La VII Commissione ha espresso parere favorevole allo
schema di "Riforma delle scuole ed istituti a carattere atipico" che sarà
presentato al Governo presente anche il Sottosegretario di Stato per la Pubblica
istruzione, l'Università e la Ricerca Scientifica On. Valentina
Aprea.
Lo schema di regolamento approvato
conferma i dubbi e le perplessità già emerse nel corso della precedente
Legislatura in merito alla Legge 69
del 23/03/2000 voluta ed appoggiata dalla ex sottosegretaria di Stato Carla
Rocchi. Legge che inizialmente prevedeva un finanziamento di 40 miliardi in tre
anni per le scuole speciali e gli istituti atipici per ciechi e sordi e che solo
in minima parte ha subito modifiche e correzioni introducendo l’estensione dei
benefici anche ad altre tipologie di handicap e ripartendo i finanziamenti tra
scuole speciali e scuole pubbliche che predispongono progetti per l’integrazione
scolastica.
Non particolarmente acceso il
dibattito tra i Senatori che sostanzialmente hanno condiviso le posizioni del
relatore. Qualche dubbio l’ha sollevato il Sen. Cortiana, la Sen. Pagano e la
Sen. Soliani da sempre attenta alle problematiche dell’integrazione scolastica
che ha affermato: “Ritengo infatti che debba essere inequivoca la finalità del
provvedimento di assicurare l'integrazione di tutti gli alunni nelle istituzioni
scolastiche autonome, rispondendo in egual misura alla domanda di tutta
l'utenza, nel reciproco interesse ad una crescita morale ed umana. In tale
prospettiva ritiene inopportuno il riferimento, contenuto nelle lettere b) e d)
dello schema di parere, agli istituti parificati per l'istruzione dei sordi.
L'obiettivo finale di superare la logica degli istituti speciali rende infatti
del tutto improprio un riferimento puntuale ad istituzioni specifiche, peraltro
ampiamente comprese nella generica dizione di "scuole". Pur comprendendo il
diverso approccio e la diversa valutazione politica che la nuova maggioranza
intende imprimere alla questione, esprime infatti il timore che il richiamo a
tali istituzioni possa comportare il rischio di un ritorno al passato e ad una
conseguente rilegittimazione delle scuole speciali." Nella replica finale l'On
Aprea ribadisce "(..) l'opportunità (...) di una fase transitoria nel corso
della quale le ultime scuole speciali ancora esistenti (che hanno ancora una
loro utenza) esauriscano progressivamente la loro funzione e orientino
conseguentemente la propria attività nel settore della ricerca. In tale
prospettiva appare essenziale che gli istituti parificati operino in
collaborazione con i centri di ricerca".
Dopo trent'anni di integrazione scolastica nel nostro paese,
riappare lo spettro delle scuole speciali e degli istituti speciali, ci
aspettiamo per il futuro da parte di tutti i parlamentari piu' “convinzione” in
difesa dell’unica riforma trasversale che ha attraversato la scuola italiana e
soprattutto piu’ risorse per le scuole che nel presente anno scolastico hanno
accolto oltre 130 000 allievi ed allieve nelle classi comuni di ogni ordine e
grado. Ricordiamo che dalla legge Finanziaria del 1997, attraverso
l’introduzione del rapporto 1:138, le istituzioni scolastiche autonome hanno
visto progressivamente ridursi rispetto al fabbisogno, incrementato anche dalla
Legge sull’innalzamento dell’obbligo scolastico, il numero di docenti di
sostegno specializzati assegnati agli alunni ed alunne in situazione di
handicap.
Nicola Quirico
Presidente nazionale FADIS
Ferrara, 5 luglio 2001
MARTEDI' 3 LUGLIO 2001
2a
Seduta
Presidenza del Presidente
ASCIUTTI
Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, l'università e la ricerca scientifica Aprea.
La seduta inizia alle ore 16,35.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di regolamento concernente: "Riforma delle scuole
ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I del titolo II, capo
III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297" (n. 1)
(Parere al Ministro
per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo
1997, n.59. Esame. Parere favorevole con osservazioni).
Il presidente ASCIUTTI, premesso un indirizzo di saluto al
sottosegretario Aprea che partecipa per la prima volta ai lavori del
Senato,
ricorda che l'atto su cui la Commissione è
chiamata ad esprimersi è stato presentato dal precedente Governo e che il
termine per
l'espressione del parere scade in data
odierna. Ricorda altresì che l'omologa Commissione della Camera dei deputati ha
già avuto modo di esprimersi per quanto di sua competenza prima della
consultazione elettorale dello scorso 13 maggio.
Riferisce quindi alla Commissione il senatore BRIGNONE, il
quale ricorda che lo schema di regolamento in esame dà attuazione
all'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n.
59. In particolare, l'atto in titolo dà seguito al disposto normativo che
prevede la trasformazione di alcuni istituti atipici, che si configuravano come
istituti di specializzazione per docenti ed educatori per minorati della vista o
dell'udito ed insieme come scuole speciali e convitti per sordomuti o per cechi
ipovedenti, in enti finalizzati al supporto della autonomia delle istituzioni
scolastiche autonome. In effetti, i cinque istituti atipici oggetto della
riforma avevano progressivamente esaurito la loro funzione scolastica o
educativa e si era invece prospettata l'esigenza di prevedere l'integrazione dei
soggetti portatori di handicap sensoriali all'interno del nuovo sistema
scolastico caratterizzato dall'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Il relatore sottolinea peraltro che la 7^ Commissione del
Senato si era già occupata, nel corso del 1999, di integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap a seguito dell'approvazione di un testo risultante
dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa
parlamentare (A.S. n. 4052) e di un altro proposto dal Governo
(A.S. n.4164); testo che assicurava una priorità agli interventi finanziari in
favore degli alunni con handicap sensoriale e si indirizzava prevalentemente
alla realizzazione della riforma delle scuole e istituti a carattere atipico.
Tale priorità a favore degli alunni con handicap sensoriali veniva meno nel
corso dell'esame presso la Camera dei deputati, dal momento che l'altro ramo del
Parlamento preferiva rivolgersi al mondo dell'handicap in generale, nonché
fissare al 55 per cento delle risorse complessive la quota destinata alla
riforma degli istituti atipici riservando all'integrazione scolastica il
restante 45 per cento. Per ragioni di opportunità il Senato approvò poi il
provvedimento – che divenne la legge n. 69 del 2000- senza ulteriori modifiche,
ma in quella occasione il Governo accolse un ordine del giorno che lo impegnava
ad assicurare la presenza, negli organi di gestione degli istituti atipici
riformati, di rappresentanti delle associazioni nazionali di settore
riconosciute a norma del codice civile.
Il
relatore passa quindi ad illustrare analiticamente il contenuto degli articoli
del provvedimento. L'articolo 1 disciplina il riordino delle
scuole e istituti a carattere atipico (con l'esclusione della
scuola di massofisioterapia di Firenze) in due soli enti nazionali
corrispondenti alle due minorazioni fisiche da tutelare (udito e vista) e
conferisce loro la possibilità di stabilire la propria dislocazione sul
territorio a seconda delle esigenze delle attività di supporto all'autonomia.
Egli peraltro esprime l'auspicio che il Governo possa in futuro procedere alla
istituzione di un solo ente che abbia le medesime finalità. Per quanto riguarda
la soppressione dei convitti e delle scuole speciali esistenti presso i medesimi
istituti atipici, prevista dallo stesso articolo 1, evidenzia come i problemi
relativi al periodo transitorio connesso alla trasformazione degli istituti
stessi si debbano oramai considerare superati e pertanto non ritiene più utile
recarne menzione nel parere da rendere al Governo, come invece aveva fatto la
VII Commissione della Camera dei deputati.
L'articolo 2 definisce i compiti di ciascun ente, che sono
essenzialmente di studio, ricerca, informazione, collaborazione,
assistenza
progettuale e fornitura di materiale
specifico all'insegnamento, mentre l'articolo 3 indica alcune forme di
svolgimento di queste attività.
