La necessità di una coscienza razziale

 Vai alla Cronologia sull'olocausto in Italia


Con la premessa che, in seguito alla conquista dell’Impero, non si poteva non considerare l’attualità urgente dei problemi razziali e la necessità di una coscienza razziale, ricordando che il Fascismo aveva svolto da sedici anni e svolgeva un’attività positiva, diretta al miglioramento quantitativo e qualitativo della razza italiana, miglioramento che sarebbe potuto essere gravemente compromesso, con conseguenze politiche incalcolabili, da incroci e imbastardimenti, il Gran Consiglio del fascismo stabiliva:

  • il divieto di matrimoni di italiani e italiane con elementi appartenenti alle razze camita, semita e altre razze non ariane;
  • il divieto per i dipendenti dello Stato e da Enti pubblici – personale civile e militare – di contrarre matrimonio con donne straniere di qualsiasi razza;
  • il matrimonio di italiani e italiane con stranieri anche di razze ariane, dovrà avere il preventivo consenso del Ministero dell’Interno;
  • dovranno essere rafforzate le misure contro che attenta al prestigio della razza nei territori dell’Impero.

Il Gran Consiglio del Fascismo ricorda che l’ebraismo mondiale – specie dopo l’abolizione della massoneria – è stato l’animatore dell’antifascismo in tutti i campi e che l’ebraismo estero o italiano fuoriuscito è stato – in taluni periodi culminanti come nel 1924-25 e durante la guerra etiopica – unanimemente ostile al Fascismo. L’immigrazione di elementi stranieri – accentuatasi fortemente dal 1933 in poi – ha peggiorato lo stato d’animo degli ebrei italiani, nei confronti del Regime, non accettato sinceramente, poiché antitetico a quella che è la psicologia, la politica, l’internazionalismo d’Israele.
Tutte le forze antifasciste fanno capo ad elementi ebrei; l’ebraismo mondiale è, in Spagna, dalla parte dei bolscevichi di Barcellona.
Il Gran Consiglio del Fascismo ritiene che la legge concernente il divieto d’ingresso nel Regno, degli ebrei stranieri, non poteva più oltre essere ritardata, e che l’espulsione degli indesiderabili – secondo il termine messo in voga e applicato dalle grandi democrazie – è indispensabile.

Il Gran Consiglio del Fascismo decide che oltre ai casi singolarmente controversi che saranno sottoposti all’esame dell’apposita commissione del Ministero dell’Interno, non sia applicata l’espulsione nei riguardi degli ebrei stranieri i quali:
 - abbiano un’età superiore agli anni 65;
 - abbiano contratto un matrimonio misto italiano prima del 1° ottobre XVI.
Il Gran consiglio del Fascismo, circa l’appartenenza o meno alla razza ebraica, stabilisce quanto segue:

  • è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei;
  • è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e da madre di nazionalità straniera;
  • è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da un matrimonio misto, professa la religione ebraica;
  • non è considerato di razza ebraica colui che è nato da un matrimonio misto, qualora professi altra religione all’infuori della ebraica, alla data del 1° ottobre XVI.

Nessuna discriminazione sarà applicata – escluso in ogni caso l’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado – nei confronti di ebrei di cittadinanza italiana – quando non abbiano per altri motivi demeritato – i quali appartengono a:
 - famiglie di Caduti nelle quattro guerre sostenute dall’Italia in questo secolo: libica, mondiale, etiopica, spagnola;
 - famiglie dei volontari di guerra nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola;
 - famiglie di combattenti delle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, insigniti della croce al merito di guerra;
-  famiglie dei Caduti per la Causa fascista;
 - famiglie di mutilati, invalidi, feriti della Causa fascista;
 - famiglie di Fascisti iscritti al Partito negli anni ‘19-20-21-22 e nel secondo semestre del ’24 e famiglie di legionari fiumani;
 -  famiglie aventi eccezionali benemerenze che saranno accertate da apposita commissione.

I cittadini italiani di razza ebraica, non appartenenti alle suddette categorie, nell’attesa di una nuova legge concernente l’acquisto della cittadinanza italiana, non potranno:

  • essere iscritti al Partito Nazionale Fascista;
  • essere possessori o dirigenti di aziende di qualsiasi natura che impieghino cento o più persone;
  • essere possessori di oltre cinquanta ettari di terreno;
  • prestare servizio militare in pace e in guerra.

L’esercizio delle professioni sarà oggetto di ulteriori provvedimenti.
Il Gran Consiglio del Fascismo decide inoltre:
che agli ebrei allontanati dagli impieghi pubblici sia riconosciuto il normale diritto di pensione;

  • che ogni forma di pressione sugli ebrei, per ottenere abiure sia rigorosamente repressa;
  • che nulla si innovi per quanto riguarda il libero esercizio del culto e l’attività delle comunità ebraiche secondo le leggi vigenti;
  • che, insieme alle scuole elementari, si consenta l’istituzione di scuole medie per ebrei.

Il Gran Consiglio del Fascismo non esclude la possibilità di concedere, anche per deviare la immigrazione ebraica dalla Palestina, una controllata immigrazione di ebrei europei in qualche zona dell’Etiopia. Questa eventuale e le altre condizioni fatte agli ebrei, potranno essere annullate o aggravate a seconda dell’atteggiamento che l’ebraismo assumerà nei riguardi dell’Italia fascista. Il Gran Consiglio del Fascismo prende atto con soddisfazione che il Ministro dell’Educazione Nazionale ha istituito cattedre di studi sulla razza nelle principali Università del Regno. Il Gran Consiglio del Fascismo, mentre nota che il complesso dei problemi razziali ha suscitato un interesse eccezionale nel popolo italiano, annuncia ai Fascisti che le direttive del Partito in materia sono da considerarsi fondamentali e impegnative per tutti e che alle direttive del Gran Consiglio devono ispirarsi le leggi che saranno sollecitamente preparate dai singoli Ministri.
 

Vai alla cronologia sugli "Ebrei in Italia"


 Vai alla pagina sulla Guerra Mondiale