E’ una sentenza che non convince, come afferma
l’avvocato Avv. Salvatore Nocera “laddove viene meno al dovere di illustrare
compiutamente il contenuto precettivo degli artt. 34 e 38 Cost. a cui dovevano
essere ragguagliate le norme ordinarie impugnate di incostituzionalità, secondo
un iter logico-giuridico ineludibile.
La
Corte invece ha fornito una lettura ragionata delle norme impugnate
ripercorrendone le motivazioni politico-legislative ma senza spiegare in che
modo queste norme sarebbero conformi al dettato costituzionale (di cui ha omesso
di esporre il contenuto). In altre parole, poiché l'art. 34 Cost. prescrive che
l'istruzione inferiore sia obbligatoria per almeno otto anni senza apparenti
limiti di capacità né di età, la Corte Costituzionale avrebbe dovuto chiarire
perché il percorso formativo obbligatorio degli handicappati si debba arrestare
al compimento del diciottesimo anno di età anche se non è stato completato il
periodo minimo di otto anni quando l'art. 34 Cost. sembra non porre limiti al
riguardo” (1).
Secondo il parere dei giudici l’alunno in situazione di handicap dopo il compimento del diciottesimo anno mantiene il diritto al proseguimento dell’istruzione nei corsi per adulti.
Tali corsi per adulti sono stati previsti dall'O.M. n.
455 del 29 luglio 1997 che dispone “che in ogni distretto scolastico, o gruppi
di distretti, possano essere istituiti dai Provveditori agli Studi,
eventualmente di intesa con Enti locali ed altri enti, Centri territoriali
permanenti per l'istruzione e formazione degli adulti. Presso tali centri
possono essere istituiti corsi per persone sprovviste del titolo di studio di
scuola elementare o media o che intendano recuperare forme di analfabetismo di
ritorno o comunque acquisire il riconoscimento di crediti formativi. L'art. 4
comma 6 prevede espressamente che "la piena integrazione delle persone in
situazione di handicap viene assicurata nel rispetto dell'attuale quadro
normativo" (2) quindi ad esempio attraverso l’assegnazione di un docente per
l’attività di sostegno specializzato.
Ad
oggi tale norma ha trovato scarsa applicazione su tutto il territorio nazionale
per le persone adulte normodotate ed è praticamente inesistente in tali corsi la
presenza di persone in situazione di handicap.
Ci auspichiamo che la sentenza trovi risposte adeguate ed impegni
precisi da parte del nuovo Ministro all’Istruzione, Università e Ricerca Letizia
Moratti nel predisporre percorsi adeguati anche nei corsi per adulti per le
persone in situazione di handicap.
Il presidente nazionale FADIS
Nicola Quirico
Ferrara, 24 luglio 2001
(1) Sito Educazione & scuola – sezione Handicap http://www.edscuola.com/
(2) Salvatore Nocera portale "SCUOLA HANDICAP
TECNOLOGIE" sezione Faq: http://www.bdp.it/handitecno
SENTENZA N.226
ANNO 2001
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-CesareRUPERTO Presidente
-
FernandoSANTOSUOSSO Giudice
-MassimoVARI"
-RiccardoCHIEPPA"
-GustavoZAGREBELSKY"
-ValerioONIDA"
-CarloMEZZANOTTE"
-FernandaCONTRI"
-GuidoNEPPI
MODONA"
-Piero AlbertoCAPOTOSTI"
-AnnibaleMARINI"
-FrancoBILE"
-Giovanni MariaFLICK"
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 14,
comma 1, lett. c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in
materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), promosso con ordinanza
emessa il 10 dicembre 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Toscana sul ricorso proposto da Stiaffini Luca contro il
Preside della Scuola Media Statale «Via dei Pensieri» di Livorno ed altri,
iscritta al n. 344 del registro ordinanze
2000 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie
speciale, dell’anno 2000.