L'articolo 4
individua gli organi degli enti: presidente, consiglio di amministrazione,
comitato tecnico-scientifico, collegio dei revisori, i
primi due dei quali sono nominati dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica, durano in carica quattro anni e
sono confermabili una sola volta. Gli articoli 5, 6, 8 e 9 individuano le
procedure di nomina dei titolari degli organi di cui all'articolo 4 e le
rispettive composizioni e competenze, nonché la durata in carica.
L'articolo 7 detta le norme concernenti la figura del
direttore, incarico conferito dal consiglio di amministrazione con contratto di
durata quadriennale, rinnovabile, in applicazione del principio di separazione
fra compiti di indirizzo e compiti di gestione, questi ultimi demandati al
direttore.
L'articolo 10 riguarda il personale dei
due enti, scelto mediante apposite procedure di selezione fra il personale
docente, amministrativo, tecnico e ausiliario in servizio nelle istituzioni
scolastiche e assegnato mediante collocamento fuori ruolo per cinque anni
rinnovabili. Il Consiglio di Stato ha peraltro espresso alcune perplessità circa
la previsione della retribuzione di detto personale a carico delle
amministrazioni di appartenenza. Il relatore sottolinea inoltre l'esigenza di
verificare che i contingenti delle diverse categorie di personale da assegnare a
ogni ente corrispondano al loro effettivo fabbisogno funzionale e ricorda
comunque che il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica
istruzione suggerisce di dotare ciascun ente di un proprio contingente stabile
di personale.
L'articolo 11 detta le norme
concernenti i beni e le risorse finanziarie dei due enti ed appare pertanto
singolare la mancanza di un puntuale riferimento alla sopra citata legge n. 69
del 2000.
L'articolo 12 prevede l'adozione di un
regolamento interno e le finalità del medesimo, mentre l'articolo 13 determina
gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile necessari ai fini
dell'esercizio della vigilanza e stabilisce che la gestione finanziaria degli
enti è sottoposta alla Corte dei conti.
L'articolo
14 reca le norme transitorie e finali, fra cui la soppressione dei ruoli
speciali del personale già appartenente agli istituti di cui
all'articolo 1, commi 2 e 3; personale che rimane a disposizione
degli enti fino all'espletamento della prima selezione.
L'articolo 15, infine, individua le norme preesistenti da ritenere
abrogate.
Il relatore riferisce quindi che il
parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati recepisce
ampiamente le osservazioni che corredano i pareri espressi dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione e dal Consiglio di Stato.
Pur nella consapevolezza della irritualità della procedura, il
relatore illustra infine la seguente bozza di parere, sulla quale invita
i
Commissari ad esprimersi fin d'ora, in
considerazione della ristrettrezza dei tempi a disposizione della Commissione
per rendere il proprio parere al Governo:
"La 7a
Commissione permanente del Senato, premesso che l'articolo 21, comma 10, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, prevede la riforma delle scuole ed istituti a
carattere atipico, di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "come enti finalizzati
al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome", nel quadro
dell'attuazione dei principi per l'integrazione scolastica dei minorati o
pluriminorati dell'udito e della vista e in collaborazione con l'Istituto
nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, con gli Istituti
regionali di ricerca educativa, con le università e con le altre agenzie
educative;
esaminato lo schema di regolamento in
oggetto, che intende dare attuazione alla predetta riforma;
tenuto conto dei pareri espressi dal Consiglio nazionale della
Pubblica Istruzione e dal Consiglio di Stato, nonché del parere favorevole e
delle osservazioni espresse dalla VII Commissione permanente della Camera dei
