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Il furto del
punteggio del servizio
Nella
sentenza pubblicata in data 28 maggio 2002 la sezione 3 bis del TAR del Lazio
riconosce la piena legittimità del punteggio aggiuntivo di 30 punti alla
specializzazione/abilitazione SSIS e riconosce altresì la legittimità della
riserva concessa al termine del 30 maggio 2002 per il conseguimento della
abilitazione. Citiamo testualmente:
"Nel
merito è, comunque, da osservare che il punteggio fisso aggiuntivo, nella
misura determinata dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, risulta pienamente
coerente (quindi: ragionevole, proporzionato e armonicamente quantificato)
con l'intero sistema dei punteggi con i quali vengono valutati i titoli sulla
base (all'epoca) della tabella approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993
e modificato con decreto ministeriale 29 gennaio 1994." Il
TAR afferma però che il punteggio aggiuntivo SSIS non può essere cumulato al
punteggio derivante dal servizio svolto nel periodo di frequenza SSIS. La
sentenza è discutibile nel merito e nella effettiva applicazione. Di seguito i
passaggi cui riteniamo indispensabile replicare. 1.
“Nello stesso modo, per le scuole di specializzazione per
l'insegnamento secondario non è ancora affermata la esclusività, anche se deve
essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è desumibile dalla organizzazione
stessa e dai programmi complessi dei corsi.” 2.
“Allo stato non può che prendersi atto della disciplina attuale delle
scuole SSIS e, come correttamente rilevano alcuni ricorrenti, accreditare
all'attività obbligatoria di tirocinio inerente ai corsi il servizio di
insegnamento reso con temporaneamente. L'art. 1 del decreto ministeriale 26
maggio 1998, peraltro già ricordato, nel dare conto delle definizioni dei
termini utilizzati nel provvedimento, descrive il "tirocinio" come il
complesso delle esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine
dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative.” 3. “Inoltre, all'art. 2, comma nono, dello stesso decreto del 26 maggio 1998 è espressamente previsto che, nella organizzazione delle attività della scuola, le università (alle quali è demandata la gestione delle scuole) "tengono conto, ai fini dei necessari raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli insegnanti". Questo comporta che, fino a quando non verrà determinato il divieto di svolgere attività lavorativa durante la frequenza ai corsi, il servizio di insegnamento svolto presso scuole pubbliche e private non potrà essere valutato in maniera autonoma, atteso il generale divieto di apprezzare due volte lo stesso servizio: una volta come servizio di insegnamento, l'altra come attività di formazione sotto forma di tirocinio obbligatorio e di esercitazioni pratiche.” In
questo punto probabilmente il Tar interpreta in maniera errata il senso della
norma. Il comma citato infatti non afferma altro che una cosa tanto logica
quanto banale: “ci devono essere dei giusti raccordi tra la formazione
iniziale e la formazione in
servizio degli insegnanti”. Ma non si capisce come questo porti il Tribunale a
concludere che il servizio di insegnamento non possa essere valutato in maniera
autonoma se svolto contemporaneamente alla frequenza SSIS. Forse il Tar avrebbe
fatto meglio a basare la propria teoria sul comma 6 dell’art. 2 dello stesso
decreto, nel quale si legge che “In ogni università i
regolamenti didattici determinano eventuali abbreviazioni della durata del corso
di laurea e della scuola in relazione a crediti riconosciuti”. In base
a questo comma infatti alcune SSIS (in altre SSIS infatti non è stato
riconosciuto alcun credito) nella loro autonomia didattica, hanno stabilito
di riconoscere che il servizio di insegnamento svolto precedentemente
alla SSIS (solo qualche SSIS ha
tenuto conto anche del servizio prestato contemporaneamente) potesse dare dei
crediti nell’area di tirocinio. Sarebbe veramente paradossale se in cambio
di una minima riduzione (poche decine di ore) del monte ore totale del tirocinio
si dovesse rinunciare al punteggio derivante dal servizio che in due anni può
arrivare oltre le 1000 ore! 4.
