"Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico"
Pubblichiamo integralmente il resoconto stenografico del dibattito avvenuto alla VII Commissione Istruzione del Senato della Repubblica tenutosi martedi'  3 luglio 2001.

La VII Commissione ha espresso parere favorevole allo schema di "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico" che sarà presentato al Governo presente anche il Sottosegretario di Stato per la Pubblica istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica On. Valentina Aprea.
Lo schema di regolamento approvato conferma i dubbi e le perplessità già emerse nel corso della precedente Legislatura in merito alla Legge 69 del 23/03/2000 voluta ed appoggiata dalla ex sottosegretaria di Stato Carla Rocchi. Legge che inizialmente prevedeva un finanziamento di 40 miliardi in tre anni per le scuole speciali e gli istituti atipici per ciechi e sordi e che solo in minima parte ha subito modifiche e correzioni introducendo l’estensione dei benefici anche ad altre tipologie di handicap e ripartendo i finanziamenti tra scuole speciali e scuole pubbliche che predispongono progetti per l’integrazione scolastica.
Non particolarmente acceso il dibattito tra i Senatori che sostanzialmente hanno condiviso le posizioni del relatore. Qualche dubbio l’ha sollevato il Sen. Cortiana, la Sen. Pagano e la Sen. Soliani da sempre attenta alle problematiche dell’integrazione scolastica che ha affermato: “Ritengo infatti che debba essere inequivoca la finalità del provvedimento di assicurare l'integrazione di tutti gli alunni nelle istituzioni scolastiche autonome, rispondendo in egual misura alla domanda di tutta l'utenza, nel reciproco interesse ad una crescita morale ed umana. In tale prospettiva ritiene inopportuno il riferimento, contenuto nelle lettere b) e d) dello schema di parere, agli istituti parificati per l'istruzione dei sordi. L'obiettivo finale di superare la logica degli istituti speciali rende infatti del tutto improprio un riferimento puntuale ad istituzioni specifiche, peraltro ampiamente comprese nella generica dizione di "scuole". Pur comprendendo il diverso approccio e la diversa valutazione politica che la nuova maggioranza intende imprimere alla questione, esprime infatti il timore che il richiamo a tali istituzioni possa comportare il rischio di un ritorno al passato e ad una conseguente rilegittimazione delle scuole speciali." Nella replica finale l'On Aprea ribadisce "(..) l'opportunità (...) di una fase transitoria nel corso della quale le ultime scuole speciali ancora esistenti (che hanno ancora una loro utenza) esauriscano progressivamente la loro funzione e orientino conseguentemente la propria attività nel settore della ricerca. In tale prospettiva appare essenziale che gli istituti parificati operino in collaborazione con i centri di ricerca".
Dopo trent'anni di integrazione scolastica nel nostro paese, riappare lo spettro delle scuole speciali e degli istituti speciali, ci aspettiamo per il futuro da parte di tutti i parlamentari piu' “convinzione” in difesa dell’unica riforma trasversale che ha attraversato la scuola italiana e soprattutto piu’ risorse per le scuole che nel presente anno scolastico hanno accolto oltre 130 000 allievi ed allieve nelle classi comuni di ogni ordine e grado. Ricordiamo che dalla legge Finanziaria del 1997, attraverso l’introduzione del rapporto 1:138, le istituzioni scolastiche autonome hanno visto progressivamente ridursi rispetto al fabbisogno, incrementato anche dalla Legge sull’innalzamento dell’obbligo scolastico, il numero di docenti di sostegno specializzati assegnati agli alunni ed alunne in situazione di handicap.

Nicola Quirico
Presidente nazionale FADIS

Ferrara, 5 luglio 2001


MARTEDI' 3 LUGLIO 2001
2a Seduta

Presidenza del Presidente
ASCIUTTI



Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, l'università e la ricerca scientifica Aprea.

La seduta inizia alle ore 16,35.
 

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente: "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo
III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297" (n. 1)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n.59. Esame. Parere favorevole con osservazioni).

Il presidente ASCIUTTI, premesso un indirizzo di saluto al sottosegretario Aprea che partecipa per la prima volta ai lavori del Senato,
ricorda che l'atto su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi è stato presentato dal precedente Governo e che il termine per
l'espressione del parere scade in data odierna. Ricorda altresì che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha già avuto modo di esprimersi per quanto di sua competenza prima della consultazione elettorale dello scorso 13 maggio.

