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(Decreto del Ministero dell'Università
e della ricerca scientifica e tecnologica)
Modalità e contenuti delle prove di ammissione alle Scuole di
specializzazione per l’insegnamento secondario
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 ed, in particolare, l'articolo 4, comma
2;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai
corsi universitari ed, in particolare, l'articolo 4, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare,
l'articolo 39, comma 5;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in
particolare, l'aricolo 46;
Visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 353;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28
gennaio 1999, n. 17;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 2 agosto 1990, n. 241;
Ritenuta la necessità di definire le modalità e i contenuti della prova di
ammissione alle scuole di specializzazione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b) della suindicata legge n. 264/1999;
DECRETA
1. Per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento
secondario, di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n.
341, per l'anno accademico 2001/2002, ciascuna Università emana il relativo
bando di ammissione per esami e titoli in base al numero di posti definito per
ogni classe di abilitazione afferente a ciascun indirizzo.
2. L'esame consiste in una prova scritta predisposta da ciascuna Università,
integrata da una seconda prova. La prova scritta, per ciascun indirizzo,
consiste nella soluzione di settanta quesiti a risposta multipla, di cui una
sola risposta esatta, tra le cinque indicate. Dei suddetti settanta quesiti,
venti si riferiscono all'indirizzo prescelto dal candidato e cinquanta alla
classe per la quale viene richiesta l'abilitazione. Per ogni indirizzo il
candidato può richiedere l'abilitazione per una o più classi di abilitazione.
3. I quesiti vertono sui programmi fissati dal decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione 11 agosto 1998, n. 357, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
18/11/1998, n. 270, che ogni singola scuola affigge al proprio albo, nonché su
argomenti atti a verificare la predisposizione dei candidati alle discipline
oggetto della Scuola di specializzazione, discipline il cui elenco viene
allegato al bando.
4. Per lo svolgimento della prova, di cui al comma 2, è assegnato un tempo di
quarantacinque minuti per la soluzione dei predetti venti quesiti e un tempo di
novantacinque minuti per la soluzione dei cinquanta quesiti relativi ad ogni
classe per la quale viene richiesta l'abilitazione.
5. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie nella prima o nella
seconda tornata, secondo il seguente calendario:
Indirizzo
|
Prima tornata
|
Seconda tornata
|
Economico-giuridico |
03/09/2001 |
20/09/2001 |
Arte e disegno |
04/09/2001 |
21/09/2001 |
Musica e spettacolo |
05/09/2001 |
24/09/2001 |
Scienze motorie |
06/09/2001 |
25/09/2001 |
Sanitario e della prevenzione |
07/09/2001 |
28/09/2001 |
Lingue straniere |
10/09/2001 |
01/10/2001 |
Scienze naturali |
11/09/2001 |
04/10/2001 |
Fisico informatico e matematico |
12/09/2001 |
05/10/2001 |
Linguistico-letterario |
13/09/2001 |
08/10/2001 |
Scienze umane |
14/09/2001 |
11/10/2001 |
Tecnologico |
17/09/2001 |
12/10/2001 |
6. Per la valutazione del candidato ciascuna
commissione giudicatrice, nominata dai competenti organi accademici, si attiene
ai seguenti criteri:
- per ciascuna classe di abilitazione la commissione ha a disposizione
centotrenta punti, settanta dei quali riservati alla prova scritta di cui al
comma 2, trenta punti per la valutazione dei titoli e trenta punti per la
seconda prova di cui al comma 7;
- i titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono i seguenti:
- titoli di studio e di ricerca fino ad un
massimo di 10 punti:
- dottorato di ricerca
3 punti
- seconda laurea
2 punti
- diploma universitario di specializzazione
2 punti
- altri titoli di studio e di ricerca
(corso di perfezionamento, assegno di ricerca, borsa di studio
post-dottorato, borsa di studio)
fino a 3 punti
- voto di laurea prescritta per l'ammissione
fino ad un massimo di 10 punti:
Voto di laurea
|
Punti
|
fino a 90/110 |
0
|
da 91 a 100/110 |
2
|
da 101 a 105/110 |
4
|
da 106 a 107/110 |
5
|
108/110 |
6
|
109/110 |
7
|
110/110 |
8
|
110/110 e lode |
10
|
- votazione media degli esami di profitto
sostenuti per il conseguimento della laurea, secondo il seguente schema
e fino ad un massimo di 10 punti:
Voto medio
|
Punti
|
tra 18 e 21 |
0
|
tra 21,1 e 24 |
1
|
tra 24,1 e 27 |
2
|
tra 27,1 e 27,5 |
4
|
tra 27,6 e 28 |
6
|
tra 28,1 e 28,5 |
7
|
tra 28,6 e 29 |
8
|
tra 29,1 e 29,5 |
9
|
tra 29,6 e 30 |
10
|
7. La seconda prova è determinata dal bando e
consiste in un colloquio, ovvero in un elaborato scritto sui contenuti di cui al
comma 3 ed è valutata dalla commissione in trentesimi. Per ogni classe di
abilitazione è ammesso alla seconda prova un numero di candidati pari al doppio
dei posti previsti nel bando sulla base della graduatoria ottenuta dalla somma
dei punteggi riportati dagli stessi nella prova scritta e nella valutazione dei
titoli. Per l'indirizzo dell'Arte e del Disegno la seconda prova consiste in un
elaborato grafico ad eccezione per le classi di concorso a cui è possibile
accedere anche con diplomi di laurea conseguiti in corsi di studio i cui
ordinamenti non prevedono l'acquisizione di abilità e competenze grafiche. La
seconda prova dei candidati di dette classi è regolata dalle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2.
8. Vengono ammessi alla Scuola per ogni classe di abilitazione i candidati che
risultino utilmente collocati nella graduatoria finale formulata dalla
commissione e ottenuta dalla somma dei punteggi riportati dai candidati nella
prova scritta, nella valutazione dei titoli e nella seconda prova.
9. Qualora alcuni candidati si trovino in posizione utile in più di una
graduatoria e, conseguentemente, il numero degli ammessi per un indirizzo
risulti inferiore a quello dei posti previsti nel bando, per la copertura dei
posti residui si procede, per ogni indirizzo della Scuola, alla redazione di
un'unica graduatoria. Detta graduatoria è formata dai candidati che nelle
singole classi di abilitazione comprese nell'indirizzo seguono i già ammessi ed
è utilizzata fino a completare il numero dei posti previsti nel bando. Qualora
nella parte utilizzata di detta graduatoria compaia, per una classe di
abilitazione, un candidato già ammesso per altra classe, il candidato stesso
viene ammesso anche per la nuova classe.
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1. I bandi di concorso prevedono disposizioni atte a garantire la trasparenza
di tutte le fasi del procedimento e indicano i criteri e le procedure per la
nomina delle commissioni giudicatrici e dei responsabili del procedimento ai
sensi della legge n. 241/1990.
2. I bandi di concorso definiscono inoltre le modalità relative agli
adempimenti per il riconoscimento dell'identità dei candidati, gli obblighi
degli stessi nel corso dello svolgimento della prova, nonché le modalità in
ordine all'esercizio della vigilanza sui candidati, tenuto conto di quanto
previsto dagli articoli 5, 6 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3
maggio 1957, n. 686, ove non diversamente disposto dagli Atenei.
Il presente decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
p. Il Ministro
f.to Il Sottosegretario di Stato
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