“D'altra parte, nei trenta punti è agevole
riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi della tabella di
valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e
modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di insegnamento
(quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6 punti,
che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un
qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari ovvero per il superamento di
un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi.” Ecco un altro
punto in cui il Tar non riferisce alla normativa. Ci piacerebbe sapere come e da
dove il Tribunale Amministrativo abbia così “agevolmente” desunto questo
conteggio. Il punteggio aggiuntivo è relativo al titolo ed è attribuito in
virtù di un percorso formativo specifico specialistico e completo. Non è
frazionabile in alcun modo. D’altronde 30 punti sono dati nelle
graduatorie di istituto anche ai vincitori di concorso ordinario. Né ad esempio
chi supera il primo anno di SSIS può sperare di aver diritto a 12 punti, come
il balzano ragionamento del Tribunale sembra ammettere. 5.
"Quest'ultimo
(il decreto oggetto del ricorso, n.d.r.), oltre a contrastare col principio
pacifico che fa divieto di cumulare i punteggi spettanti per i servizi resi
nello stesso tempo, ha pure omesso di considerare la situazione degli insegnanti
non in grado di conciliare il servizio di insegnamento con la frequenza dei
corsi SSIS". 6.
“E' evidente, infatti, che se fosse possibile sommare al punteggio
aggiuntivo anche il punteggio per il servizio eventualmente prestato nello
stesso tempo e il punteggio per l'abilitazione intesa come ulteriore autonomo
titolo, gli abilitati delle SSIS raggiungerebbero un punteggio talmente (e
ingiustificatamente) elevato da far loro ottenere la sicura immissione nelle
graduatorie permanenti con una posizione di assoluta preminenza.” Strano
ed illogico sarebbe inoltre, in base ai principi meritocratici cui la sentenza
si richiama, che un sissino che abbia svolto due anni di servizio non si veda
riconosciuto neanche un punto in più rispetto al sissino senza un giorno di
servizio. 7.
“Per tutta la durata di iscrizione e frequenza
del corso SSIS l'eventuale servizio svolto presso scuole pubbliche e private ha
valore di esercitazione pratica e di tirocinio obbligatorio, non cumulabile con
il punteggio aggiuntivo.” La
conclusione del Tribunale è un’accetta: il servizio è equiparato al
tirocinio. Ma questa equiparazione è del tutto priva di fondamento! Come
detto, le due attività, di servizio e di tirocinio, sono completamente separate
e diverse negli obiettivi e nelle modalità svolgimento. Il servizio è
talmente avulso dal tirocinio che nella maggior parte dei casi le due attività
avvengono in classi di concorso diverse. Inoltre il servizio degli
abilitandi SSIS è spesso prestato con l’abilitazione già in tasca,
conseguita tramite ordinario o riservato (nei primi due cicli più del 30% dei
sissini aveva già conseguito una abilitazione non SSIS) e, qualora venisse
applicata la sentenza del Tar, si arriverebbe all’assurdo di considerare il
servizio prestato da un docente abilitato come semplice “tirocinio”. Anche
il personale abilitato verrebbe privato del punteggio del servizio perché ha
scelto di specializzarsi con la SSIS! In più il
servizio di insegnamento nasce sempre da un libero contratto stipulato da una
parte dall’Amministrazione Scolastica e dall’altra da un docente. Un
contratto assolutamente indipendente dalla frequenza della SSIS almeno fino a
quando in Italia una legge non ne sancirà l’incompatibilità. Naturalmente
il giorno in cui tale incompatibilità sarà scritta nella normativa essa non
potrà avere valore retroattivo. In
considerazione delle ragioni sopra esposte e della non immediata applicabilità
della sentenza stessa (infatti dai modelli presentati per l’iscrizione alle
Graduatorie Permanenti non è possibile evincere la data di iscrizione alla SSIS
e quindi i CSA non hanno alcuna possibilità di aggiornare in tempi brevi le
Graduatorie secondo le decisioni del Tar laziale) noi del CNSS-SSIS auspichiamo
che il MIUR ponga riparo alle palesi ingiustizie ed alle sciagurate incoerenze
che la sentenza pubblicata il 20 maggio 2002 dal Tar laziale, sez. 3 bis,
introdurrebbe nel sistema di reclutamento dei docenti. In particolare chiediamo
che il Ministero blocchi gli effetti della sentenza sulle graduatorie
appellandosi immediatamente al Consiglio di Stato e chiedendo una sospensiva
della sentenza. Diffidiamo
infine il MIUR dall’emanare qualsiasi provvedimento che vada nel verso della
sentenza del Tar, in quanto esso verrebbe impugnato
per la sua illegittimità ed anticostituzionalità.
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