Riferisce quindi alla Commissione il senatore BRIGNONE, il quale ricorda che lo schema di regolamento in esame dà attuazione
all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, l'atto in titolo dà seguito al disposto normativo che prevede la trasformazione di alcuni istituti atipici, che si configuravano come istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o dell'udito ed insieme come scuole speciali e convitti per sordomuti o per cechi ipovedenti, in enti finalizzati al supporto della autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. In effetti, i cinque istituti atipici oggetto della riforma avevano progressivamente esaurito la loro funzione scolastica o educativa e si era invece prospettata l'esigenza di prevedere l'integrazione dei soggetti portatori di handicap sensoriali all'interno del nuovo sistema scolastico caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il relatore sottolinea peraltro che la 7^ Commissione del Senato si era già occupata, nel corso del 1999, di integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap a seguito dell'approvazione di un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa
parlamentare (A.S. n. 4052) e di un altro proposto dal Governo (A.S. n.4164); testo che assicurava una priorità agli interventi finanziari in favore degli alunni con handicap sensoriale e si indirizzava prevalentemente alla realizzazione della riforma delle scuole e istituti a carattere atipico. Tale priorità a favore degli alunni con handicap sensoriali veniva meno nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dal momento che l'altro ramo del Parlamento preferiva rivolgersi al mondo dell'handicap in generale, nonché fissare al 55 per cento delle risorse complessive la quota destinata alla riforma degli istituti atipici riservando all'integrazione scolastica il restante 45 per cento. Per ragioni di opportunità il Senato approvò poi il provvedimento – che divenne la legge n. 69 del 2000- senza ulteriori modifiche, ma in quella occasione il Governo accolse un ordine del giorno che lo impegnava ad assicurare la presenza, negli organi di gestione degli istituti atipici riformati, di rappresentanti delle associazioni nazionali di settore riconosciute a norma del codice civile.
Il relatore passa quindi ad illustrare analiticamente il contenuto degli articoli del provvedimento. L'articolo 1 disciplina il riordino delle
scuole e istituti a carattere atipico (con l'esclusione della scuola di massofisioterapia di Firenze) in due soli enti nazionali corrispondenti alle due minorazioni fisiche da tutelare (udito e vista) e conferisce loro la possibilità di stabilire la propria dislocazione sul territorio a seconda delle esigenze delle attività di supporto all'autonomia. Egli peraltro esprime l'auspicio che il Governo possa in futuro procedere alla istituzione di un solo ente che abbia le medesime finalità. Per quanto riguarda la soppressione dei convitti e delle scuole speciali esistenti presso i medesimi istituti atipici, prevista dallo stesso articolo 1, evidenzia come i problemi relativi al periodo transitorio connesso alla trasformazione degli istituti stessi si debbano oramai considerare superati e pertanto non ritiene più utile recarne menzione nel parere da rendere al Governo, come invece aveva fatto la VII Commissione della Camera dei deputati.
L'articolo 2 definisce i compiti di ciascun ente, che sono essenzialmente di studio, ricerca, informazione, collaborazione, assistenza
progettuale e fornitura di materiale specifico all'insegnamento, mentre l'articolo 3 indica alcune forme di svolgimento di queste attività.
L'articolo 4 individua gli organi degli enti: presidente, consiglio di amministrazione, comitato tecnico-scientifico, collegio dei revisori, i
primi due dei quali sono nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, durano in carica quattro anni e sono confermabili una sola volta. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 individuano le procedure di nomina dei titolari degli organi di cui all'articolo 4 e le rispettive composizioni e competenze, nonché la durata in carica.
L'articolo 7 detta le norme concernenti la figura del direttore, incarico conferito dal consiglio di amministrazione con contratto di durata quadriennale, rinnovabile, in applicazione del principio di separazione fra compiti di indirizzo e compiti di gestione, questi ultimi demandati al direttore.
L'articolo 10 riguarda il personale dei due enti, scelto mediante apposite procedure di selezione fra il personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni scolastiche e assegnato mediante collocamento fuori ruolo per cinque anni rinnovabili. Il Consiglio di Stato ha peraltro espresso alcune perplessità circa la previsione della retribuzione di detto personale a carico delle amministrazioni di appartenenza. Il relatore sottolinea inoltre l'esigenza di verificare che i contingenti delle diverse categorie di personale da assegnare a ogni ente corrispondano al loro effettivo fabbisogno funzionale e ricorda comunque che il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione suggerisce di dotare ciascun ente di un proprio contingente stabile di personale.