Visti l’atto di costituzione di Stiaffini Luca nonché
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 20 febbraio 2001 il Giudice
relatore Fernanda Contri;
uditi l’avvocato Fausto
Buccellato per Stiaffini Luca e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale
per la Toscana, con ordinanza emessa il 10 dicembre 1998, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in
materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui precludono la
frequenza della scuola dell’obbligo per otto anni ove l’alunno
handicappato abbia raggiunto il diciottesimo anno di età.
Il Tribunale rimettente – dopo aver esposto in fatto che il giudizio pendente innanzi a sé ha ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con il quale il Preside di una scuola media statale ha respinto la domanda di iscrizione alla classe seconda, per l’anno scolastico 1998/99, di un alunno portatore di handicap, in quanto il medesimo aveva già compiuto il diciottesimo anno di età – afferma che le norme che stabiliscono limiti di età all’assolvimento dell’obbligo scolastico presuppongono comunque che l’alunno abbia frequentato per almeno otto anni. In particolare, la disposizione di cui all’art. 14, lettera c), della legge n. 104 del 1992, riprodotta nell’art. 112 (rectius: art. 110, comma 2) del decreto legislativo n. 297 del 1994, prevede la possibilità per la persona handicappata di realizzare il completamento della scuola dell’obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;l’art. 110 del detto decreto stabilisce al primo comma che sono soggetti all’obbligo scolastico i fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età, mentre il successivo art. 112 dispone che è prosciolto da tale obbligo chi non abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di aver osservato per almeno otto anni le norme sull’obbligo scolastico.
La disciplina relativa all’obbligo scolastico – prosegue il rimettente – trova fondamento nel precetto dell’art. 34 della Costituzione, che garantisce per almeno otto anni l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore, senza porre limiti temporali al suo svolgimento; tale precetto si estende agli inabili e minorati, in forza del disposto di cui all’art. 38 della Costituzione.
Osserva il giudice a quo che nella specie il ricorrente ha frequentato la scuola dell’obbligo per complessivi sette anni e che la frequenza per un ulteriore anno sarebbe al medesimo preclusa a causa del raggiungimento del diciottesimo anno di età.
Ad avviso del Tribunale rimettente, le norme che non consentono all’alunno handicappato di assolvere l’obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età, si porrebbero in conflitto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, i quali non indicano limiti temporali all’assolvimento di tale obbligo e garantiscono comunque che l’istruzione inferiore obbligatoria sia impartita per almeno otto anni.
2. – Si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte il
ricorrente del giudizio a quo, concludendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale delle norme impugnate, con riserva di ulteriori
difese.
3. – E’ intervenuto nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Nella memoria depositata in prossimità
dell’udienza, la difesa erariale afferma anzitutto che la questione, così come
prospettata dal giudice rimettente, non sarebbe rilevante, poiché, in base
agli elementi di fatto indicati nell’ordinanza, risulta che il ricorrente
avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, essendo stato
ammesso alla seconda elementare dopo un anno di apprendimento da
privatista.
L’Avvocatura sostiene poi che, a seguito della emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9, con la quale è stato elevato l’obbligo di istruzione, dovrebbe disporsi la restituzione degli atti al tribunale rimettente per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
La difesa erariale sottolinea come il sistema dettato dalle norme in questione sia coerente e rispettoso dei principi costituzionali. In particolare, in base al dettato costituzionale, deve ritenersi garantito un certo percorso di istruzione, individuato temporalmente in almeno otto anni, ma non può invece considerarsi garantito il risultato scolastico, sì che appaiono pienamente legittime le disposizioni relative all’adempimento dell’obbligo scolastico e al proscioglimento da esso.
Osserva poi l’Avvocatura come i soggetti che abbiano superato l’età dell’obbligo scolastico, senza aver conseguito il diploma, siano titolari non già di un diritto-dovere alla frequenza, bensì di un semplice interesse ad accedere alle strutture scolastiche, cui corrisponde un potere discrezionale di ammissione.
Per gli alunni handicappati, il legislatore ha previsto un
sistema più articolato e complesso, nel quale il periodo minimo di istruzione
obbligatoria non assume di per sé rilievo ai fini del proscioglimento
dall’obbligo scolastico, risultando elevata l’età entro la quale si deve
ritenere concluso il periodo di istruzione.
