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SPECIALE "TFR"
Tutti i provvedimenti (Accordo quadro, DPCM, circolari INPDAP e MIUR) emanati, fino ad oggi, in materia
Un breve riassunto delle principali indicazioni 
Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

In considerazione della nuova normativa - che sostituisce il Trattamento di Fine Servizio (ex indennità di buonuscita) - sono obbligatoriamente in regime di TFR:
tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in essere al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del DPCM 20 dicembre 1999) o stipulato successivamente;


tutti i dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 (in base al DPCM 2 marzo 2001). 
Per una corretta applicazione - nei confronti del personale che ha cessato un rapporto di lavoro a tempo determinato - delle disposizioni in materia di TFR, riteniamo utile fornire un quadro complessivo delle disposizioni fin qui emanate, con particolare riferimento alle indicazioni diramate in materia dall’INPDAP, che è l’ente competente alla liquidazione del trattamento.

Di seguito forniamo i chiarimenti dettati dall'Istituto con la circolare n. 30 del 1° agosto 2002 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 2002 e il cui testo è rinvenibile nel "file" allegato) che, in gran parte, sono riferiti agli specifici problemi del comparto scuola (modalità di determinazione delle somme da liquidare, competenze e procedure da seguire).

Diritto

Hanno diritto a percepire il TFR coloro che abbiano acceso dopo il 30 maggio 2000 un rapporto di lavoro a tempo determinato che copra nell’arco di ogni mese un periodo di almeno 15 giorni o che lo avessero in atto a tale data. 

Non è più necessario - applicandosi le norme civilistiche in materia (art. 2120 del codice civile) - che gli interessati maturino almeno un anno di servizio utile.

Ente erogatore

L’INPDAP è competente ad erogare il TFR anche per il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato, in virtù del ruolo ad esso affidatogli dal DPCM 20.12.1999.

Modalità di erogazione

All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro del personale assunto a tempo determinato - e nel caso in cui non si instauri senza soluzione di continuità un altro rapporto di lavoro - l’ente datore di lavoro (e cioè l’istituzione scolastica presso la quale è stato prestato il rapporto di lavoro) dovrà comunicare alla sede INPDAP competente per territorio le retribuzioni utili ai fini del TFR che gli interessati hanno percepito durante il servizio, che deve essere identificato con i periodi per i quali è stato o sarà effettuato il versamento all’INPDAP e cioè quelli lavorati per almeno 15 giorni continuativi nel corso del mese. 

L’istituzione scolastica deve predisporre gli adempimenti necessari anche per il personale retribuito dal Tesoro, che dovrà comunicare alla scuola i dati necessari per la compilazione dell’apposito modello.

Gli interessati non dovranno presentare alcuna domanda per la liquidazione del TFR, ma dovranno soltanto sottoscrivere il modello predisposto dall’istituzione scolastica presso la quale hanno svolto l’attività lavorativa cessata. 

Tale modello, tuttavia, non è ancora stato diffuso presso le scuole, che possiedono soltanto il mod. TFR/1, senza la sezione "G", prevista espressamente per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato. 

Il MIUR e l’INPDAP stanno elaborando una specifica comunicazione in merito che sarà diffusa al più presto per consentire la corretta liquidazione del TFR. 


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Ricordiamo che in materia l’allora MPI ha trasmesso la circolare n. 108 dell’8 giugno 2001 con allegati i provvedimenti attuativi (Accordo quadro, DPCM e circolari INPDAP) emanati fino a quella data. 




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La liquidazione del TFR va effettuata dall'INPDAP di residenza dell'interessato. L'INPDAP della zona di residenza della scuola può comunque ricevere il Mod. TFR1.
In tale modello, non vanno espressi nè contributi nè ritenute. Sul modello TFR1, nelle pagine interne vanno riportati gli importi virtuali mensili, con le annotazioni delle eventuali riduzioni di stipendio e non il calcolo, in quanto l'INPDAP usa un software che richiede l'inserimento solo le riduzioni (es. 30%).
A documentazione, sia delle variazioni sia del periodo stesso del contratto, l'INPDAP richiede la fotocopia del contratto o un certificato di servizio completo dei periodi di assenza e relativa retribuzione in percentuale.
L'importo da riportare nel modello è sempre quello mensile, qualsiasi sia il periodo lavorato nel mese, tenendo presente che il periodo da considerare deve essere almeno di gg. 15.
Vanno compilati i Modelli TFR1 per tutto il personale supplente annuale, supplente fino a al termine delle attività didattiche e supplente temporaneo in servizio già nell'anno scolastico 1999/2000 dal 30 maggio 2000.
A questi si aggiungono i supplenti in servizio nell'anno scolastico 2000/01 e dell'anno scolastico in corso.

Per agevolare le operazioni di compilazione si allega un file in formato excel contenente i dati contabili da riportare nel Mod. TR01, espressi in Lire e in Euro.


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Aggiornato il: 06 aprile 2003