L'articolo 11 detta le norme concernenti i beni e le risorse finanziarie dei due enti ed appare pertanto singolare la mancanza di un puntuale riferimento alla sopra citata legge n. 69 del 2000.
L'articolo 12 prevede l'adozione di un regolamento interno e le finalità del medesimo, mentre l'articolo 13 determina gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile necessari ai fini dell'esercizio della vigilanza e stabilisce che la gestione finanziaria degli enti è sottoposta alla Corte dei conti.
L'articolo 14 reca le norme transitorie e finali, fra cui la soppressione dei ruoli speciali del personale già appartenente agli istituti di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3; personale che rimane a disposizione degli enti fino all'espletamento della prima selezione.
L'articolo 15, infine, individua le norme preesistenti da ritenere abrogate.
Il relatore riferisce quindi che il parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati recepisce ampiamente le osservazioni che corredano i pareri espressi dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione e dal Consiglio di Stato.
Pur nella consapevolezza della irritualità della procedura, il relatore illustra infine la seguente bozza di parere, sulla quale invita i
Commissari ad esprimersi fin d'ora, in considerazione della ristrettrezza dei tempi a disposizione della Commissione per rendere il proprio parere al Governo:
"La 7a Commissione permanente del Senato, premesso che l'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome", nel quadro dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o pluriminorati dell'udito e della vista e in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, con gli Istituti regionali di ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie educative;
esaminato lo schema di regolamento in oggetto, che intende dare attuazione alla predetta riforma;
tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione e dal Consiglio di Stato, nonché del parere favorevole e delle osservazioni espresse dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta di mercoledì 9 maggio 2001,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti parole: "e, per quanto concerne la gestione finanziaria, al controllo della Corte dei conti";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), dopo le parole "le Università" inserire le seguenti: ", gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
c) all'articolo 2, comma 2, aggiungere il seguente punto: " – collaborazione all'attività di orientamento svolta dalle istituzioni scolastiche verso i soggetti minorati della vista e dell'udito";
d) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole "le scuole" inserire le seguenti "e gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi";
e) all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità - come suggerisce il Consiglio di Stato – di inserire tra gli organi degli enti la figura del
Direttore, poiché tale figura adotta atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
f) all'articolo 5, tra i requisiti alla carica di Presidente è necessario fare riferimento non solo alle esperienze, ma anche alla competenza e al curriculum professionale;
g) all'articolo 6, comma 1, lì dove si prevede la rappresentanza delle associazioni o istituzioni, sostituire alle parole "con eventuale priorità" fino alle parole "attribuiti dalla legge" con le seguenti "e dalle associazioni o istituzioni che operano nel campo della disabilità e della integrazione scolastica";
h) all'articolo 7, occorre prevedere, per l'incarico di Direttore, requisiti di professionalità più specifici e pertinenti con le finalità degli enti;
i) all'articolo 8, appare opportuno fissare anche il numero massimo dei componenti del comitato tecnico-scientifico;
j) all'articolo 10, comma 2, al termine aggiungere le seguenti parole: "rispettando i principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai pubblici impieghi";
l) all'articolo 10, comma 5, si rileva la necessità di meglio determinare – e successivamente verificare – l'adeguatezza del contingente al fabbisogno funzionale, anche in vista della successiva costituzione di un'apposita pianta organica;
m) all'articolo 10, il Governo valuti l'osservazione formulata dal Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di porre a carico del Ministero della pubblica istruzione la retribuzione del personale assegnato agli enti interessati dallo schema di regolamento".

