VISTO il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300;
VISTA la legge 19 novembre 1990, n.341 ed, in particolare,
l’articolo 4, comma 2;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n.127 ed, in particolare, l’articolo
17, comma 117;
VISTA la legge 2 agosto 1999, n.264 recante norme in materia di accessi
ai corsi universitari ed, in particolare, l’articolo 4, comma 1;
VISTO il Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica
degli Atenei, di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n.509;
VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286 ed, in particolare,
l’articolo 39, comma 5;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394
ed, in particolare, l’articolo 46;
VISTA la legge 30 luglio 2002, n.189;
VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998,
n.353;
VISTA la legge 5 febbraio 1992, n.104, così come modificata dalla legge
28 gennaio 1999, n.17;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.686;
VISTA la legge 2 agosto 1990, n.241;
RITENUTA la necessità di definire, per l'anno accademico 2003-04, le
modalità ed i contenuti della prova di ammissione alle Scuole di
specializzazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) della
suindicata legge n.264/1999;
D E C R E T A:
Art.1
1.
Per l’accesso alle Scuole di specializzazione per l’insegnamento
secondario, di cui all’articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n.341, per l’anno accademico 2003/2004, ciascuna
università emana il relativo bando di ammissione per esami e titoli
in base al numero di posti definito per ogni classe di abilitazione
afferente a ciascun indirizzo.
2.
L’esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna
università, integrata da una seconda prova. La prova
scritta, per ciascun indirizzo, consiste nella soluzione di cinquanta
quesiti a risposta multipla, di cui una sola risposta esatta, tra le
cinque indicate. Dei suddetti cinquanta quesiti, venti si
riferiscono all’indirizzo prescelto dal candidato e trenta
alla classe per la quale viene richiesta l’abilitazione. Per ogni
indirizzo il candidato può richiedere l’iscrizione per una o più
classi di abilitazione.
3.
I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del
Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n.357, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 18.11.1998, n.270, che ogni singola Scuola
affigge al proprio albo, nonché su argomenti atti a verificare la
predisposizione dei candidati alle discipline oggetto della Scuola di
specializzazione, discipline il cui elenco viene allegato al bando.
4.
Per lo svolgimento delle prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo
di quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e
un tempo di ottanta minuti per la soluzione dei trenta
quesiti relativi ad ogni classe per la quale viene richiesta
l’abilitazione
5.
La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie secondo il
seguente calendario:
Indirizzo
|
Economico
Economico giuridico
|
|
12
settembre 2003
|
|
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|
Indirizzo
|
Arte
e disegno
|
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15
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Musica
e spettacolo
|
|
16
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Scienze
motorie
|
|
17
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Sanitario
e della prevenzione
|
|
18
settembre 2003
|
|
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|
|
Indirizzo
|
Lingue
straniere
|
|
19
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Scienze
naturali
|
|
22
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Fisico
informatico matematico
|
|
23
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Linguistico
letterario
|
|
24
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Scienze
umane
|
|
25
settembre 2003
|
|
|
|
|
Indirizzo
|
Tecnologico
|
|
26
settembre 2003
|
|
|
|
|
6.
Per la valutazione del candidato ciascuna commissione giudicatrice,
nominata dai competenti organi accademici, si attiene ai seguenti
criteri:
-
cento punti per ciascuna classe di
abilitazione, quaranta dei quali riservati alla prova scritta di
cui al comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta
punti per la seconda prova di cui al comma 7;
- i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono i seguenti:
a)
titoli di studio e di ricerca fino ad un
massimo di
10 punti:
dottorato di ricerca
3 punti;
seconda laurea
2 punti;
diploma di scuola di specializzazione
2 punti;
altri titoli di studio e di ricerca (corso di perfezionamento,
fino a 3 punti
assegno di ricerca, borsa di studio post dottorato, borsa di
studio)
b)
voto di laurea, di
cui all'art.3, comma 1 e 4, della legge 19 novembre 1990, n.341,
prescritta per l’ammissione fino ad un massimo di 10 punti:
voto di laurea fino a 90/110
0 punti;
voto di laurea da 91 a 100/110
2 punti;
voto di laurea da 101 a 105/110
4 punti;
voto di laurea da 106 a 107/110
5 punti;
voto di laurea di 108/110
6 punti;
voto di laurea di 109/110
7 punti;
voto di laurea di 110/110
8 punti;
voto di laurea di 110 e lode/110
10 punti;
c)
votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento della laurea, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
voto medio minore o uguale a 21
0 punti;
voto medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24
1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27
2 punti;
voto medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5
4 punti;
voto medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28
6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5
7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29
8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5
9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30
10 punti.