deputati nella seduta di mercoledì 9 maggio 2001,
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, aggiungere le seguenti parole:
"e, per quanto concerne la gestione finanziaria, al controllo della Corte dei
conti";
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e),
dopo le parole "le Università" inserire le seguenti: ", gli istituti parificati
per l'istruzione dei sordi";
c) all'articolo 2,
comma 2, aggiungere il seguente punto: " – collaborazione all'attività di
orientamento svolta dalle istituzioni scolastiche verso i soggetti minorati
della vista e dell'udito";
d) all'articolo 3,
comma 1, dopo le parole "le scuole" inserire le seguenti "e gli istituti
parificati per l'istruzione dei sordi";
e)
all'articolo 4, valuti il Governo l'opportunità - come suggerisce il Consiglio
di Stato – di inserire tra gli organi degli enti la figura del
Direttore, poiché tale figura adotta atti che impegnano
l'Amministrazione verso l'esterno;
f) all'articolo
5, tra i requisiti alla carica di Presidente è necessario fare riferimento non
solo alle esperienze, ma anche alla competenza e al curriculum
professionale;
g) all'articolo 6, comma 1, lì dove
si prevede la rappresentanza delle associazioni o istituzioni, sostituire alle
parole "con eventuale priorità" fino alle parole "attribuiti dalla legge" con le
seguenti "e dalle associazioni o istituzioni che operano nel campo della
disabilità e della integrazione scolastica";
h)
all'articolo 7, occorre prevedere, per l'incarico di Direttore, requisiti di
professionalità più specifici e pertinenti con le finalità degli enti;
i) all'articolo 8, appare opportuno fissare anche il
numero massimo dei componenti del comitato tecnico-scientifico;
j) all'articolo 10, comma 2, al termine aggiungere le seguenti
parole: "rispettando i principi fondamentali sui procedimenti di accesso ai
pubblici impieghi";
l) all'articolo 10, comma 5,
si rileva la necessità di meglio determinare – e successivamente verificare –
l'adeguatezza del contingente al fabbisogno funzionale, anche in vista della
successiva costituzione di un'apposita pianta organica;
m) all'articolo 10, il Governo valuti l'osservazione formulata dal
Consiglio di Stato in ordine alla legittimità di porre a carico del Ministero
della pubblica istruzione la retribuzione del personale assegnato agli enti
interessati dallo schema di regolamento".
Il presidente ASCIUTTI sospende brevemente la seduta per consentire ai Commissari di prendere visione della bozza di parere proposta dal relatore.
La seduta, sospesa alle ore 17, è ripresa alle ore 17,15.
Poiché nessuno chiede di intervenire in discussione
generale, ha la parola il sottosegretario Valentina APREA, che esprime
l'orientamento favorevole del nuovo Governo nei confronti dello schema di
regolamento in esame che – ricorda – era stato adottato dal Governo precedente.
Ciò, anche in considerazione del lungo processo di riforma avviato nel corso
della precedente legislatura che ha interessato il Ministero della pubblica
istruzione insieme ad altre istituzioni e alle associazioni di categoria.
Ritiene pertanto necessario procedere urgentemente alla trasformazione degli
istituti contemplati dal provvedimento, al fine di garantire adeguato sostegno
all'integrazione dei minorati sensoriali nelle istituzioni scolastiche
autonome.
Il Sottosegretario avanza tuttavia
alcune riserve in merito a quanto previsto dallo schema di regolamento ed
apprezza la proposta di parere del relatore che lascia all'attuale Esecutivo la
possibilità di alcuni interventi correttivi. In particolare, pur ritenendo
opportuno il rispetto di una tradizione che privilegiava gli handicap
sensoriali, osserva che occorre superare l'ambito di quelle due sole tipologie
di minorazione, cogliendo l'occasione della nuova configurazione giuridica degli
istituti interessati – e del relativo finanziamento pubblico – per ampliare il
sostegno agli alunni affetti da handicap in generale.
