il punteggio attribuito alle singole prove. La
commissione riscontra tale richiesta entro il giorno precedente la data
fissata per il colloquio del candidato interes-sato.
1. Il colloquio deve svolgersi in un'unica
soluzione temporale, alla presen-za della commissione. Non possono
sostenere il colloquio più candidati con-temporaneamente. 2. Il
colloquio ha inizio con un argomento o con la presentazione di espe-rienze
di ricerca e di progetto, anche in forma multimediale, scelti dal
candidato. Rientra tra le esperienze di ricerca e di progetto la
presentazione da parte dei candidati di lavori preparati, durante l'anno
scolastico, anche con l'ausilio degli insegnanti della classe.
Preponderante rilievo deve essere riservato alla prose-cuzione del
colloquio, che, in conformità dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, deve
vertere su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari come definite dal D.M.
n. 358 del 18/9/98, e riferiti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso. Gli argomenti possono essere introdotti
mediante la proposta di un testo, di un do-cumento, di un progetto o di
altra questione di cui il candidato individua le com-ponenti culturali,
discutendole. E' d'obbligo, inoltre, provvedere alla discussione degli
elaborati relativi alle prove scritte. 3. Il colloquio, nel
rispetto della sua natura pluridisciplinare, non può con-siderarsi
interamente risolto se non si sia svolto secondo tutte le fasi sopra
indi-cate e se non abbia interessato le diverse discipline anche
raggruppate per aree disciplinari. 4. A tal fine, la commissione
deve curare l'equilibrata articolazione e du-rata delle diverse fasi del
colloquio, che deve riguardare l'argomento o la ricerca o il progetto
scelti dal candidato, la discussione degli argomenti attinenti le di-verse
discipline, anche raggruppate per aree disciplinari e la discussione degli
elaborati delle prove scritte. 5. Negli Istituti professionali,
la commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e
capacità, organizza il colloquio, tenendo conto an-che delle esperienze
realizzate nell'area di professionalizzazione, indicate nel documento del
consiglio di classe. 6. La commissione d'esame dispone di 35
punti per la valutazione del col-loquio. Al colloquio giudicato
sufficiente non può essere attribuito un punteggio inferiore a
22. 7. La commissione procede alla formulazione di una proposta
di punteg-gio in numeri interi relativa alla prova di ciascun candidato
nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. I punteggi
sono successivamente attribuiti dall'intera commissione a maggioranza,
compreso il presidente, ai sensi dell'art.13, comma 1, secondo i criteri
di valutazione stabiliti come previsto dal-l'art.13, comma 10 e con
l'osservanza della procedura di cui all'art.15, comma 7.
Art. 17 ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP
1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la
commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio
di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e
all'assistenza prevista per l'autonomia e la comuni-cazione, predispone
prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono
consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello
sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso
le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma atte-stante il superamento dell'esame. Per la
predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi
di personale esperto; per il loro svolgi-mento la stessa si avvale, se
necessario, dei medesimi operatori che hanno se-guito l'alunno durante
l'anno scolastico. 2. I testi della prima e della seconda prova
scritta sono trasmessi dal Mini-stero anche tradotti in linguaggio
braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap
visivo. 3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove
scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16
della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggio
numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità
dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di
svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo
svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di
giorni. 4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico
differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con
l'attribuzione di voti e di un credito sco-lastico relativi unicamente
allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate,
coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio
dell'atte-stazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove
scritte sono elabo-rati dalle commissioni, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe.