Il presidente ASCIUTTI sospende brevemente la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione della bozza di parere proposta dal relatore.

La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,15.

Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione generale, ha la parola il sottosegretario Valentina APREA, che esprime l'orientamento favorevole del nuovo Governo nei confronti dello schema di regolamento in esame che – ricorda – era stato adottato dal Governo precedente. Ciò, anche in considerazione del lungo processo di riforma avviato nel corso della precedente legislatura che ha interessato il Ministero della pubblica istruzione insieme ad altre istituzioni e alle associazioni di categoria. Ritiene pertanto necessario procedere urgentemente alla trasformazione degli istituti contemplati dal provvedimento, al fine di garantire adeguato sostegno all'integrazione dei minorati sensoriali nelle istituzioni scolastiche autonome.
Il Sottosegretario avanza tuttavia alcune riserve in merito a quanto previsto dallo schema di regolamento ed apprezza la proposta di parere del relatore che lascia all'attuale Esecutivo la possibilità di alcuni interventi correttivi. In particolare, pur ritenendo opportuno il rispetto di una tradizione che privilegiava gli handicap sensoriali, osserva che occorre superare l'ambito di quelle due sole tipologie di minorazione, cogliendo l'occasione della nuova configurazione giuridica degli istituti interessati – e del relativo finanziamento pubblico – per ampliare il sostegno agli alunni affetti da handicap in generale.
In riferimento alla riflessione del relatore circa la scelta tra collocamento fuori ruolo del personale appartenente all'Amministrazione
scolastica e pianta organica propria dei due nuovi enti previsti dal regolamento, il Sottosegretario ritiene preferibile la seconda soluzione, in quanto eviterebbe di sottrarre risorse valide alle istituzioni scolastiche autonome. Del resto, l'esistenza di un organico proprio meglio si attaglia alle finalità prevalentemente di ricerca degli enti in questione e in ogni caso ci si potrebbe intanto avvalere del personale statale già appartenente agli istituti atipici in trasformazione. Si associa inoltre alle considerazioni negative, già espresse dal Consiglio di Stato nel proprio parere, riguardo alla previsione che la retribuzione del personale dei due enti debba essere a carico dell'amministrazione cedente.
Valuta invece positivamente la proposta del relatore di inserire, fra i soggetti che collaborano con i due enti previsti dal provvedimento, anche gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi, che rappresentano gli unici istituti speciali ancora esistenti e che in caso contrario rimarrebbero esclusi dal processo di trasformazione introdotto dallo schema di regolamento. Tali istituti, infatti, non possono essere ricondotti a una tipologia che preveda la mera distinzione fra scuola statale e scuola paritaria, giacchè non si occupano soltanto di istruzione, bensì anche di rieducazione.

Il PRESIDENTE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La senatrice SOLIANI esprime l'orientamento favorevole del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo, manifestando alcune riserve. Ritiene infatti che debba essere inequivoca la finalità del provvedimento di assicurare l'integrazione di tutti gli alunni nelle istituzioni scolastiche autonome, rispondendo in egual misura alla domanda di tutta l'utenza, nel reciproco interesse ad una crescita morale ed umana. In tale prospettiva ritiene inopportuno il riferimento, contenuto nelle lettere b) e d) dello schema di parere, agli istituti parificati per l'istruzione dei sordi. L'obiettivo finale di superare la logica degli istituti speciali rende infatti del tutto improprio un riferimento puntuale ad istituzioni specifiche, peraltro ampiamente comprese nella generica dizione di "scuole". Pur comprendendo il diverso approccio e la diversa valutazione politica che la nuova maggioranza intende imprimere alla questione, esprime infatti il timore che il richiamo a tali istituzioni possa comportare il rischio di un ritorno al passato e ad una conseguente rilegittimazione delle scuole speciali.
Conferma conclusivamente il proprio orientamento favorevole sullo schema di parere proposto con l'eccezione delle lettere b) e d), per le quali chiede una votazione separata.

Conviene la senatrice PAGANO, la quale - ricordando che l'asse portante del provvedimento è rappresentata dalla comune intenzione di porre termine alla "ghettizzazione" degli alunni portatori di handicap - ritiene che le lettere b) e d) dello schema di parere avanzato dal relatore contraddicano tale impostazione, con riferimento sia all'utilizzazione del personale che al rafforzamento dell'integrazione nelle istituzioni scolastiche autonome.
In particolare, giudica ultronea la lettera b), che equiparerebbe gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi ai maggiori centri di ricerca
universitaria con cui gli Enti riformati potrebbero collaborare; ritiene poi che la lettera d) testimoni il diverso approccio della nuova
maggioranza al problema, peraltro incoerente con la logica del superamento delle scuole speciali. Ciò, ben al di fuori della disputa
ideologica fra istituzioni statali ed istituzioni non statali.
Nell'esprimere infine perplessità anche in riferimento alla lettera i) dello schema di parere, laddove si richiede di fissare (oltre ad un
numero minimo) anche un numero massimo dei componenti del comitato tecnico-scientifico, si associa conclusivamente alla richiesta di votazione per parti separate della proposta di parere del relatore, del quale dichiara di condividere invece le restanti parti.

