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  • Articolo 1 Istituzione, finalità e obiettivi generali della Scuola. Caratteristiche generali
  • Articolo 2 Organi
  • Articolo 3 Durata degli studi, scelta dell'indirizzo, determinazione del numero degli studenti ammissibili, tempi complessivi dell'attività didattica
  • Articolo 4 Criteri di ammissione alla Scuola
  • Articolo 5 Indirizzi attivati
  • Articolo 6 Piani di studio
  • Articolo 7 Crediti didattici
  • Articolo 8 Organizzazione dell'insegnamento e delle attività
  • Articolo 9 Insegnamenti della Scuola: area comune
  • Articolo 10 Insegnamenti della Scuola: discipline di carattere didattico-disciplinare
  • Articolo 11 Il tirocinio ed il laboratorio didattico
  • Articolo 12 Valutazione delle attività e dissertazione finale
  • Articolo 13 Modificabilità del regolamento

Articolo 1

Istituzione, finalità e obiettivi generali della Scuola. Caratteristiche generali

1. E' istituita dall'Università di Cagliari la Sezione prevista dal Regolamento consortile per l'attivazione nella Regione Sardegna di una Scuola interuniversitaria di specializzazione denominata Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della Scuola Secondaria, in ottemperanza alla legge n. 341 del 19.11.90.

2. La finalità fondamentale della Scuola si identifica nella formazione professionale specifica degli insegnanti della Scuola secondaria.

3. Gli obiettivi generali della Scuola si articolano nelle seguenti direzioni:

  1. acquisizione di competenze relative alle scienze dell'educazione e all'interazione educativa;
  2. acquisizione di competenze di carattere storico ed epistemologico intorno alle discipline d'insegnamento proprie di ciascuna delle abilitazioni conseguibili per le scuole secondarie;
  3. acquisizione di competenze di didattica delle discipline proprie di ciascuna abilitazione;
  4. acquisizione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento.

Costituisce obiettivo formativo della scuola l'insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante indicato nell'allegato a) dei criteri generali (D.M. 26/5/98).

4. Per la realizzazione di tali obiettivi potrà essere richiesto un adeguamento di particolari competenze disciplinari di base e la frequenza a specifici insegnamenti. Tali insegnamenti hanno carattere aggiuntivo rispetto agli altri.

5. La Scuola si articola in indirizzi comprendenti una o più abilitazioni all'insegnamento conseguibili per le scuole secondarie in conformità con il diploma di laurea che ha dato accesso alla Scuola.

6. L'attivazione dei singoli indirizzi e i mutamenti dei loro insegnamenti, nelle ipotesi di cui al quinto comma di questo articolo, vengono attuati con delibera del Consiglio della Sezione, sentito il Consiglio del Consorzio, nell'ambito del coordinamento consortile.


Articolo 2

Organi

Sono organi della Sezione:

  1. il Consiglio della Sezione
  2. Il Direttore
  3. I Consigli di indirizzo

1) Il Consiglio della Sezione è coposto da tutti i docenti della sezione, integrato da una rappresentanza dei docenti di scuola secondaria impegnati nelle attività di tirocinio e dei laboratori didattici e da una rappresentanza degli specializzandi eletta con mandato biennale, in numero pari al 15% del Consiglio. Partecipa ai lavori del Consiglio, a titolo consultivo, un rappresentante per ciascuno dei Provveditorati provinciali interessati. Sono compiti del Consiglio:

  1. elezione del direttore;
  2. programmazione dell'attività didattica, individuazione dei criteri, modalità e tempi dell'attività generale; attuazione della verifica della funzionalità complessiva della Sezione;
  3. deliberazioni sui bilanci e sulle spese della Sezione;
  4. approvazione dei piani di studio individuali.

2) Il Direttore:

  1. è eletto tra i docenti del Consiglio della Sezione;
  2. sovraintende al complesso di attività di pertinenza della Sezione;
  3. sovraintende alla gestione amministrativa e finanziaria della Sezione.

3) Ogni indirizzo ha il suo Consiglio, costituito da tutti i suoi docenti, i quali eleggono al loro interno il coordinatore. Ogni Consiglio di indirizzo propone i piani di studio e delibera intorno alle prove di ammissione ai corsi. Il coordinatore armonizza l'indirizzo con tutti gli altri indirizzi e con la restante attività della Scuola.