ART. 18 ASSENZE DEI CANDIDATI. SESSIONE
SUPPLETIVA
1. Ai candidati che, a seguito di malattia da
accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia riconosciuto
tale dalla commissione, si trovino nel-l'assoluta impossibilità di
partecipare alla prove scritte, è data facoltà di soste-nere le prove
stesse nella sessione suppletiva secondo il diario previsto dal precedente
art. 12, comma 13; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima
e seconda prova scritta si seguono le modalità di cui al precedente
art.14. 2. Ai fini di cui sopra i candidati che siano stati
assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno
facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte
suppletive, presentando probante docu-mentazione entro il giorno
successivo a quello di effettuazione della prova me-desima. Per i licei
artistici e gli istituti d'arte il termine è fissato, per la seconda
prova, al giorno successivo a quello d'inizio della prova
stessa. 3. I candidati assenti alla terza prova devono
presentare probante docu-mentazione entro il giorno successivo a quello
stabilito per la prova stessa. Per la predisposizione dei testi della
terza prova si osservano le modalità di cui al DM. n. 429
dell'20/11/2000. 4. In casi eccezionali, qualora non sia
assolutamente possibile sostenere le prove scritte nella sessione
suppletiva secondo il diario previsto dal-l'art.12,c.13, i candidati che
si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 posso-no chiedere di
sostenere l'esame di Stato in un'apposita sessione
straordinaria. 5. La commissione, una volta deciso in merito
alle istanze, ne dà comuni-cazione agli interessati e al Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente. 6.
Relativamente ai casi di cui al comma 4, il Ministero, sulla base dei dati
forniti dai competenti direttori generali degli uffici scolastici
regionali fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di
effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 7. La
commissione può disporre che, in caso di assenza dei candidati
de-terminata dagli stessi motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga
in giorni di-versi da quelli nei quali i candidati stessi sono stati
convocati, purché non oltre il termine di chiusura dei lavori della
commissione fissato nel calendario. 8. In casi eccezionali, ove
nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito
in tutto o in parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo
il calendario prestabilito, il presidente, con propria delibe-razione,
stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere
completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove
suppletive per la prosecuzione o per il completamento. 9.
Qualora nello stesso istituto operino più commissioni, i candidati alle
prove scritte suppletive appartenenti a dette commissioni possono essere
as-segnati dal Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale ad
un'unica commissione. Quest'ultima provvede alle operazioni consequenziali
e trasmet-te, a conclusione delle prove, gli elaborati alle commissioni di
provenienza dei candidati, competenti a valutare gli elaborati stessi. Le
commissioni di prove-nienza dei candidati sono, altresì, competenti nella
formulazione e scelta della terza prova.
1. La commissione verbalizza tutte le attività che
caratterizzano lo svolgi-mento dell'esame nonché l'andamento e le
risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun
candidato. 2. La verbalizzazione deve descrivere sinteticamente
ma fedelmente le at-tività della commissione e chiarire le ragioni per le
quali si perviene a determi-nate conclusioni, in modo che il lavoro di
ciascuna commissione possa risultare trasparente in tutte le sue fasi e
nella sua interezza e che le deliberazioni adottate siano pienamente e
congruamente motivate.
ART. 20 VOTO FINALE, CERTIFICAZIONE,
ADEMPIMENTI CONCLUSIVI
1. Ciascuna commissione d'esame si riunisce, per
le operazioni intese alla valutazione finale e alla elaborazione dei
relativi atti, subito dopo la conclusione di tutti i colloqui, compresi
quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella sessione
suppletiva. 2. A ciascun candidato è assegnato un voto finale
complessivo in cente-simi, che è il risultato della somma dei punti
attribuiti dalla commissione d'esa-me alle prove scritte e al colloquio e
dei punti relativi al credito scolastico acqui-sito da ciascun
candidato. 3. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un
punteggio minimo com-plessivo di 60/100. 4. Fermo restando il
punteggio massimo di cento, la commissione d'esa-me può motivatamente
integrare, secondo i criteri determinati ai sensi del-l'art.13, comma 11,
il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto
un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessi-vo nella
prova d'esame pari ad almeno 70 punti. 5. La commissione
provvede, per la parte di sua competenza, alla compi-lazione, per ciascun
candidato, del modello di certificazione di cui al comma 6. Le attività
caratterizzanti la terza area dei corsi post-qualifica degli istituti
pro-fessionali verranno opportunamente indicate nel certificato allegato
al diploma tra gli "ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi
seguito". 6. Per l'anno scolastico 2001/2002, il modello di
certificazione è quello di cui al D.M. n.243 del 26.10.2000. 7.
