"L’insegnante per il sostegno deve essere in grado di svolgere in
concreto il suo compito" Pubblichiamo la sentenza
del Consiglio di Stato n. 245 del 17 ottobre 2000 commentata dal Avv.
Salvatore Nocera
Il Consiglio di Stato con una importante Sentenza
n. 245 ha stabilito dei principi sulla qualità
dell’integrazione scolastica che l’amministrazione deve
rispettare. Trattatasi della nomina
di un insegnante di educazione fisica in possesso dell’apposito titolo di
specializzazione per il sostegno, nominato seconda l’ordine di
graduatoria. La famiglia,
avendo riscontrato che detto insegnante non era in grado di svolgere in
concreto il sostegno didattico in latino e greco per un alunno con
minorazioni motorie alle mani, ha impugnato la nomina, ottenendo
l’annullamento della stessa dal TAR della Lombardia.
Il Ministero della Pubblica Istruzione ha
appellato; ma il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello con motivazioni
che assumono carattere generale, potendosi quindi riferire a qualunque
tipologia di minorazione ed, a mio avviso, a qualunque ordine e grado di
scuola, superando anche l’ostacolo formale del possesso del titolo di
specializzazione quando in concreto il suo possessore non sia in grado di
svolgere l’attività di sostegno didattico. Si riportano di seguito alcune delle massime della
motivazione, la quale punta sulla dizione “particolari forme di sostegno”
contenuta nell’art. 7 della L. n. 517/77, sulla Sentenza
della Corte Costituzionale n. 215/87 e sulla C.M. n. 262/88, e sull’art.
13 della L. n. 104/92 che impongono all’amministrazione l’obbligo di
assegnare un insegnante effettivamente in grado di prestare sostegno
didattico all’integrazione dell’alunno in situazione di
handicap:
“Sono inoperanti le disposizioni che non sono in
grado di contemperare le esigenze di nomina con le altrettante esigenze
dell’alunno da assistere”; “Di
conseguenza, allorché le modalità con le quali sia organizzata
l’assistenza pur rispondendo, in via generale ed astratta, alla
regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da risultare
del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardo a particolari fattispecie
concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato voluto dal
legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che deve
costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma
primaria”; “Né l’Amministrazione può
invocare, a sostegno della legittimità della propria azione, le
disposizione di carattere generale che le imponevano di scegliere solo in
base alle graduatorie precostituite, essendo, evidentemente tali
disposizioni da considerarsi inoperanti nella parte in cui non sono in
grado, in singoli casi concreti, di contemperare il diritto degli
aspiranti al posto di sostegno con le prevalenti e non altrimenti
satisfabili esigenze dell’alunno da assistere”; “…il sostegno medesimo non può, però, tradursi in un vuoto
simulacro di ottemperanza formale alla normativa”; “Di conseguenza, allorché le modalità con le quali sia
organizzata l’assistenza, pur rispondendo, in via generale ed astratta,
alla regolamentazione circa la scelta dell’insegnante, siano tali da
risultare del tutto inidonee allo scopo, avuto riguardi a particolari
fattispecie concrete, va garantito, in via prioritaria, il risultato
voluto dal legislatore, anche al di là della disciplina regolamentare, che
deve costituire strumento di attuazione e non di elusione della norma
primaria”;
la Sentenza, che è del 1994, assume maggiore
rilevanza alla luce della successiva normativa sull’autonomia scolastica e
sull’obbligo dell’amministrazione pubblica e delle scuole non statali
paritarie di fornire un “servizio scolastico di qualità” contenute
nell’art. 21 della L. n. 59/97 e del Regolamento attuativo emanato con D.P.R.
n. 275/99. I principi contenuti
nella Sentenza debbono, altresì, essere rispettati anche dai dirigenti
delle singole istituzione scolastiche autonome che, ai sensi della L. n.
333/2001, possono dal 1° settembre di ogni anno procedere alla nomina di
insegnanti per attività di sostegno a tempo determinato, anche in deroga
al rapporto di un posto ogni 138 alunni. L’Amministrazione scolastica dovrà attentamente esaminare i
principi contenuti nella Sentenza per ricavarne delle norme regolamentari
applicative che si rendono necessarie onde evitare diverse interpretazioni
operative da parte dei diversi organi centrali e decentrati della
stessa. Le famiglie potranno
avvalersi di questa importante Sentenza per pretendere la piena attuazione
del diritto allo studio ed all’integrazione dei loro figlioli.
Roma, 19 ottobre 2001
Avv.to Salvatore Nocera Responsabile della Sezione giuridica dell’Osservatorio
scolastico dell’A.I.P.D.
Sentenza
n. 245
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