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Articolo 3

Durata degli studi, scelta dell'indirizzo, determinazione del numero degli studenti ammissibili, tempi complessivi dell'attività didattica

1. La durata complessiva degli studi della Scuola è di due anni accademici ciascuno articolato in due semestri per un totale complessivo di almeno 10 insegnamenti di durata semestralizzata più l'attività di tirocinio. Il Consiglio della Sezione piò valutare un alleggerimento del carico didattico e/o un accorciamento della durata della Scuola, comunque non superiore ad un anno, sulla base del meccanismo di crediti didattici adottato.

2. Nella domanda di ammissione il candidato deve indicare l'indirizzo della Scuola che egli intende seguire e le abilitazioni che intende conseguire. Non è ammessa l'iscrizione contemporanea a più di un indirizzo.

3. Il numero di iscritti alla Scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente dal Consiglio del Consorzio, sentite le competenti autorità scolastiche e tenuto conto degli stanziamenti disponibili.

4. Per il raggiungimento degli obiettivi propri della Scuola, sono previste non meno di 1000 ore di attività, di cui almeno 300 dedicate alle attività di tirocinio e 200 ai laboratori didattici.

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Articolo 4

Criteri di ammissione alla Scuola

Possono essere ammessi alla Scuola di specializzazione:

  • i cittadini italiani muniti di diploma di laurea che dia accesso alle classi di abiliazione nella scuola secondaria;
  • i cittadini italiani muniti di diploma conseguito presso le Accademie di belle arti, i Conservatori e gli istituti musicali parificati, gli ISEF, ciascuno per le classi di abilitazione corrispondenti;
  • i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario che dia accesso alle attività di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel paese di provenienza;
  • i cittadini extracomunitari in possesso di titolo universitario riconosciuto equipollente al diploma di laurea.

All'atto dell'accoglimento della domanda di accettazione nella Scuola, lo studente viene iscritto all'indirizzo richiesto, sulla base dei posti disponibili.

Gli elementi di giudizio che concorrono a stabilire la graduatoria per l'ammissione alla Scuola sono:

  1. prova di esame, per un punteggio massimo pari al 50% del punteggio totale;
  2. curriculum universitario, per un punteggio massimo pari al 20% del punteggio totale;
  3. altri titoli, per un punteggio massimo del 30% del punteggio totale.

La prova di esame consiste in un test vertente su argomenti fondamentali a carattere disciplinare.

Alla formazione del punteggio relativo alla componente "curriculum universitario" concorrono le seguenti voci:

  • corso di laurea specifico
  • voto di laurea
  • eventuale indirizzo didattico frequentato
  • tesi di laurea (se pertinente)
  • voti riportati in un numero prefissato di esami universitari ritenuti qualificanti dal Consiglio della Scuola.

Alla formazione del punteggio relativo alla componente "altri titoli" potranno concorrere le seguenti voci:

eventuale seconda laurea (purché pertinente all'abilitazione richiesta)

  • corsi di perfezionamento o assimilati
  • scuole di specializzazione
  • dottorati di ricerca
  • soggiorni di studio all'estero
  • pubblicazioni scientifiche
  • precedenti esperienze di insegnamento

Tali voci saranno valutabili purché pertinenti e quantificabili.

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Articolo 5

Indirizzi attivati

1. In prima attuazione, la Sezione della Scuola di specializzazione attiva i seguenti indirizzi:

  • Indirizzo delle Scienze Naturali
  • Indirizzo fisico-matematico-informatico
  • Indirizzo linguistico-letterario
  • Indirizzo delle Lingue Straniere
  • Indirizzo economico-giuridico
  • Indirizzo per l'Arte ed il Disegno
  • Indirizzo tecnologico

2. All'attuazione delle attività didattiche programmate dal Consiglio della Sezione collaborano le Facoltà direttamente interessate, le quali, in prima applicazione, concorrono alla costituzione dell'organico dei docenti, nonché le strutture interdisciplinari finalizzate alla ricerca didattica.

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Articolo 6

Piani di studio

Il Consiglio della Sezione approva per ogni allievo il piano di studio, che terrà conto del curriculum universitario precedente e dovrà prevedere almeno 5 insegnamenti semestralizzati dell'area della formazione per la funzione docente (area comune) ed altrettanti dell'area dei contenuti formativi degli indirizzi (area didattico-disciplinare).