In tal
modo, per un verso appaiono soddisfatte le esigenze di apprendimento e di
socializzazione, che si realizzano con la frequenza scolastica svincolata
dall’obbligo; per altro verso l’apprendimento e l’integrazione scolastica
risulterebbero finalizzate all’inserimento dell’handicappato nella società e nel
mondo del lavoro.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana dubita della legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui precludono ai portatori di handicap l’assolvimento dell’obbligo scolastico oltre il diciottesimo anno di età.
Ad avviso del Tribunale rimettente, le indicate norme si porrebbero in contrasto con gli artt. 34 e 38 della Costituzione, che garantiscono l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno otto anni, senza porre alcun limite temporale all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
2. – Preliminarmente devono esaminarsi le eccezioni svolte dall’Avvocatura dello Stato, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della questione per difetto di rilevanza ovvero disporsi la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione.
L’Avvocatura sostiene anzitutto che la questione sarebbe priva di rilevanza, in quanto il ricorrente avrebbe compiuto il periodo di istruzione di otto anni, nel quale deve computarsi anche l’anno di apprendimento in ambito privato.
La tesi non può condividersi, poiché trascura di
considerare che le finalità perseguite dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104
consistono nel promuovere la piena integrazione della persona handicappata
in ogni ambito nel quale si svolge la sua personalità, da quello familiare a
quello scolastico, lavorativo e sociale, attraverso la rimozione delle
condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana e la
partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività (art.
1, lettere a e b). La concreta attuazione di tali finalità comporta la
necessità che l’istruzione delle persone handicappate si compia attraverso la
frequenza nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine
e grado; la frequenza costituisce infatti lo strumento fondamentale per il
raggiungimento dell’obiettivo consistente nello sviluppo delle
potenzialità della persona handicappata all’apprendimento, alla comunicazione,
alle relazioni e alla socializzazione, come indicato dall’art. 12, comma 3,
della legge in esame.
E’ allora evidente che
l’apprendimento in ambito privato o familiare, pur consentendo in via generale
l’ammissione ad esami di idoneità per l’accesso alle classi successive, ex
artt. 147 e 178 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non può tuttavia ritenersi
equivalente alla istruzione ricevuta con la frequenza delle classi
scolastiche, poiché il diritto all’istruzione delle persone handicappate
deve intendersi in senso estensivo, essendo finalizzato al raggiungimento degli
obiettivi propri di ciascun ordine e grado di scuola ma nell’ambito di
quelli perseguiti attraverso la integrazione scolastica.
Con la seconda eccezione, l’Avvocatura dello Stato ha
sollecitato un provvedimento di restituzione degli atti al giudice a quo, perché
sia nuovamente valutata la rilevanza della questione a seguito della
emanazione della legge 20 gennaio 1999, n. 9 (Disposizioni urgenti per
l’elevamento dell’obbligo di istruzione), che ha elevato da otto a dieci
anni l’obbligo di istruzione a decorrere dall’anno scolastico 1999–2000.
Deve anzitutto rilevarsi che gli effetti della norma in
questione decorrono dall’anno scolastico successivo a quello per il quale
risulta proposta la domanda nel giudizio a quo, con la conseguenza che la
nuova disposizione non può trovare applicazione in tale giudizio; in ogni caso,
l’elevamento dell’obbligo scolastico è inidoneo a determinare effetti
sulla rilevanza della questione, essendo rimasto invariato il termine entro il
quale è consentito il completamento della scuola dell’obbligo agli alunni
portatori di handicap.
3. – Nel merito, la questione è infondata.
3.1 – Le norme contenute negli articoli da 109 a 114 del
d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che disciplinano l’istruzione inferiore con
disposizioni comuni alla scuola elementare e media, stabiliscono in otto
anni la durata dell’istruzione impartita nella scuola elementare e media,
individuano nei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di età coloro
che sono soggetti all’obbligo scolastico, indicano le modalità di adempimento
del detto obbligo e i soggetti responsabili dell’adempimento, prescrivendo
particolari controlli finalizzati alla verifica dell’adempimento, cui si
accompagna la previsione di sanzioni in caso di inosservanza.
