Il M.P.I. ha pubblicato sulla G.U. n. 45 dell’8 giugno
2001 il Decreto n. 103 del 4 giugno 2001 concernente il conferimento di
supplenze temporanee da parte dei capi di Istituto.
Il numero delle graduatorie permanenti cui attingere
prioritariamente è stato ridotto da quattro a tre, con l’accorpamento della
terza e quarta fascia, a seguito del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, col quale il
governo intende neutralizzare gli effetti di una sospensiva del TAR.
La domanda, che va presentata entro l’8 luglio, ad un
solo Istituto, tramite l’apposito modulo, può riguardare un massimo di trenta
Istituti in una sola Provincia, secondo il titolo di studio posseduto che dà
diritto all’insegnamento di una disciplina.
Non è
necessaria la produzione di certificati, bastando la dichiarazione sostitutiva,
né occorre autentica di firma.
I titoli posseduti
debbono avere data non superiore a quella dell’8 luglio, fatta eccezione dei
titoli di specializzazione per le attività di sostegno che possono avere data
non superiore al 31 agosto 2001, termine ultimo per la loro consegna.
Il capo di Istituto, che riceve la domanda, rilascia
apposita ricevuta; verifica la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte nel
modulo di domanda e la correttezza delle date.
Ove
riscontri inesattezze provvede al depennamento dell’aspirante dalle graduatorie
del proprio Istituto e segnala agli altri 29 capi di Istituto il nominativo per
il relativo depennamento.
La graduatoria è
suddivisa in tre fasce:
nella prima sono inclusi
quanti hanno titolo per l’inserimento nella graduatoria permanente presso i
Provveditorati agli Studi;
nella seconda sono
inclusi quanti sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, o di una
idoneità in un concorso, e con almeno 360 giorni di servizio statale di
insegnamento alla data del 25/5/1999;
nella terza
sono inclusi quanti hanno solo il titolo di studio all’insegnamento
richiesto.
Quanti, inclusi nella terza fascia,
hanno conseguito dopo il 31 agosto 2001 l’abilitazione o l’idoneità in un
concorso, possono chiedere l’inclusione nella seconda fascia.
Quanti, inclusi con riserva nella seconda fascia, qualora non
conseguano l’abilitazione o l’idoneità in un concorso, sono inclusi d’ufficio
nella terza.
Quanti conseguono titoli
l’abilitazione o idoneità a concorsi o titoli di specializzazione per il
sostegno successivamente al 31 agosto 2001, possono chiedere di essere inclusi
in coda alla fascia cui aspirano.
Nelle
graduatorie di circolo o di istituto non si tiene conto delle riserve previste
per legge giacché a tali obblighi l’amministrazione adempie mediante lo
scorrimento delle graduatorie concorsuali e di quelle permanenti.
Alle supplenze per l’attività di sostegno è dedicato
l’art. 11 nel quale per i titoli acquisiti sulla base dei corsi eccezionali
autorizzati dal Ministero alle Università, col Decreto
Interministeriale n. 460/98, è opportuno porre molta attenzione. Infatti
questi titoli debbono essere ritenuti validi solo se hanno i requisiti indicati
nel D.M.
n. 287/99, e cioè:
- debbono essere rilasciati
dalle Facoltà di Scienza dell’Educazione se trattasi di titoli per l’istruzione
primaria e dalle scuole di specializzazione all’insegnamento nelle scuole
secondarie, se trattasi di titoli rilasciati ad aspiranti all’insegnamento in
detto ordine di scuola;
- debbono rispettare
l’impostazione metodologica prevista dal D.M. n. 122/94;
- l’organizzazione dei corsi sotto il profilo didattico ed
amministrativo deve essere imputabile all’università, che può affidare, in
convenzione a soggetti diversi, solo alcuni insegnamenti.
Pertanto i titoli che non abbiano tali requisiti non sono
valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie.
Le graduatorie suddivise per fasce, vanno pubblicate in via
provvisoria e contro di esse è ammesso reclamo entro 15 giorni al capo di
istituto al quale è stata inviata la domanda e non anche a quelli delle altre
ventinove scuole.
Trascorso tale termine, e dopo
la pubblicazione di quelle definitive, si può ricorrere solo al TAR o presentare
ricorso straordinario al Capo dello Stato, per il quale non occorre l’assistenza
di un avvocato.
Qualora le graduatorie per le
scuole materne siano esaurite, i capi di istituto, prima di accedere a quelle di
scuole viciniori per le nomine, debbono utilizzare la propria graduatoria di
scuola elementare. Lo stesso avviene per i quattro elenchi per il sostegno nelle
scuole superiori.
Le convocazioni per supplenze
superiori ai trenta giorni vanno effettuate con telegramma; negli altri casi
basta un fonogramma regolarmente registrato.
Il
convocato che non prenda servizio nelle ventiquattro ore successive perde la
nomina.
A ciascun titolo di specializzazione
monovalente, o polivalente, sono attribuiti tre punti sino ad un massimo di
dodici, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 201/2000.
Roma, 3 luglio 2001
Avv.to
Salvatore Nocera
Responsabile della Sezione
giuridica dell’Osservatorio scolastico dell’A.I.P.D.