Il piano di studi potrà comprendere un maggior numero di semestralità qualora l'allievo intenda conseguire una pluralità di abilitazioni. Il piano potrà altresì prevedere completamenti disciplinari, da acquisire nelle Facoltà competenti, quando nel curriculum della laurea di provenienza vi siano state carenze inqualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire.

Piani di studio di un solo semestre possono essere approvati a favore di chi, già abilitato, aspiri ad una diversa abilitazione ovvero di chi sia in possesso, oltre che della laurea prevista per l'abilitazione, anche di quella in scienze della formazione primaria.

I piani di studio degli allievi che intendono conseguire una abilitazione vaida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente almeno 400 ore di attività che dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio.

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Articolo 7

Crediti didattici

Alle attività didattiche previste per ogni anno accademico viene attribuito complessivamente un credito didattico corrispondente a 60 punti (30 punti a semestre).

Alle attività di tirocinio è riservato non meno del 25% dei crediti didattici complessivi.

Alle attività di laboratorio didattico è riservato non meno del 20% dei crediti didattici complessivi.

Alle attività dell'area della formazione per la funzione docente (area comune) è riservato non meno del 20% dei crediti didattici complessivi.

Alle attività dell'area dei contenuti formativi degli indirizzi (area didattica disciplinare) è riservato non meno del 20% dei crediti didattici complessivi.

Gli specializzandi ai quali siano stati riconosciuti dal Consiglio della Sezione dei crediti didattici maturati al di fuori dell'attività della Scuola, entro un tetto massimo di 60 punti, potranno usufruirne in termini di alleggerimento del carico didattico e di abbreviazione della durata della Scuola.

Potranno costituire credito didattico le seguenti attività:

  1. corsi universitari di didattiche e metodologie disciplinari
  2. corsi universitari di tipo epistemologico, storico-critico
  3. corsi universitari di tipo pedagogico, psicologico, docimologico
  4. corsi universitari di perfezionamento ed assimilati, purché attinenti
  5. scuole di specializzazione, purché attinenti
  6. dottorati di ricerca, purché attinenti
  7. esperienze di insegnamento pregresse
  8. esperienze formative acquisite in strutture post-secondarie

Ai fini del riconoscimento di un credito, il Consiglio della Sezione potrà richiedere la documentazione analitica del programma ufficiale del corso per il quale viene richiesto il credito.

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Articolo 8

Organizzazione dell'insegnamento e delle attività

1. Gli obiettivi della Scuola sono perseguiti mediante insegnamenti e attività comuni a tutti gli iscritti e insegnamenti e attività specifici di indirizzo.

2. Le aree di insegnamento e il tirocinio didattico compresi dalla Scuola sono individuati nel modo seguente:

  1. insegnamenti di area comune, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 3, punto a);
  2. insegnamenti di didattica disciplinare, con adeguato spazio agli aspetti storici ed epistemologici, riguardanti le materie insegnate nelle scuole secondarie, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 3, punti b) e c);
  3. il laboratorio didattico;
  4. il tirocinio didattico, in relazione agli obiettivi indicati nell'art. 1, comma 3, punto d).

3. Gli insegnamenti riguardanti l'eventuale completamento delle competenze disciplinari di cui all'art. 1, comma 4, possono essere mutuati da corsi di laurea presenti nell'ateneo, ovvero, nei casi in cui la Scuola lo ritenga necessario, possono essere impartiti attraverso seminari organizzati all'interno delle attività disciplinari.

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Articolo 9

Insegnamenti della Scuola: area comune

1. Per la formazione delle competenze nelle discipline attinenti l'area comune, la sezione della Scuola organizza 5 insegnamenti, denominati corsi integrati, più un insegnamento (denominato corso integrato) di didattica di sostegno, ciascuno di durata semestralizzzata:

