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ATTACCO AI DIRITTI

DI 40.000 INSEGNANTI

 

Martedì 18 febbraio 2002 il ministro Moratti ha accolto l’ordine del giorno De Laurentiis n. 9/3387/8 che chiede al governo di assegnare nelle graduatorie permanenti un punteggio aggiuntivo di 24 punti agli abilitati tramite corso riservato e di 27 punti agli abilitati tramite concorso ordinario.

 

Un provvedimento di tale genere sarebbe una macroscopica violazione del principio, ormai affermato nel nostro paese, secondo cui ai docenti abilitati SSIS vengono assegnati 30 punti aggiuntivi rispetto alle altre abilitazioni.

 

“I vostri 30 punti non saranno toccati” è stata l’assicurazione che per mesi i dirigenti del ministero e i politici di tutti i partiti hanno sempre ripetuto.

I 30 punti SSIS non sono stati toccati, ma l’assegnazione 24 e 27 punti alle abilitazioni non-SSIS sarebbe un furto della quasi totalità dei 30 punti, confermando il fatto che le promesse non mantenute sono lo sport preferito dei governanti.

 

Ricordiamo che il punteggio aggiuntivo (30 punti) nelle graduatorie permanenti cui hanno diritto coloro che si abilitano tramite SSIS è:

  • stabilito per la prima volta dal D.I. 460 del 24/11/1998 - - che istituisce le SSIS e che testualmente parla di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l’abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle Scuole di specializzazione all’insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari”
  • confermato da una norma di valore superiore, la Legge 306 del 27/10/2000, che sancisce il valore concorsuale dell’esame finale SSIS e  stabilisce che un Decreto Interministeriale dovrà determinare il valore del punteggio aggiuntivo
  • fissato definitivamente in 30 punti dal Decreto Interministeriale n. 268  del 4 giugno 2001

 

Dunque i 30 punti non possono e non devono essere sminuiti da alcun punteggio aggiuntivo alle abilitazioni conseguite con percorsi diversi da quello SSIS.

 

I diritti acquisiti dagli abilitati e dagli abilitandi SSIS, ove si desse seguito all’ordine del giorno De Laurentiis n. 9/3387/8, sarebbero palesemente lesi in quanto i 30 punti sono – come evidenziato nell’art. 3 del D.I. 460 del 24/11/1998 - aggiuntivi rispetto ai punti assegnati alle altre abilitazioni (ordinario e riservato).

 

1.      Chi si è abilitato tramite SSIS nel 2001 ha affrontato il concorso finale confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

 

2.      Chi si è abilitato tramite SSIS nel 2002 ha affrontato il secondo anno SSIS e il concorso finale confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

 

3.      Chi ha superato la selezione SSIS nel 2001 - e si abiliterà tra pochi mesi – si è iscritto confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

 

4.      Chi ha superato la selezione SSIS nel 2002 - e si abiliterà nel 2004 - si è iscritto confidando in 30 punti in più rispetto alle altre abilitazioni, facendo affidamento nelle leggi dello Stato.

 

Dunque, se la giurisprudenza e la matematica non sono un’opinione, qualora venissero assegnati 27 punti a una delle abilitazioni non-SSIS, il punteggio aggiuntivo spettante all’abilitazione SSIS dovrebbe essere incrementato della stessa misura e diventare di 57 punti.

Inoltre i 30 punti SSIS aggiuntivi rispetto ai punteggi delle altre abilitazioni sono stati – naturalmente - ritenuti giusti e legittimi da numerose sentenze del TAR Laziale nonché dalla sentenza definitiva del Consiglio di Stato del 19/11/2002:(…) il punteggio fisso aggiuntivo previsto dall’art. 8 del decreto ministeriale 4 giugno 2001 n. 268 costituisce il doveroso riconoscimento dell’impegno dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS (…)”

 

Cosa intende fare oggi il MIUR? Andare ancora una volta contro la logica, la norma e le sentenze dei tribunali, prendendo un provvedimento che aprirebbe una nuova stagione di contenziosi giudiziari? Facile prevedere che i ricorsi degli insegnanti specializzati SSIS sarebbero vinti in partenza visto che i tribunali non dovrebbero far altro che confermare sentenze già emesse.

