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Coordinamento
Nazionale degli Specializzati e Specializzandi SSIS SSIS
e formazione degli insegnanti di sostegno Per questo anno accademico le Scuole di
Specializzazione all'Insegnamento Secondario (SSIS) specializzeranno i primi
insegnanti di sostegno, in seguito alla conclusione del primo ciclo abilitante
relativo al biennio 1999-2001. Con la riforma avviata dalla legge n.341 del
19/11/90, infatti, anche la formazione degli insegnanti di sostegno della scuola
secondaria viene affidata allo specifico percorso universitario rappresentato
dalle SSIS. Come noto, la legge 341 ha rivoluzionato in
Italia il sistema di formazione e selezione del personale docente della scuola
secondaria - come anche, del resto, di quella materna ed elementare - nonostante
la sua concreta applicazione sia stata alla fine rimandata di ben nove anni;
anni nei quali, di conseguenza, si è restati ancorati ai tradizionali sistemi
rappresentati dai concorsi a cattedre o da quelli per soli titoli e, per quanto
riguarda nello specifico l'insegnamento di sostegno, dai corsi biennali di
specializzazione istituiti dal DPR n.970 del 31/10/75. Dopo le linee generali della riforma dettate
dalla 341, la legge-quadro n.104 del 5/2/92 - il testo cardine della normativa
italiana sull'integrazione ed i diritti delle persone disabili - ha delineato
nel particolare le nuove modalità di formazione degli insegnanti di sostegno,
stabilendo, all'art.14, comma 2, che "i piani di studio delle scuole di
specializzazione di cui all'art.4 della legge 19 novembre 1990, n.341, per il
conseguimento del diploma abilitante all'insegnamento nelle scuole secondarie,
comprendono discipline facoltative […] attinenti all'integrazione degli alunni
handicappati, determinate ai sensi dell'art.4, comma 3, della citata legge n.341
del 1990. Nel diploma di specializzazione conseguito ai sensi del predetto
art.4, comma 3, della legge n.341 deve essere specificato se l'insegnante ha
sostenuto gli esami relativi all'attività didattica di sostegno per le
discipline cui il diploma stesso si riferisce, nel qual caso la specializzazione
ha valore abilitante anche per l'attività didattica di sostegno". Come accennato, però, le SSIS non vengono nel
frattempo attivate, e dunque per la formazione degli insegnanti di sostegno
resta in auge, in via transitoria, il sistema rappresentato dei tradizionali
corsi biennali di specializzazione. La stessa 104 così recita all'art.14, comma
5: "fino alla prima applicazione dell'art.9 della citata legge n. 341 del
1990, relativamente alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni
di cui […] al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975,
n.970"; concetto, questo, ribadito poi dal Dlvo n.297 del 16/4/94, il
cosiddetto Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione,
che all'art.325 della Sezione I, Capo IV, Titolo VII, Parte II - sezione
relativa appunto alle problematiche dell'handicap - afferma che "il
personale docente preposto […] alle sezioni e classi delle scuole comuni che
accolgono alunni portatori di handicap deve essere fornito - fino
all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n.341 - di
apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso
teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. […] Sono validi altresì quali titoli di
specializzazione i titoli conseguiti in base a norme vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975
n.970". Quattro anni più tardi, il decreto MURST del
26/5/98 fissa i criteri per la disciplina degli ordinamenti didattici delle SSIS,
dopo che l'autonomia didattica delle università avviata grazie alla legge n.127
del 15/5/97 ha reso obsoleti i programmi stabiliti dal DPR n.470 del 31/7/96.