  • Corso integrato di Pedagogia (Pedagogia generale; Pedagogia speciale; Pedagogia sperimentale; Storia e legislazione delle istituzioni scolastiche)
  • Corso integrato di Didattica (Didattica generale; Teoria e metodi di programmazione e di valutazione scolastica; Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento; Metodologia informatica; Educazione linguistica)
  • Corso integrato di Psicologia (Psicologia generale; Psicologia della formazione; Psicologia dell'apprendimento)
  • Corso integrato di Psicologia dello sviluppo (Psicologia dell'educazione e dell'orientamento; Teorie e tecniche della dinamica di gruppo)
  • Corso integrato di Sociologia (Sociologia generale; Sociologia dell'educazione; Antropologia culturale)
  • Corso integrato di Didattica di sostegno (Psicopatologia dello sviluppo; Neuropsichiatria infantile; Neuropsicologia; Pedagogia speciale; Didattica speciale)

2. Obiettivo degli insegnamenti dell'area comune è l'acquisizione delle competenze necessarie per affrontare i compiti formativi generali proposti alle scuole secondarie; per individuare obiettivi comuni e forme di coordinamento del lavoro didattico; per fornire alle competenze disciplinari e di didattica disciplinare supporti opportuni per il perseguimento degli stessi obiettivi disciplinari.

3. Gli obiettivi propri degli insegnamenti indicati nel comma precedente sono sinteticamente indicati nel seguente modo:

  • fornire competenze teoriche e operative intorno alla programmazione degli interventi educativi e di istruzione, nonché delle tecniche di valutazione ad essi inerenti, competenze che costituiscono un fattore qualificante della professionalità docente e caratterizzano positivamente i processi di insegnamento/apprendimento secondo un approccio di tipo sperimentale;
  • fornire strumenti di riflessione storico-critica intorno alle finalità generali dell'educazione e dell'insegnamento e informazioni e tecniche riguardanti la programmazione educativa e didattica, anche con riferimento all'integrazione dei soggetti portatori di handicap;
  • fornire una conoscenza dei processi psicologici che sul piano cognitivo e socio-affettivo influenzano il fatto formativo, tenendo conto che tale conoscenza rappresenta un requisito essenziale per gli insegnanti, in quanto liorienta verso modalità di intervento che valorizzano la dimensione soggettiva dell'allievo e ne suscitano motivazione ad apprendere;
  • fornire competenze teoriche e pratiche circa l'attività collegiale, che caratterizza come forma di organizzazione/funzionamento l'istituzione scolastica, oltre che come esigenza pedagogica, larga parte del lavoro degli insegnanti; far acquisire il concetto che l'apprendimento e la capacità di controllo delle dinamiche che vengono attivate all'interno del gruppo, e che ne condizionano la produttività, si configurano come costituenti rilevanti della formazione professionale dei docenti;
  • fornire consapevolezza teorica della centralità del linguaggio e della comunicazione nella didattica e nei processi di apprendimento; fornire capacità operative di gestione della educazione all'ascolto, al parlato, alla lettura e alla scrittura nell'ambito delle varie discipline e dei loro specifici linguaggi;
  • fornire conoscenze riguardo al funzionamento della scuola come istituzione, all'organizzazione dell'istruzione in Italia, agli interventi legislativi che hanno determinato gli obiettivi e l'assetto attuale;
  • fornire conoscenze e competenze alle tecnologie didattiche, intese non soltanto come strumenti, ma anche come ambienti di formazione dell'esperienza e della conoscenza.

4. Gli insegnamenti dell'area comune sono svolti di norma in forma congiunta per gli allievi dei diversi indirizzi; possono essere peraltro disposte, quando ciò appaia opportuno, parziali differenziazioni in funzione del grado scolastico e delle discipline dei diversi indirizzi della Scuola.

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Articolo 10

Insegnamenti della Scuola: discipline di carattere didattico-disciplinare

1. Per la formazione delle competenze di carattere storico, epistemologico e didattico che riguardano le discipline d'insegnamento proprie di ciascuna abilitazione, la Scuola organizza per ciascun indirizzo non meno di 5 insegnamenti, ciascuno di durata semestrale.

2. In relazione alla formazione delle competenze di carattere storico ed epistemologico e di carattere didattico riguardanti le discipline proprie di ciascuna abilitazione, gli insegnamenti annualmente attivati sono indicati dal Consiglio della Sezione della Scuola all'atto della emanazione del bando di ammissione.

