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Ecco l'istanza che i precari AP hanno presentato oggi per azzerare il punteggio aggiuntivo dei sissini alla voce "Altri titoli".
I precari delle altre province copincollino e spediscano in Raccomandata A.R., sostituendo le lettere (a,b,c,d) in fondo all'istanza con numeri romani od altro (il forum dippiù ni za fare, mica è Maicrosoft Uord!).




Spett.le
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76
00153 ROMA

e
Spett.le
Centro Servizi Amministrativi del MIUR
Via Dino Angelini, 22
63100 ASCOLI PICENO

e p.c.
Spett.le
Avvocatura Distrettuale dello Stato
P.zza Cavour, 29
60100 ANCONA

e
Spett.le
Procura della Repubblica di
ASCOLI PICENO


ISTANZA DI OTTEMPERAZIONE DELLA SENTENZE N. 4731/02 TAR LAZIO E N. 7460/02 CONSIGLIO DI STATO

La presente per espresso incarico degli insegnanti:
  • Pinco Pallino, nato a ... il ... e residente a ... in ...
  • Humpty Dumpty, nato a ... il ... e residente a ... in ...
  • etc.

tutti elettivamente domiciliati in Porto Sant'Elpidio (AP), Via Ferrara n. 43, presso lo studio dell'Avv. Giacinto Brengola che li rappresenta e nell'interesse degli istanti sottoscrive il presente atto, per rappresentare e richiedere quanto segue.

PREMESSO


  1. che il primo capoverso del punto VII della sentenza n. 4731/02 del TAR Lazio recita testualmente che «gli atti impugnati sono, di contro, illegittimi per i motivi denunciati in ricorso, tra i quali la illogicità manifesta, ingiustizia palese, errore nei presupposti e sviamento di potere, nella parte in cui non esplicitano il divieto di cumulare il punteggio aggiuntivo, previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, con la valutazione del servizio di insegnamento (eventualmente reso contemporaneamente alla frequenza del corso) e della medesima abilitazione SSIS considerata una seconda volta sotto la voce "altri titoli"»;
  2. che la sentenza n. 7460/02 del Consiglio di Stato ha confermato le sentenze n. 4731/02 e n. 7121/02 del TAR Lazio ritenendo illegittimo il cumulo del punteggio conseguito con l’insegnamento svolto nell’intero biennio di frequenza dei corsi SSIS e non soltanto nel periodo coincidente con l’effettivo svolgimento dei corsi;
  3. che all'azzeramento del punteggio aggiuntivo degli abilitati SSIS considerato sotto la voce "altri titoli" hanno già provveduto diversi C.S.A. provinciali, fra cui quello di Palermo nel cui decreto di rettifica delle graduatorie permanenti del 20/2/03 si afferma «che bisogna decurtare il punteggio aggiuntivo per "altri titoli" attribuito alle abilitazioni SISSIS conseguite per ambito disciplinare»;
  4. che il C.S.A. di Ascoli Piceno con la nota del M.I.U.R. prot. 241/03 del 4/2/03 ha eseguito parzialmente la sentenza n. 7460/02 del Consiglio di Stato, limitandosi a cancellare il punteggio conseguito con l’insegnamento svolto durante l’intero biennio di frequenza dei corsi SSIS;
  5. che il C.S.A. di Ascoli Piceno è tenuto ad eliminare il punteggio aggiuntivo considerato sotto la voce "altri titoli" in ottemperanza alla sentenza n. 4731/02 del TAR Lazio e delle altre statuizioni giurisprudenziali richiamate.

Per tutto quanto sopra, gli istanti, ut supra rappresentati,

CHIEDONO

  • al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (già Ministero della Pubblica Istruzione), in persona del Ministro p.t.;
  • al Centro Servizi Amministrativi (già Provveditorato agli Studi) di Ascoli Piceno del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Dirigente p.t.,

  1. di voler dare immediata esecuzione ed ottemperanza alla sopra citata sentenza n. 4731/02 del TAR Lazio;
  2. di comunicare le ragioni per cui non è stata data integrale esecuzione alla detta sentenza;
  3. di comunicare il nominativo del responsabile della decisione di non dare integrale esecuzione alla detta sentenza al fine di valutare le responsabilità di questi;
  4. di comunicare ai sensi della L. 241/90 una data per l'accesso agli atti amministrativi relativi alle certificazioni delle abilitazioni SSIS in possesso degli iscritti nelle graduatorie permanenti.

Si comunica che in caso di mancato o negativo riscontro, inosservanza e/o inottemperanza, gli istanti si vedranno costretti ad intraprendere ogni opportuna azione legale civile e/o penale necessaria alla piena e completa tutela dei propri diritti.
In attesa di positivo e sollecito riscontro, Vogliano le SS.LL. in intestazione gradire distinti saluti.
Porto Sant'Elpidio, li 1 Aprile 2003
Avv. Giacinto Brengola

 

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Aggiornato il: 09 aprile 2003