LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO
15 settembre 1935
Fermamente convinti che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per la futura esistenza del popolo tedesco, ispirati dalla irremovibile determinazione a salvaguardare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha unanimamente deciso l'emanazione della seguente legge che viene così promulgata:
Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e i cittadini
di sangue tedesco e apparentati sono proibiti. I matrimoni contratti a dispetto
della presente legge sono nulli anche quando fossero contratti senza l'intenzione
di violare la legge.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere
iniziati soltanto dal Pubblico Ministero.
Articolo
II
Le relazioni sessuali extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue
tedesco e apparentati sono proibite.
Articolo III
Agli
ebrei non è consentito di impiegare come domestiche cittadine di sangue
tedesco e apparentate.
Articolo IV
1.
Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi
colori nazionali.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori
giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.
Articolo
V
1.Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 1 sarà condannato
ai lavori forzati.
2.Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 2 sarà
condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chi violi quanto stabilito
dall'Articolo 3 o 4 sarà punito con un minimo di un anno di carcere o
con una delle precedenti pene.
Articolo VI
Il
Ministro degli Interni del Reich in accordo con il Vice Fuhrer e il Ministro
della Giustizia del Reich emaneranno i regolamenti legali ed amministrativi
richiesti per l'attuazione ed il rafforzamento della legge.
Articolo
VII
La legge diverrà effettiva il giorno successivo alla sua
promulgazione ad eccezione dell'Articolo 3 che diverrà effettivo entro
e non oltre il 1° gennaio 1936.
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