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REPUBBLICA
ITALIANA TRIBUNALE
AMMINSTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO SEZIONE
III BIS composto dai Signori
Magistrati: Consigliere (……)
Presidente ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 4338 del
2002 proposto da (……), rappresentati e difesi dall'avvocato (……) ed
elettivamente domiciliati (……), presso lo studio dell'avvocato (……); CONTRO il Ministero
dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, in persona del
Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliataria per legge; il Ministero del Tesoro; con l'intervento di
(……),(……),(……), (……)e (……), rappresentati e difesi dall'avv.
(……)ed elettiyamente domiciliati (……) presso lo studio (……); con la
"costituzione" di (……)ed altri, come
da allegato elenco, rappresentati e difesi dall'Avv. (……), unitamente al
quale sono elettivamente domiciliati (……); PER
L'ANNULLAMENTO
Visto il ricorso con i
relativi allegati; Visto l'atto di
costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della
Ricerca; Vista la memoria prodotta
dalla Amministrazione resistente a sostegno delle proprie difese, con cui è
stata eccepita la irricevibilità e dedotta la infondatezza del ricorso; Visti gli atti tutti della
causa e, in particolare, i singoli motivi dedotti a sostegno del ricorso; Visto l'atto d intervento
ad opponendum di (……)ed altri; Visto l'atto di
"costituzione" di (……)ed altri; Uditi alla pubblica udienza
del 20 maggio 2002, con designazione del Consigliere (……) relatore della
causa, i procuratori delle parti come da verbale d'udienza e preso atto
dell'assenza dell'Avvocatura Generale dello Stato alla discussione, avendo il
procuratore data la sua presenza nella sola fase preliminare dell'udienza. Ritenuto e considerato in
fatto e in diritto quanto segue: FATTO
E DIRITTO I - I ricorrenti sono
docenti precari di scuola secondaria, in possesso di abilitazione
all'insegnamento conseguita a seguito del superamento delle prove dei concorsi
ordinari per titoli ed esami ovvero in esito agli esami riservati di
abilitazione, indetti periodicamente dall'amministrazione scolastica (da ultimo,
con ordinanze ministeriali 15 giugno 1999 n. 153, 7 febbraio 2000 n. 33 e 2
gennaio 2001 n. 1). Essi hanno chiesto di
essere inseriti ovvero che sia aggiornata la propria posizione nelle graduatorie
permanenti istituite con l'art. 401 del testo unico 16 aprile 1994 n. 297,
modificato dall'art.1, comma 60, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e
successivamente integrato con la legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del
decreto-legge 3 luglio 2001 n. 255. In particolare, essi
chiariscono di essere inclusi, ovvero di averne chiesto l'inserimento, nello
scaglione unico, che ha accorpato la terza e la quarta fascia (ora soppresse)
descritte nel decreto ministeriale 18 maggio 2000 n. 146, col punteggio che alla
loro abilitazione era stato attribuito sulla base della tabella di valutazione
dei titoli adottata con decreto ministeriale 29 marzo 1993, modificata con
decreto ministeriale 29 gennaio 1994 e allegata al decreto ministeriale 18
maggio 2000 n. 146, che aveva disciplinato tempi e modi di prima integrazione e
aggiornamento delle graduatorie permanenti anzidette. Con il ricorso in esame,
essi impugnano il decreto del direttore generale del personale della scuola e
dell'amministrazione del 12 febbraio 2002, pubblicato su G.U. 19 febbraio 2002
n. 14 (4^ serie speciale), che ha stabilito i termini e le modalità per il
secondo aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti, unitamente
al decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11, che ha sostituito la precedente
tabella di valutazione dei titoli del personale docente. I ricorrenti lamentano che,
con le operazioni attualmente in corso di svolgimento, in esecuzione degli atti
impugnati, essi finirebbero per concorrere nello stesso unico scaglione nel
quale, col metodo dell'immissione "a pettine", saranno sistemati i
docenti precari che, per avere conseguita l'abilitazione all'insegnamento nelle
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (S.S.I.S.),
beneficeranno di un punteggio aggiuntivo, ingiustificato e in ogni caso
sproporzionato, come previsto dalla nuova tabella di valutazione. Inoltre, l'art. 401 del
testo unico 297 del 1994, come sostituito dall'art.1, comma sesto, della legge
124 del 1999, non annovererebbe gli abilitati SSIS tra gli aventi titolo
all'accesso diretto nelle graduatorie permanenti della provincia, riservato agli
idonei (non vincitori) dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami ovvero
ai docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria
permanente di altra provincia. Ancora, l'accesso alle
graduatorie permanenti sarebbe consentito ai diplomati SSIS anche se il titolo
di abilitazione sarà da loro conseguito entro il 31 maggio 2002, scaduto il
termine di presentazione delle domande di immissione e di aggiornamento, che per
tutti gli altri concorrenti va a spirare il 21 marzo 2001. Si sarebbe, pertanto,
introdotta una grave discriminazione a danno dei ricorrenti, i quali non possono
fare valere i titoli, compresi quelli di servizio, conseguiti fino alla data 31
maggio 2002. Ancora, un ulteriore
vantaggio riconosciuto agli abilitati SSIS sarebbe la valutazione del servizio
eventualmente prestato durante la frequenza della scuola, nonostante che in
senso contrario si fosse espresso il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione nel parere reso nella seduta del 4 gennaio 2002. In questa situazione si
sarebbe determinata una disparità di trattamento con i concorrenti che hanno
conseguito l'abilitazione all'insegnamento nei differenti modi previsti
dall'ordinamento, ignorando i benefici che sarebbero stati elargiti con
riferimento esclusivo alle abilitazioni conseguite attraverso le scuole di
specializzazione. I ricorrenti, poi,
insistono sulla sproporzione del punteggio aggiuntivo fisso (30 punti)
attribuito ai corsisti SSIS, che costituirebbe quasi un raddoppio di quanto sia
valutata l'abilitazione ottenuta nei modi ordinari. Nella sostanza
l'amministrazione avrebbe travalicato i limiti delle norme (in particolare,
dell'art. 1, comma 6-ter, delle legge 20 agosto 2001 n. 333, di conversione del
decreto-legge 3 lugfio.2001 n. 255) che le attribuivano il potere di formulare
la tabella dei punteggi concorsuali e avrebbe completamente stravolto i principi
di valutazione del merito ai fini della selezione del personale insegnante,
tanto più importanti in quanto relativi alla procedura di gran lunga
preponderante per il loro reclutamento. Né si può negare che il
peso specifico concorsuale corrispondente al buono di trenta punti assegnato ai
corsisti SSIS costituisca di fatto, da un lato, una corsia preferenziale di
assegnazione dei posti di insegnamento sia a tempo determinato che
indeterminato, che vanifica la posizione occupata nelle liste di attesa per le
assunzioni in ruolo e, dall'altro, la mortificazione degli altri titoli di
abilitazione, che hanno origine dalle prove selettive dei concorsi ordinari a
cattedre o dalle procedure abilitanti teorico-pratiche organizzate dalla stessa
amministrazione scolastica, oltre a costituire una sostanziale svalutazione del
servizio di effettivo insegnamento. I rilievi che precedono
acquistano ancora più valore se si considera che il diploma conseguito presso
le SSIS abilita all'insegnamento per aree disciplinari, cui si riferiscono i
relativi diplomi di laurea, che comprendono più classi di concorso. Osservano ancora i
ricorrenti che l'art. 2, comma primo, della legge 20 agosto 2001 n. 333, prevede
che l'inserimento in graduatoria degli abilitati SSIS avvenga a decorrere
dall'anno scolastico 2002/2003. Pertanto, le operazioni
relative devono essere effettuate nell'ambito dell'anno scolastico 2002/2003 e
le eventuali nomine in ruolo dovranno decorrere dall’anno scolastico
successivo. L'amministrazione intimata
avrebbe, invece, violato la norma richiamata, anticipando l'inserimento degli
abilitati SSIS nel corso dell' anno scolastico 2001/2002. Di conseguenza anche
l'accesso in ruolo degli abilitati SSIS, che godono di un punteggio abnorme, sarà
immediato. II - In via preliminare
questo tribunale amministrativo regionale conferma la propria giurisdizione sul
ricorso in esame, che non andava notificato a pretesi controinteressati, avendo
i provvedimenti Impugnati valore e forza di atti generali, e dichiara
inammissibile la costituzione dei "controinteressati" ai quali non
risulta notificato il ricorso introduttivo del giudizio, trattandosi di atto di
sostanziale intervento non notificato. III - Da parecchi lustri
l'ordinamento giuridico va operando una generale riqualificazione dell'esercizio
delle professioni, intese come applicazioni pratiche di scienze e di altre
attività intellettuali o artistiche, che presuppongono elevate conoscenze
dottrinali e tecniche messe, a fine di lucro, a disposizione di chi, per un
proprio scopo, intende avvalersene, generalmente attraverso un contratto di
locazione d'opera o anche un rapporto di impiego. Si tratta di un sistema che
affida l'espletamento di attività professionali, private e (ora) pubbliche, a
soggetti che abbiano acquisito, attraverso idonei corsi di formazione, una
preparazione di base altamente specializzata, in aggiunta a quella generale
fornita dagli studi di livello universitario. Il particolare
apprezzamento che viene riconosciuto al titolo conseguito attraverso l'esame di
Stato che si sostiene al termine di un corso svolto presso le scuole di
specializzazione è fatto ineludibile per rispondere alle esigenze poste dalla
normativa comunitaria. E' questa, infatti, a
imporre che all'esercizio delle professioni si pervenga con una preparazione a
livello universitario o anche superiore per consentire che esse siano praticate
liberamente e con reciprocità in tutto il territorio europeo. Tra i tanti esempi, che si
possono riportare, è sufficiente ricordare la legge 18 febbraio 1989 n. 56, che
reca l'ordinamento della professione di psicologo o, ancora prima e più in
generale, il decreto legislativo approvato con d.P.R 10 marzo 1982 n. 162, che
mette ordine alle scuole di specializzazione "per il conseguimento,
successivamente alla laurea, di diplomi che legittimino, nei rami di esercizio
professionale, l'assunzione della qualifica di specialista" ovvero, con
riferimento ai corsi di perfezionamento, "per rispondere ad esigenze
culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di
aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente". In questo quadro giuridico
si iscrive l'abilitazione all'insegnamento, che si consegue attraverso un esame
di Stato alla conclusione di un corso di studi di rango universitario. Il passaggio a tono
universitario delle abilitazioni all'insegnamento è avvenuto dopo una lunga
fase di transizione, che ha avuto inizio con la legge 19 novembre 1990 n. 341,
di riforma degli ordinamenti didattici universitari, per attuare le direttive
89/48/CEE e 92/51/CEE, che prevedono il reciproco riconoscimento delle
abilitazioni all'esercizio della professione di docente da parte di ciascuno
degli Stati membri e richiedono un livello omogeneo di preparazione
professionale dei cittadini europei, quale presupposto indefettibile per la
libera circolazione delle attività intellettuali, da raggiungere attraverso
obiettivi formativi altamente qualificanti che tengano conto di ampi sbocchi
occupazionali e della necessità di maggiore spendibilità a livello
internazionale di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari (art. 17,
coma novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, come integrato
dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370). In questa ottica sono
prevedibili modificazioni legislative per attribuire ai corsi di
specializzazione connotati di completezza e di serietà maggiori di quelli che
attualmente li caratterizzano. IV - Per ricostruire il
sistema in vigore occorre partire dall'art. 4 della legge 341 del 1990, che
istituisce specifiche scuole di specializzazione articolate in indirizzi, le
quali provvedono alla formazione dei docenti delle scuole secondarie e
rilasciano, con l'esame che conclude il corso, un diploma che ha valore di esame
di Stato e abilita all'insegnamento per le aree disciplinari alle quali si
riferiscono i relativi diplomi di laurea (ovviamente richiesti per l'iscrizione
ai corsi). Il diploma rilasciato dalla
scuola di specializzazione, al pari dei titoli di abilitazione conseguiti sulla
base delle norme previgenti alla istituzione delle SSIS, costituisce titolo di
ammissione ai corrispondenti concorsi (per titoli ed esami) a posti di
insegnamento nelle scuole secondarie ed è tra i titoli valutabili in relazione
al punteggio col quale l'esame è superato. Con l'art. 17, comma
novantacinquesimo, della legge 15 maggio 1997 n. 127, innanzi ricordata,
integrato dall'art. 6 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, l'ordinamento
universitario, anche nella parte che interessa, è stato indirizzato verso nuove
tipologie di corsi e di titoli universitari "in aggiunta o in sostituzione
a quelli determinati……dall'art. 4, "comma primo, della legge 19
novembre 1990 n. 344" per ottenere un adeguamento alla normativa
comunitaria vigente in materia. La disciplina concreta
delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario è dettata con
decreto ministeriale 26 maggio 1998, che fissa in due anni la durata del corso e
determina i contenuti minimi qualificanti della scuola, necessari al
conseguimento dei suoi obiettivi formativi. Per il resto, l'anzidetto
decreto conferma le previsioni della legge 341 del 1990, che conferisce
all'esame di Stato valore di abilitazione per l'intera area alla quale si
riferisce il relativo diploma di laurea e natura di requisito di ammissione al
concorso per insegnanti di scuola secondaria, oltre che di titolo valutabile. Al fine di agevolare
l'avvio (dopo un lungo tempo di inattività) del sistema fondato sulle scuole di
specializzazione, concretamente operanti dall'anno accademico 1999/2000, con
decreto ministeriale 24 novembre 1998 (pubblicato in G.U. 7 giugno 1999 n, 131)
sono state adottate misure transitorie anche per incoraggiarne la frequenza da
parte degli insegnanti. L'art. 3 del detto decreto
attribuisce alle abilitazioni SSIS un punteggio aggiuntivo rispetto a quello che
spetta per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti alla
istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la
frequenza ad altre scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento
universitari. In altri termini,
l'abilitazione SSIS, spendibile nei concorsi a cattedre per titoli ed esami come
le altre abilitazioni ordinarie, si differenzia da queste ultime per un suo
particolare valore aggiunto. Il massimo del valore
aggiunto è riconosciuto alle abilitazioni SSIS dalla legge 27 ottobre 2000 n.
306, di conversione con modificazioni del decreto-legge 28 agosto 2000 n. 240. V - Prima di parlare di
questa innovazione, appare opportuno riferire del quadro normativo che è
maturato negli ultimi anni e nel quale va collocata la vicenda in esame. La legge 3 maggio 1999 n.
124, di parziale modifica del testo unico delle disposizioni legislative vigenti
in materia di istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n.
297, ha finalmente rinnovato il sistema di reclutamento degli insegnanti della
scuola pubblica applicando con fedeltà il precetto dell'art. 97 della
Costituzione, in base al quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvi i casi straordinari stabiliti dalla legge. Quindi, è il criterio
meritocratico a fondamento della selezione degli insegnanti. Questa Sezione ha descritto
con dovizia dì particolari l'intero procedimento in una serie di sentenze
pronunciate nell'aprile del 2001 (per tutte: 18 aprile 2001 n. 3309), alle quali
si rinvia. Per attuare la nuova
disciplina, con decreto ministeriale 27 marzo 2000 n. 123 è stato adottato il
regolamento recante norme sulle modalità di integrazione e aggiornamento delle
graduatorie permanenti. Il primo aggiornamento è
stato disposto con decreto ministeriale 18 maggio 2000 n. 146 (pubblicato su
G.U. 23 maggio n. 40 della IV serie speciale) E’ il caso di osservare
che in occasione di questo primo aggiornamento non si era posto il problema di
considerare coloro che partecipavano alle scuole di specializzazione che erano
state attivate soltanto dall'anno accademico 1999/2000. Pertanto, il loro ingresso
nelle graduatorie permanenti era consentito, al pari di tutti gli altri docenti,
qualora versassero in una delle posizioni considerate utili a quei fini
dall'art. 2 della legge 124 del 1999. I decreti ministeriali
sopra indicati, stravolgendo la logica che aveva ispirata la legge 3 maggio 1999
n. 124 (definita da questa Sezione come una legge nuova che nella realtà non
afferma alcun principio nuovo, in quanto si limita a dare attuazione al dettato
Costituzionale in materia di assunzione del personale docente della scuola
pubblica), avevano conformato le graduatorie secondo un complicato meccanismo
che le aveva suddistinte in quattro fasce, disposte in ordine successivo, con
l'effetto perverso di togliere ogni rilievo al merito dei docenti per
riaffermare, in palese contrasto con la nuova legge 124 del 1999, il desueto
criterio della mera anzianità di servizio. Poco dopo, al fine di porre
rimedio ai ritardi dell'amministrazione, il Governo interveniva con decreto -
legge 28 agosto 2000 n. 240 per impartire "disposizioni urgenti per l'avvio
dell'anno scolastico 2000/2001". In quella sede erano
introdotte le necessarie modificazioni alle operazioni di prima integrazioni
delle graduatorie permanenti disciplinate dall'art. 2 della legge124 del 1999. Un intervento ancora più
incisivo era operato dalla legge 27 ottobre 2000 n. 306 che, in sede di
conversione dell'anzidetto decreto, introduceva una rilevante modificazione al
sistema ordinario di ingresso nelle graduatorie permanenti, previsto dall'art.
401 del testo unico 297 del 1994, come sostituito dall'art. 1, comma sesto,
della legge 124 del 1999. Era, difatti, riconosciuta
agli abilitati SSIS la possibilità di accedervi direttamente senza passare per
il concorso. E invero, l'art.1, coma
6-ter, della legge 306 del 2000 enuncia il principio che "l'esame di Stato
che si sostiene al termine del corso svolto dalle scuole di specializzazione di
cui all'art. 4 della legge 19 novembre 1990 n. 341 e successive modificazioni ha
valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti previste dall'art. 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297,
come sostituito dall'art.1, comma sesto, della legge 3 maggio 1999 n. 134". La disposizione completa la
disciplina delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario
attribuendo copertura legislativa ai decreti ministeriali del 26 maggio 1998 e
del 24 novembre 1988, dei quali si è parlato in precedenza. E difatti, l'art. 1, comma
6-ter, della legge 306 del 2000 demanda a un decreto dei Ministri della (allora)
pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
di stabilire, tra l'altro, i criteri e le modalità di ammissione alla scuola di
specializzazione, le caratteristiche dell'esame finale del corso e, in
particolare,"il punteggio da attribuire al risultato dell'esame
finale……. ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti………in
coerenza con quanto previsto dall'art.3 del decreto del Ministro della pubblica
istruzione del 24 novembre 1998". Per questi fini la legge
306 del 2000 equipara l'abilitazione SSIS alla idoneità che ottiene chi
partecipa al concorso senza risultarne vincitore ("l'esame di Stato…..ha
valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie
permanenti"). In altre parole, la legge
306 del 2000 esonera i "sissini" dalla partecipazione al concorso per
titoli ed esami: necessaria per con sentire agli idonei, non vincitori del
concorso stesso, di essere immessi nelle graduatorie permanenti col punteggio
che spetta loro sulla base del complesso dei titoli in dotazione. Dalle graduatorie
permanenti l'amministrazione attingerà per coprire il 50% dei posti disponibili
nella tornata concorsuale di riferimento, dove il restante 50% spetta ai
vincitori del concorso, nonché per attribuire le supplenze. Ai "sissini" è
pertanto attribuito un vantaggio analogo alla idoneità conseguita in un
concorso per un concorso che essi non hanno espletato. Come avvertito, l'art.1,
comma 6 - ter, della legge 306 del 2000 fissa il criterio che la misura deI
punteggio da attribuire al risultato dell'esame finale ai fini dell'inserimento
nelle graduatorie permanenti sia "in coerenza con quante previsto dall'art.
3 del decreto del Ministro della pubblica istruzione del 24 novembre 1988". Pertanto, il decreto
interministeriale di attuazione dovrà prevedere "un punteggio aggiuntivo
rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme
previgenti alla istituzione delle scuole di specializzazione all'insegnamento
secondario e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza ad altre
scuole e corsi di specializzazione e perfezionamento universitari". E' bene che sia
opportunamente rilevato che anche questo criterio ottiene copertura legislativa. In ogni caso è da
osservare che, avendo presenti le anomale modalità di sistemazione delle
differenti categorie di docenti (arbitrariamente individuate col regolamento 27
marzo 2000 n. 123 e col decreto 18 maggio 2000 n. 146) gli abilitati SSIS
avrebbero dovuto essere inseriti nelle graduatorie permanenti "in
coda" ai docenti che vi erano già compresi. Per completezza è da dire
che ovviamente non è impedito agli abilitati SSIS di partecipare al concorso
per titoli ed esami come un qualunque candidato. Se al concorso dovessero
risultare tra gli idonei (non vincitori), essi avrebbero diritto di entrare
nelle graduatorie permanenti. In questo caso e evidente
che essi non vi entrerebbero come semplici idonei al concorso, ma nella loro
qualità di abilitati SSIS, usufruendo dei benefici loro riservati dell’art.1,
comma 6-ter, della legge 306 del 2000. Se vincitori del concorso,
essi avranno la possibilità di fare valere, tra i titoli, il particolare
punteggio conseguito nella speciale abilitazione conseguita attraverso l'esame
di Stato SSIS (aggiuntivo e più elevato in coerenza con quanto previsto dal
decreto del 24 novembre 1998), che l'art.1, comma 6 - ter, della legge 306 del
2000 riconosce loro ("……..punteggio da attribuire al risultato
dell'esame finale…….sia ai fini dell'esito del concorso per esami e
titoli"). E' a questo punto che,
nell'aprile del 2001, intervengono le sentenze di questa Sezione. La suddivisione in fasce
delle graduatorie permanenti veniva annullata e riaffermato il principio,
chiaramente desumibile dalle legge 124 del 1999, che l'inserimento nelle
graduatorie permanenti deve avvenire "a pettine"' secondo gli
effettIvi meriti di ciascun candidato. La lettura data dalla
Sezione alla legge 124 del 1999 è stata in parte modificata con la legge 20
agosto 2001 n. 333, di conversione del decreto legge 3 luglio 2001 n. 255, che
ha dettato norme (pretesamente) interpretative di quella parte del nuovo sistema
in cui sono considerate, in prima applicazione, le posizioni di docenti titolari
di vecchie aspettative. Per il resto, l'intervento
legislativo del 2001 ha confermato che i docenti idonei (non vincitori) nei
pubblici concorsi indetti per l'assunzione in ruolo confluiscono in elenchi
permanenti su base provinciale, nei quali vengono disposti secondo un ordine
rigidamente meritocratico, in attesa di essere assunti nei limiti dei posti loro
riservati a ogni tornata concorsuale ovvero di essere destinatari di incarichi
di supplenza. Le graduatorie permanenti,
soggette a periodiche integrazioni e aggiornamenti, consentono ai docenti più
preparati, con maggiori titoli e con più ampia esperienza, di superare gli
altri con minori requisiti: fatto assolutamente naturale e inevitabile in un
sistema che deve privilegiare il prodotto migliore, come farebbe una qualsiasi
impresa per rimanere competitiva sul mercato. La successiva tappa della
vicenda in esame, come era stato detto nelle pagine precedenti, è costituita
dal decreto interministeriale 4 giugno 2001 n. 268 (pubblicato su G.U. 6 luglio
2001 n. 155), che adotta il regolamento di attuazione deIl'art.1, comma 6 - ter,
della legge 306 del 2000. L'art. 8 del detto
provvedimento aggiunge al punteggio conseguito nella abilitazione, che
scaturisce dalla somma dei punti ottenuti nelle prove di esame ai sensi del
precedente art. 4 e di quelli attribuiti in base all'esito delle prove di
valutazione superate durante il corso di specializzazione previsti dal
successivo art. 5, un ulteriore punteggio "pari a trenta punti". Contro questo punteggio,
che gli abilitati - SSIS possono spendere sia ai fini dell'inserimento diretto
nelle graduatorie permanenti, sia ai fini del concorso, muovono le principali
censure gli attuali ricorrenti. Lamentano gli interessati
che il detto buono sarebbe riconosciuto in misura fissa, astraendo dalle
effettive capacità dell'abilitato SSIS, e in maniera sproporzionata in
violazione del criterio di coerenza, che è alla base del richiamo al decreto
ministeriale 24 novembre 1998 contenuto nell'art.1, comma 6 - ter, della legge
306 del 2000. Sul punto i ricorrenti non
possono essere seguiti, anche in considerazione della tardività della attuale
contestazione. E invero, la disposizione
che introduceva l'anzidetto beneficio, a vantaggio degli abilitati SSIS, era
immediatamente lesiva e richiedeva, pertanto, una tempestiva impugnazione da
parte di quanti spiravano a essere immessi nella graduatoria permanente vantando
titoli professionali, di studio e di servizio, oltre alla idoneità ottenuta per
il superamento del concorso o dell'esame ai fini abilitativi, in misura
corrispondente al bagaglio in dotazione dei "corsisti" SSIS. In altre parole, il docente
in possesso di abilitazione ordinaria sapeva che un collega con stessi anni di
servizio e stessi titoli culturali e professionali, lo avrebbe superato nella
graduatoria per. il solo possesso della abilitazione, speciale SISS. Né può dirsi che
l'aspettativa che gli abilitati SSIS, qualunque fosse stato il punteggio in loro
dotazione, sarebbero stati comunque inseriti in coda alle graduatorie
permanenti, così come disponeva il regolamento 27 marzo 2000 n. 123 e il
decreto 18 maggio 2000 n. 146 avesse tolto all'epoca ogni interesse a contestare
il valore aggiunto riconosciuto al titolo SSIS. E invero, alla
pubblicazione in data 6 luglio 2001 del decreto interministeriale 268 del 2001,
risultava già pubblicato (in data 4 luglio 2004) il decreto - legge 3 luglio
2001 n. 255, che recepiva nella massima parte le statuizioni di questa Sezione
(che, al loro apparire nel mese di aprile, avevano avute larga risonanza sulla
stampa e tra i soggetti interessati) e confermava il meccanismo dell'inserimento
"a pettine" nelle graduatorie uniche provinciali, con le particolari
eccezioni (surrettiziamente) individuate in via di interpretazione autentica
della legge 124 del 1999 per due categorie di docenti titolari di vecchie
aspettative. Nel merito è, comunque, da
osservare che il punteggio fisso aggiuntive, nella misura determinata dall'art.
8 del decreto 268 del 2001, risulta pienamente coerente (quindi: ragionevole,
proporzionato e armonicamente quantificato) con l'intero sistema dei punteggi
con i quali vengono valutati i titoli sulla base (all'epoca) della tabella
approvata con decreto ministeriale 29 marzo 1993 e modificato con decreto
ministeriale 29 gennaio 1994. I principi di diritto
comunitario nella materia della formazione professionale, sottesi alla
disciplina delle scuole di specializzazione, richiedono ai partecipanti ai
relativi corsi un impegno di studio serio ed esclusivo, incompatibile con il
contemporaneo svolgimento di attività lavorativa. Il rigore comunitario non
ammette deroghe alla compiutezza della formazione, tanto da pretendere che lo
specializzando dedichi la sua intera attività professionale alla preparazione
teorica e pratica. Le scuole di
specializzazione devono, infatti, rispondere alla esigenza di assicurare in
Europa uniformità alla professione, essere ispirate al principio di libera
circolazione in ambito comunitario, di reciproco riconoscimento dei diplomi e
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di
libera prestazione delle attività professionali. Se il discorso è valido
per l'esercizio delle professioni libere, lo è non di meno per le attività
professionali dipendenti, attese le prospettive di piena integrazione europea in
tutti i campi del lavoro e della cultura. Quando verrà disposta
anche l'integrazione della lingua, il docente dovrà essere pronto a insegnare
ovunque in Europa. L'orientamento comunitario
è pure indirizzato a riconoscere alla attività formativa, proprio per
l'esclusività, la gravosità e la serietà dell'impegno richiesto ai
partecipanti ai corsi di specializzazione, una "adeguata
rimunerazione" e, al titolo conseguito, un autonomo punteggio aggiuntive
(per il solo fatto della specializzazione) da spendere nelle procedure
concorsuali. Nella disciplina in esame
non è ancora prevista la corresponsione di apposite borse di studio ovvero,
addirittura, la costituzione di uno specifico rapporto esclusivo tra docente in
formazione e amministrazioni universitarie e regionali, che abbia origine in un
contratto di "formazione lavoro" regolarmente retribuito. Tanto avviene per le scuole
di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia delle
università in forza del decreto legislativo 8 agosto 1991 n. 257, adottato su
delega conferita con legge 29 dicembre 1990 n. 428, come diffusamente esaminato
in numerose decisioni di questa Sezione (tra le molte: 6 marzo 2002 n.1684). Nello stesso modo, per le
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario non è ancora affermata
la esclusività, anche se deve essere riconosciuta che essa è nei fatti ed è
desumibile dalla organizzazione stessa e dai programmi complessi dei corsi. E' difficile immaginare
come possa armonicamente conciliarsi con l'impegno, serio e gravoso, richiesto
ai corsisti SSIS la contemporanea prestazione di attività di insegnamento, che
- come e risaputo - non si esaurisce nell'impartire le lezioni nelle ore
antimeridiane, ma richiede la presenza dei docenti nelle attività collaterali,
eppure fondamentali per il corretto espletamento della funzione. Si pensi alle
attività di programmazione, di relazione con gli utenti, di preparazione delle
lezioni e alle frequenti e svariate attività collegiali. Per il modo stesso col
quale sono organizzati i corsi, deve essere esclusa la compatibilità di fatto
con il contemporaneo svolgimento del servizio di istituto. Si ponga mente all'elevato
monte - ore delle lezioni (1200 ore: art. 2, comma sesto, decreto ministeriale
26 maggio 1998); alla preparazione e partecipazione alle prove di valutazione da
superare durante il corso, che attribuiscono il punteggio previsto dall'art. 5
del decreto 268 del 2001; alle intense attività di tirocinio e di laboratorio
didattico svolte nel biennio di formazione (art. 4 del citato decreto 268 del
2001); alle esperienze, da acquisire presso istituzioni scolastiche (art. 1,
lett. f, del decreto ministeriale 26 maggio 1998); agli adempimenti dei corsisti
in relazione all'impegno didattico complessivo sulla base delle disposizioni
attuative del decreto ministeriale 21 luglio 1997 n. 245 in materia di frequenza
a tempo pieno e a tempo parziale nei corsi universitari (art. 2, comma sesto,
del decreto ministeriale 26 maggio 1998). Deve essere, inoltre,
considerata la situazione degli insegnanti che, per frequentare i corsi SSIS,
istituiti presso un non elevato numero di Università, sono costretti a
espletare il servizio di Insegnamento in condizioni davvero gravose e con enormi
sacrifici, anche fisici ed economici. Non apprezzare queste realtà
finirebbe per discriminare tra loro gli stessi insegnanti a seconda che la sede
di servizio coincida o meno con la sede della scuola di specializzazione. E' possibile avanzare il
dubbio che la prestazione del servizio a un tempo con la partecipazione ai corsi
metta a dura prova la credibilità stessa delle scuole SSIS, oltre a
rappresentare violazione della esigenza di esclusività, costantemente affermata
dalla normativa comunitaria. Allo stato non può che
prendersi atto della disciplina attuale delle scuole SSIS e, come correttamente
rilevano alcuni ricorrenti, accreditare all'attività obbligatoria di tirocinio
inerente ai corsi il servizio di insegnamento reso con temporaneamente. L'art. 1 del decreto
ministeriale 26 maggio 1998, peraltro già ricordato, nel dare conto delle
definizioni dei termini utilizzati nel provvedimento, descrive il
"tirocinio" come il complesso delle esperienze svolte presso
istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e
competenze operative. Inoltre, all'art. 2, comma
nono, dello stesso decreto del 26 maggio 1998 è espressamente previsto che,
nella organizzazione delle attività della scuola, le università (alle quali è
demandata la gestione delle scuole) "tengono conto, ai fini dei necessari
raccordi, dei momenti formativi previsti quale formazione in servizio degli
insegnanti". Questo comporta che, fino a
quando non verrà determinato il divieto di svolgere attività lavorativa
durante la frequenza ai corsi, il servizio di insegnamento svolto presso scuole
pubbliche e private non potrà essere valutato in maniera autonoma, atteso il
generale divieto di apprezzare due volte lo stesso servizio: una volta come
servizio di insegnamento, l'altra come attività di formazione sotto forma di
tirocinio obbligatorio e di esercitazioni pratiche. Appare, pertanto, evidente
che il punteggio aggiuntivo previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 (è il
caso di osservare: del tutto ignorato dal parere del Consiglio di Stato
nell'adunanza del 21 maggio 2001 della Sezione consultiva per gli atti
normativi, al quale non può pertanto attribuirsi significato favorevole come
sbrigativamente immaginato dalla difesa erariale) non si configura come una
valutazione in eccesso, ingiustificata e irragionevole, dei meriti
oggettivamente differenziati degli abilitati SSIS nelle operazioni di immissione
nelle graduatorie permanenti a tutto danno delle altre categorie. Per inciso, va riferita la
precisazione fatta dai ricorrenti che la lesione non riguarderebbe tanto i
soggetti che accedono per la prima volta alle graduatorie permanenti insieme
agli abilitati SSIS, quanto coloro che vi sono già iscritti e si vedono
scavalcati dagli abilitati SSIS appena arrivati. Neppure questo timore
merita di essere condiviso. Il punteggio fisso
aggiuntivo previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001 (tardivamente
impugnato) vale nei confronti di tutti gli insegnanti con i quali gli abilitati
SSlS, al momento di inserirsi nella graduatoria unica, vanno a confrontarsi. Esso è, infatti, il
doveroso riconoscimento dell'impegno dedicato alla formazione e dell'elevato
livello di preparazione che è raggiunto con la frequenza delle scuole SSIS,
oltre a rappresentare un adeguato compenso per il servizio di insegnamento
prestato nel biennio, col quale evidentemente non può essere cumulato. D'altra parte, nei trenta
punti è agevole riconoscere la somma di 24 punti, corrispondenti, ai sensi
della tabella di valutazione dei titoli (approvata con decreto ministeriale 29
marzo 1993 e modificata con decreto 29 gennaio 1994), a due anni di servizio di
insegnamento (quanto è il tempo di formazione richiesto dai corsi) e di 6
punti, che rappresentano non più del doppio del punteggio assegnato per un
qualsiasi altro titolo di studio dì livello pari ovvero per il superamento di
un concorso per titoli ed esami o di esami anche ai soli fini abilitativi. Nella suddetta misura non
è, dunque, da rinvenire alcuna abnormità o sproporzione. E' la stessa coerenza nella
assegnazione dei punteggi, enunciata dalla legge 306 del 2000, a richiedere a
vantaggio degli abilitati SSIS un punteggio aggiuntivo e più elevato. Deve essere, inoltre
considerato il carattere di transizione della attuale disciplina, chiaramente
indirizzata, in armonia con gli orientamenti della normativa comunitaria, a
considerare le scuole di specializzazione come l'unico canale attraverso il
quale sarà possibile assumere in ruolo il personale insegnante. Né infine possono essere
colte contraddizioni all'interno della categoria degli stessi corsisti SSlS in
relazione a un illogico riconoscimento di pari punteggio assegnato a candidati
che abbiano superato il corso con punti differenti. Il punteggio del migliore
dei corsisti, che in ipotesi abbia conseguita l'abilitazione col massimo dei
punti, rimane differenziato dal peggiore dei corsisti con il minimo dei punti,
atteso che il punteggio fisso aggiuntivo per essi si elide a vicenda. Né regge il ragionamento
che il peggiore dei corsisti SSIS (con punti 42, che risultano dalla somma del
punteggio fisso con i dodici punti per la valutazione minima delle prove di
abilitazione) debba essere artificiosamente considerato come più qualificato
dei migliore delle altre categorie di abilitati. La tesi poggia sul rilievo che
un idoneo con il massimo punteggio nei concorsi a cattedre ovvero in esito alle
sessioni degli esami riservati non può andare oltre i 36 punti; Nella realtà il divario
nella valutazione del merito è solo apparente, atteso che il punteggio fisso
aggiuntivo ha carattere compensativo e si risolve nell'offrire ai partecipanti
alle scuole di specializzazione, in sostituzione della borsa di studio o di
retribuzione, nonché dell'esonero dall'espletamento dell'attività di istituto,
la opportunità di un più sollecito inserimento nei ruoli dell'amministrazione
scolastica. L'assenza dell’Avvocatura
Generale dello Stato alla discussione del ricorso, nella quale, si sono
cimentate le parti private con argomenti di elevatissimo livello, che meritavano
di essere riferiti all'amministrazione, che avrebbe potuto tenerne conto in sede
di esecuzione della presente sentenza, non ha consentito al Collegio di cogliere
altre ragioni a sostegno della legittimità della disposizione recata dall'art.
8 del decreto interministeriale 4 giugno 2001 n. 268. VI - Il problema che ora si
pone, come oggetto specifico della causa, è l'inserimento nelle graduatorie
permanenti dei docenti precari, che hanno conseguito (o che sono per conseguirlo
entro il termine massimo del 31 maggio 2002) il titolo di abilitazione
all'insegnamento in esito all'esame di Stato conclusivo del corso svolto presso
scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario, in occasione del
secondo aggiornamento disposto con i provvedimenti impugnati: il decreto
direttoriale 12 febbraio 2002, che fissa termini e modalità per la
presentazione delle relative domande, e il decreto ministeriale 12 febbraio 2002
n. 11, che approva le nuove tabelle di valutazione dei titoli in sostituzione
dei decreti del 1993 e del 1994. Si è avuto modo di
rilevare che sia l'attribuzione di trenta punti fissi agli abilitati SSIS, che
il meccanismo della loro immissione diretta nelle graduatorie permanenti non
discendono da questi ultimi provvedimenti impugnati. E invero, l'attribuzione
dei trenta punti nasce dalla previsione della legge 27 ottobre 2000 n. 306, la
quale recepisce principi dell'ordinamento comunitario e, in quanto conforme a un
sistema ben costituzionale. L'immissione diretta ha,
invece, fondamento in quanto disposto dall'art. 3 del decreto ministeriale 24
novembre 1998, che ha avuto copertura legislativa per effetto dell'art. 1, comma
6 - ter, della legge 306 del 2000 e di quest'ultima ne rispetta i limiti di
coerenza, ragionevolezza e logicità. Questi stessi limiti
appaiono trasfusi nell'art. 8 del decreto interministeriale 268 del 2001, che
riconosce un misurato e giusto -punteggio volto a compensare il servizio di
insegnamento non valutabile perché 'già valutato nel punteggio assegnato per
la frequenza al corso. I punti aggiuntivi
dell'art. 8 del decreto 268 del 2001 sono in ogni caso proporzionati agli altri
punteggi attribuiti nella procedura ed esprimono apprezzamento per l'elevato
impegno profuso nei corsi. Nello stesso modo sono da
considerare non pertinenti i rilievi relativi alla possibilità riconosciuta ai
diplomati SSIS di accedere alle graduatorie relative a più classi di concorso,
quanti sono gli insegnamenti compresi nelle aree disciplinari inerenti al
diploma di laurea posseduto, atteso che la validità del titolo conseguito
presso le SSIS per una pluralità di classi di concorso era stabilita dalla
legge 19 novembre 1990 n. 341 (art. 4, comma secondo), sicché è perfettamente
logico e non comporta disparità di trattamento che detto diploma sia valido per
le classi di concorso rientranti nell'ambito disciplinare cui esso è riferito. E' poi da considerare
l'art. 2, comma primo, della legge 333 del 2001, che prevede l'inserimento in
graduatoria degli abilitati SSIS a "decorrere dall'anno scolastico 2002 -
2003". Secondo i ricorrenti le
operazioni relative avrebbero dovuto essere effettuate nell'ambito dell'anno
scolastico 2002-2003 e le eventuali nomine in ruolo decorrere dall'anno
scolastico successivo. I provvedimenti impugnati
avrebbero, invece, violato la norma richiamata, anticipando l'inserimento degli
abilitati SSIS nel corso dell'anno scolastico 2001/2002 e, pertanto, anche il
loro accesso in ruolo, atteso il possesso di un punteggio aggiuntivo e più
elevato. Rileva il Collegio che la
disposizione in esame non disciplina i tempi del primo ingresso diretto dei
diplomati SSIS nelle graduatorie permanenti, ma si limita a chiarire che, dopo
l'annullamento delIa suddivisione in fasce (che era stata introdotta dal
regolamento di attuazione alla legge 124 del 1999: il decreto ministeriale 27
marzo 2000 n. 123), tutti gli aspiranti alla immissione nelle stesse (gli idonei
dei concorsi a cattedre e gli abilitati SSIS) confluiranno nell'unico scaglione
rimasto secondo il criterio "a pettine", con la salvaguardia, in
posizione di parità, dell'anzianità di iscrizione in graduatoria dei docenti
che vi sono già inseriti. VII - Gli atti impugnati
sono, di contro, illegittimi per i motivi denunciati in ricorso, tra i quali la
illogicità manifesta, ingiustizia palese, errore nei presupposti e sviamento di
potere, nella parte in cui non esplicitano il divieto di cumulare il punteggio
aggiuntivo, previsto dall'art. 8 del decreto 268 del 2001, con la valutazione
del servizio di insegnamento (eventualmente reso contemporaneamente alla
frequenza del corso) e della medesima abilitazione SSIS considerata una seconda
volta sotto la voce "altri titoli". D'altro canto, in tale
senso si era lucidamente espresso il Consiglio nazionale della pubblica
istruzione col parere del 14 gennaio 2002, illegittimamente non condiviso,
secondo il Collegio, in modo non persuasivo ed adeguatamente motivato dal
decreto ministeriale 12 febbraio 2002 n. 11. Quest'ultimo, oltre a
contrastare col principio pacifico che fa divieto di cumulare i punteggi
spettanti per i servizi resi nello stesso tempo, ha pure omesso di considerare
la situazione degli insegnanti non in grado di conciliare il servizio di
insegnamento con la frequenza dei corsi SSIS. Per tutta la durata di
iscrizione e frequenza del corso SSIS l'eventuale servizio svolto presso scuole
pubbliche e private ha valore di esercitazione pratica e di tirocinio
obbligatorio, non cumulabile con il punteggio aggiuntivo. E' evidente, infatti, che
se fosse possibile sommare al punteggio aggiuntivo anche il punteggio per il
servizio eventualmente prestato nello stesso tempo e il punteggio per
l'abilitazione intesa come ulteriore autonomo titolo, gli abilitati delle SSIS
