Con la premessa che, in seguito alla
conquista dell’Impero, non si poteva non considerare l’attualità urgente dei
problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale, ricordando che il
Fascismo aveva svolto da sedici anni e svolgeva un’attività positiva, diretta al
miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che
sarebbe potuto essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche
incalcolabili, da incroci e imbastardimenti, il Gran Consiglio del fascismo
stabiliva:
- il divieto di matrimoni di italiani e italiane
con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non
ariane;
- il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti
pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne
straniere di qualsiasi razza;
- il matrimonio di italiani e italiane con
stranieri anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del
Ministero dell’Interno;
- dovranno essere rafforzate le misure contro che
attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero.
Il Gran Consiglio del Fascismo
ricorda che l’ebraismo mondiale – specie dopo l’abolizione della massoneria – è
stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o
italiano fuoriuscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e
durante la guerra etiopica – unanimemente ostile al Fascismo. L’immigrazione di elementi stranieri
– accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato d’animo degli
ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché
antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l’internazionalismo
d’Israele. Tutte le forze antifasciste fanno
capo ad elementi ebrei; l’ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei
bolscevichi di Barcellona. Il Gran Consiglio del Fascismo
ritiene che la legge concernente il divieto d’ingresso nel Regno, degli ebrei
stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l’espulsione degli
indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi
democrazie – è indispensabile.
Il Gran Consiglio del Fascismo
decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti
all’esame dell’apposita commissione del Ministero dell’Interno, non sia
applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali: -
abbiano un’età superiore agli anni 65;
- abbiano contratto un matrimonio misto italiano
prima del 1° ottobre XVI. Il Gran consiglio del Fascismo,
circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto
segue:
- è di razza ebraica colui che nasce da genitori
entrambi ebrei;
- è considerato di razza ebraica colui che nasce da
padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
- è considerato di razza ebraica colui che, pur
essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
- non è considerato di razza ebraica colui che è
nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori della
ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.
Nessuna discriminazione
sarà applicata – escluso in ogni caso l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine
e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano
per altri motivi demeritato – i quali appartengono a: - famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute
dall’Italia in questo secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola;
- famiglie dei volontari di guerra nelle guerre
libica, mondiale, etiopica, spagnola;
- famiglie di combattenti delle guerre libica,
mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
- famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
- famiglie di mutilati, invalidi, feriti della
Causa fascista;
- famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli
anni ‘19-20-21-22 e nel secondo semestre del ’24 e famiglie di legionari
fiumani;
- famiglie aventi eccezionali benemerenze che
saranno accertate da apposita commissione.
I cittadini italiani
di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una
nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non
potranno:
- essere iscritti al Partito Nazionale
Fascista;
- essere possessori o dirigenti di aziende di
qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
- essere possessori di oltre cinquanta ettari di
terreno;
- prestare servizio militare in pace e in
guerra.
L’esercizio delle professioni sarà
oggetto di ulteriori provvedimenti. Il Gran Consiglio del Fascismo
decide inoltre: che agli ebrei allontanati dagli impieghi
pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;
- che ogni forma di pressione sugli ebrei, per
ottenere abiure sia rigorosamente repressa;
- che nulla si innovi per quanto riguarda il libero
esercizio del culto e l’attività delle comunità ebraiche secondo le leggi
vigenti;
- che, insieme alle scuole elementari, si consenta
l’istituzione di scuole medie per ebrei.
Il Gran Consiglio del Fascismo non
esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica
dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona
dell’Etiopia. Questa eventuale e le altre
condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda
dell’atteggiamento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia
fascista. Il Gran Consiglio
del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell’Educazione
Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università
del Regno. Il Gran Consiglio
del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un
interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive
del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti
e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno
sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
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