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Il furto del punteggio del servizio

 

Nella sentenza pubblicata in data 28 maggio 2002 la sezione 3 bis del TAR del Lazio riconosce la piena legittimità del punteggio aggiuntivo di 30 punti alla specializzazione/abilitazione SSIS e riconosce altresì la legittimità della riserva concessa al termine del 30 maggio 2002 per il conseguimento della abilitazione. Citiamo testualmente:

"Nel merito è, comunque, da osservare che il punteggio fisso aggiuntivo, nella misura determinata dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, risulta pienamente coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli sulla base (all'epoca) della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificato con decreto ministeriale 29 gennaio 1994."

 

Il TAR afferma però che il punteggio aggiuntivo SSIS non può essere cumulato al punteggio derivante dal servizio svolto nel periodo di frequenza SSIS.
Dobbiamo preliminarmente rilevare che mentre il Tar motiva la legittimità dei 30 punti aggiuntivi con forza normativa, dettagliando e citando minuziosamente i fondamenti giuridici e dando sempre conto della “copertura legislativa”, invece nello stabilire il “divieto di cumulo” appare basarsi su considerazioni soggettive più che su appigli normativi. Il Tribunale auspica una Scuola di Specializzazione all’Insegnamento incompatibile per legge con il servizio e con una congrua retribuzione per gli specializzandi. Un auspicio che condividiamo ma che è lontano dalla realtà. Le SSIS oggi non hanno incompatibilità alcuna con altri lavori e tanto meno con le supplenze scolastiche, né prevedono, purtroppo, alcun tipo di retribuzione o borsa per lo specializzando.

La sentenza è discutibile nel merito e nella effettiva applicazione. Di seguito i passaggi cui riteniamo indispensabile replicare.

1.        “Nello stesso modo, per le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario non è ancora affermata la esclusività, anche se deve essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è desumibile dalla organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi.”
Ecco un primo punto in cui il Tar non riferisce alla normativa ma ai “fatti”, peraltro visti in maniera distorta. Infatti dai fatti è desumibile esattamente l’opposto, dato che le Scuole hanno strutturato gli orari dei corsi anche in funzione dei tanti specializzandi/precari e dato che il MIUR ha sollecitato con la circolare 130 del 2000 i dirigenti degli istituti scolastici ad agevolare l’articolazione dell’orario di servizio dei precari/specializzandi al fine di non comprometterne la frequenza SSIS.

 

2.        “Allo stato non può che prendersi atto della disciplina attuale delle scuole SSIS e, come correttamente rilevano alcuni ricorrenti, accreditare all'attività obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi il servizio di insegnamento reso con temporaneamente. L'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1998, peraltro già ricordato, nel dare conto delle definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, descrive il "tirocinio" come il complesso delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.”
Appare evidente dalla definizione citata dal tribunale che il fine del tirocinio non ha nulla in comune con il fine del servizio di insegnamento che è quello della formazione degli allievi. Dunque trattasi di due attività completamente diverse e che sono fisicamente sono svolte in momenti (giorni ed orari) e luoghi (scuole, classi) diversi. Naturalmente completamente diverse sono anche le modalità di svolgimento. Il tirocinio infatti è calato in un progetto formativo molto ampio in cui l’attività di docenza (intesa come progettazione e realizzazione di un lavoro didattico) è solo una parte. Esso è coordinato da un insegnante supervisore e seguito in aula da un docente accogliente. Il tirocinante non è titolare della classe e relaziona in tesine il lavoro svolto: progettazione, ricerca-azione, sperimentazione, etc.

3.       “Inoltre, all'art. 2, comma nono, dello stesso decreto del 26 maggio 1998 è espressamente previsto che, nella organizzazione delle attività della scuola, le università (alle quali è demandata la gestione delle scuole) "tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti". Questo comporta che, fino a quando non verrà determinato il divieto di svolgere attività lavorativa durante la frequenza ai corsi, il servizio di insegnamento svolto presso scuole pubbliche e private non potrà essere valutato in maniera autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due volte lo stesso servizio: una volta come servizio di insegnamento, l'altra come attività di formazione sotto forma di tirocinio obbligatorio e di esercitazioni pratiche.”

In questo punto probabilmente il Tar interpreta in maniera errata il senso della norma. Il comma citato infatti non afferma altro che una cosa tanto logica quanto banale: “ci devono essere dei giusti raccordi tra la formazione iniziale e la  formazione in servizio degli insegnanti”. Ma non si capisce come questo porti il Tribunale a concludere che il servizio di insegnamento non possa essere valutato in maniera autonoma se svolto contemporaneamente alla frequenza SSIS. Forse il Tar avrebbe fatto meglio a basare la propria teoria sul comma 6 dell’art. 2 dello stesso decreto, nel quale si legge che “In ogni università i regolamenti didattici determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti”. In base a questo comma infatti alcune SSIS (in altre SSIS infatti non è stato riconosciuto alcun credito) nella loro autonomia didattica, hanno stabilito di riconoscere che il servizio di insegnamento svolto precedentemente alla SSIS  (solo qualche SSIS ha tenuto conto anche del servizio prestato contemporaneamente) potesse dare dei crediti nell’area di tirocinio. Sarebbe veramente paradossale se in cambio di una minima riduzione (poche decine di ore) del monte ore totale del tirocinio si dovesse rinunciare al punteggio derivante dal servizio che in due anni può arrivare oltre le 1000 ore!

4.       “D'altra parte, nei trenta punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari ovvero per il superamento di un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi.”