Al termine degli esami, ove sia possibile redigere in tempo utile i
diplo-mi, la Commissione può provvedere a consegnare gli stessi
direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. 8. I
presidenti delle commissioni, sentiti i commissari, predispongono, pri-ma
della chiusura dei lavori la relazione prevista dal comma 2 dell'art. 14
del Regolamento per il successivo invio all'Osservatorio nazionale
istituito presso l'Istituto nazionale per la valutazione del Sistema
dell'Istruzione. Alla relazione dovranno essere allegate copie delle terze
prove effettuate. La relazione va portata a conoscenza dei commissari ed
eventualmente integrata a richiesta dei singoli commissari. 9.
Copia della relazione di cui al comma precedente unitamente ad
osser-vazioni sull'andamento degli esami e ad eventuali proposte,
appositamente formulate dal presidente, va inviata al competente Direttore
generale dell'Ufficio Scolastico Regionale perché lo stesso possa rilevare
ogni utile elemento e indi-cazione in relazione allo svolgimento
dell'esame stesso. 10. Ferma restando la competenza dei
Presidenti delle commissioni giudi-catrici al rilascio dei diplomi, nel
caso questi non siano disponibili per la firma prima del termine di
chiusura della sessione d'esame, i Presidenti medesimi delegano il
dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame al rilascio dei diplomi
stessi. 11. Le firme sui diplomi e sui relativi certificati
rilasciati dai capi degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti
sono legalizzate dal competente Direttore generale dell'Ufficio Scolastico
Regionale stante il principio generale sancito dall'art. 16 della legge 4
gennaio 1968, n.15. 12. In caso di smarrimento del certificato
integrativo del diploma dell'esa-me di stato, il dirigente scolastico
rilascia copia del certificato, con l'annotazione che si tratta di copia
sostitutiva dell'originale.
ART. 21 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI
1. L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i
candidati, nella data indivi-duata ai sensi dell'art.12 - comma 4, al
termine dei lavori, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la
sola indicazione della dizione NON PROMOSSO nel caso di esito negativo.
2. Il punteggio finale deve essere riportato, a cura della
Commissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri
d'esame. 3. Nel caso in cui la commissione comprenda solo
candidati esterni valgo-no le disposizioni di cui all'art. 4, commi 12 e
13 e alla C.M. 261/2000.
ART. 22 ACCESSO AI DOCUMENTI SCOLASTICI E
TRASPARENZA
1. Gli atti e i documenti scolastici relativi agli
esami di Stato devono essere consegnati, con apposito verbale, al
dirigente scolastico, o a chi ne fa le veci, il quale, ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, è responsabile della loro cu-stodia e
dell'accoglimento delle richieste di accesso e dell'eventuale apertura del
plico sigillato che contiene gli atti predetti che è custodito dallo
stesso diri-gente scolastico; in tal caso il dirigente scolastico, alla
presenza di personale della scuola, procede all'apertura del plico stesso
redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che verrà inserito
nel plico stesso da sigillare imme-diatamente. 2. Ai fini
dell'esercizio del diritto di accesso valgono le norme dettate dalla
precitata legge 7 agosto1990, n. 241, e successive disposizioni.
1. La presente Ordinanza, per il suo carattere
ricognitivo e organizzatorio, recepisce puntualmente i termini fissati
dalla legge n. 425/1997 e dalle disposi-zioni attuative della stessa.
ART. 24 ESAMI NELLA REGIONE VALLE
D'AOSTA
1. Per la Regione Valle d'Aosta si applicano le
disposizioni di cui alla pre-sente Ordinanza, ad eccezione di quelle
incompatibili con il Regolamento ema-nato con D.P.R 7/1/99, n. 13, recante
la disciplina delle modalità e dei criteri di valutazione delle prove
dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore in quella Regione, ai sensi dell'art. 21, comma 20
bis, della legge 15/3/97, n. 59 e successive integrazioni, ivi compresa la
quarta prova scritta di francese disciplinata con la legge regionale
3/11/98, n. 52.
ART. 25 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE
1. Ai fini dello snellimento dell'azione
amministrativa e di una più celere de-finizione degli adempimenti, i
Direttori generali degli Uffici scolastici regionali po-tranno valutare
l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio
presso gli uffici regionali o le strutture periferiche del territorio di
rispettiva com-petenza.
La presente Ordinanza è inviata alla
Corte dei Conti
per i controlli di legge
IL MINISTRO Letizia Moratti
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