Supplenze effettuate dai capi di Istituto
nota  a cura dell'Avv.to Salvatore Nocera
Responsabile della Sezione giuridica dell’Osservatorio scolastico dell’A.I.P.D.

Il M.P.I. ha pubblicato sulla G.U. n. 45 dell’8 giugno 2001 il Decreto n. 103 del 4 giugno 2001 concernente il conferimento di supplenze temporanee da parte dei capi di Istituto.
Il numero delle graduatorie permanenti cui attingere prioritariamente è stato ridotto da quattro a tre, con l’accorpamento della terza e quarta fascia, a seguito del D.L. n. 255 del 3 luglio 2001, col quale il governo intende neutralizzare gli effetti di una sospensiva del TAR.
La domanda, che va presentata entro l’8 luglio, ad un solo Istituto, tramite l’apposito modulo, può riguardare un massimo di trenta Istituti in una sola Provincia, secondo il titolo di studio posseduto che dà diritto all’insegnamento di una disciplina.
Non è necessaria la produzione di certificati, bastando la dichiarazione sostitutiva, né occorre autentica di firma.
I titoli posseduti debbono avere data non superiore a quella dell’8 luglio, fatta eccezione dei titoli di specializzazione per le attività di sostegno che possono avere data non superiore al 31 agosto 2001, termine ultimo per la loro consegna.
Il capo di Istituto, che riceve la domanda, rilascia apposita ricevuta; verifica la veridicità delle dichiarazioni sottoscritte nel modulo di domanda e la correttezza delle date.
Ove riscontri inesattezze provvede al depennamento dell’aspirante dalle graduatorie del proprio Istituto e segnala agli altri 29 capi di Istituto il nominativo per il relativo depennamento.
La graduatoria è suddivisa in tre fasce:
nella prima sono inclusi quanti hanno titolo per l’inserimento nella graduatoria permanente presso i Provveditorati agli Studi;
nella seconda sono inclusi quanti sono in possesso dell’abilitazione all’insegnamento, o di una idoneità in un concorso, e con almeno 360 giorni di servizio statale di insegnamento alla data del 25/5/1999;
nella terza sono inclusi quanti hanno solo il titolo di studio all’insegnamento richiesto.
Quanti, inclusi nella terza fascia, hanno conseguito dopo il 31 agosto 2001 l’abilitazione o l’idoneità in un concorso, possono chiedere l’inclusione nella seconda fascia.
Quanti, inclusi con riserva nella seconda fascia, qualora non conseguano l’abilitazione o l’idoneità in un concorso, sono inclusi d’ufficio nella terza.
Quanti conseguono titoli l’abilitazione o idoneità a concorsi o titoli di specializzazione per il sostegno successivamente al 31 agosto 2001, possono chiedere di essere inclusi in coda alla fascia cui aspirano.
Nelle graduatorie di circolo o di istituto non si tiene conto delle riserve previste per legge giacché a tali obblighi l’amministrazione adempie mediante lo scorrimento delle graduatorie concorsuali e di quelle permanenti.
Alle supplenze per l’attività di sostegno è dedicato l’art. 11 nel quale per i titoli acquisiti sulla base dei corsi eccezionali autorizzati dal Ministero alle Università, col Decreto Interministeriale n. 460/98, è opportuno porre molta attenzione. Infatti questi titoli debbono essere ritenuti validi solo se hanno i requisiti indicati nel D.M. n. 287/99, e cioè:
- debbono essere rilasciati dalle Facoltà di Scienza dell’Educazione se trattasi di titoli per l’istruzione primaria e dalle scuole di specializzazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, se trattasi di titoli rilasciati ad aspiranti all’insegnamento in detto ordine di scuola;
- debbono rispettare l’impostazione metodologica prevista dal D.M. n. 122/94;
- l’organizzazione dei corsi sotto il profilo didattico ed amministrativo deve essere imputabile all’università, che può affidare, in convenzione a soggetti diversi, solo alcuni insegnamenti.
Pertanto i titoli che non abbiano tali requisiti non sono valutabili ai fini dell’inserimento nelle graduatorie.
Le graduatorie suddivise per fasce, vanno pubblicate in via provvisoria e contro di esse è ammesso reclamo entro 15 giorni al capo di istituto al quale è stata inviata la domanda e non anche a quelli delle altre ventinove scuole.
Trascorso tale termine, e dopo la pubblicazione di quelle definitive, si può ricorrere solo al TAR o presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato, per il quale non occorre l’assistenza di un avvocato.
Qualora le graduatorie per le scuole materne siano esaurite, i capi di istituto, prima di accedere a quelle di scuole viciniori per le nomine, debbono utilizzare la propria graduatoria di scuola elementare. Lo stesso avviene per i quattro elenchi per il sostegno nelle scuole superiori.
Le convocazioni per supplenze superiori ai trenta giorni vanno effettuate con telegramma; negli altri casi basta un fonogramma regolarmente registrato.
Il convocato che non prenda servizio nelle ventiquattro ore successive perde la nomina.
A ciascun titolo di specializzazione monovalente, o polivalente, sono attribuiti tre punti sino ad un massimo di dodici, secondo quanto stabilito dal D.M. n. 201/2000.

Roma, 3 luglio 2001
Avv.to Salvatore Nocera
Responsabile della Sezione giuridica dell’Osservatorio scolastico dell’A.I.P.D.