Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica
Con Legge 29 Giugno 1939, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939-XVIII, N. 179, sono state dettate le norme seguenti circa l'esercizio delle professioni da parte di cittadini di razza ebraica:
Capo I. - Disposizioni generali
Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista,
veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente
in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo,
geometra, perito agrario, perito industriale, è, per i cittadini appartenenti
alla razza ebraica, regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2. Ai
cittadini italiani di razza ebraica è vietato l'esercizio della professione
di notaro. Ai cittadini italiani di razza ebraica non discriminato è
vietato l'esercizio della professione di giornalista. Per quanto riguarda la
professione di insegnante privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui
agli articoli 1 e 7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Art.
3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art.
1, che abbiano ottenuto la discriminazione a termini dell'art. 14 del Regio
decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728, saranno iscritti in "elenchi
aggiunti", da istituirsi in appendice agli albi professionali, e potranno
continuare nell'esercizio della professione, a norma delle vigenti disposizioni,
salve le limitazioni previste dalla presente legge. Sono altresì istituiti,
in appendice agli elenchi transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi
o regolamenti in aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti
di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte le norme
che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Art.
4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati, i quali esercitano
una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa quella di giornalista, potranno
essere iscritti in elenchi speciali secondo le disposizioni del capo II della
presente legge, e potranno continuare nell'esercizio professionale con le limitazioni
stabilite dalla legge stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali
professionali previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni
sindacali di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da
queste rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina
dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6. è fatto obbligo ai
professionisti che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2,
primo comma, ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare
la propria appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni
dalla entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la
tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto sino
ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve essere fatta
anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento della razza ai sensi
dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728. Il reato sarà
dichiarato estinto se il ricorso di cui al terzo comma sia deciso con la dichiarazione
di non appartenenza del ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia
effettuata, gli organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno
d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene deliberata
dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha effetto alla scadenza
di detto termine. La deliberazione è notificata agli interessati a mezzo
di ufficiale giudiziario, e con le forme della notificazione della citazione.
Capo II - Degli elenchi speciali e delle condizioni per essere iscritti
Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono istituiti, presso
la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole professioni previsti
dall'art. 4. Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più
di un elenco per la stessa professione; su domanda dell'interessato è
ammesso tuttavia il trasferimento da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento
non interrompe il corso dell'anzianità di iscrizione.
Art. 8.
I cittadini di razza ebraica esercenti una delle professioni di cui all'art.
1, esclusa quella di giornalista, e che intendano ottenere l'iscrizione nel
rispettivo elenco speciale, dovranno farne domanda al primo presidente della
Corte di appello del distretto, in cui abbiano la residenza, nel termine di
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è necessario:
a)
essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di
non avere svolto azione contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d)
essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti ordinamenti professionali
per l'esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire
l'iscrizione negli elenchi speciali coloro che abbiano riportato condanna per
delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione,
non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna
che importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono,
parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino sottoposti
ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773.
Art. 11. Le
domande per l'iscrizione devono essere corredate dai seguenti documenti:
a)
atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato
di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore
a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a
carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo
di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto
ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773;
g) titoli di abilitazione
richiesti per la iscrizione nell'albo professionale.
Art. 12. Le attribuzioni
relative alla tenuta degli elenchi di cui all'art. 4 ed alla disciplina degli
iscritti, previste dalle vigenti leggi e regolamenti professionali, sono esercitate
nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi,
da una Commissione distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello, è
presieduta dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della
Corte, da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente
designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista,
Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i
Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione
Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Art. 13. I componenti della Commissione
di cui all'articolo precedente sono nominati con decreto del Ministro per la
Grazia e Giustizia. Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Quelli nominati in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica
sino alla scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale
verifica le domande di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste
dalla presente legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo
elenco speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento
di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono motivate;
vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale
quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine di 15 giorni, agli
interessati ed al Procuratore generale presso la Corte di appello, nonché
al Prefetto, qualora riguardino esercenti le professioni sanitarie.
Art.
15. Contro le deliberazioni della Commissione in ordine alla iscrizione ed alla
cancellazione dall'elenco, nonché ai giudizi disciplinari, è dato
ricorso tanto all'interessato quanto al Procuratore generale della Corte di
appello, e, nel caso di esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro
30 giorni dalla notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il
Ministero di Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di
cui all'articolo precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo
ed è composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni
legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato, e di
altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno, dal
Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai
Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici, per l'Agricoltura
e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché dal Presidente della Confederazione
Fascista dei Professionisti e degli Artisti. I componenti della Commissione
sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati
in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza
del triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento
di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede
con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
Capo III - Disciplina degli iscritti negli elenchi speciali
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione di cui all'art.