Quest'ultimo, comunque, in merito alla formazione degli insegnanti di sostegno,
così recitava all'art.5 della Tabella XXIII-bis al decreto allegata: "i
piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida
anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5
semestralità, da considerare obbligatorie ai fini di cui all'art.14, comma 2,
della legge 5 febbraio 1992, n.104; queste dovranno prevedere contenuti sia
dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area
neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di
tirocinio". La formazione degli insegnanti di sostegno viene quindi
articolata all'interno di uno specifico curricolo, integrativo rispetto al
percorso base rappresentato dal biennio abilitante; impostazione, questa,
ripresa in maniera definitiva dal succitato decreto MURST che, all'art.4, comma
8, così delinea la struttura del modulo integrativo: "sono previste
specifiche attività didattiche aggiuntive, per almeno 400 ore, attinenti
l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di
consentire, per lo studente che lo desidera, di acquisire quei contenuti
formativi in base ai quali il diploma di specializzazione abilita all'attività
didattica di sostegno ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 febbraio
1992, n.104. Almeno 100 tra le ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze
nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito il diploma nella scuola può
integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri
aggiuntivi". Tali attività didattiche aggiuntive vanno così ad integrare
le competenze già acquisite in precedenza, competenze sia trasversali -
attinenti l'area sociologica, psicologica, pedagogica e didattica - e quindi
propedeutiche rispetto a quelle relative all'handicap, sia già inerenti - nelle
linee fondamentali - all'ambito dell'integrazione degli alunni disabili, ambito
che costituisce parte integrante del bagaglio formativo dello stesso insegnante
curricolare. In tal modo le SSIS vengono ad ereditare
l'impostazione didattica dei tradizionali corsi biennali di specializzazione,
ricalcando i suoi piani di studio i programmi fissati per i corsi dal DM n.226
del 27/6/95, con la rilevante novità rappresentata dalla possibilità di
accedere alla specializzazione per l'insegnamento di sostegno solo in seguito
all'espletamento del curricolo formativo previsto per le diverse classi di
concorso. In pratica, l'aspirante insegnante di sostegno viene ora selezionato
tra coloro che hanno già conseguito - o comunque si apprestano a farlo -
l'abilitazione all'insegnamento e dunque acquisito quelle competenze proprie, in
genere, di tutti gli insegnanti di scuola secondaria. Con l'ormai prossima attivazione delle SSIS
presso la gran parte delle università italiane, il DI n.460 del 24/11/98 detta
le norme transitorie per il passaggio al nuovo sistema di abilitazione e di
specializzazione per l'insegnamento di sostegno, individuando, all'art.6,
nell'anno accademico 2000-01 il termine per la conclusione dei corsi biennali
ancora in corso, dato che, partendo con l'anno accademico 1999-00 i primi bienni
SSIS, dal 2001-02 saranno appunto queste le uniche istituzioni abilitate a
rilasciare le suddette specializzazioni. Tale termine viene ribadito dal DM
n.287 del 30/11/99, attuativo del precedente, che, tra l'altro, specifica che
"il diploma di specializzazione, conseguito a seguito della frequenza con
esito positivo dei corsi biennali di specializzazione attivati nella fase
transitoria in forza del D.I. n.460 del 24/11/1998 - art.6, costituisce titolo
valido solo se rilasciato dalle Università che hanno istituito, organizzato e
gestito i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento nella
scuola secondaria" (art.1), sottolineando che "il diploma rilasciato
in difformità da quanto indicato all'art.1 non sarà ritenuto valido"
(art.2). Da tener presente che il DM 287 si inserisce all'interno di una serie
di atti normativi del Ministero delle pubblica istruzione emanati in seguito
all'accertamento di continue irregolarità attinenti corsi istituiti in
contrasto con quanto prescritto dal DI 460 e volti, quindi, a sollecitare chi di
competenza - università e provveditorati su tutti - ad una coerente
applicazione della normativa in questione. Sono recenti le ultime disposizioni
in merito, con le quali il ministero ha richiamato l'attenzione dei provveditori
e dei dirigenti scolastici ad un'attenta verifica dei titoli del personale
nominato sui posti di sostegno per il presente anno scolastico, a testimonianza
del persistere di situazioni irregolari non ancora individuate e sanzionate in
modo definitivo. Concluso così il primo biennio di
specializzazione SSIS ed espletati, nel corso dell'anno accademico 2000-01, i
primi esami finali con valore abilitante, il nuovo sistema di formazione e
selezione degli insegnanti della scuola secondaria previsto dall'ormai lontana
legge 341 è entrato finalmente a regime, e le SSIS si apprestano a licenziare
nel corso del presente anno accademico anche i primi insegnanti di sostegno. In
vista dell'ormai prossima riapertura delle graduatorie permanenti per l'acceso
ai ruoli e dunque per l'avvio del prossimo anno scolastico, la scuola secondaria
potrà avvalersi così di questa nuova risorsa professionale, a fronte della
notoria ed allarmante carenza nella scuola italiana di personale munito della
suddetta specializzazione e quale contributo fondamentale al processo di
integrazione degli alunni disabili. Dicembre 2001
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