3. Obiettivo degli insegnamenti di didattica disciplinare e dei relativi laboratori è l'acquisizione di conoscenze riguardanti lo sviluppo storico delle singole discipline ed i rapporti tra esse ricorrenti, la riflessione epistemologica sulla natura dei problemi affrontati e sulle metodologie di ricerca utilizzate, la creazione di competenze specifiche intorno alla determinazioe degli obiettivi didattici, alla scelta dei contenuti e alla loro organizzazione curricolare, e alla scelta e alla costruzione di strategie di insegnamento e di accertamento dei risultati raggiunti.

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Articolo 11

Il tirocinio ed il laboratorio didattico

1. Il tirocinio didattico è finalizzato all'acquisizione di competenze legate all'esercizio effettivo dell'insegnamento, alla padronanza dei linguaggi e dei processi di comunicazione, all'uso critico delle tecnologie didattiche, e allo sviluppo di comportamenti e di atteggiamenti costruttivi e di collaborazione nelle interazioni sociali richieste dall'attività professionale.

2. Elementi caratterizzanti del tirocinio e del laboratorio didattico sono:

  1. la elaborazione, la sperimentazione e la valutazione di progetti di lavoro e di ricerca didattica distinti per ciascuno studente. Tali progetti sono comprensivi delle attività di tirocinio eventualmente presenti nei laboratori di didattica disciplinare o in altri insegnamenti;
  2. l'organizzazione di attività distinte di indirizzo;
  3. il coordinamento con le attività didattiche di esercitazione e di laboratorio;
  4. utilizzazione delle risorse didattiche delle strutture universitarie interessate, e in particolare dei laboratori didattici in esse organizzati.

3. Il tirocinio viene espletato per l'intera durata della scuola, ed è obbligatorio.

4. L'organizzazione delle attività di tirocinio è devoluta, per ciascun indirizzo, a un collegio tutoriale composto da titolari delle didattiche, dei laboratori di didattica e delle discipline dell'area delle scienze dell'educazione per quell'indirizzo, e da insegnanti di scuole secondarie dei livelli scolastici corrispondenti. Il coordinamento del collegio tutoriale è conferito a uno degli insegnanti di scuola secondaria facenti parte del collegio stesso. Il numero dei componenti tale collegio è fissato dal Consiglio della Scuola.

5. Nel quadro delle indicazioni fornite dal Consiglio della Scuola, il coordinatore di ciascun indirizzo ricerca le opportune intese organizzative e culturali tra le attività di tirocinio didattico e gli altri insegnamenti.

6. Per l'organizzazione delle attività del tirocinio, opportune intese sono tempestivamente perseguite dal Consiglio della Scuola - nel quadro di una apposita normativa da definire di concerto con i provveditorati agli studi, le scuole secondarie e gli insegnanti delle classi nelle quali le attività stesse si svolgono. Analoghe intese possono pure essere perseguite con il competente Istituto regionale per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi.

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Articolo 12

Valutazione delle attività e dissertazione finale

1. Fermo restando quanto previsto dal DPR 162 del 10 marzo 1982, art. 11, comma 2, "il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte" viene formulato sulla base di votazioni distinte per ciascuna disciplina. In riferimento al tirocinio lo studente è tenuto a presentare una relazione analitica sulla attività svolta da sottoporre al giudizio del collegio tutoriale di cui all'art. 10. Tale giudizio dovrà essere considerato, ai fini del giudizio globale, con un peso doppio.

2. I voti eventualmente conseguiti dagli iscritti alla Scuola a seguito del superamenti di esami, nei corsi di laurea, relativi ad insegnamenti indicati per il completamento delle competenze culturali, costituiscono anch'essi base per il giudizio globale di cui al comma precedente.

3. Superati gli esami di profitto e conseguiti i crediti didattici previsti dal piano di studi, lo studente conclude gli studi stessi con un esame finale consistente nella discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nei laboratori didattici, secondo modalità definite dal Consiglio della Scuola.

4. Della relativa Commissione esaminatrice fanno parte, oltre ai docenti universitari, anche insegnanti delle istituzioni scolastiche che abbiano collaborato alle attività della Scuola di specializzazione. La misura di questa partecipazione non può comunque essere superiore ai quattro undicesimi della Commissione.

5. L'esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione ha valore di esame di stato qiale abilitazione per le classi corrispondenti al curriculum seguito; il diploma conseguito costituisce titolo di ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

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Articolo 13

Modificabilità del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato ogni anno, prima dell'inizio dell'anno accademico, con delibera della struttura competente.

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Aggiornato il: 31 marzo 2003