12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi le modificazioni
e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti adottati si applicano
le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma, e 15.
Art. 18. La Commissione
può applicare sanzioni disciplinari:
1) per gli abusi e le mancanze
degli iscritti nell'elenco speciale commesso nell'esercizio della professione;
2)
per motivi di manifesta indegnità morale e politica. Le sanzioni disciplinari
sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per un
tempo non maggiore di sei mesi;
3) cancellazione dall'elenco. I provvedimenti
di cui al comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale
giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può essere
promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta del pubblico
ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione della Commissione ad
iniziativa di uno o più membri. I fatti addebitati devono essere contestati
all'interessato con l'assegnazione di un termine per la presentazione delle
giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre
che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione,
su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su richiesta
del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della
cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c)
di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione
è sempre ammesso ricorso a norma dell'art. 15.
Art. 20. La condanna
o l'applicazione di una delle misure previste dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano
la cancellazione dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a
procedimento penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure
di cui al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione.
La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura e fino
alla sua revoca.
Capo IV - Dell'esercizio professionale degli iscritti negli elenchi aggiunti e negli elenchi speciali
Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini italiani di razza
ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è soggetto alle seguenti limitazioni:
a)
salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione deve
essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti alla razza
ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata
se non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora l'Ente cui la
farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale esclusivamente
nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di
razza ebraica non possono essere conferiti incarichi che importino funzioni
di pubblico ufficiale, ne può essere consentito l'esercizio di attività
per conto di enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli
articoli 34 e 37 del Codice civile o in locali da questi dipendenti. La disposizione
di cui alla lettera c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani
di razza ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22.
I cittadini italiani di razza ebraica non possono essere iscritti nei ruoli
degli amministratori giudiziari, se già iscritti, ne sono cancellati.
Art.
23. I cittadini di razza ebraica non possono essere comunque iscritti nei ruoli
dei revisori ufficiali dei conti, di cui al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV,
n. 1548, o nei ruoli dei periti e degli esperti ai termini dell'art. 32 del
testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni,
approvato con R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già
iscritti, ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini
italiani di razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica,
perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere da
180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art.
25. È vietata qualsiasi forma di associazione e collaborazione professionale
tra i professionisti non appartenenti alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art.
26. L'esercizio delle attività professionali vietate dall'art. 21 è
punito ai sensi dell'art. 348 del Codice penale. La trasgressione alle disposizioni
di cui all'art. 25 importa la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali,
dagli elenchi aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
Capo V - Disposizioni transitorie e finali
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono continuare l'esercizio
della professione senza limitazioni fino alla cancellazione dall'albo. Avvenuta
la cancellazione e fino a quando non abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco
speciale, non potranno esercitare alcuna attività professionale. Con
la cancellazione deve essere esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione
professionale da parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati
a favore di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia
in facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare
al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli,
anche prima della cancellazione dall'albo.
Art. 28. I cittadini italiani
di razza ebraica, ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari
o superiori in virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico, non
abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a norma delle
leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e le condizioni previste
dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione negli albi, nonché
dalla presente legge, potranno ottenere la iscrizione negli elenchi aggiunti
o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati
dall'esercizio a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto
al trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte della
Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni, a coloro
che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è concesso il trattamento
minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci anni di esercizio; negli altri
casi, è concessa una indennità di lire mille per ciascuno anno
di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati,
che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà corrisposto
dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento prevista dal contratto
collettivo di lavoro giornalistico per il caso di risoluzione del rapporto d'impiego
per motivi estranei alla volontà del giornalista. L'Istituto nazionale
di previdenza dei giornalisti italiani "Arnaldo Mussolini" provvederà
alla cancellazione dei predetti giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti,
alla liquidazione del fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento
al nome dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla
vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art.
31. Con disposizioni successive saranno regolati i rapporti tra i professionisti
di razza ebraica e gli enti di previdenza previsti dalla legislazione vigente,
escluse le categorie contemplate negli articoli 29 e 30 della presente legge.
Verranno inoltre emanate le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto
d'impiego privato tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Art.
32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto con i Ministri interessati,
è autorizzato ad emanare le norme per la determinazione dei contributi
da porsi a carico degli iscritti negli elenchi speciali, per il funzionamento
delle commissioni di cui agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti
della presente legge, l'appartenenza alla razza ebraica è determinata
a norma dell'art. 8 del R. decreto - legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728, ed
ogni questione relativa è decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'art.
26 dello stesso Regio decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non
è contemplato dalla presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti
di carattere generale che disciplinano le singole professioni.
Art. 35.
Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31
gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari e di coordinamento che potranno
occorrere per l'attuazione della presente legge.
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