LEGGE PER LA PROTEZIONE DEL SANGUE E DELL'ONORE TEDESCO

15 settembre 1935

Fermamente convinti che la purezza del sangue tedesco sia essenziale per la futura esistenza del popolo tedesco, ispirati dalla irremovibile determinazione a salvaguardare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha unanimamente deciso l'emanazione della seguente legge che viene così promulgata:

Articolo I
1. I matrimoni tra ebrei e i cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibiti. I matrimoni contratti a dispetto della presente legge sono nulli anche quando fossero contratti senza l'intenzione di violare la legge.
2. Le procedure legali per l'annullamento possono essere iniziati soltanto dal Pubblico Ministero.

Articolo II
Le relazioni sessuali extraconiugali tra ebrei e cittadini di sangue tedesco e apparentati sono proibite.

Articolo III
Agli ebrei non è consentito di impiegare come domestiche cittadine di sangue tedesco e apparentate.

Articolo IV
1. Agli ebrei è vietato esporre la bandiera nazionale del Reich o i suoi colori nazionali.
2. Agli ebrei è consentita l'esposizione dei colori giudaici. L'esercizio di questo diritto è tutelato dallo Stato.

Articolo V
1.Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 1 sarà condannato ai lavori forzati.
2.Chi violi la proibizione di cui all'Articolo 2 sarà condannato al carcere o ai lavori forzati.
3. Chi violi quanto stabilito dall'Articolo 3 o 4 sarà punito con un minimo di un anno di carcere o con una delle precedenti pene.

Articolo VI
Il Ministro degli Interni del Reich in accordo con il Vice Fuhrer e il Ministro della Giustizia del Reich emaneranno i regolamenti legali ed amministrativi richiesti per l'attuazione ed il rafforzamento della legge.

Articolo VII
La legge diverrà effettiva il giorno successivo alla sua promulgazione ad eccezione dell'Articolo 3 che diverrà effettivo entro e non oltre il 1° gennaio 1936.


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