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ATTACCO
AI DIRITTI
DI
40.000 INSEGNANTI
Martedì 18 febbraio 2002 il ministro Moratti ha accolto l’ordine del giorno De Laurentiis n. 9/3387/8 che chiede al governo di assegnare nelle graduatorie permanenti un punteggio aggiuntivo di 24 punti agli abilitati tramite corso riservato e di 27 punti agli abilitati tramite concorso ordinario. Un provvedimento di tale genere sarebbe una macroscopica violazione del principio, ormai affermato nel nostro paese, secondo cui ai docenti abilitati SSIS vengono assegnati 30 punti aggiuntivi rispetto alle altre abilitazioni. “I vostri 30 punti non saranno toccati” è stata l’assicurazione che per mesi i dirigenti del ministero e i politici di tutti i partiti hanno sempre ripetuto. I 30 punti SSIS non sono stati toccati, ma l’assegnazione 24 e 27 punti alle abilitazioni non-SSIS sarebbe un furto della quasi totalità dei 30 punti, confermando il fatto che le promesse non mantenute sono lo sport preferito dei governanti. Ricordiamo che il punteggio
aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno diritto coloro che
si abilitano tramite SSIS è:
Dunque i 30 punti non
possono e non devono essere sminuiti da alcun punteggio aggiuntivo alle
abilitazioni conseguite con percorsi diversi da quello SSIS. I
diritti acquisiti dagli abilitati e dagli abilitandi SSIS, ove si desse seguito
all’ordine del giorno De Laurentiis n. 9/3387/8, sarebbero palesemente lesi in
quanto i 30 punti sono – come evidenziato nell’art. 3 del D.I. 460 del
24/11/1998 - aggiuntivi rispetto ai punti assegnati alle altre abilitazioni
(ordinario e riservato). 1.
Chi si è abilitato tramite SSIS nel
2001 ha affrontato il concorso finale confidando in 30 punti in più rispetto
alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato. 2.
Chi si è abilitato tramite SSIS nel 2002 ha affrontato il secondo anno
SSIS e il concorso finale confidando in 30 punti in più rispetto alle altre
abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato. 3.
Chi ha superato la selezione SSIS nel 2001 - e si abiliterà tra pochi
mesi – si è iscritto confidando in 30 punti in più rispetto alle altre
abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato. 4.
Chi ha superato la selezione SSIS
nel 2002 - e si abiliterà nel 2004 - si è iscritto confidando in 30 punti
in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello
Stato. Dunque,
se la giurisprudenza e la matematica non sono un’opinione, qualora venissero
assegnati 27 punti a una delle abilitazioni non-SSIS, il punteggio aggiuntivo
spettante all’abilitazione SSIS dovrebbe essere incrementato della stessa
misura e diventare di 57 punti. Inoltre
i 30 punti SSIS aggiuntivi rispetto ai punteggi delle altre abilitazioni
sono stati – naturalmente - ritenuti giusti e legittimi da numerose sentenze
del TAR Laziale nonché dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato del
19/11/2002: “(…)
il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall’art. 8 del decreto ministeriale 4
giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso riconoscimento dell’impegno
dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è
raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS (…)” Cosa
intende fare oggi il MIUR? Andare ancora una volta contro la logica, la norma e
le sentenze dei tribunali, prendendo un provvedimento che aprirebbe una nuova
stagione di contenziosi giudiziari? Facile prevedere che i ricorsi degli
insegnanti specializzati SSIS sarebbero vinti in partenza visto che i tribunali
non dovrebbero far altro che confermare sentenze già emesse. È
forse intenzione del MIUR continuare a rimandare le nomine in ruolo con la scusa
di graduatorie inutilizzabili per i ricorsi in atto? D’altronde
se il punteggio aggiuntivo deriva soprattutto dai due anni di impegno
“gravoso”, come riconosciuto dal TAR Laziale e dal Consiglio di Stato, non
si capisce con quale motivazione si assegnerebbero 24 o 27 punti alle
abilitazioni che non richiedono un percorso così lungo e intenso di studio e
tirocinio. E
se i 30 punti derivano – è sempre la sentenza del Consiglio di Stato a
parlare – “dall’impegno
dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è
raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS” come
si fanno ad assegnare 27 punti a chi non fa neanche un giorno di frequenza? La
beffa perpetrata ai danni dei docenti specializzati suona ancora più amara
quando si pensa che gli abilitati - non i
vincitori, si badi bene, ma i semplici abilitati, anche quelli col punteggio
minimo - del concorso ordinario concorrono al 100% delle nomine in ruolo. Essi
infatti, oltre ad accedere al 50% dei posti assegnati dalle graduatorie
permanenti, hanno “in esclusiva” l’altro 50%, quello delle cosiddette
graduatorie di merito del concorso. Al
contrario gli insegnanti specializzati SSIS, sebbene superino anche una prova
concorsuale - oltre i due anni di studio e tirocinio – non hanno un canale di
accesso diretto ai ruoli, ma possono solo accedere alle graduatorie permanenti e
quindi concorrere solo al 50% dei posti in ruolo. Insomma in Italia si dà
la preferenza ad insegnanti solo selezionati ma non formati rispetto a quelli
selezionati e formati secondo le esigenze poste dalla normativa comunitaria. Denunciamo
la campagna di disinformazione in atto da tempo mirata a denigrare chi ha deciso
di formarsi alla professione insegnante secondo un percorso nuovo per l’Italia
ma da anni indispensabile per diventare docente negli altri paesi europei e
nella maggior parte delle nazioni civili. Denunciamo la manovra
politica in atto per ledere i diritti acquisiti di quasi 40.000 insegnanti
specializzati e specializzandi i quali, credendo nella formazione degli
insegnanti e facendo affidamento nelle leggi dello Stato, hanno affrontato un
percorso di studi e tirocinio di due anni e 1200 ore, superando la severa
selezione iniziale, 12 esami semestrali e l’esame finale avente valore
concorsuale. Alleghiamo
la normativa oggi vigente in Italia sull’argomento punteggio aggiuntivo SSIS
che l’O.d.G. De Laurentiis vorrebbe cancellare insieme ai diritti di chi su
quella normativa ha basato anni della propria vita. Gli
insegnanti specializzati e specializzandi SSIS
Allegato
Normativa
sui 30 punti aggiuntivi SSIS
·
D.I. n. 460 del 24/11/1998
Articolo 3 Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.
Articolo
1, comma 6 ter L'esame di Stato che si
sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui
all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni,
ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti (…). Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le
prove d'esame (…). Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le
modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di
specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato
dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia
ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto
previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del
24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7
giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a
coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. (…) ·
D.I.
n. 268 del 4/6/2001 (…) VISTO il medesimo
articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240 che ha
demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione
delle prove di esame e delle relative modalità di svolgimento, nonché la
determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia
di ammissione alla Scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire
agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai
fini dell'esito del concorso per esami e titoli; (…) Art. 8,
comma 1 Ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999
n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai
sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo
rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.
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