d)
voto di diploma delle Accademie
di belle arti, degli Istituti superiori per le industrie artistiche
(ISIA), degli Istituti superiori di educazione fisica prescritto per
l’ammissione, nonché voto di laurea afferente alla classe 33 di cui
al D.M. 4 agosto 2000, fino ad un massimo di 10 punti:
voto di diploma fino a 90/110
0 punti;
voto di diploma da 91 a 100/110
2 punti;
voto di diploma da 101 a 105/110
4 punti;
voto di diploma da 106 a 107/110
5 punti;
voto di diploma di 108/110
6 punti;
voto di diploma di 109/110
7 punti;
voto di diploma di 110/110
8 punti;
voto di diploma di 110 e lode/110
10
punti.
e)
votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma o della laurea secondo il seguente schema e
fino ad un massimo di 10 punti:
voto
medio minore o uguale a 21
0 punti;
voto
medio maggiore di 21 e minore o uguale a 24
1 punto;
voto medio maggiore di 24 e minore o uguale a 27
2 punti;
voto
medio maggiore di 27 e minore o uguale a 27,5
4 punti;
voto
medio maggiore di 27,5 e minore o uguale a 28
6 punti;
voto medio maggiore di 28 e minore o uguale a 28,5
7 punti;
voto medio maggiore di 28,5 e minore o uguale a 29
8 punti;
voto medio maggiore di 29 e minore o uguale a 29,5
9 punti;
voto medio maggiore di 29,5 e minore o uguale a 30
10 punti.
f)
voto di diploma dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati prescritti per l’ammissione, fino
ad un massimo di 10 punti:
voto
di diploma fino a 6/10
0 punti;
voto
di diploma tra 7 e 8/10
2 punti;
voto
di diploma di 9/10
4 punti;
voto
di diploma di 10/10
8 punti;
voto
di diploma di 10 e lode/10
10
punti.
g)
votazione media degli esami di profitto sostenuti per il
conseguimento del diploma, secondo il seguente schema e fino ad un
massimo di 10 punti:
voto
medio minore o uguale 6,99/10
0 punti;
voto medio tra 7 e 7,99/10
2 punti;
voto medio tra 8 e 8,99/10
4 punti;
voto medio tra 9 e 9,99/10
8 punti;
voto medio 10/10
10
punti.
7.
La seconda prova è determinata dal bando e consiste in un colloquio,
ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al comma 3 ed è
valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di
abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari
al doppio dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria
ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dagli stessi nella prova
scritta e nella valutazione dei titoli. Per l’indirizzo dell’Arte e
del Disegno la seconda prova consiste in un elaborato grafico ad
eccezione per le classi di concorso a cui è possibile accedere anche
con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui ordinamenti
non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche.
8.
Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati
che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata
dalla commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai
candidati nella prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella
seconda prova.
9.
Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una
graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un
indirizzo risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando,
per la copertura dei posti residui si procede, per ogni indirizzo della
Scuola, alla redazione di un’unica graduatoria. Detta graduatoria è
formata dai candidati che nelle singole classi di abilitazione comprese
nell’indirizzo seguono i già ammessi ed è utilizzata fino a
completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora nella parte
utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di abilitazione,
un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso viene
ammesso anche per la nuova classe.
Art.2
1.
I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la
trasparenza di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le
procedure per la nomina delle commissioni giudicatrici e dei
responsabili del procedimento ai sensi della legge n.241/1990.
2.
I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità di
trasferimento dei candidati da una Scuola all’altra previa intesa tra
le medesime Scuole e le modalità relative agli adempimenti per il
riconoscimento dell’identità dei candidati, gli obblighi degli stessi
nel corso dello svolgimento della prova ed infine le modalità in ordine
all’esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n.686, ove non diversamente disposto dagli
atenei.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.