Il sistema delineato dalle anzidette norme configura l’istruzione
inferiore anche come un dovere, che deve essere assolto nel periodo compreso tra
i sei e i quattordici anni di età e dal quale si è prosciolti se al
compimento del quindicesimo anno di età non sia stato conseguito il diploma di
licenza media ma siano state osservate per almeno otto anni le norme
sull’obbligo scolastico. Trascorso il periodo durante il quale è obbligatoria la
frequenza scolastica, l’istruzione inferiore perde l’originaria configurazione
di dovere e il relativo diritto può essere esercitato mediante la frequenza di
corsi per adulti, finalizzati al conseguimento della licenza elementare e della
licenza media, come previsto dagli artt. 137 e 169 del decreto legislativo n.
297 del 1994.
3.2 – Agli alunni handicappati sono dedicate le norme della Sezione I, del Capo IV, del Titolo VII, della Parte II del decreto in esame, che disciplinano in modo più complesso le modalità con le quali si attua il percorso scolastico dei medesimi. L’aspetto peculiare della disciplina è rappresentato dalla duplicità del profilo che connota l’istruzione inferiore degli alunni handicappati, in quanto questa è configurata sì come un dovere ma con la garanzia di adempimento attraverso la previsione di specifici diritti che ne consentano l’effettività (articoli da 312 a 325 del decreto legislativo n. 297 del 1994).
Tra le disposizioni volte ad agevolare l’accesso degli alunni handicappati all’istruzione vi è quella che differisce il limite di età entro il quale viene completata la scuola dell’obbligo, consentendo tale completamento anche fino al compimento del diciottesimo anno di età. La scuola dell’obbligo, che ordinariamente deve essere frequentata e completata tra i sei e i quattordici anni, con il limite massimo dei quindici anni, previsto dall’art. 112, può essere quindi completata dagli alunni in situazioni di handicap anche sino al compimento del diciottesimo anno di età.
L’anzidetto prolungamento si pone in relazione alla disposizione prevista negli artt. 182, comma 2, e 316, comma 1, lettera c), del decreto in oggetto, la quale, in deroga al principio generale secondo cui una stessa classe può essere frequentata soltanto per due anni, consente agli alunni handicappati una terza “ripetenza” in singole classi.
Nel periodo successivo a quello durante il quale la
frequenza scolastica è obbligatoria – quattordici anni – o nel quale comunque è
consentito il completamento della scuola dell’obbligo – anche sino ai
diciotto anni – (da individuarsi nell’anno scolastico susseguente a quello in
cui avviene il compimento del diciottesimo anno di età), per gli alunni
handicappati l’istruzione viene a configurarsi come un diritto, che potrà essere
esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell’obbligo, di
corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma. Naturalmente
l’attuazione di tale diritto postula che vengano garantite le medesime misure di
sostegno dettagliatamente previste dalla legge quadro n. 104 del 1992,
anche perché la frequenza di corsi per adulti per la persona handicappata che
abbia raggiunto la maggiore età assume una funzione tanto più rilevante,
in quanto consente, in modo certamente più incisivo rispetto alla frequenza di
classi solitamente composte da tredici–quattordicenni, il raggiungimento
dell’obiettivo cardine della legge quadro sopra indicato in ambiti il più
possibile omogenei. Infatti l’integrazione scolastica della persona
maggiorenne affetta da handicap può dirsi realmente funzionale al
successivo inserimento nella società e nel mondo del lavoro qualora avvenga in
un contesto ambientale che anche sotto il profilo dell’età sia il più vicino
possibile a quello nel quale detta persona sarà accolta e che certamente è il
più idoneo a favorire il completamento del processo di
maturazione.
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge–quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), e dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), sollevata, in riferimento agli artt. 34 e 38 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
F.to:
Cesare RUPERTO, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA