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Disegno di legge Stanca
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”



SCHEDA 

Il disegno di legge Stanca vuole favorire l’accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione, forse ancora più pericolose di quelle tradizionali, ed anzi promuovendo l’uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni.

Le disposizioni che si propongono sono del tutto in sintonia con indicazioni provenienti dall’Unione europea, che ha proclamato il 2003 “Anno europeo del disabile”. 

· Finalità Del Disegno Di Legge

Primo obiettivo del provvedimento è rendere accessibili i siti internet e comunque tutti i “ rapporti telematici” tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

Con questo complesso di norme si intende recepire nell’ordinamento i principi necessari a garantire la diffusione delle tecnologie che facilitano il rapporto tra disabili e società della informazione.

Per questo motivo, per la prima volta, un testo di legge definisce ed individua espressioni quali:

· “Accessibilità Informatica” con ciò intendendo la proprietà dei sistemi informatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili senza discriminazioni derivanti da disabilità

· “Tecnologia Assistiva”, intesa come gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono al disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio dovute alla sua specifica disabilità, di accedere alle informazioni e servizi erogati dai sistemi informatici. 

· Cosa Prevede Il Disegno Di Legge

La rapidità con la quale le tecnologie e in particolare quelle informatiche progrediscono ha suggerito di predisporre un testo flessibile che si potesse agevolmente conformare allo sviluppo di tutte le tecnologie a favore dei disabili.

Evitando di far assumere al provvedimento lo scarno valore di “dichiarazione di principi”, sono stati introdotti una serie di obblighi per le amministrazioni pubbliche statali e per i soggetti che erogano pubblici servizi, in regime di concessione con le medesime amministrazioni statali.



Articolo 1

Enuncia gli obiettivi e le finalità del provvedimento, distinguendo – nell’ambito di un generico accesso dei disabili alle risorse informatiche, che viene solo promosso – un diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione statale, che viene invece garantito.



Articolo 2

Contiene le definizioni di “accessibilità” e di “tecnologie assistive”, assegnando a queste due espressioni il significato che è loro comunemente attribuito nella pubblicistica di settore. 



Articolo 3

Affronta il problema dei limiti della accessibilità ovvero della individuazione dei casi in cui sarebbe irragionevole pretendere l’accessibilità o almeno la piena accessibilità. Si ricordi che anche la normativa sulla abolizione delle barriere architettoniche prevede esplicitamente deroghe per immobili particolari, ai quali possono accedere solo addetti ai lavori, immobili che per le loro finalizzazioni (ad esempio, immobili militari) non possono non essere costruiti in modo tale da presentare barriere architettoniche (si veda, in particolare, il comma 1 dell’articolo 19 del DPR n. 503 del 1996). Un discorso simile non può non essere fatto anche per le barriere informatiche.

Si pensi, ad esempio, ad un programma informatico per l’addestramento al volo per piloti di aereo o anche ad un programma il cui scopo sia appunto quello di selezionare in relazione alla capacità di superare alcune difficoltà.



Articolo 4

Riunisce tutte le disposizioni recanti obblighi specifici per le pubbliche amministrazioni statali. In particolare, il comma 1 individua i soggetti destinatari degli obblighi, affiancando alle pubbliche amministrazioni statali in senso stretto i soggetti che erogano pubblici servizi, anche in sintonia con gli orientamenti comunitari.

I commi 2 e 3 disciplinano due differenti ipotesi. La regola generale, stabilita dal comma 2, impone di prendere adeguatamente in considerazione le caratteristiche della accessibilità, in tutte le procedure per l’acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici.

Il comma 3 prevede invece che, nel caso particolare della realizzazione o della modifica di un sito Internet della pubblica amministrazione, i requisiti di accessibilità diventano condizione di legittimità. Poiché i siti Internet vengono prodotti o modificati con notevole frequenza, per ovviare alla rapidissima obsolescenza tecnica, tipica delle strumentazioni informatiche, è presumibile che la norma sia sufficiente a far sì che, nell’arco di poco tempo, tutti i siti Internet delle pubbliche amministrazioni statali si rivelino accessibili per i disabili.

Nei commi 4 e 5 dell’articolo, in riferimento a contributi pubblici statali, già previsti dalla normativa, per l’acquisto di materiale informatico da parte di privati, si considera, in generale, il carattere di accessibilità del materiale motivo sufficiente a giustificare una preferenza (comma 4) ovvero condizione necessaria (comma 5) quando il materiale sia specificamente destinato ai disabili.

Il comma 5 comporta il positivo effetto di indurre la pubblica amministrazione a verificare, prima della concessione del contributo, che il materiale informatico sia effettivamente adeguato all’uso che di esso il lavoratore disabile dovrà fare. 

Il comma 6, infine, obbliga le pubbliche amministrazioni statali a porre a disposizione del dipendente disabile la necessaria strumentazione informatica. La disposizione intende più che altro richiamare le amministrazioni al rispetto di un obbligo che costituisce anche una regola di funzionalità e di buon senso: sarebbe infatti del tutto illogico assegnare ad un lavoratore disabile delle mansioni, senza gli strumenti informatici che ne rendano concretamente possibile l’effettivo esercizio.



Articolo 5

Prevede che i datori di lavoro mettano a disposizione attrezzature tali da permettere alla persona con handicap lo svolgimento delle attività sul luogo di lavoro, dotandosi di tecnologie ad hoc per specifiche disabilità e agevolando, in tal modo, la sua integrazione nella società.



Articolo 6
Consente al soggetto privato di chiedere una valutazione da parte del Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie sul livello di accessibilità dei loro siti Internet o del materiale informatico da loro prodotto o distribuito. Valutazione che poi il soggetto potrà eventualmente sfruttare anche a fini pubblicitari.


Articolo 7 
Riconosce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie competenze molte incisive, oltre al potere di vigilanza sul rispetto delle disposizioni della legge.

In particolare, di concerto con i ministeri di volta in volta interessati, promuove progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento ed alla diffusione delle tecnologie assistive e per l’accessibilità; l’erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari; il dialogo ed il confronto fra associazioni di disabili, amministrazioni pubbliche, operatori economici e imprese fornitrici di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative.

Il DIT, definisce - di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica - gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni statali nello sviluppo dei sistemi informatici nonché l’introduzione delle problematiche di accessibilità nei programmi di formazione del personale.



Articolo 8

Prevede che le problematiche della accessibilità siano inserite tra le materie di studio a carattere fondamentale, nell’ambito delle attività di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali.



Articolo 9

Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, è autorizzato ad emanare un decreto che stabilirà i requisiti tecnici e i diversi livelli per l’accessibilità, nonché le metodologie e i relativi programmi di valutazione per la verifica della stessa accessibilità.



Articolo 10

Prevede l’emanazione di un regolamento governativo di attuazione, per disciplinare le modalità con cui può essere reso noto il possesso del requisito della accessibilità e i controlli esercitabili sugli operatori che abbiano reso nota l’accessibilità del proprio sito.

Si tratta di una sorta di “bollino blu”: il responsabile del sito o del prodotto informatico, dopo aver controllato, anche con un programma automatico di valutazione, l’accessibilità del materiale, potrà fregiarsi di uno specifico simbolo, esponendosi peraltro alla possibilità di controlli successivi da parte della pubblica autorità. Il “bollino blu” costituisce un’attestazione di qualità, ma anche di benemerenza, che potrà essere sfruttata a fini pubblicitari e, quindi, funzionare come potente fattore di stimolo.

 

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Aggiornato il: 09 aprile 2003