• Scheda 1: integrazione alunni disabili

 

  • VOCE

    NORME E DOCUMENTI  DI RIFERIMENTO

    La persona handicacappata

     
    • Definizione:  Legge 104/92, art. 3, comma 1; 
       
    • Classificazione: OMS;
    •  Accertamento: è regolato dal  DPR 24.02.1994, art. 2.
    Diritto all'istruzione ed all'integrazione scolastica  
    •  Il diritto all'istruzioneed integrazione scolastica  si fonda sulla  Carta Costituzionale, artt. 3, 34;
    •  L'alunno può frequentare la scuola dell'obbligo anche sino al compimento del 18 anno di età - Legge 104/92, art. 14, comma 1,1c
    • Agli alunni disabili tenuti all'ottemperanza dell'obbligo scolastico si applicano le norme  previste per l'integrazione nella scuola di base - Legge 9/99;
    • La Sentenza della Corte costituzionale n. 215/88 estende il diritto alla frequenza scolastica anche agli istituti secondari di 2° grado;
    • Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 245/2000   ha stabilito dei principi sulla qualità dell’integrazione scolastica che l’amministrazione scolastica deve rispettare;
    • La Sentenza della Corte costituzionale n. 226/2001 ha riconfermato il valore educativo della frequenza scolastica degli allievi in situazione di handicap nelle classi comuni, tuttavia ha precisato che il limite al 18° anno di età alla scolarizzazione obbligatoria deve essere rispettato. Gli allievi maggiorenni potranno frequentare i corsi per adulti... 

    Esercizio al diritto all'istruzione

     

    Per l'esercizio del diritto all'istruzione si prevede:

    a) la nomina di docenti specializzati ( Legge 517/77, art. 2; CM 199/78; Legge 270/80);

    b) l'elaborazione di una documentazione specifica: Diagnosi Funzionale , Profilo Dinamico Funzionale, Progetto Educativo Individualizzato o Progetto Educativo Personalizzato.

    • DF: E' redatta dalla'Unità Multidisciplinare della ASL - DPR 24.02.1994, art. 3;

    • PDF: Provvede il Gruppo di Lavoro misto (Unità Multidisciplinare, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori dell'alunno) -  DPR 24.02.1994, art. 4;
    • PEI: Provvede il Gruppo di Lavoro Operativo (GLHO) operatore ASL, insegnanti curricolari, docente di sostegno, genitori, rappresentanti istituzionali che si occupano dell'alunno -  DPR 24.02.1994, art.5.

    Processo d'integrazione

     

    Il processo d'integrazione dell'alunno disabile (inserimento attivo e organico nell'ambito del gruppo classe) comporta la collaborazione interistituzionale la cui espressione sono i seguenti Gruppi di Lavoro:

    • GLIP: Presso l'Ufficio Scolastico Provinciale è istituito il GLIP ex art. 15, comma  1, Legge  104/92 con funzione di consulenza per il Provveditore e le singole scuole e di collaborazione con gli Enti Locali per favorire le condizioni del processo d'integrazione - DM 26.06.1992, DM 11.04.1994, n. 122-
    • Esso è composto da: un ispettore tecnico, un esperto della scuola, due esperti designati dagli Enti Locali, due esperti dell'ASL, tre esperti designati dalle Associazioni delle persone handicappate -   Legge 104/92 art. 15, comma  1. -
    • La CM 235 del 20.10.2000 prevede una ridefinizione del GLIP che deve collaborare con i Nuclei per l'autonomia
    • Il GLIP affiancail Gruppo di Lavoro Provinciale per l'integrazione degli alunni in situazione di handicap, con funzioni tecnico-professionali - CCMM 227/75,  216/77,  199/79.
    •  Presso ogni scuola è istituito un Gruppo diStudio e Lavoro d'Istituto (GLHI) composto da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti, con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Piano Educativo - Legge 104/92 art. 15, comma  2-.

     

    Accordo di Programma

     
    • Lo strumento giuridico-operativo per facilitare l'intesa e l'assolvimento, da parte delle diverse istituzioni, dei compiti specifici è l'Accordo di Programma (Legge 142/90, art. 27;  Legge 104/92, art. 13 comma 1, lett. a; il DM 09.07.1992)
    • L'Accordo  è finalizzato alla "programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio - assistenziali, culturali e sportive - DM 09.07.1992, art. 2, comma 2 -.
    • Gli accordi possono essere stipulati a livello regionale, provinciale e comunale e da parte delle singole Scuole autonome con gli Enti Territoriali -  Legge 449/97, art. 40)
    Il processo evolutivo  

     

     

    La valutazione  degli alunni

    Rapporto numerico docente - alunni

     

    La qualificazione del personale docente

     

    Supplenze annuali e temporanee