Ecco un altro punto in cui il Tar non riferisce alla normativa. Ci piacerebbe sapere come e da dove il Tribunale Amministrativo abbia così “agevolmente” desunto questo conteggio. Il punteggio aggiuntivo è relativo al titolo ed è attribuito in virtù di un percorso formativo specifico specialistico e completo. Non è frazionabile in alcun modo. D’altronde 30 punti sono dati nelle graduatorie di istituto anche ai vincitori di concorso ordinario. Né ad esempio chi supera il primo anno di SSIS può sperare di aver diritto a 12 punti, come il balzano ragionamento del Tribunale sembra ammettere.

5.        "Quest'ultimo (il decreto oggetto del ricorso, n.d.r.), oltre a contrastare col principio pacifico che fa divieto di cumulare i punteggi spettanti per i servizi resi nello stesso tempo, ha pure omesso di considerare la situazione degli insegnanti non in grado di conciliare il servizio di insegnamento con la frequenza dei corsi SSIS".
Ma la specializzazione SSIS non è un “servizio” e quindi non si tratta di cumulare due servizi resi contemporaneamente bensì un servizio con il punteggio di un titolo conseguito, cosa concessa a chiunque abbia titoli e servizi. Il principio dunque continua ad essere pacifico e non contrastato! Inoltre non si capisce in che senso il decreto dovesse considerare la situazione di chi non riesce a conciliare servizio e SSIS. Vi sono forse considerazioni nella tabella dei punteggi riguardo per esempio chi non riesce a conciliare il servizio con le abilitazioni conseguite tramite i corsi riservati?

6.        “E' evidente, infatti, che se fosse possibile sommare al punteggio aggiuntivo anche il punteggio per il servizio eventualmente prestato nello stesso tempo e il punteggio per l'abilitazione intesa come ulteriore autonomo titolo, gli abilitati delle SSIS raggiungerebbero un punteggio talmente (e ingiustificatamente) elevato da far loro ottenere la sicura immissione nelle graduatorie permanenti con una posizione di assoluta preminenza.”
Ecco forse il vero problema: chi ha conseguito il titolo abilitante SSIS e contemporaneamente ha prestato servizio nella scuola, in due anni accumula un punteggio di riguardo. “L’assoluta preminenza” di cui parla la sentenza è, di nuovo, solo un’opinione del Tribunale, in quanto ogni abilitato con due anni servizio può arrivare allo stesso punteggio eccezion fatta per i 30 punti aggiuntivi. Ma lo stesso Tar definisce il valore dei 30 punti “pienamente coerente, ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato”.

Strano ed illogico sarebbe inoltre, in base ai principi meritocratici cui la sentenza si richiama, che un sissino che abbia svolto due anni di servizio non si veda riconosciuto neanche un punto in più rispetto al sissino senza un giorno di servizio.

7.        “Per tutta la durata di iscrizione e frequenza del corso SSIS l'eventuale servizio svolto presso scuole pubbliche e private ha valore di esercitazione pratica e di tirocinio obbligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo.”

La conclusione del Tribunale è un’accetta: il servizio è equiparato al tirocinio. Ma questa equiparazione è del tutto priva di fondamento! Come detto, le due attività, di servizio e di tirocinio, sono completamente separate e diverse negli obiettivi e nelle modalità svolgimento. Il servizio è talmente avulso dal tirocinio che nella maggior parte dei casi le due attività avvengono in classi di concorso diverse. Inoltre il servizio degli abilitandi SSIS è spesso prestato con l’abilitazione già in tasca, conseguita tramite ordinario o riservato (nei primi due cicli più del 30% dei sissini aveva già conseguito una abilitazione non SSIS) e, qualora venisse applicata la sentenza del Tar, si arriverebbe all’assurdo di considerare il servizio prestato da un docente abilitato come semplice “tirocinio”. Anche il personale abilitato verrebbe privato del punteggio del servizio perché ha scelto di specializzarsi con la SSIS!

In più il servizio di insegnamento nasce sempre da un libero contratto stipulato da una parte dall’Amministrazione Scolastica e dall’altra da un docente. Un contratto assolutamente indipendente dalla frequenza della SSIS almeno fino a quando in Italia una legge non ne sancirà l’incompatibilità. Naturalmente il giorno in cui tale incompatibilità sarà scritta nella normativa essa non potrà avere valore retroattivo.

 

In considerazione delle ragioni sopra esposte e della non immediata applicabilità della sentenza stessa (infatti dai modelli presentati per l’iscrizione alle Graduatorie Permanenti non è possibile evincere la data di iscrizione alla SSIS e quindi i CSA non hanno alcuna possibilità di aggiornare in tempi brevi le Graduatorie secondo le decisioni del Tar laziale) noi del CNSS-SSIS auspichiamo che il MIUR ponga riparo alle palesi ingiustizie ed alle sciagurate incoerenze che la sentenza pubblicata il 20 maggio 2002 dal Tar laziale, sez. 3 bis, introdurrebbe nel sistema di reclutamento dei docenti. In particolare chiediamo che il Ministero blocchi gli effetti della sentenza sulle graduatorie appellandosi immediatamente al Consiglio di Stato e chiedendo una sospensiva della sentenza.

Diffidiamo infine il MIUR dall’emanare qualsiasi provvedimento che vada nel verso della sentenza del Tar, in quanto esso verrebbe  impugnato per la sua illegittimità ed anticostituzionalità.  


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Aggiornato il: 09 aprile 2003