Decreto Ministeriale 21 maggio 2002
Definizione modalità e contenuti per la prova di
ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
Il Ministro
VISTA la legge 9 maggio 1989, n.168;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 ed, in particolare,
l’articolo 4, comma 2;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 ed, in particolare, l’articolo
17, comma 117;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di
accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4,
comma 1;
VISTO il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509 “Regolamento
recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in
particolare, l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n.394 ed, in particolare, l’articolo 46;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto
1998, n.353;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla
legge 28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n.686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;
RITENUTA la necessità di definire le modalità ed i contenuti
della prova di ammissione alle Scuole di specializzazione di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera b) della suindicata legge n.264/1999;
DECRETA:
Art.1
1. Per l’accesso alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario, di cui all’articolo
4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.341, per l’anno accademico
2002/2003, ciascuna università emana il relativo bando di ammissione
per esami e titoli in base al numero di posti definito per ogni
classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2. L’esame consiste in una prova scritta
predisposta da ciascuna università, integrata da una seconda prova.
La prova scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di
cinquanta quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta
esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti,
venti si riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta
alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni
indirizzo il candidato può richiedere l’iscrizione per una o più
classi di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola
Scuola affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare
la predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di
specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
4. Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è
assegnato un tempo di quarantacinque minuti per la soluzione dei
predetti venti quesiti e un tempo di ottanta minuti per la
soluzione dei trenta quesiti relativi ad ogni classe per la
quale viene richiesta l’abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso le sedi
universitarie secondo il seguente calendario:
Indirizzo Economico giuridico 2 settembre 2002
Indirizzo Arte e disegno 3 settembre 2002
Indirizzo Musica e spettacolo 4 settembre 2002
Indirizzo Scienze motorie 5 settembre 2002
Indirizzo Sanitario e della prevenzione 6 settembre 2002
Indirizzo Lingue straniere 9 settembre 2002
Indirizzo Scienze naturali 10 settembre 2002
Indirizzo Fisico informatico matematico 11 settembre 2002
Indirizzo Linguistico letterario 12 settembre 2002
Indirizzo Scienze umane 13 settembre 2002
Indirizzo Tecnologico 17 settembre 2002
6. Per la valutazione del candidato ciascuna
commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si
attiene ai seguenti criteri:
- per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a
disposizione cento punti, quaranta dei quali riservati alla prova
scritta di cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e
trenta punti per la seconda prova di cui al comma 7;
- i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono i seguenti:
a) titoli di studio e di ricerca fino ad un massimo di
10 punti:
dottorato di ricerca
3 punti;
seconda laurea
2 punti;
diploma di scuola di specializzazione
2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento,
fino a 3 punti
assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di studio)
b) voto di laurea prescritta per l’ammissione fino ad un
massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110
0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110
2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110
4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110
5 punti;
voto di laurea di 108/110
6 punti;
voto di laurea di 109/110
7 punti;
voto di laurea di 110/110
8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110
10 punti;
c) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21
0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24
1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27
2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5
4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28
6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5
7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29
8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5
9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30
10 punti.
d) voto di diploma delle Accademie di belle arti, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche (ISIA), degli Istituti superiori
di educazione fisica prescritti per l’ammissione, nonché voto di
laurea afferente alla classe 33 di cui al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un
massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 90/110
0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110
2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110
4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110
5 punti;
voto di diploma di 108/110
6 punti;
voto di diploma di 109/110
7 punti;
voto di diploma di 110/110
8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110
10 punti.
e) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e
fino ad un massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21
0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24
1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27
2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5
4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28
6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5
7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29
8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5
9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30
10 punti.
f) voto di diploma dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati prescritti per l’ammissione, fino
ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 6/10
0 punti;
voto di diploma tra 7 e 8/10
2 punti;
voto di diploma di 9/10
4 punti;
voto di diploma di 10/10
8 punti;
voto di diploma di 10 e lode/10
10 punti.
g) votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale 6,99/10 0
punti;
voto
medio tra 7 e 7,99/10 2 punti;
voto
medio tra 8 e 8,99/10 4 punti;
voto
medio tra 9 e 9,99/10 8 punti;
voto
medio 10/10
10 punti.
7. La seconda prova è determinata dal bando e consiste
in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe
di abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati
pari al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria
ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova
scritta e nella valutazione dei titoli. Per l’indirizzo dell’Arte e
del Disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad
eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche
con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti
non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche.
8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni
classe di abilitazione i candidati che risultino utilmente collocati
nella graduatoria finale formulata dalla commissione e ottenuta dalla
somma dei punteggi riportati dai candidati nella prova scritta, nella
valutazione dei titoli e nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più
di una graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un
indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando,
per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della
Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è
formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese
nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a
completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte
utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione,
un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene
ammesso anche per la nuova classe.
Art. 2
1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le
procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di
trasferimento dei candidati da una Scuola all’altra previa intesa tra
le medesime Scuole e le modalità relative agli adempimenti per il
riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi
nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine
all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli
atenei.
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