Storia degli Ebrei nell'Italia degli anni del Fascismo

Le leggi razziali: provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri

REGIO DECRETO - Legge 7 settembre 1938
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della Nazione Re d'Italia Imperatore d'Etiopia
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto l'art.3,n.2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Duce,Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto-legge è vietato agli stranieri ebrei di fissare stabile dimora nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo.
Art. 2. Agli effetti del presente decreto-legge è considerato ebreo colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica,anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 3. Le concessioni di cittadinanza italiana comunque fatte a stranieri ebrei posteriormente al lì 11 gennaio 1919 s'intendono ad ogni effetto revocate. Art. 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto-legge, si trovino nel Regno, in Libia e nei Possedimenti dell'Egeo e che vi abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al lì 11 gennaio 1919 debbono lasciare il territorio del Regno,della Libia e dei Possedimenti dell'Egeo, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.Coloro che non avranno ottemperato a tale obbligo entro il termine suddetto saranno espulsi dal Regno a norma dell'art. 150 del testo unico delle leggi di P.S. previa l'applicazione delle pene stabilite dalla legge.
Art. 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto-legge saranno risolte,caso per caso, con decreto del Ministro per l'Interno, emesso di concerto con i Ministri eventualmente interessati.

Tale decreto non è soggetto ad alcun gravame né in via amministrativa, né in via giurisdizionale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.Il Duce,Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato aesentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo

 Che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 7 settembre 1938-Anno XVI Vittorio Emanuele,Mussolini
Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista
Regio Decreto-Legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390
Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per la volontà della Nazione RE d'Italia Imperatore d'Etiopia
Visto l'art.3,n.2,della legge 31 gennaio 1926-IV,n.100;
Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana;
Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale,di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo: ·
Art. 1. All'Ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto:né potranno essere ammesse all'assistentato universitario ,né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza
Art. 2. Alle scuole di qualsiasi ordine e grado,ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere iscritti alunni di razza ebraica.
Art. 3. A datare dal 16 ottobre 1938-XVI tutti gli insegnanti di razza ebraica che appartengono ai ruoli per le scuole di cui al prtecedente art.1, saranno sospesi dal servizio;sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari.Analogamente i liberi docenti di razza ebraica saranno sospesi dall'esercizio della libera docenza.
Art. 4 . I membri di razza ebraica delle Accademie,degli Istituti e delle Associazioni si scienze,lettere ed arti , cesseranno di far parte delle dette istituzioni a datare dal 16 ottobre 1938-XVI.
Art. 5. In deroga al precedente art.2 potranno in via transitoria essere ammessi a proseguire gli strudi universitari studenti di razza ebraica,già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici.
Art.6 . Agli effetti del presente decreto-legge è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica,anche se egli professi religione diversa da quella ebraica.
Art. 7. Il presente decreto-legge,che entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno,sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo Che il presente decreto,munito del sigillo dello Stato,sia inserito nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia ,mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore,addì 5 settembre 1938-Anno XVI Vittorio Emanuele,Mussolini,Bottai,Di Revel.


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