È forse intenzione del MIUR continuare a rimandare le nomine in ruolo con la scusa di graduatorie inutilizzabili per i ricorsi in atto?

 

D’altronde se il punteggio aggiuntivo deriva soprattutto dai due anni di impegno “gravoso”, come riconosciuto dal TAR Laziale e dal Consiglio di Stato, non si capisce con quale motivazione si assegnerebbero 24 o 27 punti alle abilitazioni che non richiedono un percorso così lungo e intenso di studio e tirocinio.

E se i 30 punti derivano – è sempre la sentenza del Consiglio di Stato a parlare – “dall’impegno dedicato alla formazione e all’elevato livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS” come si fanno ad assegnare 27 punti a chi non fa neanche un giorno di frequenza?

 

La beffa perpetrata ai danni dei docenti specializzati suona ancora più amara quando si pensa che gli abilitati - non i vincitori, si badi bene, ma i semplici abilitati, anche quelli col punteggio minimo - del concorso ordinario concorrono al 100% delle nomine in ruolo. Essi infatti, oltre ad accedere al 50% dei posti assegnati dalle graduatorie permanenti, hanno “in esclusiva” l’altro 50%, quello delle cosiddette graduatorie di merito del concorso.

Al contrario gli insegnanti specializzati SSIS, sebbene superino anche una prova concorsuale - oltre i due anni di studio e tirocinio – non hanno un canale di accesso diretto ai ruoli, ma possono solo accedere alle graduatorie permanenti e quindi concorrere solo al 50% dei posti in ruolo.

Insomma in Italia si dà la preferenza ad insegnanti solo selezionati ma non formati rispetto a quelli selezionati e formati secondo le esigenze poste dalla normativa comunitaria.

 

Denunciamo la campagna di disinformazione in atto da tempo mirata a denigrare chi ha deciso di formarsi alla professione insegnante secondo un percorso nuovo per l’Italia ma da anni indispensabile per diventare docente negli altri paesi europei e nella maggior parte delle nazioni civili.

 

Denunciamo la manovra politica in atto per ledere i diritti acquisiti di quasi 40.000 insegnanti specializzati e specializzandi i quali, credendo nella formazione degli insegnanti e facendo affidamento nelle leggi dello Stato, hanno affrontato un percorso di studi e tirocinio di due anni e 1200 ore, superando la severa selezione iniziale, 12 esami semestrali e l’esame finale avente valore concorsuale.

 

 

Alleghiamo la normativa oggi vigente in Italia sull’argomento punteggio aggiuntivo SSIS che l’O.d.G. De Laurentiis vorrebbe cancellare insieme ai diritti di chi su quella normativa ha basato anni della propria vita.

 

 

 

Gli insegnanti specializzati e specializzandi SSIS    

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Allegato

Normativa sui 30 punti aggiuntivi SSIS

 

·       D.I. n. 460 del 24/11/1998

Articolo 3

Nei concorsi a cattedre, per titoli ed esami, nella scuola secondaria ed in quelli per soli titoli, a coloro che abbiano concluso positivamente la specifica scuola di specializzazione, i bandi di concorso attribuiscono un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari.

  • Legge n. 306 del 27/10/2000

Articolo 1, comma 6 ter

L'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di cui all'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti (…). Con decreto dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le prove d'esame (…). Con il medesimo decreto vengono determinati i criteri e le modalità di costituzione delle commissioni, sia di ammissione alla scuola di specializzazione sia di esame finale, e il punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale sia ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti sia ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche a coloro che frequentano le scuole di specializzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (…)

·       D.I. n. 268 del 4/6/2001

(…)

VISTO il medesimo articolo 1, comma 6-ter, del citato decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240 che ha demandato ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la regolamentazione delle prove di esame e delle relative modalità di svolgimento, nonché la determinazione dei criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici, sia di ammissione alla Scuola sia dell'esame finale, e il punteggio da attribuire agli esami predetti e ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e ai fini dell'esito del concorso per esami e titoli;

(…)

Art. 8, comma 1

Ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste nell'articolo 2 della legge 3 maggio 1999 n. 124 e dal Regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 27 marzo 2000 n. 123 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 113 del 17 maggio 2000), al candidato abilitato ai sensi delle disposizioni che precedono, viene attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita, pari a trenta punti.


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Aggiornato il: 09 aprile 2003