Il senatore DELOGU esprime il convinto assenso del Gruppo Alleanza Nazionale allo schema di parere presentato dal relatore.

Si associa il senatore GABURRO a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici Uniti: Biancofiore.

Anche il senatore FAVARO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, sottolineando la delicatezza della transizione in atto negli istituti a carattere atipico.

Il senatore CORTIANA richiama invece le osservazioni delle senatrici Soliani e Pagano, paventando a sua volta che il già difficile
cammino verso la piena integrazione scolastica degli alunni portatori di handicap possa essere messo in discussione dal riconoscimento sotteso alle lettere b) e d) dello schema di parere del relatore. Manifestando fin d'ora un orientamento favorevole sulle restanti parti della proposta, chiede pertanto che le suddette lettere siano votate separatamente.

Si associa il senatore BETTA, il quale ricorda peraltro la felice esperienza della trasformazione dell'istituto parificato per sordi della sua
regione in centro di ricerca.

Concluse le dichiarazioni di voto, il relatore BRIGNONE - pur riconoscendo la fondatezza di alcune argomentazioni espresse - tiene a
ricordare la necessità di una fase transitoria che preceda la piena integrazione degli alunni handicappati nelle scuole autonome e consenta la definitiva soppressione anche degli istituti parificati.
Informa poi che sono pervenute ora le osservazioni della Commissione bilancio sullo schema di regolamento in titolo: in particolare, la Commissione bilancio chiede che all'articolo 10, comma 3, venga eliminato l'inciso "ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo
indeterminato" e che, all'articolo 8, si escluda che il comitato tecnico-scientifico comporti maggiori oneri a carico dello Stato. Al riguardo, egli ritiene di non recepire alcuna delle suddette osservazioni, atteso che la prima è incoerente rispetto alla normativa di carattere generale che prevede il distacco delle unità di personale per cinque anni (con mantenimento del posto), trascorsi i quali si procede al collocamento fuori ruolo e quindi alla assegnazione con priorità sulle cattedre disponibili, mentre la seconda è ultronea rispetto alla previsione anch'essa di carattere generale per cui il provvedimento non reca ulteriori aggravi di bilancio.

Ha infine nuovamente la parola il sottosegretario Valentina APREA, la quale conviene con l'opportunità sottolineata dal relatore Brignone di una fase transitoria nel corso della quale le ultime scuole speciali ancora esistenti (che hanno ancora una loro utenza) esauriscano progressivamente la loro funzione e orientino conseguentemente la propria attività nel settore della ricerca. In tale prospettiva appare essenziale che gli istituti parificati operino in collaborazione con i centri di ricerca.

Si passa quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere del relatore.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, viene posta ai voti ed accolta all'unanimità la parte introduttiva, fino alla lettera a) compresa.

Con separate votazioni, la Commissione approva indi la lettera b) a maggioranza, la lettera c) all'unanimità, la lettera d) a maggioranza e le lettere e), f), g) ed h) all'unanimità.

Quanto alla lettera i), il relatore BRIGNONE avanza un'ipotesi di modifica, che tenga conto delle osservazioni della senatrice Pagano.

Su tale ipotesi esprimono perplessità il senatore BEVILACQUA e il presidente ASCIUTTI.

La Commissione approva infine all'unanimità le lettere i), nel testo originario, j), l) ed m) dello schema di parere.
 

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute tutte le designazioni dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione. Comunica pertanto che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani mercoledì 4 luglio alle ore 16,30 per programmare i lavori della Commissioe.

Prende atto la Commissione.
 

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il PRESIDENTE propone alla Commissione - secondo la consueta prassi - di deliberare la costituzione della Sottocommissione pareri.

La Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE, il quale invita i Gruppi ad indicare i loro rappresentanti in seno a tale organo e ne designa quale Presidente il senatore Bevilacqua.

La seduta termina alle ore 18.