In riferimento alla riflessione del relatore circa la scelta tra
collocamento fuori ruolo del personale appartenente all'Amministrazione
scolastica e pianta organica propria dei due nuovi enti
previsti dal regolamento, il Sottosegretario ritiene preferibile la seconda
soluzione, in quanto eviterebbe di sottrarre risorse valide alle istituzioni
scolastiche autonome. Del resto, l'esistenza di un organico proprio meglio si
attaglia alle finalità prevalentemente di ricerca degli enti in questione e in
ogni caso ci si potrebbe intanto avvalere del personale statale già appartenente
agli istituti atipici in trasformazione. Si associa inoltre alle considerazioni
negative, già espresse dal Consiglio di Stato nel proprio parere, riguardo alla
previsione che la retribuzione del personale dei due enti debba essere a carico
dell'amministrazione cedente.
Valuta invece
positivamente la proposta del relatore di inserire, fra i soggetti che
collaborano con i due enti previsti dal provvedimento, anche gli istituti
parificati per l'istruzione dei sordi, che rappresentano gli unici istituti
speciali ancora esistenti e che in caso contrario rimarrebbero esclusi dal
processo di trasformazione introdotto dallo schema di regolamento. Tali
istituti, infatti, non possono essere ricondotti a una tipologia che preveda la
mera distinzione fra scuola statale e scuola paritaria, giacchè non si occupano
soltanto di istruzione, bensì anche di rieducazione.
Il PRESIDENTE invita quindi i rappresentanti dei Gruppi ad esprimersi sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.
La senatrice SOLIANI esprime l'orientamento favorevole
del Gruppo Margherita – DL – L'Ulivo, manifestando alcune riserve. Ritiene
infatti che debba essere inequivoca la finalità del provvedimento di assicurare
l'integrazione di tutti gli alunni nelle istituzioni scolastiche autonome,
rispondendo in egual misura alla domanda di tutta l'utenza, nel reciproco
interesse ad una crescita morale ed umana. In tale prospettiva ritiene
inopportuno il riferimento, contenuto nelle lettere b) e d) dello schema di
parere, agli istituti parificati per l'istruzione dei sordi. L'obiettivo finale
di superare la logica degli istituti speciali rende infatti del tutto improprio
un riferimento puntuale ad istituzioni specifiche, peraltro ampiamente comprese
nella generica dizione di "scuole". Pur comprendendo il diverso approccio e la
diversa valutazione politica che la nuova maggioranza intende imprimere alla
questione, esprime infatti il timore che il richiamo a tali istituzioni possa
comportare il rischio di un ritorno al passato e ad una conseguente
rilegittimazione delle scuole speciali.
Conferma conclusivamente il proprio orientamento favorevole sullo
schema di parere proposto con l'eccezione delle lettere b) e d), per le quali
chiede una votazione separata.
Conviene la senatrice PAGANO, la quale - ricordando che
l'asse portante del provvedimento è rappresentata dalla comune intenzione di
porre termine alla "ghettizzazione" degli alunni portatori di handicap - ritiene
che le lettere b) e d) dello schema di parere avanzato dal relatore
contraddicano tale impostazione, con riferimento sia all'utilizzazione del
personale che al rafforzamento dell'integrazione nelle istituzioni scolastiche
autonome.
In particolare, giudica ultronea la
lettera b), che equiparerebbe gli istituti parificati per l'istruzione dei sordi
ai maggiori centri di ricerca
universitaria con
cui gli Enti riformati potrebbero collaborare; ritiene poi che la lettera d)
testimoni il diverso approccio della nuova
maggioranza al problema, peraltro incoerente con la logica del
superamento delle scuole speciali. Ciò, ben al di fuori della disputa
ideologica fra istituzioni statali ed istituzioni non
statali.
Nell'esprimere infine perplessità anche
in riferimento alla lettera i) dello schema di parere, laddove si richiede di
fissare (oltre ad un
numero minimo) anche un
numero massimo dei componenti del comitato tecnico-scientifico, si associa
conclusivamente alla richiesta di votazione per parti separate della proposta di
parere del relatore, del quale dichiara di condividere invece le restanti
parti.
Il senatore DELOGU esprime il convinto assenso del Gruppo Alleanza Nazionale allo schema di parere presentato dal relatore.
