Contibuto di Rolando Alberto
Borzetti r.a.borzetti@inwind.it
inviato alla Mailing List dw-handicap
giugno 1999
Nella scuola secondaria di secondo grado, quando viene raggiunto un livello
di preparazione conforme agli obiettivi dei Programmi Ministeriali (o
comunque corrispondenti), l’allievo handicappato viene valutato secondo i
parametri degli altri alunni. Cio’ vale anche per l’ammissione agli esami di
licenza o di maturita’. Quando il PEI. e’ diversificato e con
obiettivididattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali,
verranno
valutati i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti
relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai fini
della
prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI.
Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno
successivo o dichiarati ripetenti. Per gli stessi alunni, in calce alla
pagella, deve essere apposta una specifica annotazione. Se un consiglio di
classe intende adottare una valutazione differenziata, deve darne immediata
notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale
assenso, in mancanza del quale la modalita’ valutativa proposta si intende
accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non puo’ essere considerato
in situazione di handicap e va valutato secondo i parametri dei compagni.
Gli alunni con handicap psichico per essere ammessi agli esami devono avere
raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi
e didattici propri del corso di studio seguito. Per gli allievi handicappati
possono essere previsti prove di esame equipollenti a quelle proposte dal
ministero, con l’utilizzazione di ausili didattici, con tempi piu’ lunghi
nella redazione di prove scritte o grafiche, con la presenza di assistenti
per l’autonomia e la comunicazione. Tali prove, in ogni caso, devono
consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma di maturita’. Gli allievi
valutati in modo differenziato (cioe’ in relazione al PEI) possono
partecipare agli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte svolgendo
prove differenziate omogenee al loro percorso didattico, finalizzate
all'attestazione delle abilita’ e delle competenze raggiunte. Tale attestato
e’ spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione
professionale nell’ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e
Regioni. In caso di ripetenza, il consiglio di classe deve ridurre
ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Gli alunni handicappati
possono, comunque, essere ammessi ad una terza ripetenza.
Valutazioni: scrutini ed esami
Le ultime Ordinanze sono migliorate alla luce della Legge Quadro: sono l'O.M. 80/1995 e l'O.M. 330/1997.
Per quanto riguarda la scuola superiore, all'art. 13 dell'O.M. 80/95 viene esplicitato che:
- Quando viene raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi
dei Programmi Ministeriali (o comunque ad essi globalmente corrispondenti)
l'alunno handicappato viene valutato secondo i parametri degli altri alunni
( art.12 O.M. 80/95). Questo vale anche per l'ammissione agli esami di
licenza o di maturita' (com'e' esplicitato nella C.M. 167 del 25/5/1995, a
seguito di quesiti posti al M.P.I.)
- Quando il P.E.I. e' diversificato e con obiettivi Didattici e formativi non
riconducibili ai Programmi Ministeriali, la valutazione verra' fatta con
riferimento al P.E.I. esplicitato nella pagella, ma non nei quadri.
Tale
valutazione ha valore solo per proseguire gli studi ai fini degli obiettivi del
P.E.I. L'alunno potra' essere ammesso alla frequenza dell'anno successivo o
dichiarato ripetente.
Il Consiglio di classe deve informare la famiglia del
fatto che adottera' una valutazione riferita al P.E.I. chiedendole un formale
assenso. In caso di diniego allora l'alunno sara' valutato secondo i parametri
dei compagni( art.12 O.M. 80/95).
Nell'art.40 della stessa Ordinanza
Ministeriale 80/95 si ribadisce che gli alunni con Handicap psichico per essere
ammessi agli esami devono raggiungere un livello di preparazione corrispondente
agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studio seguito.
Nell'art.51 O.M. 80/95 infine, si fa riferimento alle prove equipollenti di
cui alla Legge Quadro 104/ 92, art. 16 comma 3).
Esse in ogni caso " devono
consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione
culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.
L'art.3 dell'O.M. 330/997 modifica la normativa precedente in relazione agli
esami di qualifica de II o III anno degli Istituti Professionali e degli
Istituti d'Arte. Vi si afferma che gli alunni valutati in modo differenziato
(cioe' in relazione al P.E.I.) possono essere ammessi a sostenere l'esame di
qualifica svolgendo* prove differenziate* , finalizzate all'attestazione delle
competenze e delle abilita' acquisite.
Tale attestato e' spendibile come
*credito formativo* nella frequenza di corsi di formazione professionale
nell'ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e Regioni. Tale esame
non promuove alla classe successiva.
L'art.4 riconosce ai docenti di
sostegno il diritto di partecipare a pieno titolo alle operazioni di valutazione
con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. L'art.9 prevede la
possibilita' di avvalersi, durante gli esami di maturita' della presenza * delle
stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico*, in
relazione ai problemi di autonomia e di comunicazione e per lo svolgimento delle
prove equipollenti.
Tale articolo e' interessante, perche' e' certamente
estensibile anche agli esami di qualifica.
Ripetenze
Come gia' espresso nella L.104/92 ( art.14 comma 1 ) in tali ordinanze e'
ribadita la possibilita' di essere ammessi a ripetere anche per la terza volta
l'ultimo anno di studi frequentato.
E inoltre l'O.M. 330/97 art.3 sottolinea
che gli alunni che ripetono la classe terza degli Istituti Professionali e degli
Istituti d'Arte possono frequentare lezioni ed attivita' della classe
successiva, sulla base di un Progetto- che puo' prevedere anche percorsi
integrati di istruzione e formazione Professionale .
Rammentiamo, a
proposito di tale progetto , l'opportunita' di avvalersi sia del ricorso alla
sperimentazione ( come indicato precedentemente ) sia del
riferimento
all'art.14 comma 1 lett. b della L.104/92 nel quale si prevede un'organizzazione
della attivita' scolastica * secondo il criterio di flessibilita'
nell'articolazione delle sezioni e delle classi aperte, in relazione alla
programmazione individualizzata*.