raggiungerebbero un punteggio talmente (e ingiustificatamente) elevato da far
loro ottenere la sicura immissione nelle graduatorie permanenti con una
posizione di assoluta preminenza. Il sistema avrebbe, nella
sostanza delle cose, reintrodotto surrettiziamente una fascia prioritaria che
assicurerebbe l'assunzione immediata di una intera categoria di aspiranti, in
contrasto non solo con la legge 124 del 1999, ma anche con la legge 333 del 2001
che aveva avvalorato l'interpretazione data da questa Sezione con le sentenze
dell'aprile del 2001 relativamente al meccanismo dell'inserimento "a
pettine" (e non in coda) nelle graduatorie in argomento. Inoltre, considerato che il
decreto ministeriale 26 maggio 1998, che disciplina l'organizzazione delle
anzidette scuole, conferma che la durata curriculare del corso è di due anni,
apparirebbe del tutto inutile una precipitosa concentrazione della durata
concreta di detti corsi entro tempi più ristretti,' a detrimento di una
preparazione. seria e completa: la sola che giustifica l'attribuzione del
punteggio aggiuntivo. Ove questo fosse in ipotesi
avvenuto, è incontestabile che il servizio di insegnamento prestato a qualsiasi
titolo successivamente a una frettolosa conclusione del corso, non può essere
considerato, si ripete, che come periodo di esercitazioni pratiche attinenti
obbligatoriamente alla formazione impartita nella scuola di specializzazione:
pertanto, non valutabile come autonomo servizio. Una diversa interpretazione
che cercasse in altro modo di giustificare l'aggiuntività del punteggio in
questione aprirebbe il fronte a evidenti censure di disparità, di
irragionevolezza, di difetto di proporzionalità e di adeguatezza di questa
specifica determinazione adottata dall'amministrazione. Quanto alla circostanza che
l'art. 3 del decreto ministeriale 24 novembre 1998 (che prevede l'attribuzione
di un punteggio aggiuntivo a coloro che concludono positivamente la scuola di
specializzazione SSIS) non sarebbe ancora applicabile perché il suo art.1 ne
prevede l'efficacia successivamente all'1maggio 2002, va considerato che la
disposizione del citato art. 1 (che dispone che a partire dal primo concorso a
cattedre per titoli ed esami nella scuola secondaria bandito successivamente al
1° maggio 2002 il possesso della abilitazione conseguita presso le SSIS
costituisce titolo di ammissione al concorso) è stata poi superata dall'art. 1,
comma 6 -ter, della legge 306 del 2000, che ha conferito all'esame di Stato che
si sostiene al termine dei corsi svolti presso le SSIS valore di prova
concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti e dall'art. 8,
del decreto 268 dei 2001, che prevede l'attribuzione di detto punteggio
aggiuntivi ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti previste
dall’art. 2 della legge 124 del 1999 e dal regolamento adottato con decreto
ministeriale 123 del 2000. La disposizione di cui
all'art. 3 del citato decreto del 24 novembre 1998 riveste, quindi, carattere
generale e non è collegata, quanto alla sua decorrenza, con i termini da cui,
in base al I comma, è previsto che l'abilitazione conseguita presso le SSIS
costituisca titolo di ammissione ai concorsi a cattedre. In conseguenza delle
considerazioni che precedono cade anche il motivo volto a censurare il divario
introdotto nei termini di presentazione delle domande, definite dallo stesso
provvedimento come "perentori". E invero, il decreto
direttoriale 12 febbraio 2002, dopo avere stabilito per tutti gli aspiranti
(compresi i corsisti SSIS) il termine perentorio del 21 marzo 2002 per
presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti, ha consentito
ai corsisti SSIS di acquisire il titolo entro il tempo massimo del 31 maggio
2002, atteso che alla prima data molti corsi, che erano stati avviati
concretamente dall'anno accademico 1999/2000, non risultavano ancora conclusi. La disposizione, per quanto
singolare, non contrasta col principio cardine di ogni procedura concorsuale,
che esige il rispetto assoluto della pari condizione di tutti i concorrenti,
atteso che il servizio prestato durante la frequenza del corso non è in alcun
modo valutabile (perché già valutato). E' evidente, quindi, che
nessun vantaggio perviene al corsista che abbia prolungato la frequenza fino al
termine ultimo del 31 maggio 2002. VIII - Il ricorso deve
essere, pertanto, accolto- in parte, con il conseguente annullamento dei
provvedimenti impugnati nei limiti espressi in motivazione. Le spese del giudizio
seguono la parziale soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo: esse sono compensate ne; confronti delle altre parti presenti nel
giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio, Sezione III bis -accoglie in parte il ricorso in epigrafe
e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei termini e nei limiti
indicati in motivazione. Condanna l'amministrazione
resistente al pagamento delle spese processuali che, comprensive di diritti e
onorari, liquida in euro 12.000 (dodicimila), tenuto conto della parziale
soccombenza. Compensa le spese con
riguardo alle altre parti presenti in giudizio. Ordina che la presente
sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione. Così deciso in Roma, dal
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione III bis -, nella camera
di consiglio del 20 maggio. 2002, con l'intervento dei signori Magistrati
elencati in epigrafe. Consigliere (…..)
Presidente |
Inviare a f.pinna3@virgilio.it un messaggio di posta elettronica
contenente domande o commenti su questo sito Web.
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