Si associa il senatore GABURRO a nome del Gruppo Centro Cristiano Democratico-Cristiani Democratici Uniti: Biancofiore.
Anche il senatore FAVARO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, sottolineando la delicatezza della transizione in atto negli istituti a carattere atipico.
Il senatore CORTIANA richiama invece le osservazioni delle
senatrici Soliani e Pagano, paventando a sua volta che il già difficile
cammino verso la piena integrazione scolastica degli
alunni portatori di handicap possa essere messo in discussione dal
riconoscimento sotteso alle lettere b) e d) dello schema di parere del relatore.
Manifestando fin d'ora un orientamento favorevole sulle restanti parti della
proposta, chiede pertanto che le suddette lettere siano votate
separatamente.
Si associa il senatore BETTA, il quale ricorda peraltro la
felice esperienza della trasformazione dell'istituto parificato per sordi della
sua
regione in centro di ricerca.
Concluse le dichiarazioni di voto, il relatore BRIGNONE -
pur riconoscendo la fondatezza di alcune argomentazioni espresse - tiene
a
ricordare la necessità di una fase transitoria
che preceda la piena integrazione degli alunni handicappati nelle scuole
autonome e consenta la definitiva soppressione anche degli istituti
parificati.
Informa poi che sono pervenute ora le
osservazioni della Commissione bilancio sullo schema di regolamento in titolo:
in particolare, la Commissione bilancio chiede che all'articolo 10, comma 3,
venga eliminato l'inciso "ai fini delle assunzioni con rapporto a tempo
indeterminato" e che, all'articolo 8, si escluda che il
comitato tecnico-scientifico comporti maggiori oneri a carico dello Stato. Al
riguardo, egli ritiene di non recepire alcuna delle suddette osservazioni,
atteso che la prima è incoerente rispetto alla normativa di carattere generale
che prevede il distacco delle unità di personale per cinque anni (con
mantenimento del posto), trascorsi i quali si procede al collocamento fuori
ruolo e quindi alla assegnazione con priorità sulle cattedre disponibili, mentre
la seconda è ultronea rispetto alla previsione anch'essa di carattere generale
per cui il provvedimento non reca ulteriori aggravi di bilancio.
Ha infine nuovamente la parola il sottosegretario Valentina APREA, la quale conviene con l'opportunità sottolineata dal relatore Brignone di una fase transitoria nel corso della quale le ultime scuole speciali ancora esistenti (che hanno ancora una loro utenza) esauriscano progressivamente la loro funzione e orientino conseguentemente la propria attività nel settore della ricerca. In tale prospettiva appare essenziale che gli istituti parificati operino in collaborazione con i centri di ricerca.
Si passa quindi alla votazione per parti separate dello schema di parere del relatore.
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, viene posta ai voti ed accolta all'unanimità la parte introduttiva, fino alla lettera a) compresa.
Con separate votazioni, la Commissione approva indi la lettera b) a maggioranza, la lettera c) all'unanimità, la lettera d) a maggioranza e le lettere e), f), g) ed h) all'unanimità.
Quanto alla lettera i), il relatore BRIGNONE avanza un'ipotesi di modifica, che tenga conto delle osservazioni della senatrice Pagano.
Su tale ipotesi esprimono perplessità il senatore BEVILACQUA e il presidente ASCIUTTI.
La Commissione approva infine all'unanimità le lettere i),
nel testo originario, j), l) ed m) dello schema di parere.
CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Il PRESIDENTE avverte che sono pervenute tutte le designazioni dei rappresentanti dei Gruppi in Commissione. Comunica pertanto che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato domani mercoledì 4 luglio alle ore 16,30 per programmare i lavori della Commissioe.
Prende atto la Commissione.
COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI
Il PRESIDENTE propone alla Commissione - secondo la consueta prassi - di deliberare la costituzione della Sottocommissione pareri.
La Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE, il quale invita i Gruppi ad indicare i loro rappresentanti in seno a tale organo e ne designa quale Presidente il senatore Bevilacqua.
La seduta termina alle ore 18.