"VALUTAZIONI: SCRUTINI ED ESAMI"
nella scuola secondaria di secondo grado ad alunni in situazione di handicap".

Contibuto di Rolando Alberto Borzetti  r.a.borzetti@inwind.it
inviato alla Mailing List dw-handicap
giugno 1999


Nella scuola secondaria di secondo grado, quando viene raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi dei Programmi Ministeriali (o
comunque corrispondenti), l’allievo handicappato viene valutato secondo i parametri degli altri alunni. Cio’ vale anche per l’ammissione agli esami di
licenza o di maturita’. Quando il PEI. e’ diversificato e con obiettivididattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, verranno
valutati i risultati dell’apprendimento, con l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento del PEI e con valore legale solo ai fini della
prosecuzione degli studi per il perseguimento degli obiettivi del PEI. Tali alunni possono, di conseguenza, essere ammessi alla frequenza dell’anno
successivo o dichiarati ripetenti. Per gli stessi alunni, in calce alla pagella, deve essere apposta una specifica annotazione. Se un consiglio di
classe intende adottare una valutazione differenziata, deve darne immediata notizia alla famiglia fissandole un termine per manifestare un formale
assenso, in mancanza del quale la modalita’ valutativa proposta si intende accettata. In caso di diniego espresso, l’alunno non puo’ essere considerato
in situazione di handicap e va valutato secondo i parametri dei compagni.

Gli alunni con handicap psichico per essere ammessi agli esami devono avere raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi
e didattici propri del corso di studio seguito. Per gli allievi handicappati possono essere previsti prove di esame equipollenti a quelle proposte dal
ministero, con l’utilizzazione di ausili didattici, con tempi piu’ lunghi nella redazione di prove scritte o grafiche, con la presenza di assistenti
per l’autonomia e la comunicazione. Tali prove, in ogni caso, devono consentire che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e
professionale idonea per il rilascio del diploma di maturita’. Gli allievi valutati in modo differenziato (cioe’ in relazione al PEI) possono
partecipare agli esami di qualifica e di licenza di maestro d'arte svolgendo prove differenziate omogenee al loro percorso didattico, finalizzate
all'attestazione delle abilita’ e delle competenze raggiunte. Tale attestato e’ spendibile come credito formativo nella frequenza di corsi di formazione
professionale nell’ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e Regioni. In caso di ripetenza, il consiglio di classe deve ridurre
ulteriormente gli obiettivi didattici del PEI. Gli alunni handicappati possono, comunque, essere ammessi ad una terza ripetenza.



Riprendo, tralasciando quello gia' detto sopra, da una pubblicazione
dell'Avv. Salvatore Nocera che fa riferimento alle Leggi

Valutazioni: scrutini ed esami

Le ultime Ordinanze sono migliorate alla luce della Legge Quadro: sono l'O.M. 80/1995 e l'O.M. 330/1997.

Per quanto riguarda la scuola superiore, all'art. 13 dell'O.M. 80/95 viene esplicitato che:

- Quando viene raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi dei Programmi Ministeriali (o comunque ad essi globalmente corrispondenti)
l'alunno handicappato viene valutato secondo i parametri degli altri alunni ( art.12 O.M. 80/95). Questo vale anche per l'ammissione agli esami di
licenza o di maturita' (com'e' esplicitato nella C.M. 167 del 25/5/1995, a seguito di quesiti posti al M.P.I.)

- Quando il P.E.I. e' diversificato e con obiettivi Didattici e formativi non riconducibili ai Programmi Ministeriali, la valutazione verra' fatta con
riferimento al P.E.I. esplicitato nella pagella, ma non nei quadri.
Tale valutazione ha valore solo per proseguire gli studi ai fini degli obiettivi del P.E.I. L'alunno potra' essere ammesso alla frequenza dell'anno successivo o dichiarato ripetente.
Il Consiglio di classe deve informare la famiglia del fatto che adottera' una valutazione riferita al P.E.I. chiedendole un formale assenso. In caso di diniego allora l'alunno sara' valutato secondo i parametri dei compagni( art.12 O.M. 80/95).
Nell'art.40 della stessa Ordinanza Ministeriale 80/95 si ribadisce che gli alunni con Handicap psichico per essere ammessi agli esami devono raggiungere un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi formativi e didattici propri del corso di studio seguito.
Nell'art.51 O.M. 80/95 infine, si fa riferimento alle prove equipollenti di cui alla Legge Quadro 104/ 92, art. 16 comma 3).
Esse in ogni caso " devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma di maturità.

L'art.3 dell'O.M. 330/997 modifica la normativa precedente in relazione agli esami di qualifica de II o III anno degli Istituti Professionali e degli Istituti d'Arte. Vi si afferma che gli alunni valutati in modo differenziato (cioe' in relazione al P.E.I.) possono essere ammessi a sostenere l'esame di qualifica svolgendo* prove differenziate* , finalizzate all'attestazione delle competenze e delle abilita' acquisite.
Tale attestato e' spendibile come *credito formativo* nella frequenza di corsi di formazione professionale nell'ambito degli accordi tra Provveditorato agli Studi e Regioni. Tale esame non promuove alla classe successiva.
L'art.4 riconosce ai docenti di sostegno il diritto di partecipare a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della classe. L'art.9 prevede la possibilita' di avvalersi, durante gli esami di maturita' della presenza * delle stesse persone che hanno svolto l'assistenza durante l'anno scolastico*, in relazione ai problemi di autonomia e di comunicazione e per lo svolgimento delle prove equipollenti.
Tale articolo e' interessante, perche' e' certamente estensibile anche agli esami di qualifica.

Ripetenze

Come gia' espresso nella L.104/92 ( art.14 comma 1 ) in tali ordinanze e' ribadita la possibilita' di essere ammessi a ripetere anche per la terza volta l'ultimo anno di studi frequentato.
E inoltre l'O.M. 330/97 art.3 sottolinea che gli alunni che ripetono la classe terza degli Istituti Professionali e degli Istituti d'Arte possono frequentare lezioni ed attivita' della classe successiva, sulla base di un Progetto- che puo' prevedere anche percorsi integrati di istruzione e formazione Professionale .
Rammentiamo, a proposito di tale progetto , l'opportunita' di avvalersi sia del ricorso alla sperimentazione ( come indicato precedentemente ) sia del
riferimento all'art.14 comma 1 lett. b della L.104/92 nel quale si prevede un'organizzazione della attivita' scolastica * secondo il criterio di flessibilita' nell'articolazione delle sezioni e delle classi aperte, in relazione alla programmazione individualizzata*.