Oggetto: Procedure per il riconoscimento dei corsi statali e non statali di specializzazione per insegnanti di sostegno e corsi di alta qualificazione
ART. 1
1. In attesa dell’emanazione della disciplina transitoria relativa alla fase di prima applicazione dei dpr del 31/7/1996, n. 470 e n. 471, concernenti la formazione iniziale di livello universitario per gli insegnanti, sono sospese su tutto il territorio nazionale, anche per l’anno scolastico 1998/99, le procedure di nuovi riconoscimenti dei corsi statali e non statali di specializzazione (biennali e annuali di riconversione e per sezione diversa) previsti dall’o.m. 169/96 per gli insegnanti di sostegno.
ART. 2
1. In applicazione dell’art. 14 della legge n.
104/1992 e al fine della piena attuazione del processo di integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, l’art. 29 dell’o.m. 169/96,
registrata alla Corte dei conti il 17/5/1996, reg. 1, foglio 128, è così
modificato:
"Per far fronte a specifiche
esigenze di acquisizione di tecniche di comunicazione per non udenti e per non
vedenti, ovvero di particolari strategie e tecniche pedagogico-didattiche mirate
in particolare all’integrazione degli alunni in situazione di handicap mentale,
possono essere istituiti corsi di alta qualificazione destinati al personale
docente con rapporto a tempo indeterminato, già in possesso del titolo di
specializzazione per le attività di sostegno all’integrazione degli alunni in
situazione di handicap".
2. I corsi di alta qualificazione sono istituiti
con decreto del ministro della pubblica istruzione sulla base delle richieste
presentate dai provveditorati agli studi e sentito l’Osservatorio permanente per
l’handicap operante presso questo ministero.
Le richieste formulate dai provveditori agli studi, sentiti
i Glip, sono presentate al ministero della pubblica istruzione, ufficio studi e
programmazione, secondo le modalità fissate con apposita circolare
ministeriale.
Allo scopo di ottimizzare
l’impiego delle risorse del territorio e di integrarle, la gestione dei corsi è
affidata a istituzioni scolastiche statali che abbiano le risorse professionali
e strumentali necessarie.
Esse possono
avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della consulenza, delle
strutture, dei materiali e dell’apporto tecnico-scientifico di università,
centri di ricerca, associazioni ed enti pubblici e privati in possesso di
specifiche competenze.
3. Ogni corso
prevede la partecipazione di non meno di 20 e non più di 30 corsisti.
L’ammissione al corso è disposta dal competente
provveditore agli studi, secondo criteri da stabilirsi in sede di contrattazione
decentrata con le organizzazioni sindacali.
4. I corsi di alta qualificazione, che devono essere
strutturati in moduli non consecutivi, hanno di regola la durata di 80 ore da
svolgersi nell’arco di un anno scolastico.
I moduli in cui si articolano i corsi devono essere
intervallati da attività di programmazione collegiali e da attività didattiche
in classe con alunni in situazione di handicap, svolti nella scuola di
servizio.
5. I corsi si concludono con la
discussione, alla presenza della commissione composta dal direttore del corso e
da due docenti, di una tesi di carattere applicativo sugli argomenti trattati
nel corso e sugli aspetti più significativi dell’esperienza diretta. Possono
discutere la tesi i corsisti che abbiano frequentato il corso per non meno di 60
ore. Non sono previsti recuperi per le eventuali assenze dei corsisti.
Al termine del corso il direttore rilascia un
attestato di frequenza con profitto.
6. Il
monitoraggio dei corsi è curato da questo ministero, ufficio studi e
programmazione, sulla base delle indicazioni dell’Osservatorio permanente per
l’handicap.
7. Le spese relative al
funzionamento dei suddetti corsi gravano sul capitolo 1151 del bilancio di
questo ministero, concernente la formazione dei docenti specializzati nelle
attività di sostegno agli alunni in situazione di handicap, per ciascuno degli
esercizi finanziari in cui viene attuato il piano dei corsi di alta
qualificazione.
La presente ordinanza è sottoposta al controllo di legge.